In risposta al messaggio di Anto1957 del 29/10/2024 alle 17:14:33la butto là ... un carrello o rimorchio è omologato x trasporto cose e ci puoi caricare praticamente tutto , se è x barca quella è e quella ci carichi ( gommone ? ) stessa cosa x porta moto , ma se io ho un rimorchio porta moto e voglio caricare DUE DAMIGIANE NON LO POTREI FARE sebbene sia un trasporto molto saltuario il vigile o polizia mi potrebbero contestare tale uso improprio NON a libretto . quindi le varie interpretazioni di traduzione linguistica potrebbero scontrarsi tra loro anche x vecchie .... VELOCIPEDI ? .
Posso chiedere ma io capisco che le posizioni siano inconciliabili. E che bisogna aspettare o il DiM o la sentenza del Consiglio di Stato. Capisco che 120 kg di sci siano impossibili da mettere insieme, ma credo che il sensosia che una volta omologato un Luggage Rack con kit diversi di fissaggio può trasportare tutto ciò che corrisponde alle omologazioni delle parti di fissaggio fino al peso per il quale è omologato. Il resto credo siano solo sofisticazioni dialettiche per riaffermare che il cd portatutto non è un portamoto... ma su questo direi di aspettare.
In risposta al messaggio di TheDevil del 29/10/2024 alle 18:18:18Il problema che anche oggi ,se vuoi spostare il portamoto da un camper ad un altro camper gemello, nonostante smonti tutto lo staffaggio dal vecchio e lo rimonti al nuovo,(attenzione:obbligato a farlo presso una loro officina autorizzata), sei soggetto a chiedere l'elemosina alla casa costruttrice per il nuovo cdc.
Camalca ha scritto: Per non parlare di chi cambia mezzo e vuole spostare il portamoto sul suo nuovo camper. Attualmente, ogni carta di circolazione di portamoto riporta la targa del mezzo dov'è montato. Marinoxha scritto: ... mi chiedo appunto se, in caso di passaggio ad altro mezzo, L'AZIENDA costruttrice mi spedisce le staffe x il nuovo camper... ============================== In questo momento, a mio avviso, si dovrebbe intendere ancora vigente la circolare MIT prot. 69402 del 2 settembre 2008 sulle entita' tecniche indipendenti del tipo portabagagli, commercializzate/utilizzate come portamoto. Si attende inoltre la pubblicazione sulla G.U. di un decreto interministeriale che pero', secondo le anticipazioni di stampa, riguarderebbe soltanto i portabici. Quindi, dal punto di vista burocratico, non resta che aspettare lo sviluppo degli eventi. Dal punto di vista tecnico, in caso di cambio del modello di telaio su cui e' costruito il nuovo camper, occorre rivolgersi al produttore del dispositivo per chiedere la fornitura degli elementi di attacco specifici per il nuovo telaio e, volendo, il rilascio di un documento CdC completato con i dati del nuovo veicolo. Proprio per garantire la libera circolazione dei dispositivi usati ho proposto da tempo che il fascicolo delle istruzioni di montaggio sia integrato con la riproduzione della notifica di omologazione, ovvero il documento ufficiale che la competente autorita' rilascia al produttore del dispositivo al termine della procedura di omologazione.
In risposta al messaggio di camalca del 30/10/2024 alle 07:50:22Non ho capito.
Il problema che anche oggi ,se vuoi spostare il portamoto da un camper ad un altro camper gemello, nonostante smonti tutto lo staffaggio dal vecchio e lo rimonti al nuovo,(attenzione:obbligato a farlo presso una loro officinaautorizzata), sei soggetto a chiedere l'elemosina alla casa costruttrice per il nuovo cdc. Pertanto,non è detto che,almeno per l'usato, non sia meglio risolvere tutto con un collaudo alla motorizzazione,abolendo addirittura il cdc rilasciato dalle case costruttrici.
In risposta al messaggio di Anto1957 del 30/10/2024 alle 08:21:49Non credo sia così semplice.
Non ho capito. Fasi del processo con trascrizione: Smontaggio: 1) Smonto e serve l'officina perché è trascritto, 2) pago e porto a visita prova ed 3) pago ed elimino la trascrizione. Montaggio sul nuovo 1) Chiedo ilnulla osta all'allestitore del nuovo camper che ho comprato (me lo dà? Non me lo dà? Chissà chi losà? se non me lo dà resto con il portatutto in mano) se tutto va bene 2) monto ; 3) porto a visita e prova e pago e 4) trascrivo e pago. Fasi del processo ex circolare 69402: Smontaggio 1) Smonto, anche da solo senza officina e non pago. Finito qui. Montaggio sul nuovo 1) Chiedo nuova CDC al produttore, 2) Rimonto in officina e pago. finito qui. Mi pare che la soluzione che proponi sia molto più complicata.
