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In risposta al messaggio di Prof. Antonio Calosci del 19/04/2018 alle 19:28:01Buona sera e grazie
Grande notizia!! ... . iCalosci [:D]
In risposta al messaggio di Grinza del 19/04/2018 alle 19:57:21Prima di tutto non è una legge, ma una SENTENZA!
Né avevamo già parlato e rimango sempre dell’idea che trattasi di un’ennesima legge per i furbi.
In risposta al messaggio di Prof. Antonio Calosci del 19/04/2018 alle 21:06:32Non vedo cosa debba trovare, se sono stato io devo essere perseguito io e non trovare sotterfugi, ma siccome i ricchi potevano farlo perché avevano più da spendere allora é giusto che sia fatto anche al povero.
Prima di tutto non è una legge, ma una SENTENZA! In secondo luogo il dover dichiarare chi era alla guida era: -una auto denuncia -oppure una delazione verso terzi in pratica il povero o il normalmenteabbiente era costretto a trovare qualcuno (anche se stesso) da denunciare. Il ricco pagava la tassa senza dichiarare nulla fregandomene di tutto. Ora tutti, ricchi e poveri, sono sullo stesso piano!
In risposta al messaggio di Grinza del 20/04/2018 alle 08:10:45Intanto la CASSAZIONE ha dato ragione alla mia tesi.
Non vedo cosa debba trovare, se sono stato io devo essere perseguito io e non trovare sotterfugi, ma siccome i ricchi potevano farlo perché avevano più da spendere allora é giusto che sia fatto anche al povero. Che catzata,di fatto non si deve commettere l’infrazione, poi, se avviene, ognuno ne paga le conseguenze. Personalmente nella guida la prima cosa che faccio é rispettare il codice e non pensare cosa fare per...
In risposta al messaggio di chorus del 20/04/2018 alle 12:33:50Credo che il problema vada inquadrato nei due aspetti verificatisi fino ad oggi.
Caro Professore, porto la discussione sul piano tecnico, e se vuoi anche asettico, nella speranza di stemperare i toni (ne abbiamo bisogno - e naturalmente questo messaggio non è rivolto a te). Io che la metto sul pianotecnico fa ridere, perché tecnico del diritto non lo sono, comunque scrivo appunto per le ragioni prima dette. Mi riferisco alla legge 24 novembre 1981, n. 689, che a quanto so è la fonte giuridica per tutte le sanzioni amministrative. Esiste un elemento soggettivo, normato da questa legge, in base al quale è responsabile soltanto l'autore materiale della violazione da cui consegue la sanzione. Sanzione che deve essere vista come uno strumento afflittivo a carico dell'autore materiale in modo che non la compia più. La stessa legge contempla anche l'art. 6, rubricante solidarietà, in base al quale (cito testualmente) il proprietario della cosa che servì o fu destinata a commettere la violazione è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questi dovuta (se non prova che è stata usata contro la sua volontà, aggiunge la legge). Ora tu sai bene come io sia talebano (è un termine oramai diventato di uso comune) nel commentare un'azione che contrasta una norma del nostro ordinamento. Questa mia posizione di chiusura mi induce a dire che l'applicazione generalizzata di questa sentenza determinerà che la sanzione per eccesso di velocità sarà pagata dal proprietario dell'autoveicolo e non dal conducente laddove quest'ultimo non sia identificabile. C'è il tema della sanzione accessoria dei punti, che le mie nozioni giuridiche non sono in grado di ben inquadrare, ma mi verrebbe da dire che sanzione pecuniaria e sottrazione dei punti se li becca il proprietario dell'auto. Ciao!
In risposta al messaggio di Prof. Antonio Calosci del 20/04/2018 alle 12:13:39Non capisco quale ragione mi devo fare visto che, almeno fino ad oggi, non ho mai preso una multa per eccesso di velocità, continuo a metterla sul piano etico, chi guida dovrebbe avere il cervello acceso e seguire le norme del codice della strada, di fatto sa benissimo, lui ed i suoi ospiti in auto se la guida é oltre i limiti, ad oggi se non ricordi chi era alla guida paga il proprietario (denunciandosi come conducente) domani sarà il giudice a stabilire se il proprietario dell’auto é smemorato o furbacchione, e credo dopo ricorso, di fatto é l’ennesimo regalo ai conducenti poco attenti al codice.
