In risposta al messaggio di masivo del 13/10/2023 alle 15:18:24Concordo al 100% quello che hai scritto
Mi sembra che l' ultima circolare specifichi ciò che avevamo capito dalla prima, e rimangano i soliti dubbi su ciò che si può portare sui portatutto, oltre le bici e sci, forse niente altro, comunque si conferma nienteciclomotori e moto. In sintesi: 1) per portare la moto e ciclomotori, occorre una struttura inamovibile, omologata in origine dal costruttore, e trascritta su CDC. 2) le strutture amovibili possono portare bici e sci, non vanno trascritte solo se non coprono targa e luci posteriori. 3) le strutture amovibili che coprono targa e luci, che quindi necessitano di targa e luci ripetitive, vanno trascritte su CDC.
In risposta al messaggio di Carlo Cat del 13/10/2023 alle 17:09:17No
Concordo al 100% quello che hai scritto come 4° punto si può installare la struttura amovibile se risponde alla normativa UN26 giusto ?
In risposta al messaggio di Carlo Cat del 13/10/2023 alle 17:36:06E un po' complicato, ma provo a semplificarla. Purtroppo, per come è scritta, loro affermano che le strutture a sbalzo (specifiche e caratteristiche definite nel reg. N. 26) non sono unità tecniche indipendenti (che non richiederebbero verifica,prova e iscrizione sulla CdS) in quanto il regolamento europeo del 2018 ( documento di 300 pag che regolamenta omologazioni , dispositivi etc)non le cita . Quindi non potendo essere dichiarate indipendenti dovrebbero essere omologate insieme al camper o installate successivamente se uguali a quelle omologate.
E perché no ? speravo almeno in questo perche' il nulla osta dal costruttore non lo avremo mai
In risposta al messaggio di GialloRosso1961 del 13/10/2023 alle 17:58:16Ok e grazie delle informazioni
E un po' complicato, ma provo a semplificarla. Purtroppo, per come è scritta, loro affermano che le strutture a sbalzo (specifiche e caratteristiche definite nel reg. N. 26) non sono unità tecniche indipendenti (che nonrichiederebbero verifica,prova e iscrizione sulla CdS) in quanto il regolamento europeo del 2018 ( documento di 300 pag che regolamenta omologazioni , dispositivi etc)non le cita . Quindi non potendo essere dichiarate indipendenti dovrebbero essere omologate insieme al camper o installate successivamente se uguali a quelle omologate. Se così fosse non c'è niente da fare. L unico fatto e che invece il regolamento del 2018 le cita espressamente limitandole ai veicoli M1, che sono i nostri. Il quibus secondo me nasce dal fatto che la circolare era interpretativa di un decreto dirigenziale riferito agli M2 ed M3 per i quali effettivamente il reg 26 non è applicabile. insomma allo stato attuale non puoi circolare, poi se in seguito ai ricorsi viene effettivamente accertato l inapplicabilità per le cat. M1 se ne riparla .
In risposta al messaggio di Steu851 del 13/10/2023 alle 16:25:23La circolare in oggetto dispone, sull’argomento di cui trattasi: larghezza non superiore, comprensiva delle cose trasportate, a quella dell’autoveicolo con il limite massimo di 2,35m. Tanto è stato disposto in ossequio a quanto previsto nel secondo periodo del co. 3, art. 164 del CdS: “pali, sbarre, lastre o carichi simili difficilmente percepibili, collocati orizzontalmente, non possono comunque sporgere lateralmente oltre la sagoma propria del veicolo”
Io ho montato il portabici fiamma a parete (che non copre luci e targa quindi di libera installazione con cartello carico sporgente) su cui ho messo il box portaoggetti fiamma, già avevo dubbi sulla legalità della cosa, ora ne ho di più
In risposta al messaggio di masivo del 13/10/2023 alle 19:25:12Quanto agli stranieri: secondo me devono osservare le normative del loro stato di residenza, che valgono anche in caso di circolazione in altro stato.
La circolare in oggetto dispone, sull’argomento di cui trattasi: larghezza non superiore, comprensiva delle cose trasportate, a quella dell’autoveicolo con il limite massimo di 2,35m. Tanto è stato disposto in ossequioa quanto previsto nel secondo periodo del co. 3, art. 164 del CdS: “pali, sbarre, lastre o carichi simili difficilmente percepibili, collocati orizzontalmente, non possono comunque sporgere lateralmente oltre la sagoma propria del veicolo” Sulla base di questo, secondo me sui portabici o portatutto amovibili, ci puoi portare tutto tranne, moto e ciclomotori, quindi anche il box Fiamma. Per quanto riguarda, infine, la circolazione dei veicoli proveniente dall’estero e circolanti in qualsiasi stato dell’Unione Europea, vale il principio della libera circolazione così come stabilito dalla direttiva 96/53/CE e s.m.i., nel rispetto delle ordinarie misure di sicurezza legate alla circolazione stradale nazionale. Questo non l' ho capito, secondo Voi, vuol dire che gli stranieri devono adeguarsi alle nostre regole, oppure devono rispettare le loro regole nazionali?....forse la seconda.
