In risposta al messaggio di Giovanni del 21/11/2024 alle 17:05:29Non ho capito. Puoi ripetere a parole tue il significato della lettera "v" a parole mie? Grazie.
Hai scritto: Vedo che hai una lettura selettiva... Aspetta. Quello che verrà, se verrà, non dipenderà, né sarà dipeso da te. Hai ragione, alla mia età qualcosa può sfuggirmi e ti chiedo scusa se mi è passatoinosservato il termine moto nella lista delle strutture amovibili da te citata. E sono anche certo, e lo aspetto, che quello che verrà dipenderà solo da te; io non conto nulla ma sono anche cosciente di non contare nulla. Abbi pazienza, ognuno di noi ha i suoi problemi di comprensione, di intelletto. Giovanni
In risposta al messaggio di Anto1957 del 21/11/2024 alle 20:35:45Hai scritto:
Non ho capito. Puoi ripetere a parole tue il significato della lettera v a parole mie? Grazie.
In risposta al messaggio di Giovanni del 22/11/2024 alle 08:27:36Ma no Giovanni. Il confronto ... allora, secondo te, adesso, a normativa attuale, perché il portamoto è soggetto all'art. 78 cds e 236 del regolamento? E quale nuova norma tra la lettera U e V può determinare un cambiamento di rotta in ottica di semplificazioni?
Hai scritto: Non ho capito. Puoi ripetere a parole tue il significato della lettera v a parole mie? Grazie. Non saprei dire meglio di come è scritto: v) semplificazione delle procedure che disciplinano le modifichedelle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione, nella prospettiva della riduzione degli adempimenti richiesti all’utente; ovvero che il costruttore deve prevedere le esigenze del cliente facilitandone le operazioni per adeguarsi alle singole necessità individuali. In soldoni, parlando di portamoto, prevederne l'installazione facilitando le pratiche per sbrigare gli adempimenti richiesti all'utente per la regolarizzazione del dispositivo. Il guaio è che parla di tutto ma non di portamoto. Al di là di tutto, mi sento sempre a disagio quando sono costretto a ribattere a qualche forumista, che sia tu o qualcun altro. Per questo ti sarei grato se chiudessimo qui questa nostra disputa. Grazie. Giovanni
In risposta al messaggio di TheDevil del 21/11/2024 alle 19:19:19Per quanto a mia conoscenza c'è stato anche un intervento dei produttori sulla parte politica.
Anto1957 ha scritto: Il Senato ha approvato il Disegno di Legge contenente la delega al Governo su diverse questioni, tra le quali ciò che interessa ai fini della presente discussione è l'art. 35 comma 3 lettere Ue V... ============================== Il testo iniziale del DDL C.1435 risulta di 18 articoli e la delega al Governo forma oggetto dell'articolo 17, nel cui comma 3 la lettera 'p' ha il seguente testo: Il testo approvato definivamente dal Senato (atto S.1086) e' composto di 36 articoli (giusto il doppio) e la delega al Governo e' compresa nell'art. 35, da cui hai tratto lo stralcio riportato nel tuo intervento. In epoca imprecisata, durante l'esame del DDL presso la IX Commissione Trasporti della Camera, un gruppo di deputati ha proposto un emendamento per inserire una lettera che chiama 'o-bis' e che ha lo stesso testo di quella successiva 'p' con due integrazioni: Nella stesura finale le due lettere 'o-bis' e 'p' sono state rinominate 'u' e 'v'. La lettera 'v' e' chiaramente un doppione di una parte della lettera 'u', che va - ovviamente - letta come segue: u) semplificazione, con finalita' di snellimento degli adempimenti richiesti all'utente, delle procedure che disciplinano: * le modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione, * l'installazione di dispositivi atti a migliorare la visibilita' diretta degli utenti vulnerabili della strada dal posto di guida riducendo gli angoli morti, * la sistemazione del carico sui veicoli, ivi comprese le strutture amovibili per il trasporto di bagagli, biciclette, sci e attrezzature sportive. In particolare, la semplificazione delle procedure che disciplinano la sistemazione del carico sui veicoli mi ricorda qualcosa!
