In risposta al messaggio di masivo del 22/09/2023 alle 18:58:18È una formula standard in linguaggio burocratico :) - non avrebbe avuto senso citare espressamente le vecchie del 98/99 ma non l'ultima.
Non se la sono perduta, sta dentro in questa frase: ogni altra disposizione in contrasto con la presente circolare sono abrogate.
In risposta al messaggio di masivo del 22/09/2023 alle 17:59:13Anche perchè se è così, forse ci prende il valore del ferro...forse.
Smontare? ...vallo a dire a mio cugino, che tra portatutto e soffietti ha speso circa 5000 euro, per portarsi lo scooter,...io non ho il coraggio di dirglielo .... Ma poi quando sono entrate o entrerebbero in vigore ste nuove norme?
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In risposta al messaggio di IZ4DJI del 22/09/2023 alle 23:58:22Ciao Tommaso
Anche perchè se è così, forse ci prende il valore del ferro...forse. Io personalmente in passato ho avuto sia il portamoto che lo scooter nel garage, su altri mezzi, ma poi capito che se si vuole tentare di essere inregola con i pesi sono cose da scordarsi su un veicolo da 35q, a meno che non abbia il telaio di lamierino e la scocca di cartone. Quindi ne discito solo per parlare e sapere, ma personalmente la cosa non mi tocca proprio.
In risposta al messaggio di flavius67 del 23/09/2023 alle 08:32:35Quanto peso aggiunge il gancio con l'ansia sruttura, su per giù?
Ciao Tommaso Io personalmente in passato ho avuto sia il portamoto che lo scooter nel garage, su altri mezzi, ma poi capito che se si vuole tentare di essere in regola con i pesi sono cose da scordarsi su un veicolo da35q, a meno che non abbia il telaio di lamierino e la scocca di cartone. l’unica cosa che ti salva è un rimorchio dietro con le sue gioie e qualche dolore , ma per alleggerire il camper e portarti la moto e rimanere nei 35 ql è la sola soluzione
In risposta al messaggio di flavius67 del 23/09/2023 alle 08:32:35esatto, il rimorchio è l'unica soluzione per potersi portare cose pesanti senza sforare i pesi, infatti secondo me avere il gancio nel camper è una salvezza.
Ciao Tommaso Io personalmente in passato ho avuto sia il portamoto che lo scooter nel garage, su altri mezzi, ma poi capito che se si vuole tentare di essere in regola con i pesi sono cose da scordarsi su un veicolo da35q, a meno che non abbia il telaio di lamierino e la scocca di cartone. l’unica cosa che ti salva è un rimorchio dietro con le sue gioie e qualche dolore , ma per alleggerire il camper e portarti la moto e rimanere nei 35 ql è la sola soluzione
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In risposta al messaggio di IZ4DJI del 23/09/2023 alle 09:49:53
esatto, il rimorchio è l'unica soluzione per potersi portare cose pesanti senza sforare i pesi, infatti secondo me avere il gancio nel camper è una salvezza. Però, avendo il rimorchio, avendo il gancio in tutti i veicoli,usando spessissimo il rimorchio per trasporti vari con l auto (e da giugno ho anche la patente BE che non si sa mai) , in un viaggio in camper non ci penserei mai neppure un attimo di portarmi un rimorchio. Va bene se uno parte, va in un campeggio o AA e sta li fermo, altrimenti diventa una palla al piede da rendere impossibile un viaggio itinerante. Alternativa è un camper molto compatto, cioè sotto i 6m e largo 2m da poterci girare e sostare quasi come un auto e quindi non serve piu avere ne moto ne bici o altri veicoli complementari perchè ci si sposta direttamente in camper. E'la via a cui sto mirando.
In risposta al messaggio di Giovanni del 23/09/2023 alle 10:28:54Giovanni scrivi sempre in modo sensato e comprensivo... ma questa volta non riesco a capire cosa intendi con questa frase...
