In risposta al messaggio di TheDevil del 14/01/2020 alle 14:14:14Grazie, molto chiaro, anch'io la avevo sempre intesa così, ma non sapendolo di certo non mi sentivo di insistere.
Impiegatodelvolante ha scritto: ... se c'è il cartello con esposta la cifra al momento del transito il tuo veicolo con il rimorchio [...] risulta un veicolo solo e, se non ricordo male, il cartello (quello postato daGrinza) vieta il transito ai veicoli e complessi veicolari superiori al peso indicato in figura. ... con il cartello indicante il peso, nessun veicolo o complesso veicolare che superi il peso indicato. ============================== Mi permetto rispettosamente dissentire. Di norma un complesso veicolare risulta composto da due distinti veicoli, dei quali uno motrice di cat. M od N ed un rimorchio di cat. O. Un complesso veicolare e' considerato unico veicolo soltanto nel caso di traino di un carrello-appendice. D'altra parte la definizione del segnale Fig.II.68 (art. 118 Reg.) fa riferimento soltanto ai veicoli e non anche ai complessi veicolari, come da te sostenuto: ... il segnale TRANSITO VIETATO AI VEICOLI AVENTI UNA MASSA SUPERIORE A ... TONNELLATE (fig. II.68) deve essere posto solo se la massa consentita e' inferiore a quella massima consentita ai sensi dell'articolo 62 del codice per i veicoli ammessi a circolare su quel tratto di strada. Il segnale puo' essere integrato con pannello modello II.6 indicante il numero massimo dei veicoli ammessi a transitare contemporaneamente.
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In risposta al messaggio di TheDevil del 14/01/2020 alle 14:14:14si, sono due veicoli distinti, ma AGGANCIATI fra loro e fanno sì che diventino, al momento del transito, un solo veicolo ai fini del rilevamento del peso. a meno che, in presenza di quel cartello si passi prima con la motrice e poi con il rimorchio
Impiegatodelvolante ha scritto: ... se c'è il cartello con esposta la cifra al momento del transito il tuo veicolo con il rimorchio [...] risulta un veicolo solo e, se non ricordo male, il cartello (quello postato daGrinza) vieta il transito ai veicoli e complessi veicolari superiori al peso indicato in figura. ... con il cartello indicante il peso, nessun veicolo o complesso veicolare che superi il peso indicato. ============================== Mi permetto rispettosamente dissentire. Di norma un complesso veicolare risulta composto da due distinti veicoli, dei quali uno motrice di cat. M od N ed un rimorchio di cat. O. Un complesso veicolare e' considerato unico veicolo soltanto nel caso di traino di un carrello-appendice. D'altra parte la definizione del segnale Fig.II.68 (art. 118 Reg.) fa riferimento soltanto ai veicoli e non anche ai complessi veicolari, come da te sostenuto: ... il segnale TRANSITO VIETATO AI VEICOLI AVENTI UNA MASSA SUPERIORE A ... TONNELLATE (fig. II.68) deve essere posto solo se la massa consentita e' inferiore a quella massima consentita ai sensi dell'articolo 62 del codice per i veicoli ammessi a circolare su quel tratto di strada. Il segnale puo' essere integrato con pannello modello II.6 indicante il numero massimo dei veicoli ammessi a transitare contemporaneamente.
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 14/01/2020 alle 15:11:05secondo me, se non c'è un cartello integrativo che per esempio specifica 50m tra due veicoli, in ogni caso puo passare come potrebbero passare due furgoni uno a un metro dall altro.
si, sono due veicoli distinti, ma AGGANCIATI fra loro e fanno sì che diventino, al momento del transito, un solo veicolo ai fini del rilevamento del peso. a meno che, in presenza di quel cartello si passi prima con la motrice e poi con il rimorchio
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art. 118 del Regolamento di attuazione del CdS.
In risposta al messaggio di TheDevil del 20/01/2020 alle 15:15:15la lettera c parla di lunghezze e non c'entra nulla, la lettera d, che è quella che a noi interessa, parla di veicoli.
