In risposta al messaggio di camalca del 08/11/2024 alle 09:08:21ho sempre pensato fosse diverso, apprendo che anche il retrattile rientra nella categoria dei portatutto
Assolutamente no. Leggo da carta circolazione portamoto Goldschm!tt Sawiko : dispositivo portacarichi omologato E11*74/79/488*5139*00 . SET APPLICABILI : Kit portabici da 2 a 4 Kit portamoto per 1 moto Kit portamoto per 1moto e 1 bici Kit portamoto per 1 moto e 2 bici Lit per 1 box Kit per 1 pedana portatutto Il tutto con telaio camper e tipo e modello camper. Ma non omulogato su libretto camper
In risposta al messaggio di Anto1957 del 08/11/2024 alle 09:12:44Grazie mille. Se ho capito bene il nuovo Regolamento n.2144/2019 è entrato in vigore il 6.7.2022 e al limite è da quella data che le omologazioni avrebbero dovuto rispettare tale regolamento e quindi seguire l'iter indicato nelle due famigerate circolari, ovviamente sempre dietro apposito provvedimento del Ministero.
Si parla di portabici perché è l'oggetto delle due circolari: 25981 Oggetto: Determinazione delle caratteristiche e delle modalità di installazione delle strutture portascì e portabiciclette, applicate a sbalzo posteriormente,o sul gancio di traino a sfera sui veicoli di categoria M1. 30187 - Oggetto: Chiarimenti sulla Circolare n. 25981 del 06.09.2023 “Determinazione delle caratteristiche e delle modalità di installazione delle strutture portascì e portabiciclette, applicate a sbalzo posteriormente, o sul gancio di traino a sfera sui veicoli di categoria M1”. Tuttavia ricordo che i portabici per gancio di traino sono omologati con il Regolamento UN/ECE NR. 26, lo stesso dei cosiddetti portatutto che hanno sbalzo e luci del tutto uguali concettualmente ai portabici da gancio. Dopo aver ascoltato in diretta e letto il resoconto del QT al posto del ministero ritirerei le due circolari per le quali il 14.11.2024 si discuterà la loro sospensione al Consiglio di Stato. La situazione che ha prospettato il Ministro è la stessa vigente la circolare 69402 2.9.2008: documento di omologazione del produttore al seguito. A mio avviso il ministero ha dormito almeno 5 anni quando il Reg. 2144/2019 ha modificato gli allegati al reg. 858 ma ha previsto una data dalla quale le nuove omologazioni dovevano rispettare i nuovi regolamenti: 6.7.2022. Tuttavia il Ministero poteva, in vigenza della Legge 11.9.2020 nr. 120 art. 5 ter lettera g, delega al Ministro, sottoporre la scelta al Ministro che ha/aveva le prerogative ex art. 72 comma 6 e 75 commi 3bis e 3ter trattandosi di entità tecniche omologate in data anteriore al 6.7.2022. Invece un semplice dirigente ha deciso di firmare due circolari che per i motivi suddetti hanno sottratto al Ministro la scelta di sua competenza. Quando ha parlato di burocrazia ... aveva ragione. Ora non ci resta che aspettare. Fossi il Min. Salvini ritirerei le circolari.
In risposta al messaggio di camalca del 08/11/2024 alle 09:08:21
Assolutamente no. Leggo da carta circolazione portamoto Goldschm!tt Sawiko : dispositivo portacarichi omologato E11*74/79/488*5139*00 . SET APPLICABILI : Kit portabici da 2 a 4 Kit portamoto per 1 moto Kit portamoto per 1moto e 1 bici Kit portamoto per 1 moto e 2 bici Lit per 1 box Kit per 1 pedana portatutto Il tutto con telaio camper e tipo e modello camper. Ma non omulogato su libretto camper
In risposta al messaggio di Giovanni del 08/11/2024 alle 10:04:43E' proprio questo il punto.
