In risposta al messaggio di ferroduro del 12/11/2020 alle 11:05:15Qua forse si legge meglio. Interessante!
il tuo migliore amico è come il tuo peggior nemico non ti molla mai
https://www.ilsole24ore.com/art...
TRENTINO
.comunicato-stampa
diramato dall'Associazione ricorrente a fronte dellasentenza n. 62/2020
pronunciata dal TRGA di Trento.https://bit.ly/3poaREU
https://forum.camperonline.it/x...
In risposta al messaggio di TheDevil del 12/11/2020 alle 22:22:22Guarda che nella sentenza si legge che il ricorrente (non il giudice!) non fa alcun riferimento a un valore normativo esterno di quella direttiva. Si limita a sottolineare che nel 2020 il MIT ha adottato un orientamento diverso da quello espresso più volte, attraverso vari atti, dal 2000 al 2018. Tutto qui.
Un altro articolo sulla vicenda, un po' piu' dettagliato, e' pubblicato sul giornale TRENTINO . Tutti e tre gli articoli giornalistici qui citati risultano evidentemente basati sul comunicato-stampa diramato dall'Associazionericorrente a fronte della sentenza n. 62/2020 pronunciata dal TRGA di Trento. Occorrerebbe far sapere ai legali dell'Associazione ricorrente ed ai giudici del predetto Tribunale che la II Direttiva sulla corretta ed uniforme applicazione delle norme del codice della strada in materia di segnaletica e criteri per l'installazione e la manutenzione semplicemente NON ESISTE [[[tra gli atti normativi della Repubblica italiana. Ne vengono addirittura citati gli estremi (decreto prot. n.777 del 24 luglio 2006) ma ne viene omessa la data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale... perche' non c'e'! E senza pubblicazione sulla GU (a differenza della prima e finora unica) questa bozza di II Direttiva non dovrebbe avere alcuna rilevanza in sede giudiziaria.]]] [1][2] E' del tutto improprio richiamare la facolta' ministeriale di emanare direttive ai sensi dell'art. 35 CdS e poi utilizzare questo termine (intrinsecamente autorevole) per citare semplici lettere ministeriali spedite in risposta a quesiti ricevuti. Ad esempio, l'asserita direttiva prot. n.31543 del 2 aprile 2007 e' una semplice lettera indirizzata dal MIT ad un unico destinatario [[[e non puo' avere alcun crisma di atto normativo in sede giudiziaria]]] [3]. Da GoogleMaps la localita' in questione e' visibile, anche dal satellite, al link Non contenti di avere: - un'Area di Sosta realizzata da quattro anni nelle vicinanze del Passo; - alcuni stalli riservati (il 20% del parcheggio) e maggiorati nelle dimensioni, i camperisti hanno lamentato la disuguaglianza nella durata della sosta. La lamentela e', in assoluto, giustificata ma quest'ultima disuguaglianza (sfavorevole) andava valutata, a mio avviso, tenendo presenti le due disuguaglianze a favore sopracitate. Sono d'accordo con la conclusione di Ezio59 e prospetterei al Sindaco di Ville di Fiemme la seguente soluzione: - uniformare le dimensioni degli stalli secondo le indicazioni del Regolamento al CdS; - eliminare gli stalli di sosta riservati; - stabilire un primo periodo (3 ore) di sosta gratuita per tutti gli autoveicoli ammessi al parcheggio; - stabilire il pagamento per ogni successivo periodo di sosta di 3 ore, con ovvia maggiorazione del 50% per gli autocaravan che riescono a stare nello stallo di dimensioni uniformate. I primi due alinea eliminerebbero ingiustificate disuguaglianze tra gli autoveicoli ammessi a circolare sulle strade. Gli ultimi due alinea avrebbero totale giustificazione nel comma 4 dell'art. 6 CdS: L'ente proprietario della strada puo', con l'ordinanza di cui all'art. 5 comma 3, [...] vietare o limitare o subordinare al pagamento di una somma il parcheggio o la sosta dei veicoli. Per un parcheggio di 10 posti basterebbe anche una sola telecamera visibile (ed una nascosta!) per determinare l'ora di arrivo dei veicoli (ed individuare eventuali vandali). postille: [1] dele [2] adde in quanto non e' mai stato emanato. [3] dele Le cancellazioni derivano dal mio errato utilizzo dell'espressione atto normativo. Cfr.
