In risposta al messaggio di Karbon17 del 14/10/2023 alle 22:16:03Cioè sei contento per sta circolare che ancora una volta va a fare differenza con tutto il resto d'Europa?
sono contento per la tua situazione, ma tanti portabici non saranno più in regola per esempio leggo : L’obbligo di Collaudo in Motorizzazione e di conseguenza l’obbligo di aggiornamento sul Libretto (ora DU – DocumentoUnico) del veicolo, dipende dal fatto che la struttura amovibile portasci o portabici installata, determini (o meno) l’ostruzione, anche parziale:dei dispositivi di illuminazione e/o di segnalazione visiva; della targa. In caso di ostruzione anche parziale, da parte delle strutture amovibili sopra indicate, dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione visiva, devono essere installati dispositivi supplementari omologati e corrispondenti in quanto a numero, genere e tipo a quelli previsti sul veicolo, nel rispetto delle prescrizioni relative ai dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione, per garantire le condizioni di visibilità come prescritto dall’art. 164, comma 1, del CdS. I dispositivi originali devono essere occultati, qualora sia consentito dalle caratteristiche costruttive del veicolo e, comunque, in conformità alle prescrizioni fornite dal costruttore, e il loro inserimento o disinserimento deve avvenire in modo automatico mediante l’inserimento o il disinserimento della spina per l’alimentazione delle luci ausiliarie ripetute sulla struttura. e questo è quanto richiesto per i veicoli M1, quindi anche per le autovetture
In risposta al messaggio di Steu851 del 14/10/2023 alle 22:22:32assolutamente no, sono contento per il collega Masivo che ha il portabici in regola
Cioè sei contento per sta circolare che ancora una volta va a fare differenza con tutto il resto d'Europa? MS quando si manderanno a casa tutti sti burocrati e di farà un codice della strada europeo unico (tanto per cominciare)
In risposta al messaggio di GialloRosso1961 del 13/10/2023 alle 15:00:24Secondo me i veicoli M1 possono installare i dispositivi amovibili chiamati "Portabagagli omologati come entità tecnica indipendente ai sensi del Regolamento UN 26" perché sono regolamentati anche con UN26 come evidenziato da te
Secondo questa circolare (di chiarimento di quella del 6/9) non solo non si possono piu installare , ma non sono piu considerati ammissibili neanche quelli gia installati e in qualche modo consentiti dalla famosa circolaredel 2008. Quindi, così stante, bisognerebbe smontare tutto. Secondo la direzione generale del ministero , il REGOLAMENTO (UE) 2018/858 relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, che modifica i regolamenti (CE) n. 715/2007 e (CE) n. 595/2009 e abroga la direttiva 2007/46/CE , non cita nell'annesso 2 il Regolamento n. 26 della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite Disposizioni uniformi concernenti l’approvazione di veicoli per quanto ne riguarda le sporgenze esterne che definisce requisiti e limiti che devono/posso avere dispositivi sporgenti esternamente per essere considerati unit tecniche indipendenti. Però andando a leggere l'annesso 2 il regolamento UN. n. 26 è espressamente citato , applicabile proprio alle categorie M1(AUTOVEICOLI E AUTOCARAVAN) Quindi è una gran confusione ( oltre al fatto che se ne sono accorti 5 anni dopo, infatti il regolamento è del 2018). Allego screenshot della riga dell'annesso 2 dove è espressamente richiamato il reg UN 26
In risposta al messaggio di Carlo Cat del 15/10/2023 alle 08:07:44Si . Avevo allegato l stesso screenshot. Ma deve essere pubblicata una circolare correttiva.
