Originally posted by TheDevilCertamente, come ti ha gia' confermato Prof.Calosci (nel rispetto dell'art. 185 del CdS) e cioe' quando l'art. 185 e' ." /> Originally posted by TheDevilCertamente, come ti ha gia' confermato Prof.Calosci (nel rispetto dell'art. 185 del CdS) e cioe' quando l'art. 185 e' ." /> Originally posted by TheDevilCertamente, come ti ha gia' confermato Prof.Calosci (nel rispetto dell'art. 185 del CdS) e cioe' quando l'art. 185 e' ." />
quote:Originally posted by TheDevil> Ri-concordo pienamente [^] permettendomi di aggiungere (come gia' piu' volte scritto in deiverse occasioni e da diverse persone) che lessicalmente parlando il termine DEFLUSSO e' diverso da EFFLUSSO Cio' detto, lasciando perdere la componente lessicale (e azzeccagarbugliese) risulta possibile e legittimo dormire/mangiare all'interno del camper in sosta in pubblici parcheggi se si rispetta l'art. 185 CdS (o almeno questa e' la mia "interpretazione") Ivanoid="blue">
quote:Originally posted by Forty>
se invece trovo un divieto di campeggio posso sostare ...id="red">>quote:Originally posted by TheDevil>
Certamente, come ti ha gia' confermato Prof.Calosci (nel rispetto dell'art. 185 del CdS) e cioe' quando l'art. 185 e' rispettato durante la sosta su strada oppure su pertinenza stradale. Al di fuori dell'àmbito di applicazione del CdS un autocaravan adibito ad "alloggio" e' comunque un mezzo mobile di pernottamento, soggetto alla specifica normativa turistica eventualmente vigente in loco.>quote:Originally posted by IvanoPP> Non pare comunque inopportuno ricordare, ancora una volta, che l'art. 185/2 CdS si considera rispettato quando l'autocaravan in sosta NON: - poggia sul suolo salvo che con le ruote; - emette deflussi propri
Concordo pienamente.id="blue">>salvo quelli del propulsore meccanico; [1] - occupa comunque la sede stradale in misura eccedente l'ingombro proprio dell'autoveicolo medesimo. ------------------------------ [1] per un veicolo in sosta, i deflussi del propulsore meccanico sono adesso vietati ai sensi dell'art. 157/2 CdS (come modificato con il D.L. 151/2003 conv. con L. 214/2003).
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quote:Originally posted by obaoba> Se ti riferisci a me, non mi sono assolutamente offeso ma bensi' ho solo voluto precisare [;)] Per la tua domanda, ripeto che l'ho gia' scritto tante volte (e mi sono ri-ripetuto per l'ennesima volta nel post qui sopra quotando TheDevil) Ivanoid="blue">
Scusate non volevo offendere nessuno e vi chiedo scusa delle imprecisioni, nemmeno volevo alimentare polemiche. Qualcuno mi sa dire quindi che dormire o mangiare in camper non costituisce campeggio vcome chiaramente espresso da Calosci...giusto? il tuo parere Ivano me lo specifichi? Grazie>
quote:Originally posted by chorus> SI ad entrambe le domande, per quanto a mia conoscenza. Cfr. inoltre il mio intervento del 03/01/2008-20h41 nel 'topic' #25878. ------------------------------ p.s. Alcune normative regionali consentono anche la sosta dei caravan nelle Aree Attrezzate di cui all'art. 7/1h CdS. In contrasto insanabile, a mio avviso, con lo stesso CdS, come ribadito in una nota sentenza della Corte Costituzionale.
Pertanto, per area attrezzata riservata al camper deve intendersi un parcheggio dotato di servizi esclusivamente usufruibile dai camper? E, conseguentemente, vige il divieto di sosta per gli altri autoveicoli?>
quote:alla fine non me lo ha mica ordinato il dottore di andare in camper , se la cosa peggiorera' con gli anni e risultarea' invivibile me ne disfo e mi faccio le uscite con una bella moto...>> Ma se ti mangi il panino sulla sella della moto sempre campeggio è (per l'interpretazione restrittiva). Sono troppo logico? Ovviamente è una provocazione, non prendetela troppo sul srio e soprattutto non sbranatemi.