Hai scritto: Alternativa è un camper molto compatto, cioè sotto i 6m e largo 2m da poterci girare e sostare quasi come un auto e quindi non serve piu avere ne moto ne bici o altri veicoli complementari perchè ci si spostadirettamente in camper. E' quello che ho fatto al momento dell'acquisto del nuovo camper, compatto (5.60x.2.20) ed anche con portamoto di serie riportato all'origine sulla carta di circolazione. Peso a vuoto dichiarato dal costruttore, con firma autografa (non fotocopia) pari a 26.50 qli su una portata massima di 35 qli. Il guaio è che 5.50 metri non è appariscente ma per me è meglio essere che apparire. Già prima di ritirare il mezzo comprai uno scooter leggero (86 kg, 100cc) che ho montato su una sola volta per vedere come trasportarlo. Poi, ho visto che con il camper posso andarci quasi dappertutto per cui non m'è mai stato necessario ed al suo posto porto un tandem (ora a pedalata assistita) e sono libero di girare quasi sempre senza alcun problema. Carrello: il carrello non può sostare su aree pubbliche se non attaccato alla motrice e questo, penso, può creare più problemi di quanti ne risolva. Giovanni
In risposta al messaggio di Subalpino del 23/09/2023 alle 09:56:00Il mio dl 2009, riporta a libretto che può montare in origine sia il portamoto che le sospensioni pneumatiche, quindi penso che montando componenti analoghi agli originali passerebbe senza problemi il collaudo, a parte il discorso fari.
Questa parte : È ammessa l'installazione, fin dall'origine da parte del costruttore del veicolo in sede di omologazione, di strutture porta ciclomotori inamovibili e facenti parte integrante della carrozzeria delle autocaravan.L'eventuale installazione successiva alla immatricolazione di strutture porta ciclomotori sulle autocaravan viene consentita a condizione che il veicolo sia reso uguale ad una versione con porta ciclomotori già omologata dal costruttore dell'autocaravan. Al momento della presentazione della domanda di aggiornamento del documento unico di circolazione e di proprietà del veicolo per indicare la presenza di una struttura porta ciclomotori, dovrà essere allegata apposita dichiarazione, in tal senso, da parte del costruttore del veicolo o di un'officina dal medesimo autorizzata, previa visita e prova ai sensi dell'art. 78 del CdS da parte dell'U.M.C. Non esclude completamente la possibilità di montare un portamoto posteriore, basta avere il veicolo uguale ad una versione con porta ciclomotori già omologata dal costruttore dell'autocaravan quindi i costruttori cominceranno ad omologare nuovi camper con questa opzione che venederanno a caro prezzo. Dubito che abbiano interesse a riomologare modelli già venduti in passato così come dubito che chi ha venduto i supporti si faccia carico di riomologarli. Personalmente ho abbandonato lo scooter in camper da parecchi anni per ragioni di peso, anzi sto pensando di abbandonarlo anche a casa. Ormai stanno aumentando le piste ciclabili e alla fine con un ebike arrivi nello stesso tempo, con il vantaggio che la pieghi e la metti in macchina.
In risposta al messaggio di Giovanni del 23/09/2023 alle 10:56:27Piu o meno è corretto, ma non si parla di area pubblica, ma di centro abitato. Quindi un rimorchio non puo sostare staccato in città o in un peese, ma puo sostare staccato in aree pubbliche extraurbane, industriali etc.