In risposta al messaggio di camalca del 30/10/2024 alle 09:16:21Non sto capendo il fine dei tuoi interventi perché 1) ho il CD portatutto; 2) secondo la tua teoria per avere il portamoto trascritto devi comprare per forza un modello di veicolo che lo preveda dalla fabbrica, questo dice il mit; 3) perché la 2 è impossibile per la stragrande maggioranza dei veicoli prodotti all'estero perché non prevedono il portamoto ma montano regolarmente i CD portatutto in aftermarket esempio i VAN Pössl; 4) perché non puoi smontare un portamoto trascritto e metterlo su altro veicolo senza il nulla osta dell'allestitore del veicolo nuovo per quel portamoto.
Non credo sia così semplice. La verità è che oggi,non conviene acquistare portamoto usati,viste le richieste esagerate degli allestitori autorizzati dalle case costruttrici . Ti costa quasi come il nuovo. Ed è anche ovvio.E' tutto nelle loro mani. Invece con collaudo in motorizzazione,sicuramente qualsiasi officina potrà essere utilizzata. L'importante che venga fatto il servizio a regola d'arte. E credo/spero, che anche per la scelta delle staffe,sia lasciata all'officina che si assumerà la responsabilità di montare e firmare. Provate a chiedere quanto costano le staffe di fissaggio ai vari costruttori di portamoto, e quanto costa il montaggio presso loro officina autorizzata, con relativo rilascio cdc. Lo smontaggio non lo considero,posto che lo facciamo da soli.
In risposta al messaggio di Anto1957 del 30/10/2024 alle 13:10:07Perchè parlate sempre di secondo fine.
Non sto capendo il fine dei tuoi interventi perché 1) ho il CD portatutto; 2) secondo la tua teoria per avere il portamoto trascritto devi comprare per forza un modello di veicolo che lo preveda dalla fabbrica, questo diceil mit; 3) perché la 2 è impossibile per la stragrande maggioranza dei veicoli prodotti all'estero perché non prevedono il portamoto ma montano regolarmente i CD portatutto in aftermarket esempio i VAN Pössl; 4) perché non puoi smontare un portamoto trascritto e metterlo su altro veicolo senza il nulla osta dell'allestitore del veicolo nuovo per quel portamoto. Ultimo ma non ultimo perché come consumatore per me è meglio avere entrambe le scelte anziché solo quella che dici essere la migliore. Con la tua c'è il concreto rischio che al cambio veicolo devi comprare un intero portamoto nuovo. Con i CD portatutto solo le staffe di fissaggio al telaio. Per il resto usi i gli elementi che hai già. Quindi se compri un portatutto usato devi fare poche cose. Aspetta ciò che sarà deciso al MIT o al Consiglio di stato, ma tra l'essere obbligato e poter scegliere io propendo sempre per la libertà di scelta, nuovo o usato che sia, e se si arriverà a RAGIONE su questi oggetti, domani al cambio del mio camper dovrò fare poche cose per tenermi il mio portatutto usato.
In risposta al messaggio di TheDevil del 04/11/2024 alle 14:14:14In grassetto quello che penso possano essere risposte...
Assieme a tanti altri utenti della strada aspetto di poter leggere sulla Gazzetta Ufficiale l'annunciato decreto interministeriale, a firma del Ministro Salvini, sul montaggio/utilizzo dei portabici considerati dispositivisupplementari ex art. 72 CdS. Da parte mia c'e' anche l'attesa di conoscere COME il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti: 1) smentira' la propria affermazione, riportata nella circolare prot. 30187 del 12-10-2023 e nelle memorie presentate al TAR-Lazio, riguardo al Regolamento UN 26 che non costituisce, a norma vigente, un atto normativo utile per l’omologazione di una “entità tecnica indipendente” che possa essere destinata a far parte di un veicolo; 2) estendera' al trasporto di biciclette l'utilizzo di un dispositivo specificatamente destinato dal legislatore sovranazionale al trasporto di bagagli (EN: luggage; FR: bagages); 3) differenziera' la natura attribuita ad una struttura funzionalmente analoga, ovvero: - dispositivo supplementare, se montato sulla parte posteriore in basso del veicolo, - carico sporgente, se trasportato sulla parte posteriore in alto del veicolo; 4) applichera' un limite minimo d'altezza, per il trasporto del portabici inteso quale carico sporgente, eventualmente differente rispetto a quello disposto per il trasporto della tenda-parasole di cui alla circolare prot. 1823M360 del 14-05-2002; 5) esentera' il montaggio del dispositivo supplementare dall'applicazione dell'art. 78 CdS, dal momento che viene aumentato lo sbalzo posteriore del veicolo (ovvero una delle modifiche contemplate nel comma 2 dell'art. 236 del Regolamento); 6) ammettera' alla circolazione veicoli con doppia parte posteriore (a distanze differenti rispetto alla parte anteriore), ovvero con duplice presenza di luci posteriori e di alloggiamento targa; 7) ammettera' alla circolazione veicoli, muniti di detto dispositivo supplementare, senza che la posizione alternativa delle luci posteriori sia stata verificata conforme alle prescrizioni del Regolamento ONU n. 48; 8) ammettera' alla circolazione veicoli, muniti di detto dispositivo supplementare, senza che la posizione alternativa dell'alloggiamento per la targa posteriore sia stata verificata conforme alle prescrizioni dell'allegato III nel Regolamento (UE) 2021/535. p.s.: A questo punto, se proprio si vuole un decreto immediato anche se parziale (portabici solo per veicoli M1) su base legislativa gia' vigente, rispetto all'annunciato art. 72 CdS risulterebbe piu' praticabile il ricorso all'art. 75 CdS, come sostenuto da tempo da Anto1957, con riferimento al comma 3-bis, ma e' necessario spirito di adattamento da entrambe le parti (MIT ed utenti della strada).