Hai scritto: Leggo da carta circolazione portamoto Goldschm!tt Sawiko... Carta di Circolazione emessa dalla Motorizzazione Civile oppure, come s'è visto su questo forum, un pezzo di carta rilasciato dal produttore consu scritto Carta di Circolazione? I due documenti son molto diversi, il primo l'unico valido, ufficiale, legale, il secondo emesso per vendere, senza alcun valore legate. Giovanni
In risposta al messaggio di TheDevil del 08/11/2024 alle 19:19:19Ok. Io possiedo il mio. Ma solo per motivi contingenti. Sono 121 pagine. La CD CDC del produttore equivale di fatto al certificato di conformità. L'omologazione richiamagli allegati. Ed è in inglese davvero vogliamo portare in camper un documentoin inglese di 121 pagine anzichéuna dichiarazionedi responsabilitàdrl produttore? Lascerei l'onere al controllore. Come per le autocertificazioni o per la dichiarazione dei redditi (dichiarazione di scienza). Invece mi pare proponi un processo di certificazione on the road, scusa, burocratico e ministeriale D'Anzi style, e arcaico. Come utente della strada io ti mostro in buona fede una pagina, il CDC dell'entità rilasciata dal produttore, il resto è affar tuo. Sei in controtendenza con Salvini: "gli italiani ci hanno dato i voti per semplificare la vita agli italiani". Mi pare che tu proponi l'opposto. Sbaglio?
Anto1957 ha scritto: La situazione che ha prospettato il Ministro è la stessa vigente la circolare 69402 2.9.2008: documento di omologazione del produttore al seguito. ============================== Ovvero, a mio avviso meglio, copia del documento di omologazione rilasciato dalla competente Autorita' nazionale al produttore.
In risposta al messaggio di TheDevil del 09/11/2024 alle 00:00:00Ah. Ok. Posso essere d'accordo. Però sulla CDC c'è anche l'abbinamento con telaio e targa che sul documento che dici tu non c'è. Quindi a mio avviso è meglio la CDC del produttore con riferimento al telaio, veicolo e targa. Con tutti i riferimenti a modello e omologazione.
Anto1957 ha scritto: Mi pare che tu proponi l'opposto. Sbaglio? ============================== Sai bene, per tante passate pagine della discussione, che ho inteso riferirmi alla singola pagina notificadi omologazione (allegato 4 del Regolamento ONU n. 26), riproducibile nell'ultima pagina delle obbligatorie istruzioni di montaggio, come da mia proposta di modifica. L'obbligatoria presenza del marchio di omologazione sul dispositivo rende assolutamente superfluo un certificato di conformita' rilasciato dal produttore e non previsto in alcuna parte della normativa in materia.
In risposta al messaggio di TheDevil del 09/11/2024 alle 16:16:17L'omologazione contiene i tipi di telaio cui è destinato il cd. Portatutto. La cd CDC è un compendio di dati che di fatto certifica l'abbinamento omologazione>telaio> veicolo specifico. Ritengo che il documento cui hai fatto cenno ipoteticamente può essere certamente un ulteriore passo in avanti nel DiM. Tuttavia mentre è più importante per i CD portatutto avere una certificazione di abbinamento telaio>veicolo > omologazione e quant'altro, ritengo che per i portabici su gancio di traino non serva abbinare veicolo>targa men che meno il telaio. Casomai indicare il peso massimo ammesso non superiore a quello omologato per il gancio. Vedrei in definitiva due tipi di certificazione differenti ancorché entrambi gli oggetti abbiano lo stesso iter di omologazione 26R. Personalmente giro con la CDC produttore, istruzioni 26r rilasciatemi all'acquisto e fattura installatore.
