http://www.vintagecamper.com/bi...
) dove ci informi che l'asi fara' pagare 20 euro per ogni attestato di storicita' richiesto nel presagio che il suo monopolio verra' a cadere con la nuova legge e soprattutto nell'ottica dell'illuminazione che mi hai appena dato riguardo alla quota annua associativa in assenza della quale avrebbe minor introiti.quote:Originally posted by dariodb> Mi sono avvalso di questo
... saresti così cortese da fornirmi il facsimile del modello utilizzato nella tua Regione a Statuto Speciale?>
form
in pdf a compilazione interattiva, nel quale ho inserito il seguente testo: che il proprio veicolo Marca ..... Modello ..... Targa ..... e' di particolare interesse storico e collezionistico ai sensi dell'art. 63 (comma 2) della Legge 342/2000, in quanto in possesso dei requisiti previsti nel Regolamento Tecnico ASI per il rilascio dell'attestato di storicita' (come da delibera del relativo C.F. emanata il 20 aprile 2001 in ottemperanza al comma 3 dell'articolo citato). Il veicolo suindicato risulta infatti costruito nell'anno ..... ed e' munito di: - carrozzeria conforme all'originale; - motore del tipo montato in origine dal costruttore; - interni decorosi e conservati con la cura appropriata alla gestione di un bene destinato al trasporto di persone.id="green"> L'inserimento della seconda frase mi e' stato chiesto espressamente dal funzionario dell'AdE al quale avevo presentato le mie "autocertificazioni" inizialmente con la sola prima frase. ------------------------------ p.s. Per quanto riguarda l'attuale vigenza della L.R. (Liguria) 3/2005, uno di noi due e' in torto.quote:Originally posted by TheDevil Mi sono avvalso di questo> Ok, grazie. Diciamo che la tua "dichiarazione" è molto simile a quella da me preparata ed utilizzata dal migliaio di umbri che dal 01/01/2008, hanno "autocertificato". Pensavo che l'Agenzia delle Entrate avesse preparato un fac simile ad hoc. Per la L.R. attualmente in vigore in Liguria, penso che tu sia più informato di me, poiché a seguito della Sentenza 455/05 della Corte Costituzionale, MAI AVREI PENSATO che una amministrazione potesse fare una Legge scrivendo, ESPLICITAMENTE, che BISOGNA ESSERE ISCRITTI non a 5 Club, ma ad uno solo se si ha un autoveicolo, ASSURDO !!! Pertanto, se questa L.R. Liguria è seguente alla Sentenza 455/05, ritengo che sia in vigore e quindi hai ragione tu !!! Bisognerebbe che a qualcuno (TonyLeno ?) contestassero dei bolli. Questo qualcuno poi, dovrà difendersi in CTP e far sollevare l'incostituzionalità della Legge. Tu cosa ne pensi ? Ciao. dariodbform
in pdf a compilazione interattiva, nel quale ho inserito il seguente testo: che il proprio veicolo Marca ..... Modello ..... Targa ..... e' di particolare interesse storico e collezionistico ai sensi dell'art. 63 (comma 2) della Legge 342/2000, in quanto in possesso dei requisiti previsti nel Regolamento Tecnico ASI per il rilascio dell'attestato di storicita' (come da delibera del relativo C.F. emanata il 20 aprile 2001 in ottemperanza al comma 3 dell'articolo citato). Il veicolo suindicato risulta infatti costruito nell'anno ..... ed e' munito di: - carrozzeria conforme all'originale; - motore del tipo montato in origine dal costruttore; - interni decorosi e conservati con la cura appropriata alla gestione di un bene destinato al trasporto di persone.id="green"> L'inserimento della seconda frase mi e' stato chiesto espressamente dal funzionario dell'AdE al quale avevo presentato le mie "autocertificazioni" inizialmente con la sola prima frase. ------------------------------ p.s. Per quanto riguarda l'attuale vigenza della L.R. (Liguria) 3/2005, uno di noi due e' in torto. >
http://www.dottorini.org/mambo/...