quote:Originally posted by PPoli> A mio modo di vedere la ragione è da ricercare sulla destinazione d'uso del veicolo. Il camper è altrimenti detto "veicolo ricreazionale", la moto no. Per dirlo in modo formale, l'autocaravan è "destinato all'alloggo di sette persone al massimo". Siccome è un mezzo progettato per l'alloggio, la normativa ha individuato alcuni comportamenti che escludono l'attività di campeggio. La moto necessita di un sostegno per essere parcheggiata ed il cosiddetto cavalletto è un accessorio necessario. Non altrettanto i cunei per i nostri mezzi.
quote:alla fine non me lo ha mica ordinato il dottore di andare in camper , se la cosa peggiorera' con gli anni e risultarea' invivibile me ne disfo e mi faccio le uscite con una bella moto...>> Ma se ti mangi il panino sulla sella della moto sempre campeggio è (per l'interpretazione restrittiva). Sono troppo logico? Ovviamente è una provocazione, non prendetela troppo sul srio e soprattutto non sbranatemi.
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quote:Originally posted by chorus>
D'altra parte noi utilizziamo un veicolo strutturalmente concepito per l'alloggio, fondamentalmente diverso in tal senso da un'autovettura. L'autovettura non è un veicolo concepito per l'attività del campeggio, i nostri mezzi si.>
quote:Originally posted by chorus> Metto assieme i passi salienti di due tuoi interventi che condivido e che mi hanno ricordato un diverso "panorama" di tutti i veicoli per uso speciale, sul quale ho ragionato tempo addietro, anche se poi non ne ho fatto cenno nel forum. Tutti i veicoli per uso speciale sono caratterizzati dall'abbinamento di una "destinazione" e di una "adibizione", come afferma la Direttiva 70/156/CEE (ancora per oggi che e' il suo ultimo giorno di validita') nel suo Allegato II. Tecnicamente ho sempre considerato l'adibizione come un aspetto secondario e complementare rispetto alla destinazione, perche' ho sempre visto questi veicoli sotto l'aspetto della relativa regolamentazione ai fini della circolazione stradale, fuorviato anche da una visuale limitata essenzialmente agli autocaravan. Se invece questa tipologia di veicoli si osserva nella loro globalita' ed in uno scenario non limitato alla circolazione stradale, risulta piu' logico e razionale considerare l'adibizione come l'aspetto primario e la destinazione soltanto come l'aspetto secondario. La destinazione va individuata perche' una "struttura", adibita ad una specifica funzione, si trova a circolare sulla strada in quanto e' stata munita di ruote e di un motore e bisogna, quindi, definirne i criteri costruttivi ai fini della sicurezza stradale. Un tempo si prendeva un normale autocarro per trasportare da un luogo ad un altro una gru' collocata sul relativo piano di carico. Nel momento in cui qualche costruttore ha deciso di aggiungere le ruote ed un motore ad una gru', per renderla autonoma nei suoi spostamenti, gli si e' detto di seguire i criteri costruttivi dei veicoli di categoria N e si e' attribuita al veicolo la destinazione "trasporto di merci", anche se in realta' quel veicolo non ha affatto la possibilita' di trasportare carichi. Lo stesso ragionamento puo' farsi per un alloggio, per un pronto-soccorso, per una cappella funebre. Nel momento in cui qualche costruttore, per agevolare gli spostamenti di queste "strutture", ha deciso di aggiungere le ruote ed un motore, gli e' stato prescritto di seguire i criteri costruttivi dei veicoli di categoria M e si e' attribuita ai veicoli cosi' risultanti (autocaravan, ambulanze, autofunebri) la destinazione del "trasporto di persone". Ecco quindi che l'autocaravan e' primariamente un "alloggio" (secondo la sua adibizione), che va riduttivamente considerato come un semplice "veicolo" (classificato secondo la definizione) soltanto quando si trova a circolare su strada nel rispetto dell'art. 185/2 e, cioe' in una configurazione sostanzialmente analoga a quella di una autovettura. Su quanto precede vorrei conoscere il tuo punto di vista (ed anticipo gia' il possibile tenore di un intervento di Ivano: non sono affatto d'accordoid="blue">).