In risposta al messaggio di Anto1957 del 05/11/2024 alle 07:32:37Buongiorno, chiedo a Lei che mi sembra molto aggiornato sul tema. Ha sentito l'interpellanza parlamentare a risposta immediata? Si parla solo di porta bici e sci e mai di porta moto o porta tutto. La circolare li assimilava ma ritengo che non possono essere messi sullo stesso piano. Cosa ne pensa in merito? Grazie... Fabio
In grassetto quello che penso possano essere risposte... 1) smentira' la propria affermazione, riportata nella circolare prot. 30187 del 12-10-2023 e nelle memorie presentate al TAR-Lazio, riguardo al Regolamento UN 26che non costituisce, a norma vigente, un atto normativo utile per l’omologazione di una “entità tecnica indipendente” che possa essere destinata a far parte di un veicolo; Potrà dire ... a norma vigente dal 6/7/2022 Allegato II R2144/2019 rigo F5 lettera A decorrenza 6/7/2022 ma le omologazioni già rilasciate sono peraltro conformi al regolamento 858 e 2144... 2) estendera' al trasporto di biciclette l'utilizzo di un dispositivo specificatamente destinato dal legislatore sovranazionale al trasporto di bagagli (EN: luggage; FR: bagages); Com'è noto le omologazioni rilasciate per il termine Luggage Rack protabagagli a norme internazionali (che non prevedono alcuna dizione di portamoto, portabiciclette) includono tutto ciò che può essere trasportato nel limite di peso omologato e secondo i kit di fissaggio del carico sui Luggage Rack con i componenti a loro volta oggetto di omologazione con la stessa entità Tecnica... essendo questa del portamoto un fissa tutta italiana per una errata interpretazione dell'art. 56 CDS che non è dispositivo ma solo descrittivo per i carrelli appendice ove, si ripete, sono descritti ma non è prescritto alcun obbligo di utilizzare quello per attrezzature sportive e motocicli. 3) differenziera' la natura attribuita ad una struttura funzionalmente analoga, ovvero: - dispositivo supplementare, se montato sulla parte posteriore in basso del veicolo, - carico sporgente, se trasportato sulla parte posteriore in alto del veicolo; Non ho capito 4) applichera' un limite minimo d'altezza, per il trasporto del portabici inteso quale carico sporgente, eventualmente differente rispetto a quello disposto per il trasporto della tenda-parasole di cui alla circolare prot. 1823M360 del 14-05-2002; Potrà dire di sistemare delle luci di ingombro sui limiti sporgenti come la ripetizione di luci e targa. 5) esentera' il montaggio del dispositivo supplementare dall'applicazione dell'art. 78 CdS, dal momento che viene aumentato lo sbalzo posteriore del veicolo (ovvero una delle modifiche contemplate nel comma 2 dell'art. 236 del Regolamento); Trattandosi di entità tecniche indipendenti omologate secondo D74/483 recepita in Italia e 26R Regolamento sovranazionale immediatamente applicabile ed entità liberamente in commercio, la norma nazionale si intende da disapplicare. 6) ammettera' alla circolazione veicoli con doppia parte posteriore (a distanze differenti rispetto alla parte anteriore), ovvero con duplice presenza di luci posteriori e di alloggiamento targa; Considerato che ciò aumenta la visibilità del veicolo e della parte aggiunta ciò non confligge con la sicurezza anzi l'aumenta... E comunque la normativa sovrannazionale rende disapplicabile quella nazionale. 7) ammettera' alla circolazione veicoli, muniti di detto dispositivo supplementare, senza che la posizione alternativa delle luci posteriori sia stata verificata conforme alle prescrizioni del Regolamento ONU n. 48; E' insito nell'omologazione rilasciata. I dispositivi sono omologati. Questa questione è da intendersi assorbita nel rilascio dell'omologazione 74/483 o 26R in assenza di richiesta di revoca delle omologazioni nei tempi previsti, da parte dell'ente omologatore italiano. (Abbiamo dormito). 