Intanto la CASSAZIONE ha dato ragione alla mia tesi. Le FF.OO. se vogliono colpire il vero responsabile si attrezzino per FERMARE chi realmente ha commesso il reato!! Oppure che lo DIMOSTRINO. La mia auto, inoltre, è guidatada 4 familiari, una decina di colleghi (durante i viaggi del gruppo o quando mando qualcuno a fare una commissione per me). Che ne so chi guidava l'auto? Soprattutto a distanza di mesi dal fatto! E in ogni caso non mi presterò mai ad una denuncia che sa tanto di delazione! Per ora è così! Fatevene una ragione!
In risposta al messaggio di Grinza del 19/04/2018 alle 19:57:21Appunto.. essendo una sentenza non vuol dire nulla. Vale per quel caso specifico. La prossima sentenza potrebbe essere avversa e comunque bisogna sempre intentare una causa.
Né avevamo già parlato e rimango sempre dell’idea che trattasi di un’ennesima legge per i furbi.
In risposta al messaggio di Tequi del 20/04/2018 alle 17:58:34Che cos'è la giurisprudenza di legittimità e quale organo giudicante la forma in Italia?
Appunto.. essendo una sentenza non vuol dire nulla. Vale per quel caso specifico. La prossima sentenza potrebbe essere avversa e comunque bisogna sempre intentare una causa. Le sentenze della cassazione non fanno giurisprudenza.Riguardo alla denuncia di terzi vorrei proprio vedere se con la macchina del prof ci mettono sotto qualcuno, sono sicuro che lo troviamo al commissariato con nome, indirizzo, codice fiscale, dna, foto e quant'altro di chi guidava. Prof di la verità, non vuoi dichiarare che eri tu alla guida così da salvarti i punti, altro che.. Scusa Antonio.. ho quotato te per sbaglio.
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 20/04/2018 alle 16:44:38No.
quindi, se uno prende una multa per una violazione commessa da un altro, non c'è più la pena accessoria, in quanto non ricorda/non sa a chi ha affidato l'auto. a questo punto dev'essere denunciato per affidamento incauto
In risposta al messaggio di chorus del 20/04/2018 alle 19:28:32No.
Che cos'è la giurisprudenza di legittimità e quale organo giudicante la forma in Italia? Grazie, ciao
In risposta al messaggio di Grinza del 20/04/2018 alle 16:23:37Non è questione di essere furbacchioni.
Non capisco quale ragione mi devo fare visto che, almeno fino ad oggi, non ho mai preso una multa per eccesso di velocità, continuo a metterla sul piano etico, chi guida dovrebbe avere il cervello acceso e seguire le normedel codice della strada, di fatto sa benissimo, lui ed i suoi ospiti in auto se la guida é oltre i limiti, ad oggi se non ricordi chi era alla guida paga il proprietario (denunciandosi come conducente) domani sarà il giudice a stabilire se il proprietario dell’auto é smemorato o furbacchione, e credo dopo ricorso, di fatto é l’ennesimo regalo ai conducenti poco attenti al codice. La metto su questo poano, un favore ai furbini
In risposta al messaggio di Prof. Antonio Calosci del 20/04/2018 alle 22:25:16E se al posto di un infrazione, si trattasse di porateria stradale con omicidio, io sono dicuro che anche dopo 5 anni ti ricorderesti chi era slla guida
No. Una sentenza della Cassazione fa Giurisprudenza e quindi basta appellarsi a specifica sentenza.
In risposta al messaggio di Prof. Antonio Calosci del 20/04/2018 alle 22:25:16Prof, il mio era un invito a riflettere e ad approfondire, è evidente che il massimo organo giudicante forma giurisprudenza (di legittimità)
No. Una sentenza della Cassazione fa Giurisprudenza e quindi basta appellarsi a specifica sentenza.
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 21/04/2018 alle 06:20:40In tal caso, come in qualunque altro caso di reato grave, la pubblica accusa deve riuscire a dimostrare la tua colpevolezza o quella di altri.
E se al posto di un infrazione, si trattasse di porateria stradale con omicidio, io sono dicuro che anche dopo 5 anni ti ricorderesti chi era slla guida
In risposta al messaggio di Prof. Antonio Calosci del 20/04/2018 alle 13:25:47Se Quella é a 40 e te non rispetti i limiti sai benissimo chi guidava, non ce la meniamo più di tanto....
