In risposta al messaggio di TheDevil del 16/05/2024 alle 17:17:40La parte principale del documento, che certifica l'omologazione, ha allegati come parti integranti richiamate nel documento principale, contenente il simbo EXX nel cerchio (come da modello allegato al R.26), con attribuzione del numero di omologazione, e ove si legge, ne cito uno ma sono tutti simili...
Anto1957 ha scritto: Le omologazioni delle entità tecniche dir. 74/483 e 26r contengono, nella domanda e nei controlli di omologazione, e a regolamento 26 vigente, tutti i controlli sul montaggio e sull'uso anchecome portamoto dei luggage rack. Ho consultato e contengono ciò che ho affermato. ... non posso pubblicare perché ricevuti in forma riservata. ============================== Dalle tue parole deduco che, per almeno un portabagagli (EN: luggage rack, FR: porte-bagages) immesso sul mercato, la competente autorita' nazionale abbia rilasciato l'apposita notifica di omologazione dove ha inserito un'espressione del tipo il dispositivo e' utilizzabile per il trasporto di motocicli o con significato equivalente. Se non ritieni di pubblicare detto documento nella sua interezza, potresti apportare alla discussione almeno il riquadro contenente l'espressione con la quale l'autorita' intervenuta ha ritenuto di estendere la destinazione del dispositivo omologato anche al trasporto di motocicli. Non sono interessato ai contenuti della domanda di omologazione e del verbale di verifica perche', a mio avviso, costituiscono soltanto materiale preparatorio per la redazione dell'anzidetta notifica di omologazione.
In risposta al messaggio di TheDevil del 24/05/2024 alle 13:33:33
Nel 1979, attraverso l'emanazione della Direttiva 79/488/CEE, la Commissione delle Comunita' Europee (adesso Unione Europea) ha inteso facilitare la la libera circolazione dei dispositivi di tipo portabagagli e portasci(oltre alle antenne radio, ininfluenti in questo contesto) attraverso l'istituzione di una preventiva omologazione secondo la procedura dell'entita' tecnica indipendente. Non e' dato conoscere il motivo per il quale altri dispositivi (nello specifico, portabici e portamoto) siano rimasti esclusi dalla facilitazione della libera circolazione attraverso la preventiva omologazione. Da parte mia avanzo tre ipotesi sul motivo dell'esclusione: 1) La Commissione non ha pensato all'incremento futuro nel numero dei dispositivi utilizzati del tipo portabici o portamoto; 2) La Commissione ha inteso mantenere la verifica del veicolo successivamente al montaggio di dispositivi diversi da portabagagli e portasci; 3) La Commissione ha inteso riservare al solo costruttore del veicolo la possibilita' di aggiungere un dispositivo del tipo portabici o portamoto ad un veicolo di nuova progettazione.
In risposta al messaggio di Giovanni del 24/05/2024 alle 13:49:01.... Ricordo ai giovani che fino alla fine degli anni '90 del 1900, il portabici appeso al posteriore del camper andava registrato sulla Carta di Circolazione e doveva anche rispettare i limiti di sbalzo allora in vigore parti a 2/3 dell'interasse. ...
Hai scritto: Nel 1979, attraverso l'emanazione della Direttiva 79/488/CEE, la Commissione delle Comunita' Europee... 1) La Commissione non ha pensato all'incremento futuro nel numero dei dispositivi utilizzati del tipo portabicio portamoto; Ricordo ai giovani che fino alla fine degli anni '90 del 1900, il portabici appeso al posteriore del camper andava registrato sulla Carta di Circolazione e doveva anche rispettare i limiti di sbalzo allora in vigore parti a 2/3 dell'interasse. Giovanni
In risposta al messaggio di TheDevil del 24/05/2024 alle 15:55:55Tutto giusto, tutto corretto, ma la circolare 30187 allora perché consente agli stranieri? Il MIT non si è mica difeso con tutto il tuo armamentario. Ha detto che il reg. 26, a normativa vigente (si riferisce evidentemente ai reg. 858, 2144, 2220 ove negli allegati dice il MI 26R = Vuoto) non è applicabile. Che la normativa italiana non ha sdoganato luci etc... allora la domanda è: se per gli stranieri è ammesso perché non lo è per chi ha installato prima del 2018/858?? Questa domanda come la risolvi?