8) ammettera' alla circolazione veicoli, muniti di detto dispositivo supplementare, senza che la posizione alternativa dell'alloggiamento per la targa posteriore sia stata verificata conforme alle prescrizioni dell'allegato III nel Regolamento (UE) 2021/535. Per le omologazioni fino al 6/7/2022 vale la disposizione dell'art. 16 reg. 2144/2019 e allegato II rigo F5 Colonna M1 presente lettera A decorrenza 6/7/2022... pertanto tutte le omologazioni D74/483 e 26R rilasciate antecedentemente a detta data sono a valide a pieno titolo. Il regolamento 2144/2019 è peraltro precedente al R535/2021... I REGOLAMNETI NON SONO RETROATTIVI SE NON SPECIFICAMENTE IN ESSI RIPORTATO. MA TUTTI I REGOLAMENTI 858 2144 2236 non hanno retroattività. Il 2144 prescrive invece date DALLE QUALI non si appplicano disposizioni... p.s.: A questo punto, se proprio si vuole un decreto immediato anche se parziale (portabici solo per veicoli M1) su base legislativa gia' vigente, rispetto all'annunciato art. 72 CdS risulterebbe piu' praticabile il ricorso all'art. 75 CdS, come sostenuto da tempo da Anto1957, con riferimento al comma 3-bis, ma e' necessario spirito di adattamento da entrambe le parti (MIT ed utenti della strada). P.S. Se il Ministro firma un DM o un DiM Lo firma per le prerogative che ha, anche se non fa una spappardellata di norme che gli danno titolo. Penso io. Grazie. E' per me un onore ricevere un simile riconoscimento da te.
aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=5/02741&ramo=CAMERA&leg=19
In risposta al messaggio di TheDevil del 07/11/2024 alle 13:13:13E purtroppo si parla sembre di Bici e mai di Moto.
Giovannini 66 ha scritto: Ha sentito l'interpellanza parlamentare a risposta immediata? ============================== Da parte mia l'ho soltanto letta al linkaic.camera.it/aic/scheda.html?numero=5/02741&ramo=CAMERA&leg=19
In risposta al messaggio di camalca del 07/11/2024 alle 15:17:55Per le moto ci sono gli appositi rimorchi, che anche se meno comodi, però sono sicuramente piu adatti dal punto di vista tecnico, pesi etc.
E purtroppo si parla sembre di Bici e mai di Moto. Mi sa tanto che le moto ce le possiamo dimenticare a casa.
www.iz4dji.it
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 07/11/2024 alle 23:20:57Quindi chi ha acquistato il portamoto retrattile alla modica cifra di 2000 € circa,considerando anche il montaggio, lo vende a ferro vecchio, e si sobbarca di spese gancio traino con relativo collaudo più spese carrello?
Per le moto ci sono gli appositi rimorchi, che anche se meno comodi, però sono sicuramente piu adatti dal punto di vista tecnico, pesi etc.
In risposta al messaggio di camalca del 08/11/2024 alle 08:24:27il retrattile dovrebbe essere un modello che nasce esclusivamente come portamoto e non come "portatutto", di conseguenza già annotato sulla carta di circolazione e non interessato a quanto in discussione qui
Quindi chi ha acquistato il portamoto retrattile alla modica cifra di 2000 € circa,considerando anche il montaggio, lo vende a ferro vecchio, e si sobbarca di spese gancio traino con relativo collaudo più spese carrello? E' giusto così?
In risposta al messaggio di Pascia2 del 08/11/2024 alle 08:45:55Assolutamente no.
il retrattile dovrebbe essere un modello che nasce esclusivamente come portamoto e non come portatutto, di conseguenza già annotato sulla carta di circolazione e non interessato a quanto in discussione qui
In risposta al messaggio di Giovannini 66 del 07/11/2024 alle 05:43:03Si parla di portabici perché è l'oggetto delle due circolari:
Buongiorno, chiedo a Lei che mi sembra molto aggiornato sul tema. Ha sentito l'interpellanza parlamentare a risposta immediata? Si parla solo di porta bici e sci e mai di porta moto o porta tutto. La circolare li assimilava ma ritengo che non possono essere messi sullo stesso piano. Cosa ne pensa in merito? Grazie... Fabio