quote:Originally posted by dariodb> Constato che queste disposizioni regionali sembrano scritte con la "carta carbone", come accade con un testo ... proveniente dall'esterno. Constato che la Sentenza 455/2005 della Corte Costituzionale risulta assolutamente esaustiva nel delimitare le competenze dello Stato e delle Regioni in materia di tasse automobilistiche. Penso che, sulla base dell'anzidetta sentenza, si debba porre mano ad una completa riscrittura del T.U. sulle tasse automobilistiche, nel cui attuale testo (DPR 39/1953) di vigente e' rimasto solo il titolo e dove: - inquadrare la materia per tutti gli aspetti a carattere nazionale; - indicare alle regioni i punti sui quali possono/devono intervenire con proprie disposizioni, ad integrazione di quelle nazionali. ------------------------------ p.s. (come semplice promemoria al momento e senza ulteriore sèguito) Penso altresi' che, in anticipo sulla annunciata abolizione (?) delle province, vada soppressa l'IPT (e le relative funzioni esattoriali), da sostituire con una IRI (imposta regionale di immatricolazione, da pagare una-tantum) oppure (meglio) con un incremento sulle tasse automobilistiche regionali che garantisca lo stesso gettito e ne semplifichi notevolmente l'esazione. Penso altresi' che, in linea con la soppressione dell'IPT, vada soppresso il PRA, quale inutile e (soprattutto) parziale doppione dell'ANV. Tutti i veicoli che stanno nel PRA sono anche nell'ANV, ma molti veicoli che stanno nell'ANV non si trovano nel PRA. Si sono inventati lo STA per riuscire ad aggiornare contemporaneamente i due archivi e continuare ad "alimentare" l'ACI con la gestione dei fondi derivanti dall'esazione dell'IPT.
Tu cosa ne pensi?>
quote:Originally posted by dariodb in the topic> [1]id="red"> Mi fai venire il dubbio che tu non abbia la patente di guida. [2]id="red"> Il testo vigente dell'art. 59 e' leggermente diverso rispetto a quello da te trascritto: 1. Sono considerati atipici i veicoli elettrici leggeri da città, i veicoli ibridi o multimodali e i microveicoli elettrici o elettroveicoli ultraleggeri, nonché gli altri veicoli che per le loro specifiche caratteristiche non rientrano fra quelli definiti nel presente capo. 2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti i Ministri interessati, stabilisce, con proprio decreto: a) la categoria, fra quelle individuate nel presente capo, alla quale i veicoli atipici devono essere assimilati ai fini della circolazione e della guida; b) i requisiti tecnici di idoneità alla circolazione dei medesimi veicoli individuandoli, con criteri di equivalenza, fra quelli previsti per una o più delle categorie succitate.id="green">id="size1"> [3]id="red"> Dovresti invece andare ad accertare per quale motivo la Legge 190/91 riporti quanto segue all'art. 2: Il Codice della strada dovrà essere informato alle esigenze di tutela della sicurezza stradale e ai seguenti principi e criteri direttivi; ..... k) introduzione di nuove categorie di veicoli, previsione della categoria dei veicoli atipici, aggiornamento della disciplina delle macchine agricole ed operatrici; .....id="green"> Cio' premesso, ti riporto quanto ha scritto il mio amico (socio RFI) al Prof. Cristaldi: 1.1.a - la Direttiva 2007/46/CE sull'omologazione dei veicoli a motore non contempla i "veicoli atipici"; 1.1.b - detta Direttiva e' stata recepita nell'ordinamento nazionale con il D.M. 28 aprile 2008; 1.1.c - l'articolo 59 CdS deve intendersi interamente disapplicato. A prescindere dalla disapplicazione, determinata dalla gerarchia delle fonti di diritto, il testo dell'art. 59 rappresenta la massima esaltazione dell'incongruenza del legislatore. Al primo comma si afferma che sono considerati atipici i veicoli ... che per le loro specifiche caratteristiche non rientrano fra quelli definiti nel presente capo. Invece al secondo comma si afferma che i veicoli atipici devono essere assimilati ai fini della circolazione e della guida ad una delle "categorie" esistenti ed inoltre che i requisiti tecnici di idoneità alla circolazione dei medesimi veicoli vanno individuati, con criteri di equivalenza, fra quelli previsti per una o più delle categorie succitate. Cioe' prima non rientrano nelle "categorie" esistenti e poi invece vanno assimilati con criteri di equivalenza con una o piu' delle "categorie" esistenti. L'art. 59 (molto rivisto e corretto) potrebbe al piu' diventare un comma dell'art. 47, dove il Ministro dei Trasporti sia autorizzato a scegliere la "categoria", tra quelle previste dal legislatore nel CdS, nella quale classificare nuove tipologie di veicoli introdotte sul mercato e diverse da quelle gia' esistenti (ad evitare di dover aspettare una "legge"). Per quanto riguarda piu' specificatamente l'inclusione dei veicoli di cui all'art. 60/4 tra quelli "atipici" ti invito a voler soffermare la tua attenzione sulla congiunzione nonche', figurante nel primo comma dello stesso articolo e poi, se vuoi, ne riparliamo.#83813
