In risposta al messaggio di TheDevil del 11/11/2024 alle 16:16:16Confesso che mi sono perso la tua risposta a questa domanda:
Anto1957 ha scritto: La questione di cosa si può portare su quelle entità è sub judice. Aspetta la sentenza del CdS... ============================== Dalle tue parole mi pare di comprendere che ilConsiglio di Stato sia stato investito del compito di individuare la tipologia di carico che puo' essere trasportata su un dispositivo denominato portabagagli (ovvero EN: luggage rack; FR: porte-bagages) secondo la normativa internazionale. Nell'attesa di poter leggere la sentenza, mi permetto esprimere qualche considerazione. Ritengo innanzitutto che il Consiglio di Stato manifestera', magari dopo qualche pagina di motivazioni, la propria incompetenza a rispondere alla questione tecnica posta. In caso contrario, il Consiglio di Stato dovrebbe valutare il ricorso, riferendosi alla tipologia del carico individuato con il termine bagages della lingua francese. Ricordo infatti che il Regolamento ONU n. 26 e' scritto in tre lingue ufficiali (francese, inglese e russo) mentre tutte le traduzioni, ancorche' ufficiali, non hanno efficacia giuridica. Detto Regolamento e' un allegato del Trattato internazionale noto come Accordo di Ginevra 1958, che e' stato ratificato dalla Repubblica italiana nel testo in lingua francese. Nella valutazione del ricorso il Consiglio di Stato dovrebbe inoltre acclarare, a mio avviso, le motivazioni che hanno portato la CEE a differenziare il dispositivo per il trasporto di bagagli da quello destinato al trasporto di sci.
In risposta al messaggio di Anto1957 del 12/11/2024 alle 13:57:54
Confesso che mi sono perso la tua risposta a questa domanda: Però se mi dici in quale regolamento è previsto il PORTAMOTO ... ?? Anche prima dei regolamenti 858 e 2144. Grazie.
In risposta al messaggio di TheDevil del 12/11/2024 alle 15:15:16Dici... [4] Non comprendo la tua richiesta.
Cfr. www.camperonline.it/forum/x/x/x/264480/60#4070847 (punto 4). I vigenti regolamenti eurounitari, da te citati, mi risultano preceduti dalle direttive: - 1970/156/CEE, abrogata con effetto dal 29-04-2009; - 2007/46/CE, abrogata con effetto dal 01-09-2020.
In risposta al messaggio di TheDevil del 14/11/2024 alle 00:00:00Quindi è gusto? Di questo passo tutto al macero?
Anto1957 ha scritto: ... la dizione PORTAMOTO cui si riferisce il MIT nelle circolari 1998, 1999, 2003... ============================== Il MIT non utilizza mai il termine portamoto di iniziativa nellecircolari cui fai riferimento. E provo a spiegare la mia affermazione, con lo stralcio dei periodi significativi delle 4 circolari in questione. Nella prima circolare (prot. 2522/4332 del 27 novembre 1998) il MIT si esprime come segue: Si comunica, infine, che per ragioni di sicurezza, non e' piu' consentita l'applicazione di strutture posteriormente a sbalzo su autovetture ed autocaravan per il trasporto di ciclomotori, motocicli e altri oggetti, per il trasporto dei quali devono essere utilizzati i carrelli appendice ed i rimorchi per attrezzature turistiche e sportive appositamente previsti dalla normativa. Nella seconda circolare (prot. 1906/4120 del 6 maggio 1999) il MIT ripete la propria formulazione estesa espressa in precedenza: La presente circolare intende integrare le precedenti disposizioni, al fine di fornire alcuni chiarimenti su taluni aspetti relativi alle strutture destinate al trasporto di ciclomotori e motocicli applicate posteriormente a sbalzo sulle autocaravan. che poi sintetizza tre volte con l'espressione struttura portamotocicli, come segue: ... alcuni uffici provinciali hanno rifiutato l'immatricolazione di autocaravan regolarmente omologate fin dall'origine con una struttura portamotocicli... E' pertanto consentita l'installazione, fin dall'origine da parte del costruttore in sede di omologazione, di struttura portamotocicli inamovibili e facenti parte integrante della carrozzeria del veicolo. La presenza di una struttura portamotocicli deve risultare nella carta di circolazione dell'autocaravan. La installazione successiva all'immatricolazione viene consentita all'unica condizione che il veicolo venga reso uguale alla versione con portamoto omologata dal costruttore dell'autocaravan. Nella seconda circolare il termine portamoto compare una volta, con riferimento al veicolo per il quale il costruttore ha chiesto l'omologazione comprensiva dell'installazione di un dispositivo portamoto. Deduco che il termine portamoto sia stato coniato dai costruttori dei veicoli corredati di detto dispositivo, in sede di: - compilazione della domanda di omologazione (confermata da