Hai scritto: Carrello: il carrello non può sostare su aree pubbliche se non attaccato alla motrice e questo, penso, può creare più problemi di quanti ne risolva. - Significa letteralmente quello che ho scritto. Il carrello(rimorchio) non può restare fermo (in sosta) in aree pubbliche (vie, piazze, e simili) se non attaccato alla motrice. Non si possono lasciare rimorchi senza la motrice attaccata in aree pubbliche. Quindi, col camper, partito da casa, a meno che non vai in un campeggio, area attrezzata o parcheggio privato, devi sempre tenere attaccato il rimorchio. Se vuoi girare libero, senza rimorchio, il rimorchio lo devi parcheggiare in un'area privata. Non puoi lasciarlo dove vuoi. Quindi, la vedo dura in libera, anche a trovare un parcheggio idoneo ad un camper con il rimorchio, è quasi sempre obbligatorio trovare un'area privata per sostare. Giovanni
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In risposta al messaggio di Giovanni del 23/09/2023 alle 10:56:27Perfetto, però perdonami ma non è proprio così... siccome con il camper traino un carrello 01 per trasportare l'auto quando facciamo le vacanze lunghe, per non incorrere a sanzioni, mi sono ben informato su cosa mi è concesso e cosa no...
Hai scritto: Carrello: il carrello non può sostare su aree pubbliche se non attaccato alla motrice e questo, penso, può creare più problemi di quanti ne risolva. - Significa letteralmente quello che ho scritto. Il carrello(rimorchio) non può restare fermo (in sosta) in aree pubbliche (vie, piazze, e simili) se non attaccato alla motrice. Non si possono lasciare rimorchi senza la motrice attaccata in aree pubbliche. Quindi, col camper, partito da casa, a meno che non vai in un campeggio, area attrezzata o parcheggio privato, devi sempre tenere attaccato il rimorchio. Se vuoi girare libero, senza rimorchio, il rimorchio lo devi parcheggiare in un'area privata. Non puoi lasciarlo dove vuoi. Quindi, la vedo dura in libera, anche a trovare un parcheggio idoneo ad un camper con il rimorchio, è quasi sempre obbligatorio trovare un'area privata per sostare. Giovanni
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 23/09/2023 alle 11:29:32Il tuo rimorchio, o rimorchi analoghi, si spostano tranquillamente a mano in due, quindi,anche se non si è pratici, e ci si imbatte in una strada senza uscita, basta staccarlo e girarlo
Piu o meno è corretto, ma non si parla di area pubblica, ma di centro abitato. Quindi un rimorchio non puo sostare staccato in città o in un peese, ma puo sostare staccato in aree pubbliche extraurbane, industriali etc.Sarà capitato a tutti di vedere semirimorchi di TIR parchggiati in zone extraurbane, e sono in regola. In ogni caso, meglio tenere sempre il rimorchio agganciato e anche con un bel lucchetto, altrimenti qualcun altro potrebbe risolverti il problema di dove metterlo Certo per parcheggiare serve trovare dei parcheggi in linea o occupare due stalli, ma il vero problema sono le manovre. Io che uso spesso il rimorchio e uso anche un rimorchio per lavori agricoli, sono abbastanza abituato a manovre, retromarcia, inversione, parcheggio con il rimorchio, ma certo trovarsi in una strada ceca per sbaglio e doversela fare tutta a retro, oppure come capitato questa estate che su un paio di traghetti si doveva salire a retromarcia, dopo avere percorso sempre a retro 200m su uno stretto molo , curca a 90° per salire nella nave e percorrere la nave a retro e parcheggiarsi a retro dove comandati. Se avessi avuto un rimorchio lo avrei fatto, con la mia calma, ma certo un po teso e con la fronte sudata. Daltronde lo hanno fatto due TIR, un trattore con al traino una maccina agricola per rotoballe, e due pickup con rimorchio a tre assi e due piani carico di pecore, ma è gente che probabilmente lo fa di continuo. Quindi comprendo l innegabile comodità di un portatutto anziche un rimorchio, ma se non si puo piu, pazienza, mica è obbligatorio avere uno scooter. Condivido che eventualmente due ebike sono molto piu pratiche e meno impegnative che uno scooter, e danno meno problemi di trasporto. Prevedo una svalutazione degli usati senza garage, visto che il garage sarà l unica soluzione possibile.