Il 14 gennaio Impiegatodelvolante ha scritto: ... sono due veicoli distinti ma AGGANCIATI fra loro e fanno sì che diventino, al momento del transito, un solo veicolo ai fini del rilevamento del peso... ==============================Mi permetto suggerirti di voler valutare l'opportunita' di una attenta e completa rilettura del comma 1 nell'art. 118 del Regolamento di attuazione del CdS. Se riterrai di accettare il mio suggerimento potrai verificare che, quando ha voluto (lettera <c> di detto comma), il legislatore ha fatto esplicito riferimento sia ai veicoli sia ai complessi di veicoli. Invece, nella successiva lettera <d> dello stesso comma, il legislatore ha fatto riferimento soltanto ai veicoli. La deduzione logica e' che, per il legislatore, la massa dei veicoli che compongono un complesso veicolare va considerata singolarmente ai fini dell'osservanza del segnale di cui alla Fig. II.68, a prescindere cioe' che siano agganciati tra loro. Si tratta ovviamente della mia deduzione, secondo i miei lìmiti di conoscenza della lingua italiana e del modo di esprimersi del legislatore. Resto sempre ben disponibile a ricevere motivate correzioni alle mie considerazioni. Basterebbe anche la citazione di una sentenza giudiziaria oppure di un parere ministeriale dove l'osservanza dell'anzidetto segnale venga riferita alla somma delle masse dei due veicoli che compongono un complesso veicolare.
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 20/01/2020 alle 15:32:42
la lettera c parla di lunghezze e non c'entra nulla, la lettera d, che è quella che a noi interessa, parla di veicoli. e un autotreno è un veicolo, un autoarticolato è un veicolo, un autosnodato è un veicolo per laclassificazione dei veicoli per il CDS lascia stare la logica, che con le leggi poco c'entra quindi se trovassi prima di un ponte il cartello di divieto di transito con indicato il peso di 40 t, io potrei passare con il mio autotreno con la motrice da 20 t e il rimorchio da 24 t?
In risposta al messaggio di Panzer del 20/01/2020 alle 17:56:51Questo Suo atteggiamento, che si protrae da tempo, è inopportuno e sgradito. Ricordiamo, non solo a Lei, che questi sono spazi destinati alla condivisione di esperienze e notizie, aperti a chiunque a prescindere da conoscenze e capacità.
In molti qui dentro sentivamo la sua mancanza, ora che ci ha illuminato come sempre con una accozzaglia algebrica di norme, lettere, comma, ecc ecc proporrei di scrivere una lettera aperta alle guardie svizzere del Vaticano,non sia mai che esista una tolleranza o franchigia in base alla legge firmata da Nerone e poi modificata dai Nibelunghi che consenta alle bighe solo se munite di cavalli bianchi con scarico feci in sacchetti omologati dalla CEE, il passaggio sui ponti Romani. grazie per l’aiuto che saprà darci. con ossequio le porgo a nome mio e di altri fidelizzati lettori rispettosi saluti.
In risposta al messaggio di Gege01 del 22/01/2020 alle 13:38:13
Concordo con impegatodelvolante con cui avevo già avuto modo di confrontarmi su questo argomento. Erroneamente anche io pensavo che il divieto di transito da 3.5t si riferisse al peso del singolo mezzo e non ala somma delcomplesso veicolare. TheDevil scrive: D.P.R. 495/92 Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada Art. 118 Segnali di limitazioni alle dimensioni e alla massa dei veicoli 3. I valori numerici inseriti nei segnali, di cui al comma 1, sono riferiti alle effettive dimensioni e alla massa del veicolo al momento del transito dello stesso. dove si parla di VEICOLO. Ora, il CdS al Titolo III - Dei Veicoli, art 54 dà una definizione chiara di AUTOVEICOLO, dove al comma h si legge: autotreni: complessi di veicoli costituiti da due unità distinte, agganciate, delle quali una motrice. Ai soli fini della applicazione dell'art. 61, commi 1 e 2, costituiscono un'unica unità gli autotreni caratterizzati in modo permanente da particolari attrezzature per il trasporto di cose determinate nel regolamento. [...omissis...] Quindi per il CdS un camper + rimorchio è un autotreno e quindi più in generale un autoveicolo; come tale deve sottostare al limite di peso indicato nel cartello oggetto di questa discussione.