analoga dicitura nella corrispondente CdC); - pubblicizzazione della disponibilita' di questo optional per il veicolo di propria costruzione. Nella terza circolare (prot. 01/M368 del 2 gennaio 2003), a distanza di quattro anni dalla precedente circolare, il MIT scrive: L'installazione su autocaravan della struttura portamoto, fissa o amovibile, successivamente alla prima immatricolazione, e' consentita all'unica condizione che esista una corrispondente versione omologata dal costruttore dell'autocaravan che preveda tale tipo di struttura sin dall'origine. Nell'aggiornamento della carta di circolazione deve essere riportato lo stesso valore della tara del veicolo di riferimento gia' omologato con portamoto e la seguente annotazione: Lunghezza massima con portamoto = mm ... Anche nella terza circolare il termine portamoto e' strettamente associato al concetto di omologazione del veicolo sul quale detto dispositivo e' montato d'origine. Infine nella quarta circolare (prot. 69402/08/03 del 2 settembre 2008) il MIT esprime due volte il termine portamoto tra virgolette, ad evidenziare che si tratta della denominazione commerciale di dispositivi omologati di tipo portabagagli: ... con la presente nota si forniscono alcuni chiarimenti in merito a talune strutture portabagagli, omologate secondo la direttiva 74/483/CEE e successive modifiche ed integrazioni, montate posteriormente a sbalzo sugli autocaravan e commercializzate quali portamoto. Tutto cio' premesso, si evidenzia che l'installazione dei portabagagli sopra descritti non comporta l'aggiornamento della carta di circolazione, e, pertanto, le eventuali richieste da parte dell'utenza tese all'annotazione sulla carta di circolazione di strutture definite portamoto che risultino omologate in base alla direttiva 74/483/CEE e succ. mod. ed int., debbono essere definite negativamente. In conclusione il MIT riporta il termine portamoto in tre circolari per riferirsi alla denominazione utilizzata dai: - costruttori di veicoli presentati all'omologazione unitamente a dispositivi presumibilmente definiti portamoto nella relativa domanda; - produttori di entita' tecniche indipendenti di tipo portabagagli, immesse sul mercato con la denominazione di portamoto. Di propria iniziativa il MIT ha utilizzato l'espressione strutture destinate al trasporto di ciclomotori e motocicli, applicate posteriormente a sbalzo, o formulazione similare.
In risposta al messaggio di TheDevil del 14/11/2024 alle 00:00:00Descrivi un MIT talmente ondivago sulle descrizioni che se fosse un partecipante a questo forum sarebbe stato certamente destinatario di numerose tue correzioni al riguardo.
Anto1957 ha scritto: ... la dizione PORTAMOTO cui si riferisce il MIT nelle circolari 1998, 1999, 2003... ============================== Il MIT non utilizza mai il termine portamoto di iniziativa nellecircolari cui fai riferimento. E provo a spiegare la mia affermazione, con lo stralcio dei periodi significativi delle 4 circolari in questione. Nella prima circolare (prot. 2522/4332 del 27 novembre 1998) il MIT si esprime come segue: Si comunica, infine, che per ragioni di sicurezza, non e' piu' consentita l'applicazione di strutture posteriormente a sbalzo su autovetture ed autocaravan per il trasporto di ciclomotori, motocicli e altri oggetti, per il trasporto dei quali devono essere utilizzati i carrelli appendice ed i rimorchi per attrezzature turistiche e sportive appositamente previsti dalla normativa. Nella seconda circolare (prot. 1906/4120 del 6 maggio 1999) il MIT ripete la propria formulazione estesa espressa in precedenza: La presente circolare intende integrare le precedenti disposizioni, al fine di fornire alcuni chiarimenti su taluni aspetti relativi alle strutture destinate al trasporto di ciclomotori e motocicli applicate posteriormente a sbalzo sulle autocaravan. che poi sintetizza tre volte con l'espressione struttura portamotocicli, come segue: ... alcuni uffici provinciali hanno rifiutato l'immatricolazione di autocaravan regolarmente omologate fin dall'origine con una struttura portamotocicli... E' pertanto consentita l'installazione, fin dall'origine da parte del costruttore in sede di omologazione, di struttura portamotocicli inamovibili e facenti parte integrante della carrozzeria del veicolo. La presenza di una struttura portamotocicli deve risultare nella carta di circolazione dell'autocaravan. La installazione successiva all'immatricolazione viene consentita all'unica condizione che il veicolo venga reso uguale alla versione con portamoto omologata dal costruttore dell'autocaravan. Nella seconda circolare il termine portamoto