sul sito del MIT
!), ma ad altri atti.In risposta al messaggio di ezio59 del 13/11/2020 alle 10:58:52Il TAR ci azzecca perché si trattava del rigetto di un
Il fatto è che molti camperisti leggendo queste sentenze del TAR si convincono che si può contestare qualsiasi cosa con aspettative molto alte riguardo alle violazioni amministrative del CdS, ma questo non è il caso.Tali violazioni prevedono i ricorsi nei modi e nei termini di legge, è giusto farle se si ritiene di avere ragione, ma il TAR nulla ci azzecca, come diceva Tonino.
ricorso gerachico
, previsto dall'art. 37 del CdS, terzo comma. Ricordiamo che non si trattava di questioni "pesanti", come i divieti di sosta per autocaravan dopo l'attivazione di un'area attrezzata a pagamento, ma solo di una segnaletica che limitava a tre ore la sosta di autocaravan sui due stalli lasciati disponibili.comunicato stampa
: come dice anche la sentenza, il terzo comma dell'art. 37 è stato abrogato dalla legge 120/2020, che ha convertito il decreto legge 76/2020 relativo alle semplificazioni.In risposta al messaggio di SergioRM del 13/11/2020 alle 12:02:40Quindi stai dicendo che i Giudici del TAR si occupano di violazioni amministrative al CdS ? A me non risulta.
Il TAR ci azzecca perché si trattava del rigetto di un ricorso gerachico, previsto dall'art. 37 del CdS, terzo comma. Ricordiamo che non si trattava di questioni pesanti, come i divieti di sosta per autocaravan dopo l'attivazionedi un'area attrezzata a pagamento, ma solo di una segnaletica che limitava a tre ore la sosta di autocaravan sui due stalli lasciati disponibili. Inoltre, come nota ledzep, si è trattato di uno scivolone di un piccolo comune poco smaliziato. Da tempo altri comuni hanno trovato il modo di muoversi più liberamente senza andare incontro a ricorsi facili e scontati. L'aspetto più interessante della vicenda mi sembra quello sottolineato nel comunicato stampa: come dice anche la sentenza, il terzo comma dell'art. 37 è stato abrogato dalla legge 120/2020, che ha convertito il decreto legge 76/2020 relativo alle semplificazioni. La conseguenza, dice il comunicato, è che ora il cittadino che si riterrà danneggiato da una segnaletica stradale (esempio: un divieto di sosta sotto casa, una sosta libera che diventa a pagamento, un divieto che impedisce la circolazione e sosta alle autocaravan, eccetera) dovrà trovare migliaia di euro per ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) e/o presentare un ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica che solamente di contributo unificato richiede 650 euro ed essere entro i termini prescritti che decorrono dall’ultimo giorno di pubblicazione del provvedimento sull’Albo Pretorio del Comunee non da quando il cittadino vede la segnaletica stradale. La semplificazione consiste quindi nel rendere difficile e costosa l'azione anche contro piccoli comuni che fanno quello che non possono fare e contro un MIT che viola la disciplina del ricorso gerarchico dettata dall'art. 74 del Regolamento CdS (vedi sentenza). Che poi personalmente possa anche arrivare a capire le esigenze di quel piccolo comune è un altro paio di maniche: esigenze legittime vanno tutelate in modo legittimo, altrimenti diventano comunque illegittime.
In risposta al messaggio di ezio59 del 13/11/2020 alle 12:56:03E non ti basta la sentenza? Il giudice mica ha detto di non essere competente.
Quindi stai dicendo che i Giudici del TAR si occupano di violazioni amministrative al CdS ? A me non risulta.
In risposta al messaggio di SergioRM del 13/11/2020 alle 13:04:09Senza polemica, dimmi quali competenze hai per sostenere una cosa del genere. Il TAR si occupa solo ed esclusivamente di Pubblica Amministrazione, cioè di tutti quei provvedimenti che la Pubblica Amministrazione emana per svariati motivi, ai quali anche il singolo può fare ricorso. Quindi non di violazioni amministrative al CdS come ho già sostenuto sopra, ma di provvedimenti quali le ordinanze sindacali che riguardano anche il CdS.
E non ti basta la sentenza? Il giudice mica ha detto di non essere competente. D'altra parte, l'art. 37 terzo comma prevedeva il ricorso gerarchico solo per la segnaletica e la sentenza spiega perché il ricorso al TRGA poteva essere ammesso anche se improprio.
In risposta al messaggio di ezio59 del 13/11/2020 alle 13:14:15Ma non c'è proprio polemica da parte mia!
