In risposta al messaggio di TheDevil del 30/10/2023 alle 14:14:14
Anto1957 ha scritto: THEDEVIL [...] si meraviglia che costruttori di veicoli fase 1 e allestitori fase 2 facciano riferimento a entità omologate con la 26R (sic!). ============================== Dovresti cortesemente evidenziare il passaggio del mio intervento nel quale avrei espresso meraviglia, con citazione testuale. Ho l'impressione che tu possa aver frequentato la stessa scuola di un altro utente del forum, molto attivo in passato nei miei confronti. Sono sicuro che altri lettori del mio intervento abbiano compreso la finalita' delle mie indicazioni senza bisogno di specifiche integrazioni. Ho inoltre la vaga sensazione che tu possa aver fatto una recente grande abbuffata di normative, che,,, non hai ancora digerito e, soprattutto, metabolizzato. Mi riferisco in particolare al meccanismo di omologazione dei veicoli costruiti in piu' fasi, come chiaramente illustrato nel Regolamento (UE) 2018/858, che non hai evidentemente compreso con la conseguenza d'essere stato indotto ad esprimere affermazioni errate e considerazioni infondate nella seconda parte del tuo intervento. E non mi chiedere di spiegartelo. E tutta una questione di tèrmini, che possono apparire sinonimi (se si va a consultare il dizionario e si usano a sproposito) e tali non sono.
TheDevil
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Dovresti cortesemente evidenziare il passaggio del mio intervento nel quale avrei espresso
meraviglia,
con citazione testuale.
…
Di recente qualche costruttore ha rinunciato alla fase di progettazione interna della struttura portamoto ….
In tal caso si osserva che il costruttore:
- sceglie sul mercato un'entita' tecnica indipendente … La circolare n. 1906/4120-B041 del 6 maggio 1999 risulta adesso abrogata ma contiene una considerazione di carattere generale a validita' permanente:
E' di tutta evidenza che la garanzia di stabilita' e corretta installazione delle strutture portamoto non puo' che essere assicurata in sede di omologazione direttamente dal costruttore dell'autocaravan.
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Ricavo, ed è un interpretazione mia del testo scritto, che l’estensore evidenzi meraviglia o sorpresa per il fatto che un costruttore di autocaravan si riferisca a strutture, entità, progettate da altri, con separata omologazione UE e le usi per equipaggiare o prevederne il montaggio ed omologare in fase 2 propri prodotti e non segua invece l’indicazione dell’art. 78 e della circolare, che pur abrogata, è ritenuta ritenuta valida per la parte in questione ove si ritiene oblighi il costruttore di autocaravan ad essere anche produttore di portamoto, se no niente! Questo è.
A me non sorprende affatto.
Vero è che gli ingombri del veicolo sono noti solo a fine produzione dell’allestitore (sul tipo omologato) ma sono anche vere alcune altre cose:
- L’allestitore (fase 2) in ogni caso va a progettare un portamoto per un telaio che non ha progettato lui stesso; sarebbe più coerente lo facesse il produttore di fase 1 che sa come ha fatto il telaio visto che su questo è montato.
- Ma gli ingombri del veicolo sono noti una volta omologato, e alla fine quando messo in produzione e venduto.
- Si conosce sia l’omologazione di fase 1 che riguarda anche il telaio, sia esso di produzione del produttore di fase 1 sia se l’eventuale telaio è diverso (vale a dire ad esempio il telaio ALKO), ma montato in fase 1, sia l’omologazione di fase 2.
Ora, per quale motivo logico dovrebbe essere il costruttore di fase 2 e lui solo a dover progettare e omologare un portamoto su un telaio che non risulta di sua progettazione e omologazione è un "mistero logico".
Una questione del genere (principio della libera concorrenza) venne a galla anche su altri fronti ad evitare che i produttori vincolassero i consumatori a comprare solo prodotti d’uso propri da fruire con/in quello principale. Lunghe battaglie e tante decisioni antuitrust.
Ma forse sul punto è sfuggita questa parte del Regolamento 2018/858, che posso aver digerito male, ove però è detto:
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Il presente regolamento stabilisce norme e principi armonizzati per l’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché e per i sistemi, i componenti e le entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, e per l’omologazione individuale, al fine di garantire il funzionamento corretto del mercato interno a beneficio delle imprese e dei consumatori e al fine di offrire un livello elevato di sicurezza e di protezione della salute e dell’ambiente.