In risposta al messaggio di TheDevil del 21/11/2024 alle 20:20:20Allego il libretto. Camper Novembre 1999.
Camalca ha scritto: Mentre per i vecchi portabici [...], ho sul libretto di circolazione del camper una bella dicitura: con portabici portata max 40 kg, retratto lunghezza ...metri, Sbalzo posteriore 1.815 metri. Praticamentec'è tutto, lunghezza mezzo con portabici chiuso e sbalzo posteriore. ============================== Mi permetto chiederti di voler valutare l'opportunita' di inserire nella discussione una foto della parte 3 nella CdC del tuo camper, curando di non far comparire il numero della pratica e quello della targa ma precisando l'anno di prima immatricolazione. Mi tornerebbe utile questa documentazione per i miei prossimi commenti sull'annunciato decreto interministeriale. Con anticipato ringraziamento.
In risposta al messaggio di camalca del 22/11/2024 alle 09:30:26
Allego il libretto. Camper Novembre 1999.
In risposta al messaggio di camalca del 22/11/2024 alle 09:30:26Gradirei capire da te, Giovanni e TheDevil perché per sagoma e luci di imgombro non POSSA valere lo stesso principio di cui all'art. 38 del codice della strada (principio di tipicità in base al quale l'utente della strada è tenuto a rispettare i segnali prima di tutto).
Allego il libretto. Camper Novembre 1999.
In risposta al messaggio di Anto1957 del 22/11/2024 alle 14:14:45
Gradirei capire da te, Giovanni e TheDevil perché per sagoma e luci di imgombro non POSSA valere lo stesso principio di cui all'art. 38 del codice della strada (principio di tipicità in base al quale l'utente della stradaè tenuto a rispettare i segnali prima di tutto). In parole povere ... se un utente della strada che segue due camper, di cui uno dotato di portamoto a libretto, e l'altro di portatutto non a libretto, per individuare sagome e comportamento da tenere possa fare riferimento alle luci che vede oppure debba fermare i due camper e chiedere l'esibizione del libretto per accertarsi quali siano le condizioni delle luci e della sagoma cui uniformare il proprio comportamento alla guida, quindi proseguire e far proseguire la marcia... Avete una risposta? Grazie.
In risposta al messaggio di Anto1957 del 22/11/2024 alle 09:18:42
Per quanto a mia conoscenza c'è stato anche un intervento dei produttori sulla parte politica.
www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01411715.pdf
In risposta al messaggio di TheDevil del 22/11/2024 alle 15:15:15Credete che abbiano capito qualcosa?
Il testo del DDL, trasmesso dalla Camera al Senato il 27 marzo scorso, e' consultabile al linkwww.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01411715.pdf Non comprendo per quale motivo la IX Commissione della Camera abbialasciato, nel comma 3 dell'art. 35, una lettera 'v' che duplica la prima parte della lettera 'u': e che neanche la 8a Commissione del Senato sia intervenuta ad eliminare la duplicazione.
In risposta al messaggio di Giovanni del 22/11/2024 alle 14:32:55Ti consiglio di riascoltare l'interevento del Min. Salvini che ha parlato di burocrazia inutile e di codice della strada vecchio. Tu sei fermo alle regole attuali, altri sono è proiettati a cambiare quelle regole vetuste e fuori tempo. Praticamente conservatori contro progressisti.
Se attualmente una norma prevede la registrazione sulla Carta di Circolazione di qualsiasi modifica fissa alle caratteristiche del veicolo (alimentazione, gomme, lunghezza, larghezza, gancio traino, bombolone, ecc.) c'èpoco da menarla, si rispetta questa regola vigente. Domani sarà pure diverso ma oggi è così, inutile menarla, trovare i cavilli. Se non va bene si chiede al legislatore di trovare una soluzione migliore, e non dovrebbero essere permessi sotterfugi e questo è stato l'errore. Giovanni
In risposta al messaggio di Anto1957 del 22/11/2024 alle 17:04:51
Ti consiglio di riascoltare l'interevento del Min. Salvini che ha parlato di burocrazia inutile e di codice della strada vecchio. Tu sei fermo alle regole attuali, altri sono è proiettati a cambiare quelle regole vetuste e fuori tempo. Praticamente conservatori contro progressisti.