In risposta al messaggio di chorus del 13/10/2023 alle 20:21:07in merito agli stranieri, la circolare esplicativa riporta testualmente:
Quanto agli stranieri: secondo me devono osservare le normative del loro stato di residenza, che valgono anche in caso di circolazione in altro stato. Sulla larghezza: se in regola con le due recenti circolari le bici trasportatesu un camper non hanno problemi, viceversa mi sembra di ricordare che tutte le auto che circolano con biciclette trasportate sul portabici posteriore, non rispettano il requisito della larghezza. Ci farò caso...
In risposta al messaggio di chorus del 13/10/2023 alle 20:21:07Per me non è così. La circolare oltre a quanto da voi riportato, obbliga alla trascrizione sulla CdC qualora ci sia un occultamento anche parziale della targa o della fanaleria originale , cosa che avviene per tutti i portatutto a sbalzo. E questo indipendentemente da cosa porti. Quindi secondo me senza trascrizione sulla CdC non puoi proprio circolare (anche se scarico)
Quanto agli stranieri: secondo me devono osservare le normative del loro stato di residenza, che valgono anche in caso di circolazione in altro stato. Sulla larghezza: se in regola con le due recenti circolari le bici trasportatesu un camper non hanno problemi, viceversa mi sembra di ricordare che tutte le auto che circolano con biciclette trasportate sul portabici posteriore, non rispettano il requisito della larghezza. Ci farò caso...
In risposta al messaggio di masivo del 13/10/2023 alle 19:25:12Scusa ma non capisco il nesso, il box fiamma venduto come accessorio del portabici è largo 1,50, ben più stretto del camper che nel caso specifico è 2,12, non ho montato come hai immaginato un box fatto per essere montato longitidinalmente
La circolare in oggetto dispone, sull’argomento di cui trattasi: larghezza non superiore, comprensiva delle cose trasportate, a quella dell’autoveicolo con il limite massimo di 2,35m. Tanto è stato disposto in ossequioa quanto previsto nel secondo periodo del co. 3, art. 164 del CdS: “pali, sbarre, lastre o carichi simili difficilmente percepibili, collocati orizzontalmente, non possono comunque sporgere lateralmente oltre la sagoma propria del veicolo” Sulla base di questo, secondo me sui portabici o portatutto amovibili, ci puoi portare tutto tranne, moto e ciclomotori, quindi anche il box Fiamma. Per quanto riguarda, infine, la circolazione dei veicoli proveniente dall’estero e circolanti in qualsiasi stato dell’Unione Europea, vale il principio della libera circolazione così come stabilito dalla direttiva 96/53/CE e s.m.i., nel rispetto delle ordinarie misure di sicurezza legate alla circolazione stradale nazionale. Questo non l' ho capito, secondo Voi, vuol dire che gli stranieri devono adeguarsi alle nostre regole, oppure devono rispettare le loro regole nazionali?....forse la seconda.
https://www.fiamma.it/prodotti/...
In risposta al messaggio di Steu851 del 13/10/2023 alle 21:31:10Leggi le cose in neretto, su quelle ho detto che per me puoi mettere il box Fiamma, il limite della larghezza non Ti riguarda, essendo ampiamente dentro i limiti.
Scusa ma non capisco il nesso, il box fiamma venduto come accessorio del portabici è largo 1,50, ben più stretto del camper che nel caso specifico è 2,12, non ho montato come hai immaginato un box fatto per essere montato longitidinalmente
In risposta al messaggio di vale64 del 13/10/2023 alle 20:42:48"nel rispetto delle ordinarie misure di sicurezza legate alla circolazione stradale nazionale"
in merito agli stranieri, la circolare esplicativa riporta testualmente: Per quanto riguarda, infine, la circolazione dei veicoli provenienti dall'estero e circolanti in qualsiasi stato dell'Unione Europea, vale il principiodella libera circolazione così come stabilito dalla direttiva 96/53/CE e s.m.i, nel rispetto delle ordinarie misure di sicurezza legate alla circolazione stradale nazionale.
In risposta al messaggio di masivo del 14/10/2023 alle 20:21:52Hai ragione , ma parto per un paio di settimane ed onestamente non mi va di circolare in questo stato. Comunque prima della primavera spero si sia risolta la questione ed eventualmente rimonto il tutto
Secondo me le cose non sono definitive, non fasciatevi la testa prima di romperla ...smontare tutto mi sembra eccessivo. Credo che finirà con una regolarizzazione dei portatutto, montati come portamoto, una cosa burocratica,magari dispendiosa, collaudi, ecc. E' inutile chiedere ai preposti al controllo, appunto perchè secondo me, non c' è niente di definitivo, almeno lo spero per chi ne è dentro al problema, io sono a posto col mio portabici .
In risposta al messaggio di masivo del 14/10/2023 alle 20:21:52sono contento per la tua situazione, ma tanti portabici non saranno più in regola per esempio leggo :
Secondo me le cose non sono definitive, non fasciatevi la testa prima di romperla ...smontare tutto mi sembra eccessivo. Credo che finirà con una regolarizzazione dei portatutto, montati come portamoto, una cosa burocratica,magari dispendiosa, collaudi, ecc. E' inutile chiedere ai preposti al controllo, appunto perchè secondo me, non c' è niente di definitivo, almeno lo spero per chi ne è dentro al problema, io sono a posto col mio portabici .