Senza polemica, dimmi quali competenze hai per sostenere una cosa del genere. Il TAR si occupa solo ed esclusivamente di Pubblica Amministrazione, cioè di tutti quei provvedimenti che la Pubblica Amministrazione emana persvariati motivi, ai quali anche il singolo può fare ricorso. Quindi non di violazioni amministrative al CdS come ho già sostenuto sopra, ma di provvedimenti quali le ordinanze sindacali che riguardano anche il CdS.
qui
). E su questo mi pare non ci sia nulla da discutere.In risposta al messaggio di SergioRM del 13/11/2020 alle 15:28:16Ora ho capito il tuo punto di vista. Io ho divagato sul fatto che molti confondono le due cose unendole in una unica soluzione che non esiste.
Ma non c'è proprio polemica da parte mia! Da una parte non sostengo proprio nulla, perché era lo stesso terzo comma dell'art. 37 CdS a prevedere il ricorso gerarchico per la segnaletica. Il ricorso gerarchico improprioè uno dei quattro tipi di ricorso amministrativo, che sono: ricorso gerarchico proprio, ricorso gerarchico improprio, ricorso di opposizione, il ricorso straordinario al presidente della repubblica (v. qui). E su questo mi pare non ci sia nulla da discutere. Dall'altra dico solo che può essere utile leggere la sentenza per vedere i motivi che hanno spinto il TRGA ad accogliere il ricorso. Non li ripropongo qui perché sono articolati e richiamano la giurisprudenza amministrativa. Si fa prima a leggere la sentenza. Ho però paura che ci sia uno strano equivoco vagante nell'aria. Se vuoi dire che non si può ricorrere al TAR per una sanzione siamo d'accordo, ma qui si parlava di un ricorso contro un provvedimento, non contro la sanzione conseguente alla sua violazione. In effetti, l'associazione ricorrente non si occupa di opposizioni a sanzioni, ma solo di ricorsi contro i provvedimenti. Probabilmente ho letto troppo velocemente quello che volevi dire, e che ampliava l'argomento.
In risposta al messaggio di ezio59 del 13/11/2020 alle 16:00:08
Ora ho capito il tuo punto di vista. Io ho divagato sul fatto che molti confondono le due cose unendole in una unica soluzione che non esiste.
In risposta al messaggio di ippocampo2009 del 13/11/2020 alle 16:48:19Il terzo comma dell'art. 37 prevedeva il ricorso gerarchico. Se un ricorso gerarchico non viene accolto, o se viene ignorato, si può ricorrere al TAR. Nel primo caso impugnando la decisione avversa, nel secondo semplicemente riproponendo il ricorso originario.
Non ho letto tutti i post e in particolare ka sentenza per cui non entro nel merito ma mi piacerebbe capire da dove nell'art 37 cds si ricavi la competenza del Tar...
In risposta al messaggio di SergioRM del 13/11/2020 alle 17:17:22e come la mettiamo con i termini per ricorrere?
Il terzo comma dell'art. 37 prevedeva il ricorso gerarchico. Se un ricorso gerarchico non viene accolto, o se viene ignorato, si può ricorrere al TAR. Nel primo caso impugnando la decisione avversa, nel secondo semplicemente riproponendo il ricorso originario.
In risposta al messaggio di chorus del 13/11/2020 alle 17:31:45Ormai il ricorso gerarchico non si può fare più, perché il terzo comma dell'art. 37 è stato abrogato dal "decreto semplificazioni".
e come la mettiamo con i termini per ricorrere? Lo chiedo perché sono totalmente ignorante in questioni procedurali.
In risposta al messaggio di SergioRM del 13/11/2020 alle 17:17:22Ah...ecco...che avverso la decisione su un ricorso gerarchico si possa adire il TAR va bene...avevo capito che l'art 37 cds prevedeva invece direttamente il ricorso al TAR..
Il terzo comma dell'art. 37 prevedeva il ricorso gerarchico. Se un ricorso gerarchico non viene accolto, o se viene ignorato, si può ricorrere al TAR. Nel primo caso impugnando la decisione avversa, nel secondo semplicemente riproponendo il ricorso originario.
In risposta al messaggio di chorus del 13/11/2020 alle 17:31:45Dipende...se devi ricorrere al Tar avverso l'ordinanza comunale i termini sono 60 giorni...
e come la mettiamo con i termini per ricorrere? Lo chiedo perché sono totalmente ignorante in questioni procedurali.