In risposta al messaggio di Giovanni del 30/10/2023 alle 20:20:47quindi è ovvio che sia trascritto sul libretto sarebbe da truffatori se non lo avessero trascritto
È montato di serie dall'allestitore, in modo fisso ma estraibile. Giovanni
In risposta al messaggio di TheDevil del 31/10/2023 alle 14:14:14Chiarire cortesemente "trasformi" sotto la propria responsabilita' il portabagagli (omologato 26R) in struttura portamoto"...
Anto1957 ha scritto: THEDEVIL [...] si meraviglia che costruttori di veicoli fase 1 e allestitori fase 2 facciano riferimento a entità omologate con la 26R (sic!). Io ho chiesto: Dovresti cortesemente evidenziareil passaggio del mio intervento nel quale avrei espresso meraviglia. Anto 1957 ha scritto: Ricavo, ed è un interpretazione mia del testo scritto, che l’estensore evidenzi meraviglia o sorpresa... ============================== Allora, in una prossima similare occasione, mi permetto suggerirti di voler precisare che l'intenzione attribuita al tuo interlocutore deriva dalla tua interpretazione delle sue affermazioni. Nello specifico, la tua Interpretazione e' assolutamente infondata perche' a me va benissimo che il costruttore di un veicolo (per il quale ha previsto il montaggio optional di una struttura portamoto): - scelga sul mercato un'entita' tecnica indipendente omologata 26R del tipo portabagagli; - trasformi sotto la propria responsabilita' il portabagagli (omologato 26R) in struttura portamoto; - presenti la struttura portamoto all'omologazione unitamente al veicolo cui e' destinata.
In risposta al messaggio di TheDevil del 31/10/2023 alle 14:44:44Ritengo la mia attribuzione, da semplice lettore, fondata. La tua precisazione successiva "trasformi" me ne da ragione... ma è tardiva. E' chi scrive che dovrebbe dire ... forse non mi sono spiegato.
Anto 1957 ha scritto: ... circolare, che pur abrogata, è ritenuta valida per la parte in questione ove si ritiene obblighi il costruttore di autocaravan ad essere anche produttore di portamoto, se no niente! ==============================Dalla circolare abrogata (n.1906/4120-B041 del 6 maggio 1999) ho trascritto la seguente considerazione a validita', a mio avviso, permanente: E' di tutta evidenza che la garanzia di stabilita' e corretta installazione delle strutture portamoto non puo' che essere assicurata in sede di omologazione direttamente dal costruttore dell'autocaravan. Dove hai visto che detta considerazione obblighi il costruttore di autocaravan ad essere anche produttore di portamoto?
In risposta al messaggio di TheDevil del 31/10/2023 alle 14:44:44Ho già detto che questa tesi non è condivisibile, direi "bizzarra", in primis perché l'installazione di una entità omologata in base a R26 risponde alle istruzioni di montaggio del suo produttore che ha già ottenuto l'omologazione anche con riferimento a specifici veicoli.
Anto 1957 ha scritto: ... circolare, che pur abrogata, è ritenuta valida per la parte in questione ove si ritiene obblighi il costruttore di autocaravan ad essere anche produttore di portamoto, se no niente! ==============================Dalla circolare abrogata (n.1906/4120-B041 del 6 maggio 1999) ho trascritto la seguente considerazione a validita', a mio avviso, permanente: E' di tutta evidenza che la garanzia di stabilita' e corretta installazione delle strutture portamoto non puo' che essere assicurata in sede di omologazione direttamente dal costruttore dell'autocaravan. Dove hai visto che detta considerazione obblighi il costruttore di autocaravan ad essere anche produttore di portamoto?
In risposta al messaggio di TheDevil del 31/10/2023 alle 15:15:15Per quanto riguarda i portamoto il collaudo e la trascrizione a libretto ha un senso, però con la circolare di mette sullo stesso piano anche i portabici da gancio traino, cosa a mio avviso senza senso.
Anto1957 ha scritto: ... ma sono anche vere alcune altre cose: l'allestitore (fase 2) in ogni caso va a progettare un portamoto per un telaio che non ha progettato lui stesso; sarebbe più coerente lo facesse il produttoredi fase 1 che sa come ha fatto il telaio visto che su questo è montato. Ora, per quale motivo logico dovrebbe essere il costruttore [...] e lui solo a dover progettare [,,,] un portamoto su un telaio che non risulta di sua progettazione e omologazione è un mistero logico. ============================== Il mistero logico ti apparira' automaticamente svelato nel momento in cui riuscirai a comprendere il significato di una disposizione dall'art. 13 del Regolamento (UE) n.2018/858, che hai per giunta trascritto in un punto successivo del tuo intervento: Nel caso di un'omologazione in piu' fasi, i costruttori sono responsabili anche dell'omologazione e della conformita' della produzione dei sistemi, dei componenti o delle entita' tecniche indipendenti che hanno aggiunto nella fase di completamento del veicolo. Ad esempio, e' il costruttore dell'autocaravan (ovvero l'allestitore) che rilascia eventuali autorizzazioni per l'aggiornamento della CdC con ulteriori misure di pneumatici. In contrasto con il tuo mistero logico non e' il fornitore dell'autotelaio il soggetto designato a rilasciare l'autorizzazione.
