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Nuova normativa portamoto e portabiciclette

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Anto1957
Anto1957
07/10/2021 376
Rispondi Abuso
Inserito il 16/05/2024 alle: 19:30:38
In risposta al messaggio di TheDevil del 16/05/2024 alle 17:17:40

    Anto1957 ha scritto: Le omologazioni delle entità tecniche dir. 74/483 e 26r contengono, nella domanda e nei controlli di omologazione, e a regolamento 26 vigente, tutti i controlli sul montaggio e sull'uso anche
come portamoto dei luggage rack. Ho consultato e contengono ciò che ho affermato. ... non posso pubblicare perché ricevuti in forma riservata. ==============================     Dalle tue parole deduco che, per almeno un portabagagli (EN: luggage rack, FR: porte-bagages) immesso sul mercato, la competente autorita' nazionale abbia rilasciato l'apposita notifica di omologazione dove ha inserito un'espressione del tipo il dispositivo e' utilizzabile per il trasporto di motocicli o con significato equivalente. Se non ritieni di pubblicare detto documento nella sua interezza, potresti apportare alla discussione almeno il riquadro contenente l'espressione con la quale l'autorita' intervenuta ha ritenuto di estendere la destinazione del dispositivo omologato anche al trasporto di motocicli. Non sono interessato ai contenuti della domanda di omologazione e del verbale di verifica perche', a mio avviso, costituiscono soltanto materiale preparatorio per la redazione dell'anzidetta notifica di omologazione.  
...
La parte principale del documento, che certifica l'omologazione, ha allegati come parti integranti richiamate nel documento principale, contenente il simbo EXX nel cerchio (come da modello allegato al R.26), con attribuzione del numero di omologazione, e  ove si legge, ne cito uno ma sono tutti simili... 
image(6113).png

image(6114).png


Questo è relativo ad altro numero di omologazione... 
xx. Type: xxxx Commercial description(s): luggage rack with two bike/moped/motorbike rails fixing, or luggage box, also see informative folder.


Tradotto: portapacchi con fissaggio a due binari per bici/ciclomotore/moto, oppure box portabagagli, vedi anche cartella informativa.

Altra omologazione riporta nel documento principale: 6. Limitations of use, if any and assembly instructions: See test report NNNNNNN and manufacturers document YYYYYYYYYYYY for details.

E nel documento YYYYYYYYYYYY si legge  ... Luggage rack system for transporting different loads, for example
carry bike, carry moto, load platform.

Ora dal tuo scritto percepirei che il MIT ricevendo una notifica di omologazione non vada a consultare il fascicolo e gli allegati su cosa sia stato omologato e se lo ritiene pericoloso non ne possa ricavare elementi per opporsi e far revocare l'omologazione. Mi sembra strano, molto strano. Come fa a fare ricorso alla commissione per la revoca se non accede a tutta la documentazione o in ultima analisi se ricevuta la notifica di una nuova omologazione nemmeno la richiede all'ente omologatore estero? Strano.   

Vi sono omologazioni Lussemburgo, Olanda, Malta ma anche e soprattutto E1 (Germania).  Ora che in Germania l'ente omologatore sia meno competente e preparato dal punto di vista ingegneristico del nostro, nutro forti, sempre forti, fortissimi dubbi. 
La verità non piace.

Modificato da Anto1957 il 16/05/2024 alle 21:15:32
16
salito
salito
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21/03/2009 28534
Rispondi Abuso
Inserito il 19/05/2024 alle: 20:42:37
...il tutto per voler garantire ""sicurezza"" ( gli altri stati sono tutti sciagurati delinquenti...cosi adesso
ma  fino a ieri invece nessun lroblema )
Questi giorni ho visto molti molti veicoli auto furgoni camper con portabici/moto con targa  estera e molti avevano la tabella "carichi sporgenti "" quella costosa non quella del idraulico/edliizia di cartone udite udite due non una messe sulle ruote delle bici/scooter rendendo visibilissimo il tutto pure la sporgenza sui fianchi che erano i il bordo delle tabelle .
Ecco loro non hanno lobbligo della tabella ma hanno capito come affrontare il problema sicurezza in Italia  che all improviso l anno scorso il nostro angelo custode ha boluto far emergere 
Peccato non ho le foto che parlano da sole 
 
„Passare per idiota agli occhi di un imbecille è voluttà da finissimo buongustaio.“ — Georges Courteline

Modificato da salito il 20/05/2024 alle 10:19:36
19
TheDevil
TheDevil
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23/11/2006 4690
Rispondi Abuso
Inserito il 21/05/2024 alle: 17:17:17
   
Anto1957 ha scritto:
... ne cito uno ma sono tutti simili...
   
==============================
   
Ti ringrazio per l'interessante citazione delle diciture che figurano nella notifica di omologazione dei dispositivi portabagagli (EN: luggage rack, FR: porte-bagages) utilizzati per il trasporto di biciclette/ciclomotori/motocicli.