Secondo me i veicoli M1 possono installare i dispositivi amovibili chiamati Portabagagli omologati come entità tecnica indipendente ai sensi del Regolamento UN 26 perché sono regolamentati anche con UN26 come evidenziato da te Orbene, l’allegato II del Regolamento UE 2018/858 non contiene il Regolamento UN 26 ma non per gli M1
In risposta al messaggio di marinox del 15/10/2023 alle 16:12:57Però su questo hanno parzialmente ritrattato nella seconda circolare,
forse esagero o il mio cervello è oltre . portare TUTTI e dico TUTTI i mezzi con gancio traino da un elettrauto x interrompere i fari originali è ... caspita la mia intelligenza NON trova una parola adatta , FORSE ilpensiero di FANTOZZI con la corazzata potionkin trova il giusto pensiero . e quando dico tutti intendo anche quei carrelli/rimorchi che x un fatto di carico anche questi potrebbero nascondere i fari . x caso ho aperto IL BIDONE della diatriba con tutto il suo contenuto e ne è uscito un omino piccolo piccolo , PECCATO l'ho schiacciato ,stecchito all'istante . ne manderanno sicuramente un'altro . carlo
In risposta al messaggio di marinox del 15/10/2023 alle 16:12:57Quindi quando sul gancio non c' è niente, siamo senza fari posteriori?.
forse esagero o il mio cervello è oltre . portare TUTTI e dico TUTTI i mezzi con gancio traino da un elettrauto x interrompere i fari originali è ... caspita la mia intelligenza NON trova una parola adatta , FORSE ilpensiero di FANTOZZI con la corazzata potionkin trova il giusto pensiero . e quando dico tutti intendo anche quei carrelli/rimorchi che x un fatto di carico anche questi potrebbero nascondere i fari . x caso ho aperto IL BIDONE della diatriba con tutto il suo contenuto e ne è uscito un omino piccolo piccolo , PECCATO l'ho schiacciato ,stecchito all'istante . ne manderanno sicuramente un'altro . carlo
In risposta al messaggio di masivo del 15/10/2023 alle 16:17:49Ma hai mai avuto un gancio? A fianco c'è la presa a 13 poli a cui si collega il rimorchio o il portabici, viene chiesto che nel momento in cui si collegano le luci ripetitrici alla presa vengano disabilitate quelle originali del veicolo.
Quindi quando sul gancio non c' è niente, siamo senza fari posteriori?.
In risposta al messaggio di Alexpix2 del 15/10/2023 alle 16:50:38Già....a me ste cose fanno pensare più a una ricerca di soldi, nel nostro caso, far spendere al malcapitato camperista, per regolarizzare sulla base di nuove normative, che per la sicurezza reale...se negli altri stai UE non hanno di queste manate, vuol dire che a loro non interessa la sicurezza?
Quindi adesso per agganciare un portabici omologato ad un gancio traino omologato serve visita e prova in MCTC e cosa controlleranno? Se e' stato stretto il bullone? Circa 3 anni fa, legislatori normodotati eliminarono lavisita e prova del gancio traino in MCTC, proprio perche' un gancio traino omologato per il mezzo su cui viene montato da un officina specializzata e autorizzata non vi era alcunche da controllare, tanto e' vero che molti esaminatori della MCTC neanche li guardavano i ganci traino.
In risposta al messaggio di Karbon17 del 16/10/2023 alle 12:40:26la logica e il buon senso merce RARA specialmente in ITALIA mi dispiace per chi ha il (forse) problema resta il fatto che EU? da quello che ho capito da mente semplice (magari) sin dall,inizio portamoto=portatutto? dava interpretazioni diverse che in ambito sicurezza di circolazione stradale non DOVREBBE dare adito a dubbi spero si risolva ma...se poi speri negli ing di mctc stendi un velo pietoso OT parecchi anni fa mio padre compra rimorchio NUOVO marca Cardi/Stevens va in revisione per fare agganciamento alla motrice ing lo boccia per lucine laterali gialle piccole rotonde che sono MOLTO utili per la sagoma morale chiede ing dice eliminale le prende a martellate e ok dipo qualche anno OBBLIGATORIE rimorchie semi nuovi e più grandi mah
mi auguro al più presto che venga chiarita in modo inequivocabile quali tipi di installazioni sono consentite per i portamoto, portatutto e portabiciclette e secondo me la soluzione più logica, senza scrivere decine dipagine dove si dice tutto ed il contrario di tutto, potrebbe essere di verificare in motorizzazione la corretta installazione e l'omologazione del manufatto e trascriverlo a libretto
In risposta al messaggio di Karbon17 del 16/10/2023 alle 12:40:26Che per usare un portabici da gancio si debba passare dalla motorizzazione e farlo trascrivere a libretto a differenza che in tutto il resto d'Europa non mi pare una soluzione logica e di buon senso.