In risposta al messaggio di TheDevil del 31/10/2023 alle 15:15:15Non trovo questo concetto nell'art. 13, riferito a portamoto o portabagagli o a entrambi, sarà sicuramente una mia svista, ti prego indicarmi il punto in cui ciò è previsto nel regolamento 2018/858.
Anto1957 ha scritto: ... ma sono anche vere alcune altre cose: l'allestitore (fase 2) in ogni caso va a progettare un portamoto per un telaio che non ha progettato lui stesso; sarebbe più coerente lo facesse il produttoredi fase 1 che sa come ha fatto il telaio visto che su questo è montato. Ora, per quale motivo logico dovrebbe essere il costruttore [...] e lui solo a dover progettare [,,,] un portamoto su un telaio che non risulta di sua progettazione e omologazione è un mistero logico. ============================== Il mistero logico ti apparira' automaticamente svelato nel momento in cui riuscirai a comprendere il significato di una disposizione dall'art. 13 del Regolamento (UE) n.2018/858, che hai per giunta trascritto in un punto successivo del tuo intervento: Nel caso di un'omologazione in piu' fasi, i costruttori sono responsabili anche dell'omologazione e della conformita' della produzione dei sistemi, dei componenti o delle entita' tecniche indipendenti che hanno aggiunto nella fase di completamento del veicolo. Ad esempio, e' il costruttore dell'autocaravan (ovvero l'allestitore) che rilascia eventuali autorizzazioni per l'aggiornamento della CdC con ulteriori misure di pneumatici. In contrasto con il tuo mistero logico non e' il fornitore dell'autotelaio il soggetto designato a rilasciare l'autorizzazione.
In risposta al messaggio di TheDevil del 31/10/2023 alle 16:06:06Mi spiace. No. Avevo aperto una discussione apposita per capire come noi camperisti possiamo difenderci dalle due circolari del 6/9 e del 12/10 prendendo l'impegno di iscrivere io stesso gli stati consolidati della questione nel primo post da me inserito, in modo che la summa della discussione fosse in un unico punto, ma il TEAM DI MODERAZIONE ha chiuso la discussione indicando questo e l'altro tuo Thread come trattare lo stesso argomento, che io avevo denucnciato come comfusionaria proprio per la sbrodolata di interventi. Il Thread non è stato riaperto.
@Anto1957 Mi permetto chiederti di voler valutare l'opportunita' di cancellare i tuoi interventi che risultano inframmezzati alla mia plurima risposta al tuo intervento di ieri sera. Mi rimane da inserire la risposta alla tua conclusione.
In risposta al messaggio di TheDevil del 31/10/2023 alle 15:55:55Hai scritto:
Anto1957 ha scritto: TheDevil richiama l’art. 78 e la circolare del 1999 a proposito del PORTAMOTO che deve essere progettato dal costruttore dell’AUTOCARAVAN quando cita il costruttore che ha utilizzato altre omologazioniper il portamoto; riporto un passaggio dell’art. 13 Reg. 2018/858 che forse è sfuggito: Nel caso di un'omologazione in più fasi, i costruttori sono responsabili anche dell'omologazione e della conformità della produzione dei sistemi, dei componenti o delle entità tecniche indipendenti che hanno aggiunto nella fase di completamento del veicolo. Ndr… se sono indipendenti non sono quelle che ha progettato lui stesso per il veicolo .. E dice … che hanno aggiunto … non che hanno prodotto…). ============================== Ti sfugge che il portamoto non e' omologabile come entita' tecnica indipendente. La struttura portamoto e' una parte di un veicolo omologato nella sua interezza. Dalle tue ripetute affermazioni riguardo ai termini progettazione e produzione mi pare di comprendere che per te siano sinonimi. Nella progettazione di un veicolo il costruttore valuta se sul mercato ci siano pezzi e componenti gia' pronti ed utilizzabili nel completamento del veicolo. La progettazione di un veicolo non comporta necessariamente la produzione in proprio di tutti i pezzi necessari.
