In risposta al messaggio di ezio59 del 23/09/2022 alle 20:29:10In 40 anni di camper, in Italia mai fermato.(sarò fortunato)
La prima volta che ti fermano per pesarti chiedi
In risposta al messaggio di latrofa124 del 23/09/2022 alle 23:26:55In 30 anni avrò attraversato Austria e Germania un centinaio di volte e mai fermato, ma non è detto che non possa capitare.
In 40 anni di camper, in Italia mai fermato.(sarò fortunato) In Svizzera,quando passai con il VAS 35ql anna', aufidersen si tolsero il cappello, una volta, forse perché era economico, mi pesano e faceva 35ql , ha giàla multa in mano, ma gli ha detto cotica, pensava che ero il solito 32ql, quando invece avevo un esemplare Maxi. Essere pesato! , forse vinco prima one milions al gratta e vinci. Roberto PS. sono camperisti anche loro, sanno com'è la situazione, se proprio ti devono pesare, lo capiscono dall'assetto. Altrimenti...
www.iz4dji.it
In risposta al messaggio di cinquantuno del 23/09/2022 alle 16:37:09
Non esiste uno strumento di misura al mondo che non abbia una tolleranza, sia che pesi, che legga velocità, che misuri, etc. etc. Mi chiedo, come può una legge non tenere conto di questa cosa secondo te? Persino l'orologioatomico ha una tolleranza: L'orologio atomico è lo strumento per la misurazione del tempo più preciso ad oggi disponibile, con una tolleranza di 1 solo secondo ogni 10 milioni di anni.
Direttiva 2014/31/UE.
https://forum.camperonline.it/x...
In risposta al messaggio di TheDevil del 24/09/2022 alle 14:44:44Grazie, speravo intervenissi.
Concordo. La normativa nazionale di riferimento e' costituita dai Regi Decreti: - 23 agosto 1890, n.7088 - 12 giugno 1902, n. 226. A far tempo dal 20 aprile 2016 la misurazione di qualunque massa dovrebbe essere effettuatacon strumenti conformi alle specifiche di cui alla Direttiva 2014/31/UE. Si tratta comunque della tolleranza strumentale, definita anche errore strumentale ovvero (secondo altri testi) del margine di taratura. p.s. Limitatamente alle disposizioni del CdS concernenti la misurazione della massa dei veicoli non ho ancora portato a termine la discussione .
https://pesaponte.it/piano-unic...
In risposta al messaggio di naldorm del 25/09/2022 alle 16:47:58Ma di quale accusa parla!? Ma ha letto è compreso quello che ho scritto?Io non punto il dito contro nessuno...ho semplicemente evidenziato che questo argomento è stato trattato è ritrattato centinaia di volte e che viene continuamente portato a galla quasi a giustificare o trovare la scappatoia di chi non rispetta il CdS.
@heidibz Buoinasera, se ti riferisci a me, mi sembra strano che tu abbia dedotto quanto sopra per portare la tua accusa, potresti essere così cortese da evidenziare il/i passaggio/i ove si evidenzi ciò? Perchè il discorsosulla tolleranza l'ho aperto io e sinceramente credo di essere stato più che esaustivo nelle mie argomentazioni, pertanto in che maniera si passa dal mio voler chiarire i termini per essere nel giusto, all'interpretare che io voglia cercare una scappatoia? Lo trovo anche un po' offensivo sinceramente, perchè non ho voglia che per una tua interpretazione del tutto fuori luogo, io passi agli occhi degli altri per quel che non sono, potresti chiarire su cosa basi le tue affermazioni semprechè tu ti riferisca a me che, ricordo, suppongo di essere il destinatario della tua accusa avendo continuato l'argomento richiedendo informazioni in merito alla eventuale tolleranza degli strumenti? Grazie. Per semplificare la ricerca, questo è il messaggio iniziale sull'argomento tolleranza strumentale, spero che la motivazione della richiesta sia comprensibile e risulti non in linea con l'accusa portata e su cui si è proseguito, arrivando personalmente alla stessa conclusione anticipata da Chorus, il quale definiva la tolleranza (l'eventuale errore strumentale) insignificante: Buongiorno, riprendendo l'argomento, chi sa con certezza quale sia la tolleranza ammessa per le pese dei mezzi? Come per tutti gli strumenti, sono sicuramente indicate nelle normative e da quel che ho trovato io sembrerebbedell' 1% nel migliore dei casi, ma potrebbe essere facilmente di più, questo valore è il minimo che io abbia trovato. Stante l'interpretazione attuale, visto che la tolleranza l'ho sempre intesa come applicabile agli strumenti, se viene meno l'applicazione al risultato (cioè si certifica lo strumento bilancia con una certa tolleranza, ma non si tiene conto di tale tolleranza per i risultati che lo strumento fornirà), vorrà dire che per esser certi di essere in regola non basterebbe più far rientrare il peso massimo in quello indicato da una qualsiasi pesa certificata, bensì il peso del mezzo dovrebbe stare nel peso massimo ammesso in ordine di marcia meno la tolleranza prevista. Ad esempio, considerando una tolleranza dell'1%, per un mezzo da 3.500kg dovrei detrarre 35kg (non poco direi) e dunque non dovrei leggere più di 3.465kg sulla bilancia per esser sicuro di risultare sempre entro i limiti previsti; se tale tolleranza da normativa fosse del 2%, per essere certamente in regola a un'eventuale controllo si parlerebbe di una persona in meno come peso. Sbaglio ragionamento? Se si, dove? Grazie.