mi auguro al più presto che venga chiarita in modo inequivocabile quali tipi di installazioni sono consentite per i portamoto, portatutto e portabiciclette e secondo me la soluzione più logica, senza scrivere decine dipagine dove si dice tutto ed il contrario di tutto, potrebbe essere di verificare in motorizzazione la corretta installazione e l'omologazione del manufatto e trascriverlo a libretto
In risposta al messaggio di Karbon17 del 16/10/2023 alle 13:59:36Stai mischiando le cose, parliamo di 2 cose diverse.
per farla semplice : dispositivo a norma europea con tanto di certificato, nullaosta dal costruttore del camper per il montaggio del dispositivo, certificazione dell'installatore del corretto montaggio e se vogliamo esagerarevisita alla motorizzazione per la trascrizione a libretto; a questo punto sarebbero i produttori dei dispositivi ad assolvere in accordo con i costruttori dei camper di produrre dispositivi idonei ed all'installatore di montare il dispositivi rispettando le prescrizioni del produttore, ma in Italia purtroppo le cose semplici e logiche si scontrano con la burocrazia e l'ignoranza dei legislatori a tutto svantaggio di noi poveri consumatori
In risposta al messaggio di Steu851 del 16/10/2023 alle 14:18:55A valle di un passaggio fatto con un legale per provare a orientarmi nella giungla dei regolamenti e direttive europee , posso fare questa sintesi (per chi ha voglia e tempo di leggerla e di commentarla).
Stai mischiando le cose, parliamo di 2 cose diverse. Quanto scrivi tu era già così per il gancio traino ed i portamoto fissi, ma che debba essere annotato a libretto un.portabici che si attacca al gancio non ha sensoe non ha riscontro in altre nazioni europee. Siamo in un forum di camper ma l'argomento è molto più vasto. Un portabici fissato al portellone di un'auto non richiede alcuna formalità, benché possa essere più pericoloso, se non il cartello carico sporgente, uno messo sul gancio traino ora richiede la trascrizione a libretto
In risposta al messaggio di GialloRosso1961 del 16/10/2023 alle 15:55:07Sei stato molto chiaro, grazie.
A valle di un passaggio fatto con un legale per provare a orientarmi nella giungla dei regolamenti e direttive europee , posso fare questa sintesi (per chi ha voglia e tempo di leggerla e di commentarla). La situazione nasceda un errore fatto dal ministero , che non riguarda i portamoto (che secondo il codice italiano sono diversi dai portatutto) ma più in generale per le unità tecniche indipendenti omologate a livello europeo secondo la UNICE n.26 (che regolamenta le sporgenze esterne) che sostituisce la piu vecchia direttiva 79/488 (recepita a suo tempo dallo stato italiano). Innanzitutto una premessa: le direttive europee vanno recepite i regolamenti europei sono di attuazione immediata in tutti i paese membri. Attualmente è il reg. europeo (regolamento quindi un vigore anche in italia) 2018/858 che regolamenta l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli. Quello che interessa a noi sono le omologazioni unità tecniche indipendenti. Sono definite tali i dispositivi, destinati a far parte di un veicolo, che possono essere omologati separatamente, ma soltanto in relazione a uno o più tipi di veicoli determinati, e che sono soggetti alle prescrizioni del presente regolamento o di uno degli atti normativi elencati nell'allegato II, qualora lo specifico atto normativo lo preveda espressamente; Quindi in soldoni sono dispositivi che se omologati secondo quanto previsto nelle norme richiamate nell'allegato II per una tipologia di veicolo (M1 nel caso nostro), possono essere installati senza obbligo di verifica e prova e successiva iscrizione sulla CdC. Orbene (per usale la terminologia del chiarimento del ministero), i portatutto a sbalzo e portabici da gancio sono normalmente omologati secondo la UNICE n. 26. Il ministero sostiene che tale regolamento non è richiamato nella norma2018/858 . Questo non è vero. Come ho si evince dallo screenshot dell'allegato che ho riportato in un precedente post ( o di chi ha voglia di andarselo a controllare sul documento disponibile in internet)è esplicitamente citata ma solo per i veicolo M1(che sono quelli che ci interessano). Quindi un palese errore dovuto probabilmente non alla malafede, ma al fatto che la circolare nasceva in funzione di un provvedimento destinato ai veicoli M2 M3 . Questo fatto è una delle basi del ricorso che hanno presentato alcuno importatori/produttori. Risolto questo si ritornerebbe alla situazione precedente la circolare, che non è detto sia risolutiva per l'utilizzo del portatutto come portamoto. Questo nasce dal fatto che in EU non esiste la definizione di portamoto, quindi nel portatutto rientra anche il trasporto delle categorie L1 ed L2 (ciclomotori e motocli). In italia invece il portamoto è regolamentato come voce a se stante e , secondo alcuni , non rientrante quindi nel più generico portatutto europeo. Se cosi fosse la normativa italiana prevede che possa essere installato solo all'origine o successivamente se identico all'originale e trascritti sulla CdC. Questo ad oggi. Posso aggiungere che sono in corso una serie di atti formali verso il ministero per trovare una quadra a questa situazioe. Chiedo scusa se non sono stato chiarissimo, ma non è facile semplificare. My two cents
In risposta al messaggio di GialloRosso1961 del 16/10/2023 alle 15:55:07Grazie, sei stato chiarissimo, spero che i ricorsi vadano a buon fine, nel qual caso però purtroppo il funzionario che ha scatenato sto putiferio non potrà essere licenziato
A valle di un passaggio fatto con un legale per provare a orientarmi nella giungla dei regolamenti e direttive europee , posso fare questa sintesi (per chi ha voglia e tempo di leggerla e di commentarla). La situazione nasceda un errore fatto dal ministero , che non riguarda i portamoto (che secondo il codice italiano sono diversi dai portatutto) ma più in generale per le unità tecniche indipendenti omologate a livello europeo secondo la UNICE n.26 (che regolamenta le sporgenze esterne) che sostituisce la piu vecchia direttiva 79/488 (recepita a suo tempo dallo stato italiano). Innanzitutto una premessa: le direttive europee vanno recepite i regolamenti europei sono di attuazione immediata in tutti i paese membri. Attualmente è il reg. europeo (regolamento quindi un vigore anche in italia) 2018/858 che regolamenta l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli. Quello che interessa a noi sono le omologazioni unità tecniche indipendenti. Sono definite tali i dispositivi, destinati a far parte di un veicolo, che possono essere omologati separatamente, ma soltanto in relazione a uno o più tipi di veicoli determinati, e che sono soggetti alle prescrizioni del presente regolamento o di uno degli atti normativi elencati nell'allegato II, qualora lo specifico atto normativo lo preveda espressamente; Quindi in soldoni sono dispositivi che se omologati secondo quanto previsto nelle norme richiamate nell'allegato II per una tipologia di veicolo (M1 nel caso nostro), possono essere installati senza obbligo di verifica e prova e successiva iscrizione sulla CdC. Orbene (per usale la terminologia del chiarimento del ministero), i portatutto a sbalzo e portabici da gancio sono normalmente omologati secondo la UNICE n. 26. Il ministero sostiene che tale regolamento non è richiamato nella norma2018/858 . Questo non è vero. Come ho si evince dallo screenshot dell'allegato che ho riportato in un precedente post ( o di chi ha voglia di andarselo a controllare sul documento disponibile in internet)è esplicitamente citata ma solo per i veicolo M1(che sono quelli che ci interessano). Quindi un palese errore dovuto probabilmente non alla malafede, ma al fatto che la circolare nasceva in funzione di un provvedimento destinato ai veicoli M2 M3 . Questo fatto è una delle basi del ricorso che hanno presentato alcuno importatori/produttori. Risolto questo si ritornerebbe alla situazione precedente la circolare, che non è detto sia risolutiva per l'utilizzo del portatutto come