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, in relazione all'interessante contributo documentale da parte di Ippocampo, da me auspicato.In risposta al messaggio di ezio59 del 03/03/2021 alle 16:02:25Posso rispondere anche qui:
dai un colpo alla botte e uno al ferro, ma va bene così. Non so in quale ufficio faccia o ha fatto servizio ippocampo e quale sia la sua preparazione o la vostra conoscenza visto che lo tiri in ballo. A questo puntomi piacerebbe saperlo, gli chiederò in privato perché ho sempre avuto buoni rapporti con la PS. Non credo sia l'unico che possa intervenire in leggi e normative. Tutti siamo utili e nessuno indispensabile.
In risposta al messaggio di ippocampo2009 del 03/03/2021 alle 17:48:22Hai posta
Posso rispondere anche qui: 1) non ritengo sia importante per qualcuno dove lavoro per il semplice fatto che, cone hai detto, si può lavorare magari alla polstrada ma cmq non avere una grande preparazione in materia; 2)cmq anche la mia preparazione non è importante perché non esprimo mai opinioni senza citare le fonti normative su cui poggiano. Quindi, qualora si dubiti, è sufficiente cercarle in rete e leggerle. Specie se il punto è chiaro come quello di specie; 3) con TheDevil la conoscenza è solo epistolare e deriva dai vari confronti/scontri che abbiamo avuto nel corso di anni su questo e un altro forum (adesso chiuso) in cui si trattavano esclusivamente argomenti di diritto. Per il caso in questione non vedo però alcun rilievo in un eventuale rapporto di conoscenza diretta. O la norma citata è valida o non lo è, a prescindere se andiamo a mangiare insieme o meno.
In risposta al messaggio di ezio59 del 03/03/2021 alle 18:47:19Letto e risposto.
Hai posta
In risposta al messaggio di ippocampo2009 del 03/03/2021 alle 19:38:19Fatto altrettanto.
Letto e risposto.
In risposta al messaggio di TheDevil del 03/03/2021 alle 19:19:19Visto che hai scritto: "Premesso che i miei interventi sono sub judice da parte di gente che ne sa qualcosa nel forum " e quindi insisti con lo sfottò ironico, siccome non mi conosci, solo a titolo informativo ti faccio presente che ho prestato servizio 12 anni al N.A.S., 5 al Nucleo Operativo e gli ultimi 13 come responsabile della Sezione di P.G. del Tribunale, quindi penso che un po’ di esperienza sul campo in merito alla prevenzione e repressione dei reati, violazioni amministrative e penali, Codice Penale e di Procedura Penale ne abbia. Poi come sempre si può sia sbagliare che imparare.
Salito ha scritto: ... non mi torna che si ipotizza che l'agente sulla strada stia a cercare indagare sulla presenza degli attacchi. Ha l'obbligo di elevare contravvenzione per mancata presenza delle cinture e mancatouso della stessa... ============================== Premesso che i miei interventi sono sub judice da parte di gente che ne sa qualcosa nel forum, le due sanzioni sono alternative e non cumulative. O si applicano le sanzioni dell'art. 72 CdS al conducente di un veicolo che risulta corredato degli specifici ancoraggi ma sprovvisto delle cinture di sicurezza (in presenza di immatricolazione successiva al 15-06-1976) oppure si applicano le sanzioni dell'art. 172 CdS al conducente/passeggero che non utilizza le cinture di sicurezza di cui il veicolo e' provvisto.
Decreto MIT 14-02-2000
(G.U. n.52/2000, pagg.51-58)Direttiva 2007/46/CE
(in vigore nel 2011 all'atto dell'immatricolazione del veicolo) - Allegato IIRegolamento (UE) 2018/858
(vigente) - Allegato IIn risposta al messaggio di TheDevil del 04/03/2021 alle 13:13:13Senza polemica. Premetto che la teoria e la pratica in non vanno sempre a braccetto.
Ippocampo2009 ha scritto: ... credo che il problema nasca dal fatto che il numero alla voce S1 include anche i posti utilizzabili a veicolo fermo. ==================== Le mie fonti normative, come trascrittein calce, porterebbero ad una differente conclusione. Tyrosve ha affermato che la CdC indica il valore 4 al codice comunitario <S.1> ma non ha ritenuto di documentare la sua affermazione. In base allo stralcio delle norme sottoriportate, i 4 posti a sedere indicati dall'UMC nella CdC sono utilizzabili mentre il veicolo e' in marcia. Una volta appurato che la CdC e' documento originale e non alterato, ritengo che nessuna violazione possa contestarsi per la presenza di quattro persone durante la circolazione del veicolo. Eventualmente il superamento della massa massima autorizzata. Posto che la CdC risulterebbe compilata nell'inosservanza delle prescrizioni tecniche concernenti l'omologazione dei veicoli, sorge questione se l'operatore di polizia stradale abbia facolta' di censurare direttamente l'UMC che l'ha rilasciata, limitando la disponibilita' del veicolo al relativo proprietario attraverso il ritiro della CdC. A mio subordinato avviso, nel caso di specie l'operatore di polizia stradale dovrebbe acquisire fotocopia della CdC e trasmetterla al MIT con l'evidenziazione dell'errata indicazione circa il numero di posti a sedere, lasciando allo stesso MIT l'onere di convocare l'interessato qualora ritenga di convalidare la segnalazione di errata compilazione che gli e' stata inoltrata dal Comando di appartenenza dell'operatore intervenuto. Sempre a mio subordinato avviso, qualora invece la CdC riporti il numero di 3 posti a sedere (in conformita' alle prescrizioni tecniche di omologazione), la presenza della quarta persona trasportata potrebbe essere sanzionata unicamente ai sensi dell'art. 169/c.7 del CdS. Ben disponibile a migliorare la mia conoscenza della materia. Decreto MIT 14-02-2000 (G.U. n.52/2000, pagg.51-58) Allegato I V. La parte I della carta di circolazione deve inoltre contenere i seguenti dati, preceduti dai codici comunitari armonizzati corrispondenti: (S.1) numero di posti a sedere, compreso quello del conducente. Direttiva 2007/46/CE (in vigore nel 2011 all'atto dell'immatricolazione del veicolo) - Allegato II Regolamento (UE) 2018/858 (vigente) - Allegato I 2.1. Numero di posti a sedere 2.1.1. Le prescrizioni riguardanti il numero di posti a sedere si applicano ai sedili progettati per essere utilizzati mentre il veicolo e' in marcia. 2.1.2. Esse non si applicano ai sedili destinati ad essere utilizzati quando il veicolo e' fermo e che sono chiaramente indicati agli utenti con un pittogramma o un cartello accompagnati da un testo appropriato.
qui
, a fronte di un camper con 5 sedili omologati, la CdC riporta un numero di posti a sedere pari a 3.