primo capitolo
si chiude al 7 febbraio 2007 quando alla Camera tre deputati ottengono risposta immediata all'interrogazione rivolta al Ministro dei Trasporti per sapere quali siano le ragioni che hanno impedito a tutt'oggi la regolare pubblicazione della direttiva licenziata nel 2006.discussione del forum
dell'epoca.esempio della corrispondenza inviata
per farsi un'idea dei testi utilizzati.per sapere se il Ministero non ritenga necessario [...] di inoltrare la citata lettera [...] in forma di circolare ovvero di direttiva anche ai Prefetti e ai Sindaci, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del Codice della strada, che dispone: «Il Ministro dei lavori pubblici [ora Ministro dei trasporti] puo' impartire ai prefetti e agli enti proprietari delle strade le direttive per l'applicazione delle norme concernenti la regolamentazione della circolazione sulle strade di cui all'articolo 2», in modo tale da utilizzare gli strumenti giuridici amministrativi previsti «ex lege», al fine di rendere i propri provvedimenti vincolanti a tutti gli effetti nei confronti dei destinatari, che siano soggetti pubblici e/o privati.
Diritto amministrativo
. Chi ama la matematica come noi due deve metterci un po' di buona volontà, perché è pur sempre un manuale di diritto, ma è scritto in modo molto gradevole (retrogusto bizantino a parte...). Se supererai l'impatto iniziale credo che scoprirai un mondo, a modo suo, tutto sommato affascinante.Atti normativi
. Criteri per l’individuazione e la descrizione
, Istituto di Teoria e Tecniche dell’Informazione Giuridica, Consiglio Nazionale delle Ricerche, 2003.In risposta al messaggio di SergioRM del 05/12/2020 alle 22:49:14
Scusami, ma pretendere di poter criticare due diversi tribunali amministrativi tra loro concordi (quella nota è stata considerata argomento valido anche da quello di Bolzano, sentenza 69/2019) mi pare un po' temerario. Èvero che questa discussione, diventata ormai un monologo, non interessa a nessuno, ma vorrei comunque darti un consiglio amichevole. Sì, a volte ci siamo scontrati, ma ho letto da poco che hai una laurea in matematica e questo mi fa pensare di poterti capire un po' meglio, mi fa sentire più vicino. Vengo da una famiglia di avvocati e a suo tempo avevo provato a studiare giurisprudenza all'università. Avevo lasciato perdere proprio perché la logica giuridica non ha niente a che vedere con la logica della matematica, che preferivo (ho una laurea in statistica). Per fare un esempio banale, basta pensare che in qualsiasi momento può saltare fuori una norma che, per quanto assurda, contraddittoria o incomprensibile possa apparire, va rispettata e basta. Mio padre lo diceva a modo suo: «la logica finisce dove cominciano i regolamenti». Credo che dovresti prendere atto della differenza, come a suo tempo feci io, e rivedere un po' la tendenza a ragionare da matematico su questioni di diritto, soprattutto di diritto amministrativo. Il processo ordinario almeno qualche vaghissima somiglianza con la matematica ce l'ha, nel senso che richiede prove quasi quanto i teoremi richiedono dimostrazioni: se mi vuoi punire perché ho fatto quello che non dovevo (NB: comportamento obbligatorio), devi prima provare che l'ho fatto. Il diritto amministrativo è invece tutto un altro mondo. Tanto per cominciare, esistono un codice civile e un codice penale, ma non esiste un codice amministrativo (è solo il titolo di libri che propongono raccolte di leggi e decreti). Ad esempio, come già ti dicevo, mentre l'abuso d'ufficio è chiaramente definito dal codice penale, l'eccesso di potere non solo non è definito in un codice che non c'è, ma nemmeno da qualche legge. La definizione che si trova nei manuali, con tutte le sue figure sintomatiche (sviamento di potere, difetto di istruttoria, violazione di circolare, contraddittorietà ecc.), proviene solo da circa un secolo di giurisprudenza. Il motivo si intuisce bene se si considera che il processo amministrativo è molto diverso da quello ordinario, perché non ci sono decisioni prese in merito a comportamenti obbligatori, ma valutazioni circa l'esercizio di un potere discrezionale, come tale non codificabile. Da questo punto di vista, è assolutamente normale che si valuti negativamente il Comune che ignora una lettera del MIT a un'associazione, quando questa lettera risulta ben nota e recepita da altri due ministeri, dall'ANCI e dall'UPI (come si legge nella sentenza di Trento). Ti consiglio un testo che avevo citato in un precedente messaggio: Massimo Vaccaro, Diritto amministrativo. Chi ama la matematica come noi due deve metterci un po' di buona volontà, perché è pur sempre un manuale di diritto, ma è scritto in modo molto gradevole (retrogusto bizantino a parte...). Se supererai l'impatto iniziale credo che scoprirai un mondo, a modo suo, tutto sommato affascinante. Concludo augurandoti B U O N A N N O ! perché ne abbiamo tutti bisogno. Perdonami qualche pignoleria. «L'espressione atto normativo e' specificatamente riferita all'atto avente forza di legge emanato dal Governo, per distinguerlo dall'atto legislativo emanato dal Parlamento. » No. Gli atti normativi sono quelli elencati all'art. 15 del DPR 1092/1985 e ci sono anche le leggi costituzionali e le leggi ordinarie. Vedi Pietro Mercatali, Atti normativi. Criteri per l’individuazione e la descrizione, Istituto di Teoria e Tecniche dell’Informazione Giuridica, Consiglio Nazionale delle Ricerche, 2003. «Per quanto mi riguarda, la storia della lettera MT prot. n.31543 del 2 aprile 2007 termina al 30 luglio 2007, quando un atto parlamentare ne attesta: ecc.» Gli atti parlamentari sono solo la principale fonte di pubblicità delle attività svolte dalle Camere. Un'interrogazione presentata da sei deputati non attesta nulla, rappresenta solo il punto di vista di sei deputati su seicentotrenta.