Per dirlo in modo formale, l'autocaravan è "destinato all'alloggo di sette persone al massimo". Siccome è un mezzo progettato per l'alloggio, la normativa ha individuato alcuni comportamenti che escludono l'attività di campeggio.>
quote:Originally posted by TheDevil> Bravissimo ! [:0][:D] Confermo che non sono affatto d'accordo Ivanoid="blue">
ed anticipo gia' il possibile tenore di un intervento di Ivano: non sono affatto d'accordoid="blue">.>
quote:Originally posted by TheDevil> Sarò ben lieto di darti il mio punto di vista; ti chiedo però di pazientare un paio di giorni, perchè sono parecchio impegnato con il lavoro e il tuo arguto ragionamento merita la dovuta riflessione.
quote:Originally posted by chorus>
D'altra parte noi utilizziamo un veicolo strutturalmente concepito per l'alloggio, fondamentalmente diverso in tal senso da un'autovettura. L'autovettura non è un veicolo concepito per l'attività del campeggio, i nostri mezzi si.>quote:Originally posted by chorus> Metto assieme i passi salienti di due tuoi interventi che condivido e che mi hanno ricordato un diverso "panorama" di tutti i veicoli per uso speciale, sul quale ho ragionato tempo addietro, anche se poi non ne ho fatto cenno nel forum. Tutti i veicoli per uso speciale sono caratterizzati dall'abbinamento di una "destinazione" e di una "adibizione", come afferma la Direttiva 70/156/CEE (ancora per oggi che e' il suo ultimo giorno di validita') nel suo Allegato II. Tecnicamente ho sempre considerato l'adibizione come un aspetto secondario e complementare rispetto alla destinazione, perche' ho sempre visto questi veicoli sotto l'aspetto della relativa regolamentazione ai fini della circolazione stradale, fuorviato anche da una visuale limitata essenzialmente agli autocaravan. Se invece questa tipologia di veicoli si osserva nella loro globalita' ed in uno scenario non limitato alla circolazione stradale, risulta piu' logico e razionale considerare l'adibizione come l'aspetto primario e la destinazione soltanto come l'aspetto secondario. La destinazione va individuata perche' una "struttura", adibita ad una specifica funzione, si trova a circolare sulla strada in quanto e' stata munita di ruote e di un motore e bisogna, quindi, definirne i criteri costruttivi ai fini della sicurezza stradale. Un tempo si prendeva un normale autocarro per trasportare da un luogo ad un altro una gru' collocata sul relativo piano di carico. Nel momento in cui qualche costruttore ha deciso di aggiungere le ruote ed un motore ad una gru', per renderla autonoma nei suoi spostamenti, gli si e' detto di seguire i criteri costruttivi dei veicoli di categoria N e si e' attribuita al veicolo la destinazione "trasporto di merci", anche se in realta' quel veicolo non ha affatto la possibilita' di trasportare carichi. Lo stesso ragionamento puo' farsi per un alloggio, per un pronto-soccorso, per una cappella funebre. Nel momento in cui qualche costruttore, per agevolare gli spostamenti di queste "strutture", ha deciso di aggiungere le ruote ed un motore, gli e' stato prescritto di seguire i criteri costruttivi dei veicoli di categoria M e si e' attribuita ai veicoli cosi' risultanti (autocaravan, ambulanze, autofunebri) la destinazione del "trasporto di persone". Ecco quindi che l'autocaravan e' primariamente un "alloggio" (secondo la sua adibizione), che va riduttivamente considerato come un semplice "veicolo" (classificato secondo la definizione) soltanto quando si trova a circolare su strada nel rispetto dell'art. 185/2 e, cioe' in una configurazione sostanzialmente analoga a quella di una autovettura. Su quanto precede vorrei conoscere il tuo punto di vista (ed anticipo gia' il possibile tenore di un intervento di Ivano: non sono affatto d'accordoid="blue">).