Per casoid="red"> leggevo questo articolo [54, ndr] del C.d.S. ..... [1]id="red"> Poi salto all'art. 59 e leggo: ..... [2]id="red"> La domanda nasce spontanea: ..... [3]id="red">>
quote:Originally posted by TheDevil> [1]id="red"> In effetti la patente l'ho presa al CEPU...[:)] Ero certo che avresti risposto, grazie mille per la più che chiara risposta, ma avevo attinto da articoli non tanto "freschi". dariodb
quote:Originally posted by dariodb in the topic> [1]id="red"> Mi fai venire il dubbio che tu non abbia la patente di guida. [2]id="red"> Il testo vigente dell'art. 59 e' leggermente diverso rispetto a quello da te trascritto: 1. Sono considerati atipici i veicoli elettrici leggeri da città, i veicoli ibridi o multimodali e i microveicoli elettrici o elettroveicoli ultraleggeri, nonché gli altri veicoli che per le loro specifiche caratteristiche non rientrano fra quelli definiti nel presente capo. 2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti i Ministri interessati, stabilisce, con proprio decreto: a) la categoria, fra quelle individuate nel presente capo, alla quale i veicoli atipici devono essere assimilati ai fini della circolazione e della guida; b) i requisiti tecnici di idoneità alla circolazione dei medesimi veicoli individuandoli, con criteri di equivalenza, fra quelli previsti per una o più delle categorie succitate.id="green">id="size1"> [3]id="red"> Dovresti invece andare ad accertare per quale motivo la Legge 190/91 riporti quanto segue all'art. 2: Il Codice della strada dovrà essere informato alle esigenze di tutela della sicurezza stradale e ai seguenti principi e criteri direttivi; ..... k) introduzione di nuove categorie di veicoli, previsione della categoria dei veicoli atipici, aggiornamento della disciplina delle macchine agricole ed operatrici; .....id="green"> Cio' premesso, ti riporto quanto ha scritto il mio amico (socio RFI) al Prof. Cristaldi: 1.1.a - la Direttiva 2007/46/CE sull'omologazione dei veicoli a motore non contempla i "veicoli atipici"; 1.1.b - detta Direttiva e' stata recepita nell'ordinamento nazionale con il D.M. 28 aprile 2008; 1.1.c - l'articolo 59 CdS deve intendersi interamente disapplicato. A prescindere dalla disapplicazione, determinata dalla gerarchia delle fonti di diritto, il testo dell'art. 59 rappresenta la massima esaltazione dell'incongruenza del legislatore. Al primo comma si afferma che sono considerati atipici i veicoli ... che per le loro specifiche caratteristiche non rientrano fra quelli definiti nel presente capo. Invece al secondo comma si afferma che i veicoli atipici devono essere assimilati ai fini della circolazione e della guida ad una delle "categorie" esistenti ed inoltre che i requisiti tecnici di idoneità alla circolazione dei medesimi veicoli vanno individuati, con criteri di equivalenza, fra quelli previsti per una o più delle categorie succitate. Cioe' prima non rientrano nelle "categorie" esistenti e poi invece vanno assimilati con criteri di equivalenza con una o piu' delle "categorie" esistenti. L'art. 59 (molto rivisto e corretto) potrebbe al piu' diventare un comma dell'art. 47, dove il Ministro dei Trasporti sia autorizzato a scegliere la "categoria", tra quelle previste dal legislatore nel CdS, nella quale classificare nuove tipologie di veicoli introdotte sul mercato e diverse da quelle gia' esistenti (ad evitare di dover aspettare una "legge"). Per quanto riguarda piu' specificatamente l'inclusione dei veicoli di cui all'art. 60/4 tra quelli "atipici" ti invito a voler soffermare la tua attenzione sulla congiunzione nonche', figurante nel primo comma dello stesso articolo e poi, se vuoi, ne riparliamo.#83813
Per casoid="red"> leggevo questo articolo [54, ndr] del C.d.S. ..... [1]id="red"> Poi salto all'art. 59 e leggo: ..... [2]id="red"> La domanda nasce spontanea: ..... [3]id="red">>
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quote:Originally posted by dariodb Ho stipulato la convenzione per l'assicurazione Storica SENZA RICHIESTA DI TESSERA ALCUNA !!! ..... Io ho 4 macchine con la Helvetia. I requisiti sono 26 anni ed una qualunque tessera di un qualunque club di veicoli storici (va bene anche quella ACI/CSAI). >> Ciao Dario, mi sto documentando sulla polizza della Helvetia
http://www.helvetia.it/helvetia...
