In risposta al messaggio di GialloRosso1961 del 12/10/2023 alle 20:13:26Hai un riferimento? Ho cercato con Google senza fortuna.
Uscita circolare di chiarimenti con oggetto: Chiarimenti sulla Circolare n. 25981 del 06.09.2023 “Determinazione delle caratteristiche e delle modalità di installazione delle strutture portascì e portabiciclette, applicatea sbalzo posteriormente, o sul gancio di traino a sfera sui veicoli di categoria M1”. Scritto in un linguaggio poco comprensibile il cui senso,se ho capito qualcosa, è che dobbiamo smontare tutto
https://www.consumatori.it/recl...
In risposta al messaggio di GialloRosso1961 del 12/10/2023 alle 21:43:19Grazie molte per queste notizie poco incoraggianti.
Installazione fin dall’origine in sede di omologazione di strutture inamovibili per il trasporto di veicoli a due ruote e facenti parte integrante della carrozzeria degli autocaravan In detto ambito si chiarisce che lestrutture inamovibili per il trasporto di veicoli a due ruote e facenti parte integrante della carrozzeria degli autocaravan possono essere destinate al trasporto dei velocipedi a due ruote (biciclette a due ruote) e dei veicoli delle categorie internazionali L1e (ciclomotori) ed L3e (motocicli) come definiti nel Regolamento UE 168/2014, nel rispetto dei limiti di carico della struttura applicata e dei limiti di peso massimi del veicolo.
https://mit.gov.it/temi/patenti...
In risposta al messaggio di chorus del 13/10/2023 alle 09:39:06Questo è l' unico numero.
Grazie molte per queste notizie poco incoraggianti. Se tu trovassi il riferimento numerico di questa circolare, o di questo documento di precisazioni te ne saremmo ulteriormente grati. Ciao!
In risposta al messaggio di salito del 13/10/2023 alle 09:41:34C'è quella di settembre, non quella nuova esplicativa
forse la trovi qui .
In risposta al messaggio di masivo del 13/10/2023 alle 13:37:14grazie!
20_protocollo_30187_%20del_12-10-2023di%20chiarimento%20portabici%20per%20M1%2030187.12-10-2023.pdf
In risposta al messaggio di GialloRosso1961 del 12/10/2023 alle 21:38:46Cosa significa questa prescrizione (che peraltro costituisce un paragrafo della circolare ottimamente postata da masivo)?
Non riesco ad allegarla , riporto comunque la parte relativa ai ciclomotori e motocicli Portabagagli omologati come entità tecnica indipendente ai sensi del Regolamento UN 26 Ai sensi del vigente Regolamento UE 2018/858e s.m.i. Si definisce “entità tecnica indipendente”: “un dispositivo, destinato a far parte di un veicolo, che può essere omologato separatamente, ma soltanto in relazione a uno o più tipi di veicoli determinati, e che è soggetto alle prescrizioni del presente regolamento o di uno degli atti normativi elencati nell'allegato II, qualora lo specifico atto normativo lo preveda espressamente”. Orbene, l’allegato II del Regolamento UE 2018/858 non contiene il Regolamento UN 26 che non costituisce quindi, a norma vigente, un atto normativo utile per l’omologazione di una “entità tecnica indipendente” che possa essere destinata a far parte di un veicolo. Ne consegue che la circolare prot. n. 69402/08/03 del 2.09.2008 è superata dall’attuale disciplina e conseguentemente abrogata.
In risposta al messaggio di masivo del 13/10/2023 alle 13:37:14Grazie.
20_protocollo_30187_%20del_12-10-2023di%20chiarimento%20portabici%20per%20M1%2030187.12-10-2023.pdf
In risposta al messaggio di Steu851 del 13/10/2023 alle 14:18:33Non so, sembra che i portamoto/portatutto non possano essere così omologati "staccati" dal veicolo su cui vengono montati, come succedeva oggi.
Grazie. La cosa mi riguarda perché ho il portabici da gancio sull'auto, però il chiarimento è relativo ai portabici, non portamoto portatutto. Non vedo in nessuna delle due la data di entrata in vigore e l'eventuale periodo di grazia per potersi mettere in regola
In risposta al messaggio di Steu851 del 13/10/2023 alle 14:18:33Secondo questa circolare (di chiarimento di quella del 6/9) non solo non si possono piu installare , ma non sono piu considerati ammissibili neanche quelli gia installati e in qualche modo consentiti dalla famosa circolare del 2008.
Grazie. La cosa mi riguarda perché ho il portabici da gancio sull'auto, però il chiarimento è relativo ai portabici, non portamoto portatutto. Non vedo in nessuna delle due la data di entrata in vigore e l'eventuale periodo di grazia per potersi mettere in regola
In risposta al messaggio di masivo del 13/10/2023 alle 15:18:24Esatto. Quindi i classici portatutto a sbalzo, (edicar etc) non sono più utilizzabili ( ne come portamoto ma neanche come portatutto)se non trascritti sulla CdC (per la quale serve almeno il nulla osta del produttore del mezzo. Dico almeno perchè non è chiarissimo se sia sufficiente per procedere a visita e prova presso la MTC)
Mi sembra che l' ultima circolare specifichi ciò che avevamo capito dalla prima, e rimangano i soliti dubbi su ciò che si può portare sui portatutto, oltre le bici e sci, forse niente altro, comunque si conferma nienteciclomotori e moto. In sintesi: 1) per portare la moto e ciclomotori, occorre una struttura inamovibile, omologata in origine dal costruttore, e trascritta su CDC. 2) le strutture amovibili possono portare bici e sci, non vanno trascritte solo se non coprono targa e luci posteriori. 3) le strutture amovibili che coprono targa e luci, che quindi necessitano di targa e luci ripetitive, vanno trascritte su CDC.
In risposta al messaggio di biker67 del 13/10/2023 alle 15:29:27
Nella circolare di spiegazione/ precisazione non trovo risposta alla domanda se il provvedimento sia retroattivo.
In risposta al messaggio di biker67 del 13/10/2023 alle 15:29:27Non è retroattiva nel senso che eventuali sanzioni amministrative non si possono applicare per i periodi precedenti alla circolare.
Nella circolare di spiegazione/ precisazione non trovo risposta alla domanda se il provvedimento sia retroattivo.