Per dirlo in modo formale, l'autocaravan è "destinato all'alloggo di sette persone al massimo". Siccome è un mezzo progettato per l'alloggio, la normativa ha individuato alcuni comportamenti che escludono l'attività di campeggio.>
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quote:Originally posted by charlie77> E questo è già un punto fermo! Ciao
Per la questione frigo o stufa accesi sapete come la penso (deflusso si, deflusso no), ne è stato ampiamente parlato in un 3d anche acceso in cui io e il prof. Calosci non eravamo in accordo. Però devo concordare con lui per quanto attiene i soli atti di mangiare e dormire nel camper. In sosta non ho nessun obbligo di "abbandonare" il mezzo, perciò è pacifico che se compio tali azioni non sono passibile di sanzione. Ciao ciao[;)] >
quote:Originally posted by TheDevil> Devo vederlo come un tuo messaggio epocale? In ogni caso l'argomento è molto complesso e necessita tempo e interventi da più parti. Ecco il mio primo spunto. Come tu ben sai, la direttiva a cui fai riferimento è stata abrogata dalla direttiva 2007/46, e precisamente dall’art. 49, a far data da oggi 29 aprile 2009. Questa direttiva è stata recepita nel nostro ordinamento con D.M. 28 aprile 2008. L’allegato II della direttiva è composto da tre paragrafi, contraddistinti dalle lettere dell’alfabeto in stampatello maiuscolo, A, B e C. Il paragrafo A è titolato “Definizione delle categorie di veicoli“. Le categorie di veicoli sono: • Veicoli a motore progettati e costruiti per il trasporto di persone (M); • Veicoli a motore progettati e costruiti per il trasporto di merci (N); • Rimorchi (O) • Veicoli fuoristrada (simbolo G), tra cui rientrano sia i veicoli delle categorie M1 sia quelli delle categorie N1. Interessante a tal fine il punto 4.6 dell’allegato II alla direttiva, che ti riporto: “Il simbolo «G» deve essere combinato con i simboli «M» o «N». Ad esempio: un veicolo della categoria N1 che può essere utilizzato come fuoristrada, deve essere designato con i simboli N1G” • Veicoli per uso speciale “veicoli destinati a svolgere funzioni che richiedono un adattamento della carrozzeria e/o attrezzature speciali. Tale categoria include i veicoli con accesso per sedie a rotelle”. A questo punto ripeto una domanda da me già fatta in questo forum alcune settimane fa: quante sono le categorie di veicoli? Tre (A, B e C) o di più? Il punto 5.1 dell’allegato in parola definisce l’autocaravan, quale: “veicoli per uso speciale della categoria M costruiti per essere adibiti all’alloggio e contenenti nel vano abitabile almeno le seguenti attrezzature…. (posti a sedere e tavolo, cuccette eventualmente ottenute ribaltando i sedili, attrezzatura di cucina, armadi o ripostigli). Dunque, detto in altre parole, l’autocaravan è un veicolo (… per uso speciale della categoria M) costruito per essere adibito all’alloggio. Per essere tale, il vano abitabile deve contenere posti a sedere e tavolo, cuccette, cucina, armadi o ripostigli. Le attrezzature devono essere fisse, ma il tavolo può essere amovibile. Non è necessario il locale bagno, né il gabinetto! La definizione di “veicolo” viene data dal n. 11 dell’art. 3 della citata direttiva: “ogni veicolo azionato da un motore che si muova con mezzi propri, abbia almeno quattro ruote, completo, completato o incompleto, con una velocità massima di progetto superiore a 25 km/h”. Caro The Devil, per il momento mi fermo qui, perché voglio ragionare su alcuni passi di questa nuova direttiva, cosa che spero voglia fare anche tu. Purtroppo non conosco le precedenti fonti normative che individuano l’autocaravan. E questo da una parte non mi aiuterà a ragionare, dall’altra il mio pensiero potrebbe essere libero da convincimenti di fondo che hanno ispirato le precedenti normative e orientamenti e che magari oggi non sono più attuali. Conoscere l’evoluzione normativa, partire dal momento To (Tzero) è molto importante, perché le norme che seguono sono spesso figlie della regolamentazione precedente. Su questo aspetto tu la sai indubbiamente lunga. Se ritieni opportuno possiamo aprire un nuovo topic sull’argomento.