Anto1957 ha scritto: ... ne cito uno ma sono tutti simili... Altra omologazione riporta nel documento principale See test report NNNNN and manufacturers document YYYYY for details. E nel documento YYYYY si legge:Luggage rack system for transporting different loads... Vi sono omologazioni Lussemburgo, Olanda, Malta ma anche e soprattutto E1 (Germania). ============================== Tutte le diciture evidenziano comunque che si tratta di un luggage rack (ovvero di un portabagagli) perche' altrimenti l'omologazione non sarebbe concessa. A mio avviso queste diciture andrebbero poste nella notifica di omologazione in corrispondenza del precedente punto 5 (Caratteristiche dell'entita' tecnica indipendente) e non del punto 6 (Eventuali limitazioni di utilizzo). Ritengo infatti che la presenza di rails fixing for bike/moped/motorbike costituisca una caratteristica del portabagagli, piuttosto che una sua limitazione di utilizzo, dal momento che in realta' rappresenterebbe un ampliamento di utilizzo. Ma e' soltanto la mia opinione senza alcuna valenza, a parte l'eventuale condivisione da parte di qualche lettore. In tutte le notifiche esibite l'omologazione e' riferita ad un portabagagli, che risulta attrezzato per fissare opportunamente bagagli costituiti da veicoli a due ruote. E quindi si torna alla questione sul significato del termine bagagli (EN: luggage, FR: bagages). In diversi Stati Membri dell'U.E. l'autorita' di omologazione ha avallato passivamente l'interpretazione normativa (da parte del soggetto richiedente l'omologazione) per la quale il termine bagagli va inteso a ricomprendere anche veicoli a due ruote. A mio avviso il Ministero dovrebbe fare una raccolta di tutte le notifiche di omologazione relative a portabagagli dove venga avallata un'interpretazione estensiva del termine bagagli, da suddividere per gli Stati Membri che le hanno rilasciate. Con detta documentazione il Ministero dovrebbe andare ad interpellare la Commissione (che nel 1979 ha emanato la Direttiva 79/488/CEE) sul significato da attribuire al termine bagagli e, quindi, sulla natura del carico che e' consentito trasportare sui dispositivi portabagagli (EN: luggage rack, FR: porte-bagages) omologati ai sensi del Regolamento ONU n. 26 oppure della Direttiva 74/483/CEE. La Commissione dovrebbe essere interessata anche in osservanza delle disposizioni di cui all'Allegato III (punto 4) della Decisione 97/836/CE del Consiglio.
In risposta al messaggio di Anto1957 del 24/05/2024 alle 20:37:23Esatto ! Tra l’altro in contraddizione allora con gli accordi di Ginevra del 1958 sul reciproco riconoscimento delle omologazioni
Tutto giusto, tutto corretto, ma la circolare 30187 allora perché consente agli stranieri? Il MIT non si è mica difeso con tutto il tuo armamentario. Ha detto che il reg. 26, a normativa vigente (si riferisce evidentementeai reg. 858, 2144, 2220 ove negli allegati dice il MI 26R = Vuoto) non è applicabile. Che la normativa italiana non ha sdoganato luci etc... allora la domanda è: se per gli stranieri è ammesso perché non lo è per chi ha installato prima del 2018/858?? Questa domanda come la risolvi?
In risposta al messaggio di TheDevil del 24/05/2024 alle 15:55:55Comunque, la soluzione per MIT e Camperisti è semplice, senza fare panegirici o tardive azioni di contestazione delle omologazioni, rilasciate ex ante il reg. 858 del 2018. Come ho detto a suo tempo un DM o una circolare attuativa che preveda la trascizione a libretto anche con visita e prova, senza nulla osta del costruttore (agli allestitori stranieri, con fabbriche all'estero bisognerebbe spiegare perché questa burocrazia) prendendo atto che le entità hanno una omologazione con kit di fissaggio a portamoto, verificare in sede di visita che sono rispettate le istruzioni di montaggio date da reg. 26, al limite togliere un posto passeggero, quando il motociclo e la parte rimovibile sono caricate, e regolarizzare per buona pace di tutti. Il Mit si preoccupa della sicurezza ma c'è gente che pensa di mettere moto da 200 e passa kg in un gavone che chiama "garage" con portata da 120 kg... serve al MIT un salto di qualità e una maggiore apertura mentale.
