In risposta al messaggio di kukosg del 17/05/2023 alle 14:56:04in Italia non mi risulta, qual è l'articolo del CdS che lo riporta ?
Conoscete altri paesi Europei oltre Italia e Inghilterra dove si puo guidare van elettrici fino a 4250 kg con patente B? Scusate per gli errori di ortografia,ma sono....greco e per di piu la mia tastiera,e greca pure lei,quindi niente... accenti.
https://www.trasportoeuropa.it/...
articolo%207%20prevede%20che,massa%20complessiva%20di%204250%20chilogrammi.http://www.patente.it/attualita...
In risposta al messaggio di kukosg del 17/05/2023 alle 18:23:11C'è l'articolo 167 del Cds che ne parla ma l'artcicolo tratta i veicoli per trasporto cose
~:text=L'articolo%207%20prevede%20che,massa%20complessiva%20di%204250%20chilogrammi. .
In risposta al messaggio di kukosg del 17/05/2023 alle 20:12:55Cosa c'entra con i camper?
Si lo so che parla solo per i veicoli merci.Sapete se vale anche in altri paesi?Cosa c'entra con i camper?Forse piu tardi potrebbe valere anche per altri veicoli.
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In risposta al messaggio di massimo2020 del 17/05/2023 alle 23:12:50Però io mi chiedo, se un veicolo nasce tecnicamente per una massa massima di 3500kg, se gira legalmente in regola a 4250kg perchè trasformato, sarebbe comunque sempre tecnicamente sovraccaricato.
In realtà si dovrebbe trattare di una possibilità dovuta a seguito dell’aumento di peso causato dalla trasformazione del veicolo da Diesel a Diesel+LGN In questo modo il carico in più (fino al max di 42,5q) dovuto alla installazione di bombole ed apparati sarebbe tollerato e guidabile con patente B
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In risposta al messaggio di chorus del 18/05/2023 alle 10:00:52quindi, se è il 15% da 3500kg si passa a 4025kg e non a 4250 come era stato scritto.
Facciamo un pò di excursus normativo. Con la conversione in legge (legge 27/2012) del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, è stato aggiunto il comma 12 all'art. 17, che così recita (per facilità di lettura ho tolto leparti che non ci interessano) 12. All'articolo 167 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 2 .... b) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: «3-bis. I veicoli di cui al comma 3, se ad alimentazione esclusiva o doppia a metano, GPL, elettrica e ibrida e dotati di controllo elettronico della stabilità, possono circolare con una massa complessiva a pieno carico che non superi del 15 per cento quella indicata nella carta di circolazione. Sarebbe interessante reperire gli atti normativi, di questa norma, per comprendere come mai il legislatore ha limitato questa opportunità ai veicoli trasporto merci. C'è tuttavia da mettere sul piatto il solito dubbio amletico: l'art. 167 interessa soltanto i veicoli trasporto merce? Io non ho sufficienti nozioni per rispondere a questa domanda, pur rifacendomi a una nota e recente circolare ministeriale sulla tolleranza sul peso dei veicoli trasporto persone, non sono ancora convinto perché il testo normativo dell'art. 167 parla di veicoli in generale.
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In risposta al messaggio di chorus del 18/05/2023 alle 10:00:52Peró sul titolo della 167 parla di veicoli per trasporto cose
Facciamo un pò di excursus normativo. Con la conversione in legge (legge 27/2012) del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, è stato aggiunto il comma 12 all'art. 17, che così recita (per facilità di lettura ho tolto leparti che non ci interessano) 12. All'articolo 167 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 2 .... b) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: «3-bis. I veicoli di cui al comma 3, se ad alimentazione esclusiva o doppia a metano, GPL, elettrica e ibrida e dotati di controllo elettronico della stabilità, possono circolare con una massa complessiva a pieno carico che non superi del 15 per cento quella indicata nella carta di circolazione. Sarebbe interessante reperire gli atti normativi, di questa norma, per comprendere come mai il legislatore ha limitato questa opportunità ai veicoli trasporto merci. C'è tuttavia da mettere sul piatto il solito dubbio amletico: l'art. 167 interessa soltanto i veicoli trasporto merce? Io non ho sufficienti nozioni per rispondere a questa domanda, pur rifacendomi a una nota e recente circolare ministeriale sulla tolleranza sul peso dei veicoli trasporto persone, non sono ancora convinto perché il testo normativo dell'art. 167 parla di veicoli in generale.
In risposta al messaggio di Grinza del 18/05/2023 alle 11:24:39Non lo metto in dubbio e sul tema peso/sovrappeso la penso come te.
Peró sul titolo della 167 parla di veicoli per trasporto cose Il Bartolini ha veicoli elettrici ed ibridi, sarebbe interessante vedere il libretto…ma secondo me c’è sempre scritto 3500
In risposta al messaggio di chorus del 18/05/2023 alle 12:13:26Nel trasporto persone più che nove…i camper non sono stati presi in considerazione… forse…
Non lo metto in dubbio e sul tema peso/sovrappeso la penso come te. Tuttavia, su una norma agevolativa, rientrante nel concetto green, non capisco come mai il legislatore abbia fatto delle differenze tra veicoli trasporto cose e veicoli trasporto persone.
In risposta al messaggio di chorus del 18/05/2023 alle 12:13:26probabilmente perchè nei centri, le merci non ci arrivano da sole o con i mezzi pubblici, le persone si
Non lo metto in dubbio e sul tema peso/sovrappeso la penso come te. Tuttavia, su una norma agevolativa, rientrante nel concetto green, non capisco come mai il legislatore abbia fatto delle differenze tra veicoli trasporto cose e veicoli trasporto persone.