quote:Originally posted by chorus>
D'altra parte noi utilizziamo un veicolo strutturalmente concepito per l'alloggio, fondamentalmente diverso in tal senso da un'autovettura. L'autovettura non è un veicolo concepito per l'attività del campeggio, i nostri mezzi si.>quote:Originally posted by chorus> Metto assieme i passi salienti di due tuoi interventi che condivido e che mi hanno ricordato un diverso "panorama" di tutti i veicoli per uso speciale, sul quale ho ragionato tempo addietro, anche se poi non ne ho fatto cenno nel forum. Tutti i veicoli per uso speciale sono caratterizzati dall'abbinamento di una "destinazione" e di una "adibizione", come afferma la Direttiva 70/156/CEE (ancora per oggi che e' il suo ultimo giorno di validita') nel suo Allegato II. Tecnicamente ho sempre considerato l'adibizione come un aspetto secondario e complementare rispetto alla destinazione, perche' ho sempre visto questi veicoli sotto l'aspetto della relativa regolamentazione ai fini della circolazione stradale, fuorviato anche da una visuale limitata essenzialmente agli autocaravan. Se invece questa tipologia di veicoli si osserva nella loro globalita' ed in uno scenario non limitato alla circolazione stradale, risulta piu' logico e razionale considerare l'adibizione come l'aspetto primario e la destinazione soltanto come l'aspetto secondario. La destinazione va individuata perche' una "struttura", adibita ad una specifica funzione, si trova a circolare sulla strada in quanto e' stata munita di ruote e di un motore e bisogna, quindi, definirne i criteri costruttivi ai fini della sicurezza stradale. Un tempo si prendeva un normale autocarro per trasportare da un luogo ad un altro una gru' collocata sul relativo piano di carico. Nel momento in cui qualche costruttore ha deciso di aggiungere le ruote ed un motore ad una gru', per renderla autonoma nei suoi spostamenti, gli si e' detto di seguire i criteri costruttivi dei veicoli di categoria N e si e' attribuita al veicolo la destinazione "trasporto di merci", anche se in realta' quel veicolo non ha affatto la possibilita' di trasportare carichi. Lo stesso ragionamento puo' farsi per un alloggio, per un pronto-soccorso, per una cappella funebre. Nel momento in cui qualche costruttore, per agevolare gli spostamenti di queste "strutture", ha deciso di aggiungere le ruote ed un motore, gli e' stato prescritto di seguire i criteri costruttivi dei veicoli di categoria M e si e' attribuita ai veicoli cosi' risultanti (autocaravan, ambulanze, autofunebri) la destinazione del "trasporto di persone". Ecco quindi che l'autocaravan e' primariamente un "alloggio" (secondo la sua adibizione), che va riduttivamente considerato come un semplice "veicolo" (classificato secondo la definizione) soltanto quando si trova a circolare su strada nel rispetto dell'art. 185/2 e, cioe' in una configurazione sostanzialmente analoga a quella di una autovettura. Su quanto precede vorrei conoscere il tuo punto di vista (ed anticipo gia' il possibile tenore di un intervento di Ivano: non sono affatto d'accordoid="blue">).
Per dirlo in modo formale, l'autocaravan è "destinato all'alloggo di sette persone al massimo". Siccome è un mezzo progettato per l'alloggio, la normativa ha individuato alcuni comportamenti che escludono l'attività di campeggio.>
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quote:Originally posted by chorus> Con riferimento ai veicoli (come definiti nell'art. 3 della Direttiva) ed ai relativi rimorchi risultano definite 10 categorie (+ 3 cumulative), riportate nei primi tre punti del paragrafo A. Il punto 4 dello stesso paragrafo A riguarda i veicoli (inquadrati nelle categorie definite nei primi tre punti) muniti di speciale meccanica (fuoristrada = Geländewagen). Il punto 5 dello stesso paragrafo A riguarda i veicoli (inquadrati nelle categorie definite nei primi tre punti) muniti di speciale carrozzeria (veicoli per uso speciale). Abbiamo gia approfondito l'argomento il 10 febbraio scorso qui. ------------------------------ Allegato II - DEFINIZIONE DELLE CATEGORIEid="green"> E DEI TIPIid="blue"> DI VEICOLI Paragrafo A - DEFINIZIONE DELLE CATEGORIEid="green"> DI VEICOLI Paragrafo B - DEFINIZIONE DEL TIPOid="blue"> DI VEICOLO Paragrafo C - DEFINIZIONE DEL TIPO DI CARROZZERIA (solo per veicoli completi/completati)
A questo punto ripeto una domanda da me già fatta in questo forum alcune settimane fa: quante sono le categorie di veicoli? Tre (A, B e C) o di più?>