In risposta al messaggio di Macih del 22/11/2018 alle 22:30:51
Grazie Antonino, con calma ora mi leggo il vs volantino.
E questa é lettera inviata nel 2008 all'assessorato all'ambiente della Regione Lombardia, se può servire per qualche spunto:
Allo ASSESSORE ALLA QUALITÀ DELL'AMBIENTE REGIONE LOMBARDIA Sede
Oggetto: richiesta di esclusione degli autoveicoli autocavaran dalle misure per la limitazione del traffico veicolare previste dalla Legge Regionale n. 24 del 11 dicembre 2006, pubblicata sul BUR del 13 dicembre 2006.
In relazione a quanto in oggetto, si chiede l’esclusione degli autoveicoli “
autocaravan” dalle misure di limitazioni alla circolazione previste dagli articoli 13 e 22 della Legge Regionale n. 24 dell’11 dicembre 2006, ai sensi del punto h), comma 4, dell’art. 13
1 della Legge citata, in quanto trattasi evidentemente di veicolo dalle caratteristiche costruttive finalizzate a servizio tipicamente sociale.
In questi ultimi anni, infatti, le autocaravan si stanno imponendo all’attenzione delle famiglie come mezzo insostituibile per la fruizione delle vacanze; questo é dovuto sia per la libertà e la comodità intrinseca alle caratteristiche di riferimento, sia per i relativamente bassi costi di gestione, e la libertà che tale mezzo permette.
Queste caratteristiche ben si coniugano con le esigenze di parte degli operatori turistici, cosa che sta permettendo anche alle aree più marginali della regione di proporsi al mercato turistico con manifestazioni, spesso caratterizzate dal pregevole spessore culturale, volte alla promozione delle tradizione locali e dei connessi prodotti tipici.
Nei fatti, oggi sono sempre più numerose le comunità che – grazie ai bassi investimenti richiesti – rendono disponibili servizi ed attrezzature idonee all’accoglienza delle famiglie di camperisti, ricevendone in cambio lusinghieri risultati in termini di promozione delle produzioni agricole e artigianali locali e, in definitiva, dello sviluppo del proprio territorio. Questa situazione, tuttora in positiva evoluzione, indiscutibilmente depone a favore della qualificazione della diffusione del camperismo come fenomeno di assoluta valenza sociale 2 .
Si ritiene pertanto che l’introduzione di misure per la limitazione della circolazione per questa tipologia di veicoli che – oltre a non considerare quanto su esposto nella sua globalità – non tengano conto delle particolari modalità e condizioni d’impiego dei camper, possano compromettere irrimediabilmente un settore così promettente.
I camper, infatti, a fronte dell’alto investimento necessario per l’acquisto e per la dotazione degli accessori di conforto (generatori, climatizzatori, ecc.), conseguono percorrenze annue molto limitate - in massima parte fuori dai centri abitati - pertanto l’usura meccanica è trascurabile.
Oltre all’ovvia conseguenza che, proprio per tali motivi, l’incidenza sull’aumento dei livelli d’inquinanti nell’ambiente è irrilevante, questo fa sì che oggi l’acquisto di un’autocaravan venga vissuto dalle famiglie in un’ottica di medio-lungo periodo.
L’introduzione di provvedimenti coercitivi sulla circolazione, pertanto, certamente minerebbe tale percezione, provocando effetti di panic-selling in buona parte dei possessori di camper, i quali si precipiterebbero a vendere i veicoli per evitare di subire ulteriori svalutazioni del capitale investito per l’acquisto dei veicoli. Certamente, le ripercussioni sul mercato non mancherebbero di manifestarsi in breve tempo, probabilmente anche su scala nazionale, con effetti a catena, oltre che sull'intero settore turistico, anche sul promettente mercato connesso all'accessoristica e alle piccole-medie imprese attive sul settore dei servizi di installazione, ecc...
In breve,
questi sono solo alcuni - ma non tutti - dei motivi che imporrebbero un’approccio al fenomeno camperistico improntato alla massima prudenza, e, pertanto
, si ribadisce, come sopra detto,
l’esclusione di tale tipologia di veicoli dalle misure di limitazione al traffico veicolare, come d’altronde la stessa Legge Regionale 24 prevede.
Certi che la presente richiesta sarà presa nella dovuta considerazione e restando in attesa di riscontro, si porgono i migliori saluti.
1 Art. 13 comma 4. sono esclusi dalle limitazioni...omissis...h) altre tipologie di veicoli in relazione a particolari caratteristiche costruttive o d'utilizzo a servizio di finalità di tipo pubblico o sociale;
2 A solo titolo esemplificativo, le autocaravan sono escluse dalle misure di limitazioni alla circolazioni introdotte dalla Regione Piemonte, e, finanche, dal comune di Firenze.