In risposta al messaggio di Gege01 del 23/01/2020 alle 17:06:12Non voglio entrare nella discussione in quanto penso di non avere le conoscente sufficenti, ma per quale motivo il legislatore in certi casi parla di solo veicoli e in certi casi parla di autoveicoli e complessi di veicoli ?
Perdonami, al di la del tono da saccente che usi e che puoi tranquillamente evitare, forse non hai letto tu la definizione di autoveicoli. Gli autotreni, a prescindere se composti da 2 o più unità distinte, sono considerateAUTOVEICOLI ai sensi dell'art. 54, comma h. Indi il segnale di divieto riferito agli autoveicoli comprende anche gli autotreni. A parte le disquisizioni logiche, se un ponte supporta 3,5t tu personalmente passeresti con un camper da 3,5t a cui è agganciato un rimorchio da 0.75t? Nel momento in cui transiti sul ponte con il tuo autotreno superi o non superi fisicamente le 3,5t di peso? Ai posteri l'ardua sentenza...
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In risposta al messaggio di IZ4DJI del 23/01/2020 alle 17:24:27esiste infatti anche un cartello che, oltre a limitare il peso massimo del veicolo al momento del transito, stabilisce anche il numero massimo di veicoli che vi possono transitare: non mi ricordo però se si riferisce ai veicoli nel medesimo senso di marcia o a tutti i veicoli che impegnano contemporaneamente il ponte.
Non voglio entrare nella discussione in quanto penso di non avere le conoscente sufficenti, ma per quale motivo il legislatore in certi casi parla di solo veicoli e in certi casi parla di autoveicoli e complessi di veicoli? Secondo me un autotreno è un complesso di veicoli e quindi non un veicolo visto che le due cose vengono chiaramente distinte. Se passa un camper con rimorchio, il peso sul ponte è lo stesso che se passa un camper seguito da una 500, e quindi se non c'è un cartello che specifica una distanza minima tra due veicoli, vorrà dire ch il ponte permette il passaggio di piu veicoli contemporaneamente, ma prudenzialmente si da un limite ad ognuno, dei 35q. Poi casomai mi sbaglio ma a logica, secondo me mi sembra plausibile.
In risposta al messaggio di Pascia2 del 23/01/2020 alle 17:31:37penso che sia per senso di marcia e quindi se c'è presente ai due estremi, perchè se fosse da un lato solo gli altri non lo vedrebbero.
esiste infatti anche un cartello che, oltre a limitare il peso massimo del veicolo al momento del transito, stabilisce anche il numero massimo di veicoli che vi possono transitare: non mi ricordo però se si riferisce ai veicoli nel medesimo senso di marcia o a tutti i veicoli che impegnano contemporaneamente il ponte.
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In risposta al messaggio di TheDevil del 23/01/2020 alle 20:20:20É illogico pensare che un camion che pesa più di 7 tonnellate non possa passare ed un bilico che ne pesa 13 si.
Gege' ha scritto: Indi il segnale di divieto riferito agli autoveicoli comprende anche gli autotreni. ============================== Il segnale Fig. II.68 e' di TRANSITO VIETATO AI VEICOLI AVENTI UNA MASSASUPERIORE A ... TONNELLATE. Non e' limitato agli autoveicoli e, per il legislatore, non riguarda unitariamente i complessi di veicoli ma soltanto i sìngoli veicoli che li compongono.
In risposta al messaggio di TheDevil del 23/01/2020 alle 20:20:20Diavolo
Gege' ha scritto: Indi il segnale di divieto riferito agli autoveicoli comprende anche gli autotreni. ============================== Il segnale Fig. II.68 e' di TRANSITO VIETATO AI VEICOLI AVENTI UNA MASSASUPERIORE A ... TONNELLATE. Non e' limitato agli autoveicoli e, per il legislatore, non riguarda unitariamente i complessi di veicoli ma soltanto i sìngoli veicoli che li compongono.