In risposta al messaggio di naldorm del 25/09/2022 alle 17:27:00Ti ringrazio per aver sottoposto alla nostra comunità nuovamente l'argomento delle tolleranze.
Dopodichè mi assumo la responsabilità di aver riaperto l'argomento tolleranza in quanto non mi era chiaro un meccanismo, peraltro dalle risposte pare che nonostante l'ampia trattazione passata non fosse poi chiaro a nessunoquale effettivamente sia la tolleranza strumentale. A seguito di mie ricerche risulterebbe che la tolleranza strumentale è ininfluente ma potrei sbagliare, se si hanno dati più certi rispetto ai miei ben vengano, io mi sento già piuttosto tranquillo così a sapere che se viaggio nei pesi previsti non ci siano pese che possano sballare tanto da farmi risultare fuori. Ma era scritto fin dall'inizio il motivo, eh..
In risposta al messaggio di heidibz del 25/09/2022 alle 16:03:02Non ho di questi problemi, avendomeli posti anni fa reagendo all'epoca come segue: conseguimento della patente C e acquisto di un camper omologato 40 quintali.
Quello di cercare a tutti costi la fantomatica tolleranza per giustificare a tutti i costi il non rispetto del CdS,sforamento del peso,è dura a morire! Sul forum sono state scritte pagine è pagine sull'argomento è puntualmenteeccovi ancora qui quasi a reclamare un vostro diritto che non esiste nel CdS... Adesso ci si attacca anche alla % di tolleranza delle pese pubbliche...della quale non possono essere motivo rilevanza ma contestabile perchè non sono parte integrante della struttura riconosciuta dal CdS ...purtroppo le stesse vengono utilizate al solo fine di appurare l'avvenuto sforamento del peso, ma non come prova validante per il Giudice di Pace! Aldilà di tutto, mettersi in regola no vero? Volevo inoltre ricordarvi che in giro ci sono le stazioni mobili della MTC coadiuvati dall PS... con quelli potete urlare finchè volete perchè la tolleranza,quella da voi tanto reclamata,se ne fanno una cippa!
In risposta al messaggio di cinquantuno del 23/09/2022 alle 17:53:12Sei anche tu un difensore dell'eguaglianza camper = autovettura?