Il presente regolamento stabilisce le prescrizioni tecniche e amministrative per l'omologazione dei veicoli a motore per il trasporto di passeggeri (categoria M), dei veicoli a motore per il trasporto di merci (categoria N) e dei loro rimorchi (categoria O), nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, al fine di garantire un elevato livello di sicurezza e di prestazioni ambientali.
Le autorità nazionali dovrebbero applicare e far applicare le prescrizioni del presente regolamento in modo uniforme in tutta l'Unione per garantire condizioni di parità ed evitare che vi siano applicate norme divergenti. Dovrebbero cooperare pienamente con il forum per lo scambio di informazioni sull'applicazione («forum») e con la Commissione nelle attività di ispezione e di controllo.
L'Unione è parte contraente dell'accordo della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite del 20 marzo 1958 …. Per ridurre gli oneri amministrativi della procedura di omologazione, se del caso, è opportuno consentire ai costruttori di veicoli, sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti di ottenere l'omologazione direttamente a norma del presente regolamento tramite l'ottenimento dell'omologazione a norma dei pertinenti regolamenti UN elencati negli allegati del presente regolamento.
Art. 5 - Prescrizioni tecniche 1.I veicoli, i sistemi, i componenti e le entità tecniche indipendenti devono essere conformi alle prescrizioni degli atti normativi elencati nell'allegato II.
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Poi visto TheDevil richiama l’art. 78 e la circolare del 1999 a proposito del PORTAMOTO che deve essere progettato dal costruttore dell’AUTOCARAVAN quando cita il costruttore che ha utilizzato altre omologazioni per il portamoto; riporto un passaggio dell’art. 13 Reg. 2018/858 che forse è sfuggito:
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Nel caso di un'omologazione in più fasi, i costruttori sono responsabili anche dell'omologazione e della conformità della produzione dei sistemi, dei componenti o delle entità tecniche indipendenti che hanno aggiunto nella fase di completamento del veicolo. (Ndr… se sono indipendenti non sono quelle che ha progettato lui stesso per il veicolo .. E dice … che hanno aggiunto … non che hanno prodotto…).
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Inoltre,
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Art. 26 2 lettera d: nel caso di omologazioni globali di un tipo di veicolo secondo la procedura di omologazione a tappe, la procedura di omologazione mista o la procedura di omologazione in più fasi, l'autorità di omologazione verifica, a norma dell'articolo 22, paragrafo 4, che i sistemi, i componenti e le entità tecniche indipendenti siano oggetto di omologazioni distinte e valide rilasciate conformemente alle prescrizioni applicabili al momento del rilascio dell'omologazione globale di un tipo di veicolo.
Articolo 29 - Disposizioni specifiche relative alle omologazioni UE di sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti 1. È rilasciata un'omologazione UE a sistemi, componenti o entità tecniche indipendenti …. .Se un componente o un'entità tecnica indipendente svolge la propria funzione o presenta una particolare caratteristica soltanto in combinazione con altre parti del veicolo … . In caso di montaggio di tale componente o entità tecnica indipendente su un veicolo, l'autorità di omologazione
verifica, al momento dell'omologazione del veicolo, che il componente o l'entità tecnica indipendente sia conforme a tutte le limitazioni applicabili relative all'uso o alle condizioni di montaggio. Articolo 50 Messa a disposizione sul mercato o entrata in circolazione di componenti ed entità tecniche indipendenti 1. I componenti e le entità tecniche indipendenti, compresi quelli destinati al mercato postvendita, possono essere messi a disposizione sul mercato o fatti entrare in circolazione solo se conformi alle prescrizioni dei pertinenti atti normativi elencati nell'allegato II e se provvisti di marcatura in conformità dell'articolo 38. Articolo 89 Disposizioni transitorie 1.Il presente regolamento non invalida alcuna omologazione globale di un tipo di veicolo né alcuna omologazione UE rilasciata per veicoli o per sistemi, componenti o entità tecniche indipendenti entro il 31 agosto 2020.
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Si ritiene che le suddette norme non riguardino i PORTAMOTO? Allora alla fine si ritorna alla domanda senza risposta:
- In Europa, come sono trattati e omologati normativamente i PORTAMOTO?
- E a quella derivante e sottintesa: ma siamo proprio sicuri che l’art, 78 del CDS citato da TheDevil non sia superato dalla regolamentazione europea? Prova ne sia il fatto che almeno un costruttore ha portato in omologazione entità tecniche indipendenti quali portamoto per propri autocaravan e abbiano rilasciato l'omologazione al veicolo?
La verità non piace.
Modificato da Anto1957 il 30/10/2023 alle 22:54:06