Ritengo che, a prescindere dall'esito del giudizio presso il TAR, il MIT debba valutare l'opportunita' di procedere in materia con due iniziative tra loro indipendenti:
- proposta di rettifiche/modifiche al Regolamento ONU n. 26;
- contestazione "generalizzata" delle omologazioni 26R (o precedente Dir.74/483/CEE) rilasciate, a mio avviso, in contrasto con il dettato normativo  o, comunque, con le intenzioni del legislatore.

Qui di seguito indico le rettifiche/modifiche al Regolamento ONU n. 26 per me auspicabili. 

punto61.PNG
Proposta 1 : Rettifica dei paragrafi 6.16.1 e 6.16.3 per uniformita' del testo con i paragrafi 6.16.2 e 6.18.1
6.16.1. I portabagagli e i portasci devono essere montati sul veicolo in modo che il loro spostamento risulti effettivamente impedito almeno in una direzione e che possano essere trasmesse forze orizzontali, longitudinali e trasversali non inferiori al carico verticale massimo del dispositivo indicato dal costruttore. Per le prove dei portabagagli o dei portasci montati sul veicolo secondo le istruzioni del costruttore, il carico non deve essere applicato in un solo punto.
6.16.3. Eventuali elementi di montaggio, quali bulloni da stringere o allentare senza l’impiego di attrezzi, non devono sporgere... 

Proposta 2: Modifica del punto 6.16 per inserimento del nuovo paragrafo 6.16.4
6.16.4 Se una qualsiasi parte del dispositivo, montato secondo le istruzioni del costruttore, oscura (anche solo parzialmente) altre componenti omologate [1] del veicolo, il montaggio va sottoposto al Servizio Tecnico designato al fine di verificare la posizione alternativa assegnata a dette componenti e di annotare il dispositivo sul certificato di immatricolazione del veicolo con eventuale aggiornamento delle relative caratteristiche tecniche.
[1] Tipicamente, le componenti luminose del veicolo (cui si applica il Regolamento ONU n. 48) e l'alloggiamento della targa di immatricolazione posteriore (cui si applicano le prescrizioni di cui al Reg. 2021/535, allegato III).
  


punto62.PNG
Proposta 3: Modifica del paragrafo 6.18.1 per inserimento della dicitura sottoevidenziata nel primo periodo 
6.18.1 Portabagagli, portasci e antenne radio ricetrasmittenti omologati come entita' tecniche indipendenti non possono essere commercializzati, venduti o acquistati se non corredati delle relative istruzioni di montaggio e di una copia della notifica di omologazione.


In un successivo intervento mi riservo di esporre le mie considerazioni sull'ipotizzabile contestazione "generalizzata" delle omologazioni 26R.

 
19
TheDevil
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23/11/2006 4690
Rispondi Abuso
Inserito il 22/05/2024 alle: 11:11:11
   
Anto1957 ha scritto:
Questo è relativo ad altro numero di omologazione... 
xx. Type: xxxx Commercial description(s): luggage rack with two bike/moped/motorbike rails fixing, or luggage box, also see informative folder.

   
==============================
   
Il paragrafo 4.2.3 del Regolamento ONU n. 26 contiene la seguente disposizione:
Del rilascio, dell’estensione, del rifiuto o della revoca dell’omologazione, o della cessazione definitiva della produzione, di un tipo di entita' tecnica indipendente ai sensi del presente regolamento deve essere data comunicazione alle parti dell’accordo del 1958 che applicano il presente regolamento mediante una scheda di notifica conforme al modello di cui all’allegato 4 del presente regolamento.
   
Lo stralcio della notifica da te riportato sembrerebbe redatto in lingua inglese.

Peraltro la riga  Commercial description(s) non figura nelle due versioni (ONU ed EU) del citato Allegato 4 in lingua inglese.

Si tratterebbe di una riga inventata dall'autorita' di omologazione che ha redatto la citata notifica, che non si puo' quindi considerare conforme al modello riportato nel regolamento. 

annex4onu.PNG
annex4eu.PNG

 
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02/04/2017 428
Rispondi Abuso
Inserito il 24/05/2024 alle: 08:28:46
Buongiorno a tutti, 
se ho ben capito il consiglio di stato a gennaio aveva sospeso la circolare del mit di settembre sui portabici  e doveva pronunciarsi in questi giorni,  qualcuno sa se ci sono novità? La circolare è stata abolita,  sospesa o confermata? 
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TheDevil
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23/11/2006 4690
Rispondi Abuso
Inserito il 24/05/2024 alle: 11:11:11
   

Stringata cronologia delle normative che si applicano sulla materia qui discussa.

1958.03.20 - Conclusione a Ginevra dell'Accordo internazionale relativo all'adozione di condizioni uniformi di omologazione ed al riconoscimento reciproco dell’omologazione degli accessori e parti di veicoli a motore
Trattato16_1.PNG
Attuale denominazione del Trattato: 
Agreement concerning the adoption of harmonized technical United Nations regulations for wheeled vehicles, equipment and parts which can be fitted and/or be used on wheeled vehicles and the conditions for reciprocal recognition of approvals granted on the basis of these United Nations regulations.

