quote:Risposta al messaggio di Prof. Antonio Calosci inserito in data 09/10/2010 22:27:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Sì e no. All'atto pratico, alla fine sì, ma a rigore no. Basta confrontare alcune tabelle allegate alla direttiva, quelle relative alle normative cui è sottoposto un veicolo ai fini dell'omologazione. La tabella contenuta nella Parte I dell'Allegato IV mostra che le norme su livello sonoro, emissioni, sporgenze ecc. si applicano quasi tutte senza eccezioni ai veicoli di categoria M1 (autovetture). La tabella contenuta nell'Appendice 1 dell'Allegato XI mostra che i veicoli per uso speciale autocaravan, ambulanze e autofunebri possono presentare eccezioni, secondo che appartengano alle categorie M1 - fino a 25 quintali, M1 - più di 25 quintali, M2 o M3. Ad esempio, un veicolo per uso speciale appartenente alla catogoria M e alla sua articolazione "M1 - più di 25 quintali", può derogare dalla norma 74/483/CEE (sporgenze esterne) per le «altre parti» diverse dalla «cabina» se il costruttore dimostra che l'uso speciale non ne consente il rispetto. A rigore, quindi, un'autocaravan, in quanto veicolo per uso speciale appartenente alla categoria M, potrebbe essere di quattro "sottotipi" secondo il peso e il numero di persone trasportate: M1 - fino a 25 quintali, M1 - più di 25 quintali, M2 o M3. Questo in ambito europeo, valevole - in teoria - anche in Italia se fossero ammesse autocaravan a dieci o più posti. È solo l'art. 54 che esclude la "teoria", ma rimane che ai fini dell'omologazione un'autocaravan di peso superiore ai 25 quintali (tutte quelle che conosco) appartiene ad una sottocategoria della M1 ed è sottoposta a norme diverse da quelle per i veicoli M1 di peso fino ai 25 quintali. In questo senso, oltre che per la diversità tra le definizioni di autocaravan (art. 54) e di categoria M1 (art. 47), a rigore e in teoria l'autocaravan non è M1, anche se in pratica sì.
quote:Risposta al messaggio di SergioRM inserito in data 09/10/2010 23:57:50 Sì e no. All'atto pratico, alla fine sì, ma a rigore no. Basta confrontare alcune tabelle allegate alla direttiva, quelle relative alle normative cui è sottoposto un veicolo ai fini dell'omologazione. La tabella contenuta nella Parte I dell'Allegato IV mostra che le norme su livello sonoro, emissioni, sporgenze ecc. si applicano quasi tutte senza eccezioni ai veicoli di categoria M1 (autovetture). La tabella contenuta nell'Appendice 1 dell'Allegato XI mostra che i veicoli per uso speciale autocaravan, ambulanze e autofunebri possono presentare eccezioni, secondo che appartengano alle categorie M1 - fino a 25 quintali, M1 - più di 25 quintali, M2 o M3. Ad esempio, un veicolo per uso speciale appartenente alla catogoria M e alla sua articolazione "M1 - più di 25 quintali", può derogare dalla norma 74/483/CEE (sporgenze esterne) per le «altre parti» diverse dalla «cabina» se il costruttore dimostra che l'uso speciale non ne consente il rispetto. A rigore, quindi, un'autocaravan, in quanto veicolo per uso speciale appartenente alla categoria M, potrebbe essere di quattro "sottotipi" secondo il peso e il numero di persone trasportate: M1 - fino a 25 quintali, M1 - più di 25 quintali, M2 o M3. >> Per favore non diciamo cose di pura fantasia! La normativa europea prevede che M2 debbano essere i veicoli trasporto persone aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima non superiore a 5 t; Mentre sempre la stessa normativa prevede che siano M3 i veicoli come sopra ma oltre le 5 t. Il fatto che sia speciale o che abbia sporgenze non modifica l'appartenenza alla categoria M1.