compare una volta, con riferimento al veicolo per il quale il costruttore ha chiesto l'omologazione comprensiva dell'installazione di un dispositivo portamoto. Deduco che il termine portamoto sia stato coniato dai costruttori dei veicoli corredati di detto dispositivo, in sede di: - compilazione della domanda di omologazione (confermata da analoga dicitura nella corrispondente CdC); - pubblicizzazione della disponibilita' di questo optional per il veicolo di propria costruzione. Nella terza circolare (prot. 01/M368 del 2 gennaio 2003), a distanza di quattro anni dalla precedente circolare, il MIT scrive: L'installazione su autocaravan della struttura portamoto, fissa o amovibile, successivamente alla prima immatricolazione, e' consentita all'unica condizione che esista una corrispondente versione omologata dal costruttore dell'autocaravan che preveda tale tipo di struttura sin dall'origine. Nell'aggiornamento della carta di circolazione deve essere riportato lo stesso valore della tara del veicolo di riferimento gia' omologato con portamoto e la seguente annotazione: Lunghezza massima con portamoto = mm ... Anche nella terza circolare il termine portamoto e' strettamente associato al concetto di omologazione del veicolo sul quale detto dispositivo e' montato d'origine. Infine nella quarta circolare (prot. 69402/08/03 del 2 settembre 2008) il MIT esprime due volte il termine portamoto tra virgolette, ad evidenziare che si tratta della denominazione commerciale di dispositivi omologati di tipo portabagagli: ... con la presente nota si forniscono alcuni chiarimenti in merito a talune strutture portabagagli, omologate secondo la direttiva 74/483/CEE e successive modifiche ed integrazioni, montate posteriormente a sbalzo sugli autocaravan e commercializzate quali portamoto. Tutto cio' premesso, si evidenzia che l'installazione dei portabagagli sopra descritti non comporta l'aggiornamento della carta di circolazione, e, pertanto, le eventuali richieste da parte dell'utenza tese all'annotazione sulla carta di circolazione di strutture definite portamoto che risultino omologate in base alla direttiva 74/483/CEE e succ. mod. ed int., debbono essere definite negativamente. In conclusione il MIT riporta il termine portamoto in tre circolari per riferirsi alla denominazione utilizzata dai: - costruttori di veicoli presentati all'omologazione unitamente a dispositivi presumibilmente definiti portamoto nella relativa domanda; - produttori di entita' tecniche indipendenti di tipo portabagagli, immesse sul mercato con la denominazione di portamoto. Di propria iniziativa il MIT ha utilizzato l'espressione strutture destinate al trasporto di ciclomotori e motocicli, applicate posteriormente a sbalzo, o formulazione similare.
In risposta al messaggio di Grinza del 14/11/2024 alle 15:45:00no!
61 Pagine Una domanda secca per una risposta secca AD OGGI POSSONO STARE I PORTAMOTO?
In risposta al messaggio di chorus del 14/11/2024 alle 16:01:44Chiaro, grazie o lo metti subito oppure lo puoi mettere dopo a patto che il costruttore abbia già installato (omologato) all’origine il portamoto
no! Tuttavia devo aggiungere che, siccome il legislatore vuole essere preciso, il no (assoluto) è legato ai portamoto (non li voglio chiamare portatutto, tanto quanto chiamo camper gli autocaravan e biciclette i velocipedi)non installati sin dall'origine dal costruttore o omologati successivamente. Così l'ho capita, interpretando quanto riportato qui sotto, che rappresenta un estratto della circolare di settembre 2023. Spero che qualcun altro confermi quanto ho detto: non ho più installato il portamoto (che usavo esclusivamente come porta bici) pertanto non ho approfondito la materia perché non direttamente interessato. È ammessa l’installazione, fin dall’origine da parte del costruttore del veicolo in sede di omologazione, di strutture porta ciclomotori inamovibili e facenti parte integrante della carrozzeria delle autocaravan. L’eventuale installazione successiva alla immatricolazione di strutture porta ciclomotori sulle autocaravan viene consentita a condizione che il veicolo sia reso uguale ad una versione con porta ciclomotori già omologata dal costruttore dell’autocaravan
In risposta al messaggio di The Beagle del 14/11/2024 alle 17:25:07
Per quanto riguarda le omologazioni per montaggi dopo l'immatricolazione c'è ancora molta incertezza. Il mio van Mobilvetta, stando a quanto dichiarato dalla Edicar, è idoneo alla omologazione e trascrizione sul libretto del portamoto ma, ad oggi, nonostante io abbia chiesto da diverso tempo di avviare la (costosa) pratica, ancora non se ne sa niente...