1972.04.28 - Emanazione del Regolamento ONU n. 26 («Uniform provisions concerning the approval of vehicles with regard to their external projections»).

1974.09.17 - Emanazione della Direttiva 74/483/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative alle sporgenze esterne dei veicoli a motore,
nella considerazione che, per quanto riguarda le prescrizioni tecniche, e' opportuno riprendere sostanzialmente quelle adottate dalla Commissione economica per l'Europa dell'ONU nel regolamento n. 26 («Prescrizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli per quanto riguarda le sporgenze esterne»).

1979.04.18 - Modifica della citata Direttiva 74/483/CEE (mediante emanazione della Direttiva 79/488/CEE),
nella considerazione che i portabagagli, i portasci e le antenne radio o radiotelefoniche vengono gia' commercializzati tanto singolarmente quanto gia' montati sui veicoli; che, nella misura in cui essi possono essere verificati anche prima del montaggio sul veicolo, la loro libera circolazione puo' risultare facilitata dall'istituzione di un'omologazione CEE di tali dispositivi intesi come entita' tecniche indipendenti.

1996.12.13 - Modifica del Regolamento ONU n. 26, in allineamento con le modifiche introdotte nella Direttiva 74/483/CEE a far tempo dal 18 aprile 1979, ovvero con la previsione di omologazione di portabagagli, portasci ed antenne radio secondo la procedura delle entita' tecniche indipendenti.

1997.11.27 - Decisione 97/836/CE del Consiglio ai fini dell'adesione della Comunita' europea all'accordo della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite relativo all'adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori ed alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore ed alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni («Accordo del 1958 riveduto»).

2014.10.31 - Abrogazione della Direttiva 74/483/CEE

2023.01.24 - Testo vigente del Regolamento ONU n. 26  


 
19
TheDevil
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23/11/2006 4690
Rispondi Abuso
Inserito il 24/05/2024 alle: 13:33:33
79_488_bis.PNG

Nel 1979, attraverso l'emanazione della Direttiva 79/488/CEE, la Commissione delle Comunita' Europee (adesso Unione Europea) ha inteso facilitare la la libera circolazione dei dispositivi di tipo  portabagagli e portasci (oltre alle antenne radio, ininfluenti in questo contesto) attraverso l'istituzione di una preventiva omologazione secondo la procedura dell'entita' tecnica indipendente.

Non e' dato conoscere il motivo per il quale altri dispositivi (nello specifico, portabici e portamoto) siano rimasti esclusi dalla facilitazione della libera circolazione attraverso la preventiva omologazione. 

Da parte mia avanzo tre ipotesi sul motivo dell'esclusione:
1) La Commissione non ha pensato all'incremento futuro nel numero dei dispositivi utilizzati del tipo portabici o portamoto;
2) La Commissione ha inteso mantenere la verifica del veicolo successivamente al montaggio di dispositivi diversi da portabagagli e portasci;
3) La Commissione ha inteso riservare al solo costruttore del veicolo la possibilita' di aggiungere un dispositivo del tipo portabici o portamoto ad un veicolo di nuova progettazione.
22
Giovanni
Giovanni
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28/08/2003 13188
Rispondi Abuso
Inserito il 24/05/2024 alle: 13:49:01
In risposta al messaggio di TheDevil del 24/05/2024 alle 13:33:33

Nel 1979, attraverso l'emanazione della Direttiva 79/488/CEE, la Commissione delle Comunita' Europee (adesso Unione Europea) ha inteso facilitare la la libera circolazione dei dispositivi di tipo portabagagli e portasci
(oltre alle antenne radio, ininfluenti in questo contesto) attraverso l'istituzione di una preventiva omologazione secondo la procedura dell'entita' tecnica indipendente. Non e' dato conoscere il motivo per il quale altri dispositivi (nello specifico, portabici e portamoto) siano rimasti esclusi dalla facilitazione della libera circolazione attraverso la preventiva omologazione.  Da parte mia avanzo tre ipotesi sul motivo dell'esclusione: 1) La Commissione non ha pensato all'incremento futuro nel numero dei dispositivi utilizzati del tipo portabici o portamoto; 2) La Commissione ha inteso mantenere la verifica del veicolo successivamente al montaggio di dispositivi diversi da portabagagli e portasci; 3) La Commissione ha inteso riservare al solo costruttore del veicolo la possibilita' di aggiungere un dispositivo del tipo portabici o portamoto ad un veicolo di nuova progettazione.
...

Hai scritto:
Nel 1979, attraverso l'emanazione della Direttiva 79/488/CEE, la Commissione delle Comunita' Europee...
1) La Commissione non ha pensato all'incremento futuro nel numero dei dispositivi utilizzati del tipo portabici o portamoto;


Ricordo ai giovani che fino alla fine degli anni '90 del 1900, il portabici appeso al posteriore del camper andava registrato sulla Carta di Circolazione e doveva anche rispettare i limiti di sbalzo allora in vigore parti a 2/3 dell'interasse.