Anto1957 ha scritto: ... ne cito uno ma sono tutti simili... Altra omologazione riporta nel documento principale See test report NNNNN and manufacturers document YYYYY for details. E nel documento YYYYY si legge:Luggage rack system for transporting different loads... Vi sono omologazioni Lussemburgo, Olanda, Malta ma anche e soprattutto E1 (Germania). ============================== Tutte le diciture evidenziano comunque che si tratta di un luggage rack (ovvero di un portabagagli) perche' altrimenti l'omologazione non sarebbe concessa. A mio avviso queste diciture andrebbero poste nella notifica di omologazione in corrispondenza del precedente punto 5 (Caratteristiche dell'entita' tecnica indipendente) e non del punto 6 (Eventuali limitazioni di utilizzo). Ritengo infatti che la presenza di rails fixing for bike/moped/motorbike costituisca una caratteristica del portabagagli, piuttosto che una sua limitazione di utilizzo, dal momento che in realta' rappresenterebbe un ampliamento di utilizzo. Ma e' soltanto la mia opinione senza alcuna valenza, a parte l'eventuale condivisione da parte di qualche lettore. In tutte le notifiche esibite l'omologazione e' riferita ad un portabagagli, che risulta attrezzato per fissare opportunamente bagagli costituiti da veicoli a due ruote. E quindi si torna alla questione sul significato del termine bagagli (EN: luggage, FR: bagages). In diversi Stati Membri dell'U.E. l'autorita' di omologazione ha avallato passivamente l'interpretazione normativa (da parte del soggetto richiedente l'omologazione) per la quale il termine bagagli va inteso a ricomprendere anche veicoli a due ruote. A mio avviso il Ministero dovrebbe fare una raccolta di tutte le notifiche di omologazione relative a portabagagli dove venga avallata un'interpretazione estensiva del termine bagagli, da suddividere per gli Stati Membri che le hanno rilasciate. Con detta documentazione il Ministero dovrebbe andare ad interpellare la Commissione (che nel 1979 ha emanato la Direttiva 79/488/CEE) sul significato da attribuire al termine bagagli e, quindi, sulla natura del carico che e' consentito trasportare sui dispositivi portabagagli (EN: luggage rack, FR: porte-bagages) omologati ai sensi del Regolamento ONU n. 26 oppure della Direttiva 74/483/CEE. La Commissione dovrebbe essere interessata anche in osservanza delle disposizioni di cui all'Allegato III (punto 4) della Decisione 97/836/CE del Consiglio.
www.iz4dji.it
In risposta al messaggio di TheDevil del 26/05/2024 alle 14:44:44
A fronte della seguente considerazione, stralciata da un messaggio pubblicato su FB, Anto1957 ha scritto: Il passaggio che ho riportato non è per nulla condivisibile.La ritengo un'interpretazione estremamente capziosanonché infondata che tende a difendere una errata posizione, sostenuta nel tempo dai suoi autori, che non hanno mai voluto prendere atto che con la circolare 69402 MIT del 2.9.2008 sono stati riconosciuti i cosiddetti PORTATUTTO. ============================== Il testo della circolare risulta suddiviso in sei periodi ed una conclusione: Ho letto e riletto (ormai da oltre 15 anni) questa circolare ma non sono riuscito ad individuare il periodo nel quale tu trovi che con la circolare 69402 MIT del 2.9.2008 sono stati riconosciuti i cosiddetti PORTATUTTO, anche per semplice citazione del termine. Con i periodi dal secondo al quinto il MIT si limita a riconoscere (per fatto dovuto) l'omologazione comunitaria del dispositivo portabagagli che puo' essere, quindi, installato sui veicoli in conformita' all'art. 75 comma 3-ter del CdS. Secondo la mia lettura della circolare, il MIT intende mantenersi estraneo alla situazione nella quale il dispositivo portabagagli omologato viene successivamente commercializzato con la denominazione di portamoto e, come tale, utilizzato dall'acquirente. Anche in questo caso, come in tanti altri similari, la circolare e' lo strumento con il quale il MIT vuole togliersi un problema dalla scrivania senza gravare gli UMC di varie responsabilita'. Puo' essere il ricorso all'improprio utilizzo dell'espressione carico sporgente oppure all'incompleta trattazione della materia. Nello specifico di questa circolare, il Ministero ha omesso di evidenziare che dal montaggio del dispositivo portabagagli secondo le apposite istruzioni puo' derivare: - l'occultamento di parti del veicolo di cui e' stata verificata la rispondenza alle prescrizioni della relativa omologazione; - la sostituzione di dette parti con altre alternative, per le quali occorre evidentemente verificare la conformita' alle pertinenti prescrizioni. Quindi, anche se la visita e prova non e' dovuta in quanto si tratta del montaggio di una entita' tecnica indipendente, il Ministero avrebbe dovuto aggiungere che la visita e prova resta dovuta al fine di verificare che: - la posizione delle luci posteriori alternative e' conforme alle prescrizioni del Regolamento ONU n. 48; - l'alloggiamento alternativo della targa di immatricolazione posteriore risulta conforme alle prescrizioni del Regolamento (UE) 2021/535, allegato III (od analoga normativa di omologazione allora vigente). Ovviamente e' soltanto l'opinione di un privato cittadino, senza competenze tecnico-giuridiche da vantare.