quote:Originally posted by fbomped> Il problema qui evidenziato e' che Ippocampo2009 (UPG "tutore della legge") sostiene la sua personale lettura delle disposizioni e ritiene applicabile la sanzione dell'art. 180/7id="red"> per la mancanza del contrassegno assicurativo nel caso di conducente di motociclo/ciclomotore.
C'è da considerare che in origine il certificato ed il contrassegno dell'assicurazione sono due tagliandi uniti tra di loro in unico documento che l'assicurazione rilascia all'atto della stipulazione o del rinnovo della polizza. Pertanto nella maggior parte dei casi, chi possiede un ciclomotore non ha interesse a staccare i due tagliandi e di conseguenza chi viene colto sprovvisto del contrassegno, quasi sempre non ha con sè il certificato. In questi casi scatta purtroppo la doppia sanzione, cioè quella ex art. 180/7 per mancanza certificato e art. 181/3 per mancanza contrassegno ...id="red">>
qui
. Ippocampo2009 ha scritto: Sulla scorta di tale dizioneid="blue"> [comma 2 dell'art. 181, ndr] io credo che anche tale documento debba essere aggiunto, quindi, a quelli indicati dal 180/6 per cui ne deriva che l'eventuale mancanza debba essere sanzionata ai sensi del 180/7.id="blue"> E poi ribadisce: 1) non mi sostituisco proprio a nessuno, questa è la mia lettura della norma e vale nè più nè meno di quella di qualcun altro (tutti compreso, comprendi?); 2) per me immaginazione significa fantasticare e, quindi, parlare senza alcuna base, come detto sopra io ho invece dato una mia chiave di lettura che, giusto o sbagliato, ha un suo fondamento per cui non fantastico;id="blue"> In altri termini, questo e' il testo dell'art. 180/6 che Ippocampo2009 afferma di lèggere nel CdS (SE&O, con il documento aggiuntoid="blue">): Il conducente di ciclomotore deve avere con sé il certificato di circolazione del veicolo, il certificato di idoneità alla guida ove previsto ed un documento di riconoscimento ed il contrassegno di assicurazione obbligatoriaid="blue">. In unaltro forum
ho aggiornato la statistica sulla pertinente sanzione da applicare qualora il conducente di un motociclo/ciclomotore non abbia con se' il contrassegno assicurativo, in violazione della disposizione di cui all'art. 181/2 CdS.quote:Originally posted by TheDevil> Per le valutazioni del caso, ho incollato di seguito una vecchia circolare, che seppur non attinente alla specifica discussione, credo che possa fornire un aiuto. A mio parere, se si dovesse applicare l'art. 180/7 per la mancanza di contrassegno, sicuramente questa circolare sarebbe stata impostata in altri termini menzionando tale violazione..... [:)] Ministero dell'Interno Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, di Frontiera e Postale Servizio Polizia Stradale - Divisione 2^ ***** n. 300/A/44960/105/31 Roma, 2 settembre 1999 OGGETTO: Art. 181/3 C.d.S. ultimo capoverso. Modalità di applicazione di cui all’art.180/8. Si fa riferimento alla nota con la quale si chiede a quest’Ufficio se, a seguito della contestazione della violazione di cui all’art. 181 del Codice della Strada, per la mancata esposizione del contrassegno assicurativo, sia legittimo intimare al conducente l’esibizione dello stesso ai sensi dell’art. 180, comma 8, del Codice della Strada, anche quando al momento del controllo abbia già esibito il certificato di assicurazione. A parere di quest’Ufficio, in tale circostanza, l’invito ai sensi dell’art. 180, comma 8, non può non ritenersi superfluo, in quanto attraverso l’esibizione del certificato di assicurazione viene acclarata senza ombra di dubbio l’esistenza della copertura assicurativa. IL DIRETTORE DEL SERVIZIO Piscitelli
quote:Originally posted by fbomped> Il problema qui evidenziato e' che Ippocampo2009 (UPG "tutore della legge") sostiene la sua personale lettura delle disposizioni e ritiene applicabile la sanzione dell'art. 180/7id="red"> per la mancanza del contrassegno assicurativo nel caso di conducente di motociclo/ciclomotore.
C'è da considerare che in origine il certificato ed il contrassegno dell'assicurazione sono due tagliandi uniti tra di loro in unico documento che l'assicurazione rilascia all'atto della stipulazione o del rinnovo della polizza. Pertanto nella maggior parte dei casi, chi possiede un ciclomotore non ha interesse a staccare i due tagliandi e di conseguenza chi viene colto sprovvisto del contrassegno, quasi sempre non ha con sè il certificato. In questi casi scatta purtroppo la doppia sanzione, cioè quella ex art. 180/7 per mancanza certificato e art. 181/3 per mancanza contrassegno ...id="red">>
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quote:Originally posted by fbomped> Ti ringrazio per i tuoi contributi a questa discussione, in concordanza con la mia opinione. ------------------------------ p.s. Purtroppo nell'altro forum non c'e' alcuna intenzione di risolvere la differenza nella "lettura" di una norma da parte di coloro che sono chiamati a farla rispettare. E, per l'esperienza della mia frequentazione, ne conosco anche il motivo.
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quote:Originally posted by TheDevil> Spero avrai visto che, come promesso, mi sono iscritto all'altro forum da te indicato, postandovi la mia lettura dell'articolo in questione.... P.S. mi diresti quale sarebbe il motivo? saluti...
quote:Originally posted by fbomped> Ti ringrazio per i tuoi contributi a questa discussione, in concordanza con la mia opinione. ------------------------------ p.s. Purtroppo nell'altro forum non c'e' alcuna intenzione di risolvere la differenza nella "lettura" di una norma da parte di coloro che sono chiamati a farla rispettare. E, per l'esperienza della mia frequentazione, ne conosco anche il motivo.
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