quote: Questo in ambito europeo, valevole - in teoria - anche in Italia se fossero ammesse autocaravan a dieci o più posti. È solo l'art. 54 che esclude la "teoria", ma rimane che ai fini dell'omologazione un'autocaravan di peso superiore ai 25 quintali (tutte quelle che conosco) appartiene ad una sottocategoria della M1 ed è sottoposta a norme diverse da quelle per i veicoli M1 di peso fino ai 25 quintali. In questo senso, oltre che per la diversità tra le definizioni di autocaravan (art. 54) e di categoria M1 (art. 47), a rigore e in teoria l'autocaravan non è M1, anche se in pratica sì. >> ********** L'art. 54 non parla di categorie e l'art. 47 non prevede sotto categorie. Da nessuna parte esiste una norma che pone un limite di separazione a 25 quintali. ************** Rinnoviamo l'invito ad astenersi dal formulare qualsiasi tipo di commento di carattere personale ed ininfluente ai fini della discussione. Comunichiamo a tutti che in presenza di tali commenti per il futuro potremmo iniziare al eliminare completamente i post, non sempre abbiamo il tempo di procedere a cancellazioni mirate. Il Team di Moderazione id="red">
quote:Risposta al messaggio di Prof. Antonio Calosci inserito in data 10/10/2010 00:16:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra) Da nessuna parte esiste una norma che pone un limite di separazione a 25 quintali. >> Ai fini dell'omologazione, come dicevo, l'Allegato XI (Natura dei veicoli per uso speciale e disposizioni applicabili), Appendice 1 (Autocaravan - Ambulanze - Autofunebri) del DM 28/4/2008 (Recepimento della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 settembre 2007, relativa all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli), pubblicato nel supplemento ordinario n. 167 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 162 del 12 luglio 2008. L'inizio della tabella relativa anche alle autocaravan: Come si vede, i veicoli per uso speciale sono spalmati su tutte le sottocategorie della M (la categoria a cui i veicoli per uso speciale considerati appartengono) e la M1 è suddivisa in due ulteriori sottocategorie sulla base della massa (una nota precisa che si tratta della massa a pieno carico tecnicamente ammissibile). Le lettere G, H, Q ecc. indicano le possibili eccezioni all'atto normativo, spiegate dopo le tabelle. Valgono eccezioni diverse per i veicoli M1 secondo che la massa sia fino a 2500 kg o superiore.
quote:Risposta al messaggio di SergioRM inserito in data 10/10/2010 00:44:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> E' da tempo che sostengo che la Direttiva da te citata sia foriera di importanti novità per l'autocaravan. Grazie, SergioRM [;)]
quote:Risposta al messaggio di SergioRM inserito in data 10/10/2010 00:44:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> E quindi? Ai fini pratici non cambia proprio nulla! Il Camper è e resta un veicolo M1 (EMME UNO). TRASPORTO PERSONE fino a NOVE. Che poi l'art. 54 limiti tale numero a 7 è ininfluente al fine della categoria. Inoltre la categoria "M" (pura non esiste. Infatti, l'art 47 sull'argomento recita: - categoria M: veicoli a motore destinati al trasporto di persone ed aventi almeno quattro ruote; (DEFINIZIONE GENERALE)id="red"> - categoria M1: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente; (DEFINIZIONE PARTICOLARE e indicanti il MASSIMO NUMERO DI PERSONE AMMESSE A VIAGGIARE, MA NON IL MINIMO NUMERO)id="red"> - categoria M2: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima non superiore a 5 t; (INDICA IL NUMERO MINIMO DI PERSONE OLTRE LE QUALI SCATTA LA CATEGORIA M 2 oppure 3)id="red"> - categoria M3: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima superiore a 5 t; Il fatto che un camper abbia delle sottocategorie per motivi di emissioni o livelli sonori non inficia minimamente l'appartenenza alla categoria M1. Non si dimentichi che M1, M2 ed M3 non sono SOTTOcategorie, ma sono LE CATEGORIE. Inoltre, in tutta la tabella, scaricabile a questo link ( http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:263:0001:0160:it:PDF), ci sono cosette interessanti che confermano la NON APPARTENENZA delle autocaravan ad altra categoria se non la EMME UNO (M1). Punto 47 LIMITATORE DI VELOCITÀ: non previsto. Punto 52 AUTOBUS: non saprei che significato dare visto che il titolo della tabella è "Appendice 1 Autocaravan — Ambulanze — Autofunebri". Non so se esistono autoambulanze e autofunebri concepite come autobus, ma la cosa non mi riguarda proprio. Tutta la tabella è solo ai fini della omologazione di PARTI MECCANICHE in base alla massa e non inficia l'appartenenza alla CATEGORIA M1.
quote:Risposta al messaggio di Prof. Antonio Calosci inserito in data 10/10/2010 08:21:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra) Ai fini pratici non cambia proprio nulla! >> È esattamente quello che avevo detto.