In risposta al messaggio di biker67 del 11/09/2023 alle 18:04:02Buongiorno,
Trovato in rete: Comunicato Ministero Infrastrutture e Trasporti protocollo numero 25981 del 6 settembre 2023 MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI DIPARTIMENTO PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE Direzione Generale per la Motorizzazione,per i Servizi ai Cittadini e alle Imprese in Materia di Trasporti e Navigazione Prot. n. 0025981 del 06/09/2023 OGGETTO: Determinazione delle caratteristiche e delle modalità di installazione delle strutture portascì e portabiciclette, applicate a sbalzo posteriormente, o sul gancio di traino a sfera sui veicoli di categoria M1. In seguito all'emanazione del Decreto Dirigenziale n. 277 del 06.07.2023, pubblicato nella G.U. n. 183 del 07.08.2023, relativo alla determinazione delle caratteristiche e delle modalità di installazione delle strutture portasci, portabiciclette o portabagagli, applicate a sbalzo posteriormente o per le sole strutture portabiciclette, anche anteriormente, sugli autobus da noleggio, di gran turismo e di linea di categoria M2 e M3, si rende opportuno rivedere le disposizioni già emanate con le circolari n. B103 del 27.11.1998 e B041 del 6.05.1999, anche per i veicoli di categoria M1 per quanto riguarda le strutture portasci e portabiciclette. Le circolari sopracitate richiamano la Direttiva n. 79/488/CEE, ad oggi sostituita dal regolamento UNECE 26, disposizioni uniformi concernenti l'approvazione di veicoli per quanto riguarda le sporgenze esterne, normativa in base alla quale le strutture portascì possono essere omologate quali entità tecniche indipendenti, destinate ai veicoli della categoria M1. Le strutture portabici, ancorché non omologabili perché non contemplate nel sopracitato regolamento UNECE 26, sono accessori leggeri ed amovibili, che non modificano in modo significativo la massa a vuoto del veicolo e possono essere applicati sullo stesso, al pari dei portascì che, però, sono omologati come entità tecniche. Premesso quanto sopra, si rende opportuno specificare le modalità di installazione delle strutture amovibili portasci e portabiciclette applicate a sbalzo posteriormente su appositi punti di aggancio previsti dal costruttore del veicolo o sul gancio di traino a sfera del veicolo. È ammessa l'installazione delle strutture amovibili in parola alle seguenti condizioni: - lunghezza non superiore a 1,20 m, comprensiva delle cose trasportate (biciclette e sci collocati perpendicolarmente all'asse mediano del veicolo), nel rispetto dei limiti massimi di sagoma indicati dall'articolo 61 del Codice della strada (in seguito CdS) e dalla normativa europea relativa a masse e dimensioni; - larghezza non superiore, comprensiva delle cose trasportate, a quella dell'autoveicolo con il limite massimo di 2,35 m; - altezza, comprensiva delle cose trasportate, non superiore a 2,50 m. Si fa presente che le strutture amovibili portasci e portabici possono essere installate sugli autoveicoli di categoria M1 senza l'obbligo di annotazione sul documento unico di circolazione e di proprietà del veicolo, salvo che non vengano ostruiti, anche parzialmente, i dispositivi di illuminazione, di segnalazione visiva e la targa. Inoltre, la massa della struttura applicata, comprensiva del carico, non deve determinare il superamento della massa massima dell'autoveicolo o il superamento delle masse massime ammissibili sugli assi; la massa corrispondente al carico sugli assi sterzanti anteriori in nessun caso può essere inferiore al 20% della massa massima tecnicamente ammissibile a pieno carico. Sulla struttura di traino non deve gravare una massa superiore a quella massima prevista nell'omologazione del dispositivo di traino. In caso di ostruzione anche parziale, da parte delle strutture amovibili sopra indicate, dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione visiva, devono essere installati dispositivi supplementari omologati e corrispondenti in quanto a numero, genere e tipo a quelli previsti sul veicolo, nel rispetto delle prescrizioni relative ai dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione, per garantire le condizioni di visibilità come prescritto dall'art. 164, comma 1, del CdS. I dispositivi originali devono essere occultati, qualora sia