Giovanni
21
maxime
maxime
20/08/2004 6558
Rispondi Abuso
Inserito il 24/05/2024 alle: 14:55:00
In risposta al messaggio di Giovanni del 24/05/2024 alle 13:49:01

Hai scritto: Nel 1979, attraverso l'emanazione della Direttiva 79/488/CEE, la Commissione delle Comunita' Europee... 1) La Commissione non ha pensato all'incremento futuro nel numero dei dispositivi utilizzati del tipo portabici
o portamoto; Ricordo ai giovani che fino alla fine degli anni '90 del 1900, il portabici appeso al posteriore del camper andava registrato sulla Carta di Circolazione e doveva anche rispettare i limiti di sbalzo allora in vigore parti a 2/3 dell'interasse. Giovanni
...
.... Ricordo ai giovani che fino alla fine degli anni '90 del 1900, il portabici appeso al posteriore del camper andava registrato sulla Carta di Circolazione e doveva anche rispettare i limiti di sbalzo allora in vigore parti a 2/3 dell'interasse. ...
Ricordo bene winkwink nel 1992 quando allora avevo un Granduca 62 dalla Toscana dovetti andare in Emilia per fare il collaudo alla motorizzazione di Reggio Emilia con tanto di progetti a firma di ingegnere e scartoffie varie per montare SOLO un porta biciclette da 2 posti sul retro ed ovviamente, mi fu emesso una nuova carta di circolazione con tanto di riporto del tipo di portabiciclette installato e nuova misura in lunghezza del camper.

Oggi le cose sono più semplici ...si vedono camper, tanto per fare un esempio Rimor Koala 120 degli anni novanta con sbalzi spropositati che hanno installato il portamoto e con lo scooter sopra cryingangry e mi dite dove sta la sicurezza ? gli toccano le ruote davanti a terra solo perché c'è il motore crying

Sono convinto che bisogna snellire le procedure ma non si può liberalizzare tutto anche perché poi sono pericoli pubblici sulle strade...
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TheDevil
TheDevil
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23/11/2006 4690
Rispondi Abuso
Inserito il 24/05/2024 alle: 15:55:55
   
Anto1957 ha scritto:
... ne cito uno ma sono tutti simili...
image(6114)(1).png

Altra omologazione riporta nel documento principale See test report NNNNN and manufacturers document YYYYY for details.
E nel documento YYYYY si legge: Luggage rack system for transporting different loads...

Vi sono omologazioni Lussemburgo, Olanda, Malta ma anche e soprattutto E1 (Germania). 

   
==============================
   
Tutte le diciture evidenziano comunque che si tratta di un luggage rack (ovvero di un portabagagli) perche' altrimenti l'omologazione non sarebbe concessa.

A mio avviso queste diciture andrebbero poste nella notifica di omologazione in corrispondenza del precedente punto 5 (Caratteristiche dell'entita' tecnica indipendente) e non del punto 6 (Eventuali limitazioni di utilizzo).

Ritengo infatti che la presenza di "rails fixing for bike/moped/motorbike" costituisca una caratteristica del portabagagli, piuttosto che una sua limitazione di utilizzo, dal momento che in realta' rappresenterebbe un "ampliamento" di utilizzo.

Ma e' soltanto la mia opinione senza alcuna valenza, a parte l'eventuale condivisione da parte di qualche lettore.

In tutte le notifiche esibite l'omologazione e' riferita ad un portabagagli, che risulta attrezzato per fissare opportunamente bagagli costituiti da veicoli a due ruote.

E quindi si torna alla questione sul significato del termine bagagli (EN: luggage, FR: bagages).

In diversi Stati Membri dell'U.E. l'autorita' di omologazione ha avallato passivamente l'interpretazione normativa (da parte del soggetto richiedente l'omologazione) per la quale il termine bagagli va inteso a ricomprendere anche veicoli a due ruote.

A mio avviso il Ministero dovrebbe fare una raccolta di tutte le notifiche di omologazione relative a portabagagli dove venga avallata un'interpretazione estensiva del termine bagagli, da suddividere per gli Stati Membri che le hanno rilasciate.

Con detta documentazione il Ministero dovrebbe andare ad interpellare la Commissione (che nel 1979 ha emanato la Direttiva 79/488/CEE) sul significato da attribuire al termine bagagli e, quindi, sulla natura del carico che e' consentito trasportare sui dispositivi portabagagli (EN: luggage rack, FR: porte-bagages) omologati ai sensi del Regolamento ONU n. 26 oppure della Direttiva 74/483/CEE.