In risposta al messaggio di Anto1957 del 22/11/2024 alle 14:14:45
Gradirei capire da te, Giovanni e TheDevil perché per sagoma e luci di imgombro non POSSA valere lo stesso principio di cui all'art. 38 del codice della strada (principio di tipicità in base al quale l'utente della stradaè tenuto a rispettare i segnali prima di tutto). In parole povere ... se un utente della strada che segue due camper, di cui uno dotato di portamoto a libretto, e l'altro di portatutto non a libretto, per individuare sagome e comportamento da tenere possa fare riferimento alle luci che vede oppure debba fermare i due camper e chiedere l'esibizione del libretto per accertarsi quali siano le condizioni delle luci e della sagoma cui uniformare il proprio comportamento alla guida, quindi proseguire e far proseguire la marcia... Avete una risposta? Grazie.
In risposta al messaggio di TheDevil del 22/11/2024 alle 18:18:18Vale anche in risposta a Giovanni.
Premesso che condivido e sottoscrivo la risposta che Giovanni ti ha gia' dato, non vedo alcuna attinenza tra l'obbligo di osservare le prescrizioni rese note tramite la segnaletica stradale (ex art. 38 CdS) e l'idoneita'tecnica dei veicoli alla circolazione sulla pubblica strada. Al momento prepariamoci a commentare l'annunciato decreto interministeriale, che sara' emanato in materia di portabiciclette sulla base della normativa vigente. p.s. Quando il testo del nuovo CdS sara' disponibile, commenteremo COME il Governo avra' disciplinato la sistemazione del carico di un veicolo all'esterno della relativa sagoma omologata.
In risposta al messaggio di TheDevil del 22/11/2024 alle 15:15:15Secondo me perché se toccavano una virgola, il DDL ritornava alla Camera. E quel doppione, essendo inserito nella delega non ha una portata devastante. Un di più che non contraddice la delega effettiva.
Il testo del DDL, trasmesso dalla Camera al Senato il 27 marzo scorso, e' consultabile al linkwww.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01411715.pdf Non comprendo per quale motivo la IX Commissione della Camera abbialasciato, nel comma 3 dell'art. 35, una lettera 'v' che duplica la prima parte della lettera 'u': e che neanche la 8a Commissione del Senato sia intervenuta ad eliminare la duplicazione.
In risposta al messaggio di TheDevil del 23/11/2024 alle 19:19:19Vedo che lasci fuori la dizione in madre lingua inglese 26r Luggage Rack che l'ente Omologatore Inglese E11 ha utilizzato per rilasciare omologazioni per Luggage Rack con kit di fissaggio del carico per diversi tipi di carico tra cui il kit Motorcycle Rack... e non esiste una disposizione legislativa italiana o estera che tratti di "portamoto" etc.. E che il montaggio non modifica il telaio in quanto resta esattamente lo stesso del costruttore di FASE I anche dopo smontato. E il montaggio non lo modifica affatto. Per me e per gli enti omologatori E1, E4, E11, E13, E24. E50, E57 il 26 r consente di omologare luggage rack con kit fissaggio del carico motorcycle rack.
Anto1957 ha scritto: ... portabici a sbalzo sul gancio di traino sono omologati 26R come i cd portatutto... ============================== Resto sempre in attesa di leggere la GU che pubblica l'annunciatodecreto interministeriale su detti portabici, al fine di appurare COME il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti estendera' al trasporto di biciclette l'utilizzo di un dispositivo specificatamente destinato dal legislatore sovranazionale al trasporto di bagagli (EN: luggage; FR: bagages).