ma leggendone i primi passi mi pare di capire che invece e' necessaria la tessera annua d'iscrizione all'ASI e non e' sufficiente il solo attestato di storicita'.quote:Originally posted by fbomped> Abbiamo gia' concordato, in un'altra
... i proprietari dei veicoli atipici non possono viaggiare tranquilli senza sottoporre il proprio veicolo alla revisione annuale stabilita per l'appunto dall'art. 80/4id="red">; tanto è vero che si rende necessario un apposito DM ... per sciogliere questo problema, già tra l'altro chiarito con circolare.>
discussione
, che il comma 4 dell'art. 80 contiene soltanto alcune "indicazioni", espresse dal legislatore all'indirizzo unico del Ministro designato a disporre in materia di revisione dei veicoli a motore ex art. 80/1. Infatti, in ottemperanza al citato comma 4, nel primo D.M. (n. 270/95) emanato in materia dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. 285/92, si legge: Art. 1 - comma 1. La revisione generale ed annuale e' disposta per le seguenti categorie di veicoli: a) autobus; b) autoveicoli isolati di massa complessiva a pieno carico superiore a 3.500 kg; c) rimorchi di massa complessiva a pieno carico superiore a 3.500 kg; d) autoveicoli e motoveicoli in servizio di piazza o di noleggio con conducente; e) autoambulanze; f) veicoli atipici, .....id="green"> Ma il D.M. n. 270/95 risulta abrogato dal successivo decreto (n. 20/97) emanato in materia, nel quale la lettera f)id="green"> non viene piu' riportata, mentre tutto l'art. 1 viene riproposto con un testo praticamente invariato. Di conseguenza, e' gia' dal 12 febbraio 1997 (data di pubblicazione in G.U. del DM 20/97) che i veicoli atipici non sono piu' soggetti alla revisione annuale perche' il Ministro non si e' deliberatamente attenuto al comma 4 dell'art. 80 in quanto a cio' costretto dal prevalente òbbligo di rispettare le disposizioni comunitarie. Tutto il resto e' colpa dei tanti "scienziati" che si tròvano in giro.quote:Risposta al messaggio di TonyLeno inserito in data 01/08/2009 11:18:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Guarda, ne so quanto te. Ruoteclassiche non è ancora arrivato. Semplicemente, è l'abstract dell'indice degli articoli che mi arriva via email.
quote:Risposta al messaggio di TonyLeno inserito in data 01/08/2009 11:18:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> E' grosso modo quello che avevo anticipato il mese scorso. Comunque, sono d'accordo con te !!! dario
quote:Originally posted by TonyLeno> I veicoli d'epoca non vanno a "revisione" per il semplice motivo che non hanno Carta di Circolazione, in quanto non sono piu' immatricolati.
Penso che cio' che dici si riferisce ai veicoli d'epocaid="red"> omologati con l'annotazione di storicita' sul libretto.>
quote: I veicoli d'epoca non vanno a "revisione" per il semplice motivo che non hanno Carta di Circolazione, in quanto non sono piu' immatricolati. >> Scusa TheDevil ma io ho sempre ragionato con le seguenti identita' che mi risultano utilizzate in giro : "Veicolo D'Epoca" ---> Veicolo Trentennale o Ultratrentennale (che puo' anche avere la CdC) "Veicolo D'Interesse Storico" ---> Veicolo Ventennale
quote:Originally posted by TonyLeno> CdS, articolo 60 2. Rientrano nella categoria dei veicoli d'epoca i motoveicoli e gli autoveicoli cancellati dal P.R.A. perche' ..... 4. Rientrano nella categoria dei motoveicoli e autoveicoli di interesse storico e collezionistico tutti quelli di cui risulti l'iscrizione in uno dei seguenti registri: ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI.
Scusa TheDevil ma io ho sempre ragionato con le seguenti identita' che mi risultano utilizzate in giro: "Veicolo D'Epoca" ---> Veicolo Trentennale o Ultratrentennale (che puo' anche avere la CdC) "Veicolo D'Interesse Storico" ---> Veicolo Ventennale.>