consentito dalle caratteristiche costruttive del veicolo e, comunque, in conformità alle prescrizioni fornite dal costruttore, e il loro inserimento o disinserimento deve avvenire in modo automatico mediante l'inserimento o il disinserimento della spina per l'alimentazione delle luci ausiliarie ripetute sulla struttura. In caso di ostruzione, da parte delle strutture amovibili sopra indicate, anche parziale della targa, si dispone l'impiego della targa ripetitrice di cui all'art. 100 del CdS con le modalità previste per il carrello appendice al quale la struttura amovibile può ritenersi assimilabile per le specifiche modalità di utilizzo. L'installazione della struttura amovibile portasci o portabiciclette applicata posteriormente a sbalzo o utilizzando solo il gancio di traino a sfera di tipo omologato già regolarmente installato sul veicolo stesso, nei casi di ostruzione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione visiva o della targa, come sopra citato, comporta la visita e prova da parte degli U.M.C, ai sensi dell'art. 78 del CdS, con conseguente aggiornamento del documento unico di circolazione e di proprietà del veicolo. Si fa presente, infine, che le strutture portascì e portabiciclette e il relativo carico, qualora non sia necessario ripetere la targa posteriore e i dispositivi luminosi, costituiscono carico sporgente e, pertanto, dovrà essere utilizzato l'apposito segnale di cui all'art. 164 comma 6 del CdS e all'articolo 361 del Regolamento di esecuzione emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495. Ricade, in ogni caso, nella responsabilità del conducente del veicolo l'obbligo della corretta installazione delle suddette strutture, per quanto concerne la stabilità dei punti di ancoraggio, ovvero il rispetto del carico verticale ammesso sulla sfera, qualora venga utilizzato il gancio di traino come appoggio. Infine, si rappresenta che non è consentita, per ragioni di sicurezza, l'applicazione su autovetture ed autocaravan di strutture a sbalzo o su gancio di traino a sfera per il trasporto di ciclomotori e motocicli, per i quali devono essere utilizzati i carrelli appendice e i rimorchi per attrezzature turistiche o sportive appositamente previsti dalla normativa di cui all'art. 56, comma 2, lett. f) e comma 4, del CdS. È consentito che le strutture in esame, portascì e portabiciclette, siano applicate sul tetto degli autoveicoli secondo le istruzioni fornite dal costruttore del veicolo, senza l'aggiornamento del documento unico di circolazione e di proprietà del veicolo. La sistemazione delle attrezzature trasportate così come il rispetto delle norme del CdS in merito a masse massime e dimensioni consentite ricadono sulla responsabilità del conducente. È ammessa l'installazione, fin dall'origine da parte del costruttore del veicolo in sede di omologazione, di strutture porta ciclomotori inamovibili e facenti parte integrante della carrozzeria delle autocaravan. L'eventuale installazione successiva alla immatricolazione di strutture porta ciclomotori sulle autocaravan viene consentita a condizione che il veicolo sia reso uguale ad una versione con porta ciclomotori già omologata dal costruttore dell'autocaravan. Al momento della presentazione della domanda di aggiornamento del documento unico di circolazione e di proprietà del veicolo per indicare la presenza di una struttura porta ciclomotori, dovrà essere allegata apposita dichiarazione, in tal senso, da parte del costruttore del veicolo o di un'officina dal medesimo autorizzata, previa visita e prova ai sensi dell'art. 78 del CdS da parte dell'U.M.C. Le circolari B 103 del 27 novembre 1998 e B 041 del 06 maggio 1999 e ogni altra disposizione in contrasto con la presente circolare sono abrogate. IL DIRETTORE GENERALE ing. Pasquale D'Anzi In rete ho trovato anche questi riscontri: interno_dipartimento_della_p.s._determinazione_delle_caratteristiche_e_delle_modalita'_di_installazione_delle_strutture_portasci,_portabiciclette,_applicate_a_sbalzo_posteriore_o_ul_gancio_di_traino_a_sfera_sui_veicoli_di_categoria_m1?fbclid=IwAR3wa5gcC89js37-EDCdAJ8QhrW5g8xQ-tr6NHyO-YYxa_CLBg6GoqKybNQ C'è un riiferimento preciso ai portamoto per i camper. Non sto affermando che cambia tutto o non cambia nulla: è solo per sapere se qualcuno ne sa di più.