Anto1957 ha scritto: Quindi, a mio avviso, è meglio la CDC del produttore con riferimento al telaio, veicolo e targa. ============================== Nell'intervento precedente hai chiamato, in sequenza,questo documento come: - carta di circolazione, - dichiarazione di responsabilita', - certificato di conformita'. Adesso sei ritornato alla denominazione di carta di circolazione, ovvero un documento inventato dal produttore a conclusione delle attivita' di marketing, in quanto non previsto da alcuna normativa in materia. A partire dalla denominazione scelta e' evidente che si tratta di un documento creato espressamente per il mercato italiano. L'annotazione per identificare il veicolo dove e' montato risulta in evidente contrasto con la libera circolazione del dispositivo ovvero la finalita' primaria dell'omologazione, come lamentato da Camalca e Marinox in recenti interventi nella discussione. Il duplice riferimento al telaio ed alla targa del veicolo risulta inoltre ridondante e di complicazione in caso di reimmatricolazione. Nelle obbligatorie istruzioni di montaggio a corredo di ogni dispositivo, il Regolamento ONU n. 26 potrebbe essere utilmente modificato per prevedere, oltre alla riproduzione della ufficiale notifica di omologazione, anche l'annotazione a mezzo timbro dei seguenti dati: - numero del dispositivo; - VIN del veicolo destinatario del montaggio; - data di montaggio e firma del soggetto che ha provveduto al montaggio a regola d'arte. Quindi, non piu' l'invenzione di un documento da parte del produttore ma una norma che preveda la fornitura della ufficiale notifica di omologazione per tutti i dispositivi 26R e ne consenta la libera circolazione, previa semplice annotazione dei dati sopraindicati in riferimento al veicolo sul quale il dispositivo risulta temporalmente montato, qualora questa annotazione venga considerata necessaria dal legislatore.
In risposta al messaggio di Giovannini 66 del 08/11/2024 alle 09:50:43Il reg. 2144 art. 16 e il suo allegato II al rigo F5 colonna M1 contiene la lettera "A" che dà decorrenza 6.7.2022 alle nuove disposizioni. In altre parole le omologazioni precedenti non erano state messe in discussione. Se il MIT avesse scritto...
Grazie mille. Se ho capito bene il nuovo Regolamento n.2144/2019 è entrato in vigore il 6.7.2022 e al limite è da quella data che le omologazioni avrebbero dovuto rispettare tale regolamento e quindi seguire l'iter indicatonelle due famigerate circolari, ovviamente sempre dietro apposito provvedimento del Ministero. Comunque attendiamo l'esito del Consiglio di Stato che mi auguro intervenga almeno sulla retroattività lasciando salvi coloro che hanno installato il porta moto / porta tutto prima del luglio 2022. Grazie per il costante aggiornamento e attendiamo aggiornamenti. Giovannini66
In risposta al messaggio di TheDevil del 08/11/2024 alle 18:18:18Sono portabagagli a sbalzo con kit di fissaggio per bici. C'è un tipo spagnolo che può portare una moto da trial di peso di crca 75 kg. Tu continui a seguire la deriva interpretativa del MIT. Vediamo come risolvono con il DiM.
Anto1957 ha scritto: Tuttavia ricordo che i portabici per gancio di traino sono omologati con il Regolamento UN/ECE NR. 26... ============================== Tuttavia mi permetto ricordare che il citato RegolamentoONU n. 26 non contempla l'omologazione di dispositivi portabici, quale che sia la tipologia di montaggio. Dalla Circolare MIT prot. 25981 del 6 settembre 2023: Le strutture portabici, ancorche' non omologabili perche' non contemplate nel sopracitato regolamento UNECE 26... La normativa eurounitaria attribuisce al costruttore di un veicolo M1 la facolta' di prevedere la fornitura di un dispositivo portabici, omologato unitamente al veicolo. p.s. In poche righe il Regolamento in questione risulta citato in tre modi differenti e, per il MIT, c'e' anche quello di Regolamento UN n.26.