Credo che il problema vada inquadrato nei due aspetti verificatisi fino ad oggi. Uno. L'auto ha violato i limiti di velocità. La rilevazione della multa è oggettiva. Due. Ma da questo a far pagare € 286 nel caso nonsi dichiari chi guidava. Questa sanzione accessoria è illegittima per molti motivi tra i quali non si può costringere il proprietario a denunciare altri (o trovare prestanome compiacente) per sottrarre punti alla patente o addirittura ritirarla. Ricorderai che all'inizio di questa storia i punti venivano tolti, nel caso non fosse stato individuato l'autista trasgressore, al proprietario dell'auto. Pensa al caso limite (occorso anche a me) in cui il proprietario non ha la patente. Ricorderai che mia moglie era proprietaria di un'auto ma non poteva possedere patente in quanto soggetta a crisi epilettiche. L'auto era guidata da decine di persone che facendo la sua stessa tratta a turno guidavano l'auto con lei a bordo. Lo stesso, molto spesso, accadeva con la mia auto che per accompagnare mia moglie era affidata a terze persone. Io fui tra coloro che adirono alle vie legali e la CONSULTA dichiarò incostituzionale togliere i ponti al proprietario dell'auto se non si individuava il reale trasgressore. Poi, per ovviare alla cosa, il governo inventò questa ulteriore sanzione se il proprietario non produceva delazione. Altra cosa per la quale io ho presentato molti ricorsi il cui esito è sospeso in attesa di giudizio della Consulta. Forse non arriveremo mai al giudizio della Consulta essendo arrivata una sentenza della Cassazione che, parzialmente, risolve il problema rendendo illegittimo il balzello! Questa sentenza non solleva il proprietario (o chi per lui) dal pagare la violazione commessa. Questa sentenza evita il balzello aggiuntivo se non si vuole o non è possibile produrre il nome del vero responsabile. In pratica viene meno l'obbligo o paghi € 286 o denunzi qualcuno (te stesso o altri).
In risposta al messaggio di Grinza del 21/04/2018 alle 09:55:19Quella strada la mia auto la percorre almeno due volte la settimana e siamo in 4 a guidare (i 4 membri del quartetto).
Se Quella é a 40 e te non rispetti i limiti sai benissimo chi guidava, non ce la meniamo più di tanto....
In risposta al messaggio di Prof. Antonio Calosci del 20/04/2018 alle 12:13:39Sì certo. Rimane il fatto che l'auto è una tua proprietà e la normalità vuole che o sia tu responsabile di quello che succede o sai chi la stia usando. La tua tesi che l'auto pur essendo intestata a te la guida chi vuole e non sei tenuto a sapere chi sia è davvero puerile...anzi no, tipicamente italico, senza tante elucubrazioni e banalità simil-giuridiche.
Intanto la CASSAZIONE ha dato ragione alla mia tesi. Le FF.OO. se vogliono colpire il vero responsabile si attrezzino per FERMARE chi realmente ha commesso il reato!! Oppure che lo DIMOSTRINO. La mia auto, inoltre, è guidatada 4 familiari, una decina di colleghi (durante i viaggi del gruppo o quando mando qualcuno a fare una commissione per me). Che ne so chi guidava l'auto? Soprattutto a distanza di mesi dal fatto! E in ogni caso non mi presterò mai ad una denuncia che sa tanto di delazione! Per ora è così! Fatevene una ragione!
Non ho capito cosa c'entri la 230V, il TV e' corredato di alimentare esterno mai il suo funzionamento quanti V...
Szopen - 2025-04-20 11:14:14
Consigli ovvi, ma Assocamp conosce il mondo dei concessionari? Affidarsi a "professionisti"? Non sanno neppu...
peugeot106 - 2025-04-16 10:33:31
Adoro Gubbio ma devo tornarci per poter ammirare la mostra di Van Gogh! Bellissima location da "illuminare" c...
adarella - 2025-04-16 08:18:19
Un ottimo spunto per un piccolo tour sul "lato" adriatico della nostra splendida penisola. Grazie per aver con...
adarella - 2025-04-16 08:11:41