Provo a rispondermi da solo, senz'altro sbaglierò qualcosa! Art 169. Comma 1. In tutti i veicoli il conducente deve avere la piu' ampia liberta' di movimento per effettuare le manovre necessarie per la guida. ( non parladi pesi ) Comma 2. Il numero delle persone che possono prendere posto sui veicoli, esclusi quelli di cui al comma 5, anche in relazione all'ubicazione dei sedili, non puo' superare quello indicato nella carta di circolazione. ( non parla di pesi ) Comma 3. Il numero delle persone che possono prendere posto, sedute o in piedi, sugli autoveicoli e filoveicoli destinati a trasporto di persone, escluse le autovetture, nonche' il carico complessivo del veicolo non possono superare i corrispondenti valori massimi indicati nella carta di circolazione; tali valori sono fissati dal regolamento in relazione ai tipi ed alle caratteristiche di detti veicoli. ( qui sembra che parli di pesi ma esclude le autovetture, ed il camper è un'autovettura ) Comma 4. Tutti i passeggeri dei veicoli a motore devono prendere posto in modo da non limitare la liberta' di movimento del conducente e da non impedirgli la visibilita'. Inoltre, su detti veicoli, esclusi i motocicli e i ciclomotori a due ruote, il conducente e il passeggero non devono determinare sporgenze dalla sagoma trasversale del veicolo. ( non parla di pesi ) Comma 5. Fino all'8 maggio 2009 sulle autovetture e sugli autoveicoli adibiti al trasporto promiscuo di persone e cose e' consentito il trasporto in soprannumero sui posti posteriori di due bambini di eta' inferiore a dieci anni, a condizione che siano accompagnati da almeno un passeggero di eta' non inferiore ad anni sedici. ( non parla di pesi ) Comma 6. Sui veicoli diversi da quelli autorizzati a norma dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e' vietato il trasporto di animali domestici in numero superiore a uno e comunque in condizioni da costituire impedimento o pericolo per la guida. E' consentito il trasporto di soli animali domestici, anche in numero superiore, purche' custoditi in apposita gabbia o contenitore o nel vano posteriore al posto di guida appositamente diviso da rete od altro analogo mezzo idoneo che, se installati in via permanente, devono essere autorizzati dal competente ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri. ( non parla di pesi ) Comma 7. Chiunque guida veicoli destinati a trasporto di persone, escluse le autovetture, che hanno un numero di persone e un carico complessivo superiore ai valori massimi indicati nella carta di circolazione, ovvero trasporta un numero di persone superiore a quello indicato nella carta di circolazione, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da € 173 a € 694)). (19) (29) (43) (52) (64) (80) (89) (101) (114) (124) (133) (145) ((163)) ( qui parla di pesi ma esclude le autovetture, ed il camper è un'autovettura ) Comma 8. Qualora le violazioni di cui al comma 7 sono commesse adibendo abusivamente il veicolo ad uso di terzi, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da € 430 a € 1.731)), nonche' la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione da uno a sei mesi, a norma del capo I, sezione II, del titolo VI. (19) (29) (43) (52) (64) (80) (89) (101) (114) (124) (133) (145) ((163)) ( non parla di pesi ) Comma 9. Qualora le violazioni di cui al comma 7 siano commesse alla guida di una autovettura, il conducente e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 42 a € 173. (19) (29) (43) (52) (64) (80) (89) (101) (114) (124) (145) ( questo sembra il comma che ci interessa, ma il comma 7 recita: Chiunque guida veicoli destinati a trasporto di persone,che hanno un numero di persone e un carico complessivo superiore ai valori massimi indicati nella carta di circolazione, ovvero trasporta un numero di persone superiore a quello indicato nella carta di circolazione... quà stà il problema, persone più peso o solo peso? ) Inoltre non si parla se le persone in più devono scendere e cercarsi un altro mezzo e/o il peso debba rientrare entro la portata limite, genericamente parla di una sanzione amministrativa da € 42 a € 173 Comma 10. Chiunque viola le altre disposizioni di cui al presente articolo e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da € 87 a € 344)). (19) (29) (43) (52) (64) (80) (89) (101) (114) (124) (145) ((163)) ( non parla di pesi ) Cosa si intende per autovetture?L'autovettura è un veicolo a motore con quattro ruote, destinato al trasporto di persone (massimo nove, compreso il conducente). Quindi non sono autovetture gli autobus (più di nove persone), i portavalori (destinato a trasporto di valori), gli autocarri (destinati al trasporto di merci).
In risposta al messaggio di chorus del 26/09/2022 alle 09:48:54Ciao, è come combattere contro i mulini a vento . Come ha già detto da qualcuno, inutile trovare cavilli sulle pese perché sia in Italia che all'estero sono quelle usate dalla Polizia, testate e omologate. Quindi se si vuole avere ragione basta protestare al momento
Sei anche tu un difensore dell'eguaglianza camper = autovettura? L'art. 47 del cds classifica i veicoli, tra questi troviamo i veicoli a braccia, i velocipedi, gli autoveicoli, i ciclomotori, i motoveicoli, ecc. E' l'art.54 del cds che distingue i vari autoveicoli: lett. a) le automobili e lettera m) gli autocaravan. Poi c'è una direttiva europea molto chiara. Abbiamo scritto fiumi di parole sull'argomento, ma vedo che questa leggenda metropolitana ogni tanto emerge.
In risposta al messaggio di chorus del 25/09/2022 alle 19:41:29Il problema non cambia a 40ql, perché è come per i 35ql, la patente C non c'entra niente, anzi ti limita ulteriormente.
Non ho di questi problemi, avendomeli posti anni fa reagendo all'epoca come segue: conseguimento della patente C e acquisto di un camper omologato 40 quintali. Ti rimando al mio precedente post, ciao!