La Commissione dovrebbe essere interessata anche in osservanza delle disposizioni di cui all'Allegato III (punto 4) della Decisione 97/836/CE del Consiglio.
alleIII.PNG
 
Anto1957
Anto1957
07/10/2021 376
Rispondi Abuso
Inserito il 24/05/2024 alle: 20:37:23
In risposta al messaggio di TheDevil del 24/05/2024 alle 15:55:55

    Anto1957 ha scritto: ... ne cito uno ma sono tutti simili... Altra omologazione riporta nel documento principale See test report NNNNN and manufacturers document YYYYY for details. E nel documento YYYYY si legge:
Luggage rack system for transporting different loads... Vi sono omologazioni Lussemburgo, Olanda, Malta ma anche e soprattutto E1 (Germania).      ==============================     Tutte le diciture evidenziano comunque che si tratta di un luggage rack (ovvero di un portabagagli) perche' altrimenti l'omologazione non sarebbe concessa. A mio avviso queste diciture andrebbero poste nella notifica di omologazione in corrispondenza del precedente punto 5 (Caratteristiche dell'entita' tecnica indipendente) e non del punto 6 (Eventuali limitazioni di utilizzo). Ritengo infatti che la presenza di rails fixing for bike/moped/motorbike costituisca una caratteristica del portabagagli, piuttosto che una sua limitazione di utilizzo, dal momento che in realta' rappresenterebbe un ampliamento di utilizzo. Ma e' soltanto la mia opinione senza alcuna valenza, a parte l'eventuale condivisione da parte di qualche lettore. In tutte le notifiche esibite l'omologazione e' riferita ad un portabagagli, che risulta attrezzato per fissare opportunamente bagagli costituiti da veicoli a due ruote. E quindi si torna alla questione sul significato del termine bagagli (EN: luggage, FR: bagages). In diversi Stati Membri dell'U.E. l'autorita' di omologazione ha avallato passivamente l'interpretazione normativa (da parte del soggetto richiedente l'omologazione) per la quale il termine bagagli va inteso a ricomprendere anche veicoli a due ruote. A mio avviso il Ministero dovrebbe fare una raccolta di tutte le notifiche di omologazione relative a portabagagli dove venga avallata un'interpretazione estensiva del termine bagagli, da suddividere per gli Stati Membri che le hanno rilasciate. Con detta documentazione il Ministero dovrebbe andare ad interpellare la Commissione (che nel 1979 ha emanato la Direttiva 79/488/CEE) sul significato da attribuire al termine bagagli e, quindi, sulla natura del carico che e' consentito trasportare sui dispositivi portabagagli (EN: luggage rack, FR: porte-bagages) omologati ai sensi del Regolamento ONU n. 26 oppure della Direttiva 74/483/CEE. La Commissione dovrebbe essere interessata anche in osservanza delle disposizioni di cui all'Allegato III (punto 4) della Decisione 97/836/CE del Consiglio.  
...
Tutto giusto, tutto corretto, ma la circolare 30187 allora perché consente agli stranieri? Il MIT non si è mica difeso con tutto il tuo armamentario. Ha detto che il reg. 26, a normativa vigente (si riferisce evidentemente ai reg. 858, 2144, 2220 ove negli allegati dice il MI 26R = Vuoto) non è applicabile. Che la normativa italiana non ha sdoganato luci etc... allora la domanda è: se per gli stranieri è ammesso perché non lo è per chi ha installato prima del 2018/858?? Questa domanda come la risolvi?
La verità non piace.
13
Pascia2
Pascia2
26/10/2012 2538
Rispondi Abuso
Inserito il 24/05/2024 alle: 20:55:41
In risposta al messaggio di Anto1957 del 24/05/2024 alle 20:37:23

Tutto giusto, tutto corretto, ma la circolare 30187 allora perché consente agli stranieri? Il MIT non si è mica difeso con tutto il tuo armamentario. Ha detto che il reg. 26, a normativa vigente (si riferisce evidentemente
ai reg. 858, 2144, 2220 ove negli allegati dice il MI 26R = Vuoto) non è applicabile. Che la normativa italiana non ha sdoganato luci etc... allora la domanda è: se per gli stranieri è ammesso perché non lo è per chi ha installato prima del 2018/858?? Questa domanda come la risolvi?
...
Esatto ! Tra l’altro in contraddizione allora con gli accordi di Ginevra del 1958 sul reciproco riconoscimento delle omologazioni 
DAVIDE
Anto1957
Anto1957
07/10/2021 376
Rispondi Abuso
Inserito il 25/05/2024 alle: 06:18:38
In risposta al messaggio di TheDevil del 24/05/2024 alle 15:55:55