portamoto. Questo nasce dal fatto che in EU non esiste la definizione di portamoto, quindi nel portatutto rientra anche il trasporto delle categorie L1 ed L2 (ciclomotori e motocli). In italia invece il portamoto è regolamentato come voce a se stante e , secondo alcuni , non rientrante quindi nel più generico portatutto europeo. Se cosi fosse la normativa italiana prevede che possa essere installato solo all'origine o successivamente se identico all'originale e trascritti sulla CdC. Questo ad oggi. Posso aggiungere che sono in corso una serie di atti formali verso il ministero per trovare una quadra a questa situazioe. Chiedo scusa se non sono stato chiarissimo, ma non è facile semplificare. My two cents
In risposta al messaggio di GialloRosso1961 del 16/10/2023 alle 15:55:07Grazie GialloRosso1961 dei chiarimenti
A valle di un passaggio fatto con un legale per provare a orientarmi nella giungla dei regolamenti e direttive europee , posso fare questa sintesi (per chi ha voglia e tempo di leggerla e di commentarla). La situazione nasceda un errore fatto dal ministero , che non riguarda i portamoto (che secondo il codice italiano sono diversi dai portatutto) ma più in generale per le unità tecniche indipendenti omologate a livello europeo secondo la UNICE n.26 (che regolamenta le sporgenze esterne) che sostituisce la piu vecchia direttiva 79/488 (recepita a suo tempo dallo stato italiano). Innanzitutto una premessa: le direttive europee vanno recepite i regolamenti europei sono di attuazione immediata in tutti i paese membri. Attualmente è il reg. europeo (regolamento quindi un vigore anche in italia) 2018/858 che regolamenta l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli. Quello che interessa a noi sono le omologazioni unità tecniche indipendenti. Sono definite tali i dispositivi, destinati a far parte di un veicolo, che possono essere omologati separatamente, ma soltanto in relazione a uno o più tipi di veicoli determinati, e che sono soggetti alle prescrizioni del presente regolamento o di uno degli atti normativi elencati nell'allegato II, qualora lo specifico atto normativo lo preveda espressamente; Quindi in soldoni sono dispositivi che se omologati secondo quanto previsto nelle norme richiamate nell'allegato II per una tipologia di veicolo (M1 nel caso nostro), possono essere installati senza obbligo di verifica e prova e successiva iscrizione sulla CdC. Orbene (per usale la terminologia del chiarimento del ministero), i portatutto a sbalzo e portabici da gancio sono normalmente omologati secondo la UNICE n. 26. Il ministero sostiene che tale regolamento non è richiamato nella norma2018/858 . Questo non è vero. Come ho si evince dallo screenshot dell'allegato che ho riportato in un precedente post ( o di chi ha voglia di andarselo a controllare sul documento disponibile in internet)è esplicitamente citata ma solo per i veicolo M1(che sono quelli che ci interessano). Quindi un palese errore dovuto probabilmente non alla malafede, ma al fatto che la circolare nasceva in funzione di un provvedimento destinato ai veicoli M2 M3 . Questo fatto è una delle basi del ricorso che hanno presentato alcuno importatori/produttori. Risolto questo si ritornerebbe alla situazione precedente la circolare, che non è detto sia risolutiva per l'utilizzo del portatutto come portamoto. Questo nasce dal fatto che in EU non esiste la definizione di portamoto, quindi nel portatutto rientra anche il trasporto delle categorie L1 ed L2 (ciclomotori e motocli). In italia invece il portamoto è regolamentato come voce a se stante e , secondo alcuni , non rientrante quindi nel più generico portatutto europeo. Se cosi fosse la normativa italiana prevede che possa essere installato solo all'origine o successivamente se identico all'originale e trascritti sulla CdC. Questo ad oggi. Posso aggiungere che sono in corso una serie di atti formali verso il ministero per trovare una quadra a questa situazioe. Chiedo scusa se non sono stato chiarissimo, ma non è facile semplificare. My two cents