In risposta al messaggio di esterel del 23/09/2023 alle 12:16:06Se vai a chiedere all'oste se il suo vino è buono, cosa vuoi che ti risponda?
Buongiorno, è bello leggere sempre le varie opinioni dei scrittori del forum,anche se leggo molto e non scrivo praticamente più. Sull'argomento ho appena parlato 2 minuti fa con un noto importatore di portamoto qua inLombardia, lui sostiene (se lo dice lui gli credo),che codesta presunta legge,che andrebbe a colmare i fraintendimenti precedenti sull'oggetto in questione,,se tali fossero, sui vari portamoto/portatutto è solo una idea oggetto di futura approvazione e che comunque non verrà mai approvata ne sui portamoto retroattivi che sui futuri. installati,che la normativa rimane quella in vigore,piaccia o non piaccia,lacunosa o meno,non chiara o meno. Allo stato attuale non vi è nulla in essere. Se un addetto ai lavori,come si dice mi riferisce questo io a chi devo credere? Siccome il sottoscritto (come noto) ha un bel portamoto in sbalzo sul suo EstereL da 12 anni e passa con regolari documenti sui quali è sottolineato in grassetto che non vi è obbligo di trascizione sul CDP E CARTA DI CIRCOLAZIONE,proseguo la mia marcia in regola sulla strade dell'Europa .. Tanti saluti e in particolare ai veterani del forum Grinza e Tommaso IZ4DJI Carlo
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 23/09/2023 alle 12:23:39Ecco la risposta del secolo.
Se vai a chiedere all'oste se il suo vino è buono, cosa vuoi che ti risponda? è ovvio che ti abbia risposto così, deve vendere
In risposta al messaggio di esterel del 23/09/2023 alle 12:30:20La circolare è stata pubblicata sul sito del ministero dei trasporti. Vista così a me sembra già in vigore.
Ecco la risposta del secolo. Questo argomento o post è simile a quando 20 anni fa si confrontavano due iscritti del Forum noti,sulla sosta libera o meno.
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 23/09/2023 alle 11:49:16Si, lo so che il mio attuale da 750kg si sposta a mano, ma se si è sulla ghiaia, erba, o in pendenza, non lo si sposta neppure vuoto. Lo so perchè in cortile ho la ghiaia e quindi lo parcheggio sempre senza staccarlo nonostante una manovra complicata in spazi anugusti.
Il tuo rimorchio, o rimorchi analoghi, si spostano tranquillamente a mano in due, quindi,anche se non si è pratici, e ci si imbatte in una strada senza uscita, basta staccarlo e girarlo sposto il mio vuoto, ovviamente in piano, che pesa 4500kg da solo, e non sono maciste alto 1,74x 72kg
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In risposta al messaggio di IZ4DJI del 23/09/2023 alle 13:03:48Si, capisco, anche io sono così
Si, lo so che il mio attuale da 750kg si sposta a mano, ma se si è sulla ghiaia, erba, o in pendenza, non lo si sposta neppure vuoto. Lo so perchè in cortile ho la ghiaia e quindi lo parcheggio sempre senza staccarlo nonostanteuna manovra complicata in spazi anugusti. Poi, per me doverlo staccare e spostare a mano risulta come una sconfitta, cioè dimostrerebbe l incapacità di fare una manovra come si deve, e personalmente mi rode troppo (anche se nessuno mi vedesse) e quindi normalmente faccio ogni tipo di manovra senza staccarlo, diventa una soddisfazione personale, non so se posso essermi spiegato .