    Anto1957 ha scritto: ... ne cito uno ma sono tutti simili... Altra omologazione riporta nel documento principale See test report NNNNN and manufacturers document YYYYY for details. E nel documento YYYYY si legge:
Luggage rack system for transporting different loads... Vi sono omologazioni Lussemburgo, Olanda, Malta ma anche e soprattutto E1 (Germania).      ==============================     Tutte le diciture evidenziano comunque che si tratta di un luggage rack (ovvero di un portabagagli) perche' altrimenti l'omologazione non sarebbe concessa. A mio avviso queste diciture andrebbero poste nella notifica di omologazione in corrispondenza del precedente punto 5 (Caratteristiche dell'entita' tecnica indipendente) e non del punto 6 (Eventuali limitazioni di utilizzo). Ritengo infatti che la presenza di rails fixing for bike/moped/motorbike costituisca una caratteristica del portabagagli, piuttosto che una sua limitazione di utilizzo, dal momento che in realta' rappresenterebbe un ampliamento di utilizzo. Ma e' soltanto la mia opinione senza alcuna valenza, a parte l'eventuale condivisione da parte di qualche lettore. In tutte le notifiche esibite l'omologazione e' riferita ad un portabagagli, che risulta attrezzato per fissare opportunamente bagagli costituiti da veicoli a due ruote. E quindi si torna alla questione sul significato del termine bagagli (EN: luggage, FR: bagages). In diversi Stati Membri dell'U.E. l'autorita' di omologazione ha avallato passivamente l'interpretazione normativa (da parte del soggetto richiedente l'omologazione) per la quale il termine bagagli va inteso a ricomprendere anche veicoli a due ruote. A mio avviso il Ministero dovrebbe fare una raccolta di tutte le notifiche di omologazione relative a portabagagli dove venga avallata un'interpretazione estensiva del termine bagagli, da suddividere per gli Stati Membri che le hanno rilasciate. Con detta documentazione il Ministero dovrebbe andare ad interpellare la Commissione (che nel 1979 ha emanato la Direttiva 79/488/CEE) sul significato da attribuire al termine bagagli e, quindi, sulla natura del carico che e' consentito trasportare sui dispositivi portabagagli (EN: luggage rack, FR: porte-bagages) omologati ai sensi del Regolamento ONU n. 26 oppure della Direttiva 74/483/CEE. La Commissione dovrebbe essere interessata anche in osservanza delle disposizioni di cui all'Allegato III (punto 4) della Decisione 97/836/CE del Consiglio.  
...
Comunque, la soluzione per MIT e Camperisti è semplice, senza fare panegirici o tardive  azioni di contestazione delle omologazioni, rilasciate ex ante il reg. 858 del 2018. Come ho detto a suo tempo un DM o una circolare attuativa che preveda la trascizione a libretto anche con visita e prova, senza nulla osta del costruttore (agli allestitori stranieri, con fabbriche all'estero bisognerebbe spiegare perché questa burocrazia)  prendendo atto che le entità hanno una omologazione con kit di fissaggio a portamoto, verificare in sede di visita che sono rispettate le istruzioni di montaggio date da reg. 26, al limite togliere un posto passeggero,  quando il motociclo e la parte rimovibile sono caricate, e regolarizzare per buona pace di tutti. Il Mit si preoccupa della sicurezza ma c'è gente che pensa di  mettere  moto da 200  e passa kg in un gavone che chiama "garage" con portata da 120 kg... serve al MIT un salto di qualità e una maggiore apertura mentale.  
La verità non piace.

Modificato da Anto1957 il 25/05/2024 alle 06:20:13
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IZ4DJI
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12/11/2006 58118
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Inserito il 25/05/2024 alle: 11:19:34
Secondo me le cose che andrebbero controllate caso per caso, e con relazione di un tecnico, dovrebbero essere lo sbalzo totale, il rapporto tra sbalzo e passo, l angolo di uscita, e i pesi sui due assi sia statici che dinamici, e il peso totale del mezzo, perchè comportano problemi nella stabilità e sicurezza della guida.
Penso che su camper grandi, da 35q con gia di suo sbalzo pronunciato e pesi al limite il portamoto non andrebbe mai montato, e quindi una relazione fatta bene taglierebbe la testa al toro evitando certi assurdi che si vedono in giro. In pratica si monterebbe solo sui furgonati per fare le cose seriamente.
E per gli altri esiste il rimorchio che nasce apposta.
____________________________________

Tommaso IZ4DJI

www.iz4dji.it




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TheDevil
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23/11/2006 4690
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Inserito il 25/05/2024 alle: 12:02:02
   
Anto1957 ha scritto:
Da FB, non posso citare la fonte qui, trovo questa affermazione [...] 
Condividete questa analisi?


GialloRosso1961 ha scritto:
La vecchia circolare, che ci piaccia o no, non sanava ne' regolarizzava completamente l'utilizzo del portacarichi [rectius portabagagli, ndr] come portamoto.

==============================

Condivido quasi per intero il contenuto del messaggio pubblicato su FB e concordo con il commento di GialloRosso1961.

Dal momento che la circolare e' un atto interno all'amministrazione emanante, ritengo fuori luogo l'affermazione: "chi non le rispetta puo' risponderne a livello assicurativo, amministrativo, civile e penale".

Inoltre considero imprecisa l'espressione "le strutture omologate con denominazioni varie (ad esempio portacarichi, portabagagli, portatutto eccetera)" , in quanto le strutture vengono omologate con un'unica denominazione ufficiale di portabagagli.