quote:Risposta al messaggio di Prof. Antonio Calosci inserito in data 10/10/2010 08:21:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra) Dove si vuol parare? >> Ad una più corretta e completa informazione di chi legge. Le autocaravan sono, in tutta l'Unione Europea, categoria M, non M1. In Italia, grazie all'art. 54, "occupano" solo la M1. Se l'art. 54 cambiasse, in teoria potremmo avere anche autocaravan di categoria M2 o M3. Allo stato, in pratica, solo M1. ******* Vale quanto comunicato sopra. Il Team di Moderazioneid="red">
quote:Risposta al messaggio di SergioRM inserito in data 10/10/2010 11:38:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Mi spiace deluderti ma in tutta Europa le autocaravan sono M1 se omologate fondo a 9 posti. Se da qualche parte esistono autocaravan con più di 9 posti allora saranno M2/3 a seconda del tonnellaggio. In tal caso devono avere installati limitatore e cronotachigrafo. È tassativamente escluso che esistano veicoli con categoria generica M. ***************** non posso essere più esplicito, ma continuo a pensar male facendo peccato, ma forse ci prendo!
quote:Risposta al messaggio di Prof. Antonio Calosci inserito in data 10/10/2010 13:38:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra) È tassativamente escluso che esistano veicoli con categoria generica M. >> Dal DM 28/4/2008, Allegato II: Credo che questo sia sufficiente perché chi legge si faccia una sua opinione. Per me finisce qui.
quote:Risposta al messaggio di SergioRM inserito in data 10/10/2010 15:42:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Certamente! Categoria generica M nella definizione GENERICA di questi veicoli. Poi a seconda del numero di posti omologati saranno M1, M2 oppure M3. Quando mi farete vedere un libretto di circolazione con indicato alla lettera J il valore M tacerò. Per il momento TUTTI i camper sono con J=M1. Credo che questo sia sufficiente perché chi legge possa comprendere. Domanda. DOVE SI VUOL PARARE? Cosa si vuol dimostrare con questo GOFFO tentativo di convincere le persone a considerare la categoria dei camper a se stante rispetto a quella delle autovetture? Forse volevi dire "Le autocaravan sono, in tutta l'Unione Europea, categoria M1/2/3 (a seconda del numero di posti), non solo M1"? Se è davvero così stiamo dicendo la stessa identica cosa. Ciao
quote:Risposta al messaggio di Roberto V inserito in data 12/02/2011 08:27:04 (> [:D][:D][:D] Visto che il chilo non funziona piùVisualizza messaggio in nuova finestra
) Sicuramente sarà fuori peso di almeno 2-300 euro >
http://www.repubblica.it/scienz...
Una nuova unità di misura della massa ? A parte gli scherzi, noi non possiamo pretendere di avere la botte piena e la moglie ubriaca. Se andiamo sui topic in cellula, le marche più blasonate sono considerate meglio degli entry level per gli arredi più solidi (ovvero spessi e con legno vero), le dotazioni più ricche (che pesano), l pareti più spesse (che pesano), motorizzazioni e telai più grandi e robusti (che pesano). Smettiamo di comperare camper fatti così a patente B, e vedrai che nasceranno studi per fare mobili in legnami speciali e carbonio+kevlar A mio avviso la pretesa di avere mezzi di qualità come i scucitati, lunghi magari 7.40 e con una ampia mansarda è del tutto assurda con la patente e omologazione b.quote:Risposta al messaggio di domgig inserito in data 15/02/2011 14:48:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> No, non mi risulta; la patente riporta in più lingue quello che puoi guidare, vale l'abilitazione nazionale. Forse negli usa dove la massa dei veicoli conta meno, ma non ne sono certo, va chiesto a marino2.
quote:Risposta al messaggio di dani1967 inserito in data 15/02/2011 16:50:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Confermo che negli USA si può guidare un mezzo di oltre 3,5 tonn. con la nostra patente B, come è successo a me quando noleggiai un camper di circa 70 q.li, e non ero ancora in possesso della patente C, presa poi successivamente. Saluti. Marino2
quote:Originally posted by nebris Guarda che in Italia è già possibile portare un "treno" auto-rimorchio di 42 Qli,basta avere l'estensione E.>> Basta la patente di guida di cat. B (senza alcuna estensione) per condurre complessi veicolari costituiti da una motrice di cat. M1/N1 e da un rimorchio di cat. O1, fino ad una massa massima complessiva di 3500 + 750 = 4250kg. ------------------------------ p.s. Ovviamente nel rispetto della voce
quote:Risposta al messaggio di TheDevil inserito in data 22/02/2011 14:00:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>>Si forse mi sono spiegato male,logicamente la patente B-E si riferiva al caso mio che traino un rimorchio dal peso superiore ai 750 Kg.Ciao. Gianni