In risposta al messaggio di TheDevil del 31/10/2023 alle 19:19:19
Anto1957 ha scritto: Si ritiene che le suddette norme [ex Regolamento (UE) 2018/858) non riguardino i PORTAMOTO? [1] ... ma siamo proprio sicuri che l’art, 78 del CDS citato da TheDevil non sia superato dalla regolamentazioneeuropea? [2] Prova ne sia il fatto che almeno un costruttore ha portato in omologazione entità tecniche indipendenti quali portamoto per propri autocaravan e abbiano rilasciato l'omologazione al veicolo? [3] ============================== [1] La vigente normativa comunitaria in materia di omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonche' dei sistemi, dei componenti e delle entita' tecniche indipendenti non riguarda direttamente i portamoto perche' non sono omologabili come entita' tecniche indipendenti. Riguarda indirettamente i portamoto in analogia a qualunque altra parte (parafango, cofano, sportello, etc.) di un veicolo omologato. [2] Dipende da quale regolamentazione europea tu intenda riferirti. L'art .78 CdS e' in stretta correlazione con la Direttiva 1999/37/CE, relativa ai documenti di circolazione dei veicoli, che consente l'inserimento di dati tecnici facoltativi desunti dalla scheda di omologazione del veicolo. In Italia ed in quasi tutti gli altri Stati-membri e' prevista - tra l'altro - l'indicazione della lunghezza del veicolo. La presenza della struttura portamoto comporta l'annotazione della nuova lunghezza massima nella CdC, come da recenti esempi riportati nella discussione. In presenza del portamoto ed in assenza dell'annotazione nella CdC si evidenzia violazione dell'art. 78 CdS, con le conseguenti sanzioni. [3] Quel costruttore ha portato all'omologazione un veicolo, corredato di una struttura portamoto (anzi 4) derivante da un portabagagli omologato 26R. Non girare le parole a tua convenienza. E' il costruttore del veicolo che si e' assunto la responsabilita' (ex art.13 Reg.2018/858) di convertire un portabagagli in struttura portamoto, la cui installazione in after-market comporta visita e prova ex art 78 CdS per l'annotazione della nuova lunghezza sulla CdC del veicolo. p.s. vedo che non hai ravvisato l'opportunita' di cancellare i tuoi interventi intermedi, cui non daro' riscontro perche' il forum non e' un ufficio informazioni ma un luogo di scambio di opinioni.
In risposta al messaggio di Steu851 del 31/10/2023 alle 15:48:53Anche io trovo un po forzato, mettere su CDC il.portabici su gancio, solo perché copre la targa è luci, è un accessorio aggiuntivo, non può essere parte integrante del mezzo, allora perché non mettere su CDC, tutto il resto che va su gancio, carrelli, roulotte, ecc.?
Per quanto riguarda i portamoto il collaudo e la trascrizione a libretto ha un senso, però con la circolare di mette sullo stesso piano anche i portabici da gancio traino, cosa a mio avviso senza senso. Il gancio ha lasua omologazione, l'installatore certifica che è adatto al veicolo e montato correttamente, viene trascritto a libretto, ha i suoi limiti di carico verticale, il portabici è omologato come struttura indipendente da montare su un gancio omologato e trascritto, ha una massa dichiarata, se compatibile con il carico ammesso dal gancio perché richiedere un ulteriore passaggio burocratico?
In risposta al messaggio di masivo del 01/11/2023 alle 10:19:16il carrello appendice, che non è un veicolo ma un accessorio, e usa la targa ripetitrice) va infatti scritto a libretto dopo collaudo, e diventa parte integrante del veicolo.
Anche io trovo un po forzato, mettere su CDC il.portabici su gancio, solo perché copre la targa è luci, è un accessorio aggiuntivo, non può essere parte integrante del mezzo, allora perché non mettere su CDC, tutto ilresto che va su gancio, carrelli, roulotte, ecc.? Anche questi coprono la targa del mezzo, e hanno loro targhe e luci, quindi per il portabici dovrebbe bastare la ripetitrice, senza trascrizioni.
www.iz4dji.it
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 01/11/2023 alle 10:26:09Cortesemente puoi citare la fonte di questa condizione evidenziata in grassetto:
il carrello appendice, che non è un veicolo ma un accessorio, e usa la targa ripetitrice) va infatti scritto a libretto dopo collaudo, e diventa parte integrante del veicolo. Il veicolo quando fa le revisioni deve averel appendice attaccato e veicolo e appendice devono essere venduti unicamente assieme. Rimorchi e caravan invece sono veicoli con proprio libretto e propria targa e sono autonomi, chi traina un rimorchio è alla guida di due veicoli.
https://portalepatente.it/train...
In risposta al messaggio di Anto1957 del 01/11/2023 alle 10:40:38Certo che lo compri a parte ma una volta trascritto a libretto devi presentarti alla revisione col carrello.
Cortesemente puoi citare la fonte di questa condizione evidenziata in grassetto: Il veicolo quando fa le revisioni deve avere l appendice attaccato e veicolo e appendice devono essere venduti unicamente assieme. dal link sotto si capirebbe che si può comprarlo a parte, portarlo a collaudo e trascriverlo sulla CDC. Grazie.
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 01/11/2023 alle 10:26:09Me ne ero scordato, quindi va considerato come appendice, e come il carrello appendice, si trascrive anche il portabici.
il carrello appendice, che non è un veicolo ma un accessorio, e usa la targa ripetitrice) va infatti scritto a libretto dopo collaudo, e diventa parte integrante del veicolo. Il veicolo quando fa le revisioni deve averel appendice attaccato e veicolo e appendice devono essere venduti unicamente assieme. Rimorchi e caravan invece sono veicoli con proprio libretto e propria targa e sono autonomi, chi traina un rimorchio è alla guida di due veicoli.