Le denominazioni varie vengono introdotte successivamente, ovvero all'atto della commercializzazione.

 
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23/11/2006 4690
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Inserito il 25/05/2024 alle: 12:12:12
   
Anto1957 ha scritto:
Al momento, sopravvivendo la circolare 69402, può portare tutto ciò che è scritto nella carta di circolazione (attestato) rilasciato dal produttore.
   
Giovanni ha scritto:
Sempre secondo me, il documento rilasciato dal costruttore, che già dal titolo lascia qualche dubbio, vale quanto il due di picche.

==============================

Concordo con Giovanni,  anche per quanto riguarda le sue successive considerazioni nell'intervento citato.

Ogni riferimento a quella carta  mi ricorda il principe Antonio de Curtis.

Preferirei di gran lunga un aggiornamento del Regolamento ONU n. 26 che disponga il rilascio di una copia della notifica di omologazione a completamento delle previste istruzioni di montaggio.
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TheDevil
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23/11/2006 4690
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Inserito il 26/05/2024 alle: 14:44:44
   
A fronte della seguente considerazione, stralciata da un messaggio pubblicato su FB,
FB.PNG
Anto1957 ha scritto:
Il passaggio che ho riportato non è per nulla condivisibile.La ritengo un'interpretazione estremamente capziosa nonché infondata che tende a difendere una errata posizione, sostenuta nel tempo dai suoi autori, che non hanno mai voluto prendere atto che con la circolare 69402 MIT del 2.9.2008 sono stati riconosciuti i cosiddetti PORTATUTTO.
   
==============================
   
Il testo della circolare risulta suddiviso in sei periodi ed una conclusione:
circolare.PNG

Ho letto e riletto (ormai da oltre 15 anni ) questa circolare ma non sono riuscito ad individuare il periodo nel quale tu trovi che con la circolare 69402 MIT del 2.9.2008 sono stati riconosciuti i cosiddetti PORTATUTTO , anche per semplice citazione del termine.

Con i periodi dal secondo al quinto il MIT si limita a riconoscere (per fatto dovuto) l'omologazione comunitaria del dispositivo portabagagli che puo' essere, quindi, installato sui veicoli in conformita' all'art. 75 comma 3-ter del CdS.

Secondo la mia lettura della circolare, il MIT intende mantenersi estraneo alla situazione nella quale il dispositivo portabagagli omologato viene successivamente commercializzato con la denominazione di "portamoto" e, come tale, utilizzato dall'acquirente.

Anche in questo caso, come in tanti altri similari, la circolare e' lo strumento con il quale il MIT vuole togliersi un problema dalla scrivania senza gravare gli UMC di varie responsabilita'.

Puo' essere il ricorso all'improprio utilizzo dell'espressione "carico sporgente" oppure all'incompleta trattazione della materia.

Nello specifico di questa circolare, il Ministero ha omesso di evidenziare che dal montaggio del dispositivo  portabagagli secondo le apposite istruzioni puo' derivare:
- l'occultamento di parti del veicolo di cui e' stata verificata la rispondenza alle prescrizioni della relativa omologazione;
- la sostituzione di dette parti con altre alternative, per le quali occorre evidentemente verificare la conformita' alle pertinenti prescrizioni.

Quindi, anche se la "visita e prova" non e' dovuta in quanto si tratta del montaggio di una entita' tecnica indipendente, il Ministero avrebbe dovuto aggiungere che la "visita e prova" resta dovuta al fine di verificare che:
- la posizione delle luci posteriori alternative e' conforme alle prescrizioni del Regolamento ONU n. 48;
- l'alloggiamento alternativo della targa di immatricolazione posteriore risulta conforme alle prescrizioni del Regolamento (UE) 2021/535, allegato III (od analoga normativa di omologazione allora vigente).

Ovviamente e' soltanto l'opinione di un privato cittadino, senza competenze tecnico-giuridiche da vantare.
   
 
Anto1957
Anto1957
07/10/2021 376
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Inserito il 28/05/2024 alle: 07:22:06
In risposta al messaggio di TheDevil del 26/05/2024 alle 14:44:44