In risposta al messaggio di TheDevil del 09/11/2024 alle 16:16:17Quoto al 100%,
Anto1957 ha scritto: Quindi, a mio avviso, è meglio la CDC del produttore con riferimento al telaio, veicolo e targa. ============================== Nell'intervento precedente hai chiamato, in sequenza,questo documento come: - carta di circolazione, - dichiarazione di responsabilita', - certificato di conformita'. Adesso sei ritornato alla denominazione di carta di circolazione, ovvero un documento inventato dal produttore a conclusione delle attivita' di marketing, in quanto non previsto da alcuna normativa in materia. A partire dalla denominazione scelta e' evidente che si tratta di un documento creato espressamente per il mercato italiano. L'annotazione per identificare il veicolo dove e' montato risulta in evidente contrasto con la libera circolazione del dispositivo ovvero la finalita' primaria dell'omologazione, come lamentato da Camalca e Marinox in recenti interventi nella discussione. Il duplice riferimento al telaio ed alla targa del veicolo risulta inoltre ridondante e di complicazione in caso di reimmatricolazione. Nelle obbligatorie istruzioni di montaggio a corredo di ogni dispositivo, il Regolamento ONU n. 26 potrebbe essere utilmente modificato per prevedere, oltre alla riproduzione della ufficiale notifica di omologazione, anche l'annotazione a mezzo timbro dei seguenti dati: - numero del dispositivo; - VIN del veicolo destinatario del montaggio; - data di montaggio e firma del soggetto che ha provveduto al montaggio a regola d'arte. Quindi, non piu' l'invenzione di un documento da parte del produttore ma una norma che preveda la fornitura della ufficiale notifica di omologazione per tutti i dispositivi 26R e ne consenta la libera circolazione, previa semplice annotazione dei dati sopraindicati in riferimento al veicolo sul quale il dispositivo risulta temporalmente montato, qualora questa annotazione venga considerata necessaria dal legislatore.
In risposta al messaggio di camalca del 10/11/2024 alle 09:41:31Non ho capito con le indicazioni di chi sei d'accordo...
Quoto al 100%, Qualcuno mi comprende. In particolare LIBERA CIRCOLAZIONE MONTAGGIO A REGOLA D'ARTE MEZZO SUL QUALE MONTA
In risposta al messaggio di Anto1957 del 10/11/2024 alle 10:33:28Ovviamente TheDeville
Non ho capito con le indicazioni di chi sei d'accordo...
In risposta al messaggio di camalca del 10/11/2024 alle 12:18:41Quale differenza e vantaggio cogli?
Ovviamente TheDeville
In risposta al messaggio di TheDevil del 11/11/2024 alle 12:12:12Io mi riferisco in particolare alla libera circolazione.
Anto1957 ha scritto: Ad esempio questa è la CDC del mio. Come vedi sono riportati i dati del veicolo e il documento segue l'abbinamento veicolo-telaio-modello. Perché secondo te non va bene? ==============================Pagine e pagine di interventi nel forum hanno ad oggetto questo documento, che e' rilasciato per iniziativa del produttore senza alcun presupposto normativo ma essenzialmente di marketing. Tralascio tutte le altre motivazioni e te ne indico soltanto una. Nel 1979 l'omologazione di portabagagli e portasci (oltre alle antenne radio) e' stata istituita in ambito comunitario per facilitare la libera circolazione di detti dispositivi. Nelle intenzioni del legislatore, libera circolazione significa poter smontare il dispositivo da un veicolo di cat. M1 e rimontarlo su un altro con l'unica incombenza di seguire le apposite ed obbligatorie istruzioni di montaggio. L'abbinamento veicolo-telaio-modello e' in evidente contraddizione con la libera circolazione del dispositivo ovvero con la finalita' per cui l'omologazione e' stata istituita. Sembra che con il citato abbinamento si voglia quasi pervenire ad un collaudo, svolto al contrario, sul singolo veicolo interessato. E qui mi fermo perche' vorrei tornare a discutere sul documento che dovrebbe accompagnare il portabagagli 26R, con montaggio su gancio-traino, secondo le anticipazioni di stampa riguardo all'annunciato DiM. In proposito il MIT potrebbe infatti disporre che le obbligatorie istruzioni di montaggio siano accompagnate da una copia della notifica di omologazione relativa allo specifico dispositivo utilizzato.