Non è veramente relativa al camper ma potrebbe interessare tanti camperisti
che hanno pure una casa , o villetta singola e che vogliono risprmiare e poter
avere la casa calda e l'acqua sanitaria in abbondanza , senza consumare
nemmeno un mc di gas o tanti kw di energia elettrica.In particolare in inverno.
E che sono costretti per i costi a spegnere tutto qundo vanno in "giro" con
il loro giocattolo.
Lo sapevate che è stata approvata una nuova legge
dopo DL del 01-03-22 approvata il 27-04-22 n° 34
che permette di montare ed installare qualsiasi tipo di
impianto solare fotovoltaico - termico -eolico
senza necessità di avere alcuna autorizzazione
sia sul tetto sia nelle pertinenenze o tettoie
solo rispettando le distanze e senza dover fare alcuna
Dia o Scia che prima i comuni richiedevano.
Solo nei centri storici di pregio e opere artistiche.si deve
rispettare altra normativa.
FINALMENTE .
Ecco copia di parte della legge.:
- Ferme restando le disposizioni tributarie in materia di accisa sull’energia elettrica, l’installazione, con qualunque modalità, anche nelle zone A degli strumenti urbanistici comunali, come individuate ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, di impianti solari fotovoltaici e termici sugli edifici, come definiti alla voce 32 dell’allegato A al regolamento edilizio-tipo, adottato con intesa sancita in sede di Conferenza unificata 20 ottobre 2016, n. 125/CU, o su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici, ivi compresi strutture, manufatti ed edifici già esistenti all’interno dei comprensori sciistici, e la realizzazione delle opere funzionali alla connessione alla rete elettrica nei predetti edifici o strutture e manufatti, nonché nelle relative pertinenze, compresi gli eventuali potenziamenti o adeguamenti della rete esterni alle aree dei medesimi edifici, strutture e manufatti, sono considerate interventi di manutenzione ordinaria e non sono subordinate all’acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati, ivi compresi quelli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, a eccezione degli impianti installati in aree o immobili di cui all’articolo 136, comma 1, lettere b) e c) , del citato codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, individuati mediante apposito provvedimento amministrativo ai sensi degli articoli da 138 a 141 e fermo restando quanto previsto dagli articoli 21 e 157 del medesimo codice. In presenza dei vincoli di cui al primo periodo, la realizzazione degli interventi ivi indicati è consentita previo rilascio dell’autorizzazione da parte dell’amministrazione competente ai sensi
Franco
Modificato da franco49tn il 15/08/2022 alle 18:26:24