    A fronte della seguente considerazione, stralciata da un messaggio pubblicato su FB, Anto1957 ha scritto: Il passaggio che ho riportato non è per nulla condivisibile.La ritengo un'interpretazione estremamente capziosa
nonché infondata che tende a difendere una errata posizione, sostenuta nel tempo dai suoi autori, che non hanno mai voluto prendere atto che con la circolare 69402 MIT del 2.9.2008 sono stati riconosciuti i cosiddetti PORTATUTTO.     ==============================     Il testo della circolare risulta suddiviso in sei periodi ed una conclusione: Ho letto e riletto (ormai da oltre 15 anni) questa circolare ma non sono riuscito ad individuare il periodo nel quale tu trovi che con la circolare 69402 MIT del 2.9.2008 sono stati riconosciuti i cosiddetti PORTATUTTO, anche per semplice citazione del termine. Con i periodi dal secondo al quinto il MIT si limita a riconoscere (per fatto dovuto) l'omologazione comunitaria del dispositivo portabagagli che puo' essere, quindi, installato sui veicoli in conformita' all'art. 75 comma 3-ter del CdS. Secondo la mia lettura della circolare, il MIT intende mantenersi estraneo alla situazione nella quale il dispositivo portabagagli omologato viene successivamente commercializzato con la denominazione di portamoto e, come tale, utilizzato dall'acquirente. Anche in questo caso, come in tanti altri similari, la circolare e' lo strumento con il quale il MIT vuole togliersi un problema dalla scrivania senza gravare gli UMC di varie responsabilita'. Puo' essere il ricorso all'improprio utilizzo dell'espressione carico sporgente oppure all'incompleta trattazione della materia. Nello specifico di questa circolare, il Ministero ha omesso di evidenziare che dal montaggio del dispositivo portabagagli secondo le apposite istruzioni puo' derivare: - l'occultamento di parti del veicolo di cui e' stata verificata la rispondenza alle prescrizioni della relativa omologazione; - la sostituzione di dette parti con altre alternative, per le quali occorre evidentemente verificare la conformita' alle pertinenti prescrizioni. Quindi, anche se la visita e prova non e' dovuta in quanto si tratta del montaggio di una entita' tecnica indipendente, il Ministero avrebbe dovuto aggiungere che la visita e prova resta dovuta al fine di verificare che: - la posizione delle luci posteriori alternative e' conforme alle prescrizioni del Regolamento ONU n. 48; - l'alloggiamento alternativo della targa di immatricolazione posteriore risulta conforme alle prescrizioni del Regolamento (UE) 2021/535, allegato III (od analoga normativa di omologazione allora vigente). Ovviamente e' soltanto l'opinione di un privato cittadino, senza competenze tecnico-giuridiche da vantare.      
...

Per il combinato  disposto:
1) Nella parte in cui dice... e commercializzate come portamoto;
2) unitamente alla parte in cui dice... l'installazione di siffatte strutture deve avvenire secondo le istruzioni...
3) nella parte in cui afferma che non è necessario visita e prova;
4) nella parte, mancante, in cui il MIT non ha affermato che l'uso del portabagali come portamoto è vietato.

Il MIT quale organo governativo non può sbrigarsela con uno scarica barile. O con un testo ambiguo.  Avendo la questione tra le mani deve essere chiaro e cristallino. Se avesse agito con il fine di togliersi un problema dal tavolo sarebbe veramente non un MIT ma un  Giggino o' stuort, perecottaro ai mercati generali, e cartunaro di professione.  
Come utenti della strada abbiamo bisogno di norme chiare. D'Anzi è stato chiaro. Ha avuto le OO. Ha manifestato ciò che il MIT ritiene. Ma potevano farlo nel 2008 considerato che i dispositivi erano in vendita e venivano installati. Se riteneva pericolose le installazioni doveva vietarle nel 2008. Come dice il buon FDM ... in caso di incidenti con morti e feriti... È omissione di atti d'ufficio. Ora però attendiamo l'esito del TAR, ma non finirà comunque con la sentenza questa questione avrà altri strascichi. 
La verità non piace.
16
camalca
camalca
15/05/2009 333
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Inserito il 28/05/2024 alle: 09:56:44
Ma il Tar non doveva pronunciarsi questo mese?
19
TheDevil
TheDevil
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23/11/2006 4690
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Inserito il 28/05/2024 alle: 14:14:14
   
Ad Anto1957 ho chiesto:
Ho letto e riletto (ormai da oltre 15 anni) questa circolare ma non sono riuscito ad individuare il periodo nel quale tu trovi che   con la circolare 69402 MIT del 2.9.2008 sono stati riconosciuti i cosiddetti PORTATUTTO , anche per semplice citazione del termine.

Anto1957 ha scritto:
Per il combinato disposto:
1) Nella parte in cui dice... e commercializzate come portamoto;
2) unitamente alla parte in cui dice... l'installazione di siffatte strutture deve avvenire secondo le istruzioni...
3) nella parte in cui afferma che non è necessario visita e prova;
4) nella parte, mancante, in cui il MIT non ha affermato che l'uso del portabagali come portamoto è vietato.

   
==============================
   
Nel leggere la tua risposta sento tanta grima in sottofondo.

I primi tre punti da te evidenziati riguardano il riconoscimento, da parte del MIT, del dispositivo portabagagli omologato.

In particolare il punto 3 dove l'affermazione che non è necessaria visita e prova  e' riferibile unicamente al portabagagli, proprio perche' munito di omologazione comunitaria, da riconoscere ai sensi dell'Accordo di Ginevra 1958.

Il quarto punto rientra nelle volute omissioni in sede di redazione della circolare, cui ho gia' fatto riferimento.
 
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