In risposta al messaggio di Giovanni del 14/11/2024 alle 17:45:37A me sono stati chiesti 800 euro con ristampa del libretto (che pagherei volentieri per mettere fine a questa ignobile querelle burocratica).
La trascrizione sulla Carta di Circolazione presso la Motorizzazione Civile costa meno di 30 Euro, in due distinti versamenti su conti correnti postali. Giovanni
In risposta al messaggio di The Beagle del 14/11/2024 alle 20:40:06No 30 (volesse il cielo), ma nemmeno 800 (è una rapina) , a me hanno chiesto 300 € per il collaudo alla motorizzazione.
A me sono stati chiesti 800 euro con ristampa del libretto (che pagherei volentieri per mettere fine a questa ignobile querelle burocratica). Sicuramente è tanto, ma 30 euro mi sembrano decisamente pochi
In risposta al messaggio di The Beagle del 14/11/2024 alle 20:40:06
A me sono stati chiesti 800 euro con ristampa del libretto (che pagherei volentieri per mettere fine a questa ignobile querelle burocratica). Sicuramente è tanto, ma 30 euro mi sembrano decisamente pochi
In risposta al messaggio di Giovanni del 15/11/2024 alle 08:49:31Scusate l'OT.
La pratica alla Motorizzazione, se fatta da privato cittadino, prevede due versamenti in ccp per un totale di poco sopra i 26 Euro. Le cifre che indicate sono probabilmente necessarie per la produzione della documentazionenecessaria e, eventualmente, per la gestione della pratica che, ovviamente, non può essere gratuita. Quando si va in Motorizzazione per delle pratiche, si sa quando si entra ma non si sa quando si esce e se si esce come si è entrati (senza aver risolto!). Giovanni
In risposta al messaggio di chorus del 15/11/2024 alle 09:50:04
Scusate l'OT. Tutto vero, quest'estate mi hanno rubato il portafoglio con tutti i documenti, patente compresa. Sono alle prese con la richiesta del duplicato, un'impresa infinita. E si che son 40 anni che per lavoro bazzicogli uffici pubblici. Ergo sui 30 euro non metti in conto le ore (meglio dire giornate) perse, per non parlare dei costi del mal di stomaco. Fine OT
In risposta al messaggio di Anto1957 del 08/11/2024 alle 09:12:44Anto1957 buongiorno,
Si parla di portabici perché è l'oggetto delle due circolari: 25981 Oggetto: Determinazione delle caratteristiche e delle modalità di installazione delle strutture portascì e portabiciclette, applicate a sbalzo posteriormente,o sul gancio di traino a sfera sui veicoli di categoria M1. 30187 - Oggetto: Chiarimenti sulla Circolare n. 25981 del 06.09.2023 “Determinazione delle caratteristiche e delle modalità di installazione delle strutture portascì e portabiciclette, applicate a sbalzo posteriormente, o sul gancio di traino a sfera sui veicoli di categoria M1”. Tuttavia ricordo che i portabici per gancio di traino sono omologati con il Regolamento UN/ECE NR. 26, lo stesso dei cosiddetti portatutto che hanno sbalzo e luci del tutto uguali concettualmente ai portabici da gancio. Dopo aver ascoltato in diretta e letto il resoconto del QT al posto del ministero ritirerei le due circolari per le quali il 14.11.2024 si discuterà la loro sospensione al Consiglio di Stato. La situazione che ha prospettato il Ministro è la stessa vigente la circolare 69402 2.9.2008: documento di omologazione del produttore al seguito. A mio avviso il ministero ha dormito almeno 5 anni quando il Reg. 2144/2019 ha modificato gli allegati al reg. 858 ma ha previsto una data dalla quale le nuove omologazioni dovevano rispettare i nuovi regolamenti: 6.7.2022. Tuttavia il Ministero poteva, in vigenza della Legge 11.9.2020 nr. 120 art. 5 ter lettera g, delega al Ministro, sottoporre la scelta al Ministro che ha/aveva le prerogative ex art. 72 comma 6 e 75 commi 3bis e 3ter trattandosi di entità tecniche omologate in data anteriore al 6.7.2022. Invece un semplice dirigente ha deciso di firmare due circolari che per i motivi suddetti hanno sottratto al Ministro la scelta di sua competenza. Quando ha parlato di burocrazia ... aveva ragione. Ora non ci resta che aspettare. Fossi il Min. Salvini ritirerei le circolari.