In risposta al messaggio di Marino2 del 22/10/2017 alle 17:09:42Negli USA le autostrade solo se periferiche, poco importanti e, di conseguenza, poco trafficate RARAMENTE sono a due corsie.
Cosa ritengo sbagliato in Italia ed in molti paesi europei è l'eccessivo utilizzo di strumenti elettronici per rilevare le infrazioni stradali, dove, sia per il tempo che trascorre per la contestazione dell'infrazione,sia per la possibilità di errori da parte dei vari enti che gestiscono l'inoltro ai proprietari dei mezzi non sempre è facile difendersi o comunque in molti casi non è possibile risalire a chi effettivamente era alla guida. Visto che si è parlato di Stati Uniti, molto meglio il loro metodo, se vai troppo veloce ti corrono dietro, ti fermano, e paghi subito le conseguenze, che possono essere molto pesanti, altra cosa che ho notato ultimamente, nei miei 30mila km percorsi ultimamente, buona parte sulle autostrade del nord america è che il limite di velocità, quando non si è nei pressi delle grandi metropoli spesso sono tra le 65 e le 70 miglia, in qualche caso anche 75, ed altra cosa interessante, sono tollerate le 10 miglia in più di velocità, che alla fine portano la velocità ammessa a livello molto vicina alla nostra , ma che quasi ovunque è permessa anche ai tir. C'è da dire che il livello di controllo della polizia sulle autostrade è di molto superiore a cosa vediamo da noi, ed il traffico è quasi sempre inferiore rispetto ai nostri principali assi autostradali.
In risposta al messaggio di Prof. Antonio Calosci del 21/10/2017 alle 11:18:11Ciao,riassumo le motivazioni di rigetto del Prefetto: Esaminato il ricorso...i motivi non sono sorretti da utili elementi probatori...,ricorso infondato per inadempimento dell'onere probatorio.
Il CdS non parla di categorie internazionali. Vero! Il CdS specifica quali mezzi possono circolare a determinate velocità! Le norme che impongono limiti parlano di veicoli recitano esattamente questo: f) autobus e filobusdi massa complessiva a pieno carico superiore a 8 t: 80 km/h fuori dei centri abitati; 100 km/h sulle autostrade; g) autoveicoli destinati al trasporto di cose o ad altri usi, di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t e fino a 12 t: 80 km/h fuori dei centri abitati; 100 km/h sulle autostrade; h) autoveicoli destinati al trasporto di cose o ad altri usi, di massa complessiva a pieno carico superiore a 12 t: 70 km/h fuori dei centri abitati; 80 km/h sulle autostrade; i) autocarri di massa complessiva a pieno carico superiore a 5 t se adoperati per il trasporto di persone ai sensi dell'art. 82, comma 6: 70 km/h fuori dei centri abitati; 80 km/h sulle autostrade; l) mezzi d'opera quando viaggiano a pieno carico: 40 km/h nei centri abitati, 60 km/h fuori dei centri abitati. Quindi... f) Gli autobus sono quelli abilitati al trasporto di oltre 9 persone (autista compreso). Non riguarda i camper! g, h) sono autoveicoli trasporto cose ed altri usi (negli altri usi - per esempio le bisarche o le moto betoniere - non rientra il trasporto persone!). i) si tratta espressamente di AUTOCARRI. l) sono trattori agricoli, scavatrici, ecc... La normativa è chiara! Chiarissima se poi si incrociano vari articoli! Per esempio i camper over 35 NON DEVONO avere né limitatore di velocità, né cronotachigrafo, né tantomeno apporre nella parte posteriore le velocità massime consentite, rientrando nelle lettere a (ciclomotori) e b automobili e trasporto cose under 35 quintali! La convenzione di Vienna è stata rispettata! Il Camper non appartiene alla stessa categoria degli AUTOCARRI. Inoltre, la convenzione di Vienna imporrebbe limiti di velocità nelle autostrade. La Germania NON HA MAI ADERITO a tale specificazione. Per contro, la Germania, impone limiti di velocità ai camper over 35 con specifica indicazione sul loro CdS. La Francia no. La Spagna lo fa per TUTTI i camper. Danimarca non lo fa per tutti i camper. Ecc... P.S. Per la storia del rigetto del Prefetto risponderà l'interessato. Segnalo due episodi. 7-10 anni fa il Prefetto di Bologna rigettò alcuni miei ricorsi per essere entrato con l'automobile nella ZTL di Bologna, nonostante - con mia moglie - ne avessimo diritto in quanto possessori di permesso per diversamente abili. Mai saputa la motivazione! Sta di fatto che il Giudice di Pace mi diede ragione! Il Comune fece ricorso e perse in secondo grado e non tentò ulteriore ricorso in Cassazione. La stessa cosa accadde a Perugia nel 2014 a me e mio fratello (auto differenti) accompagnando nostra madre. Ci furono sollevate in un anno oltre 40 contravvenzioni per un totale di oltre 8000 euro di importo. Il Prefetto le respinse tutte e non ho mai avuto le motivazioni. Il GdP, per contro, le accolse tutte e la cosa finì lì perché riconobbe spese legali a carico del Comune e non usò la classica formula delle spese compensate. In tal caso sarei andato in II grado.
In risposta al messaggio di paologu del 25/10/2017 alle 18:29:41Prefetto completamente fuori come un balcone!!
Ciao,riassumo le motivazioni di rigetto del Prefetto: Esaminato il ricorso...i motivi non sono sorretti da utili elementi probatori...,ricorso infondato per inadempimento dell'onere probatorio. Considerato ...autocaravaninquadrato nella categoria internazionzionale M1 soggiace agli stessi limiti di velocità generali previsti dai commi 1 e 2 art 142 cds per autovetture sino a 3,5 t di peso complessivo, MA SUPERATO QUESTO PESO È SOGGETTO AI LIMITI DI VELOCITÀ STABILITI NEL COMMA 3 LETT.G DEL MEDESIMO ARTICOLO. Ovviamente mi riservo la pubblicazione integrale dei documenti in questione. Resta il fatto che ad oggi c'è un annullamento da parte del Prefetto di Torino e c'è l'accoglimento del ricorso da parte del GdP. Paolo
In risposta al messaggio di latrofa124 del 25/10/2017 alle 19:47:34Sbagliato! Bisogna studiare!
Ci vedo attinenza con art.142 CDS art.3 comma g. veicoli trasporto cose, e altri usi se superano le 3,5T, La frase 'altri usi la interpreto come qualsiasi veicolo, anche M1 che supera la massa di 3.5T poi basta vedere il prontuario della polizia stradale che stabilisce le sanzioni in base alla velocità superata. Roberto
In risposta al messaggio di paologu del 25/10/2017 alle 20:13:50Quali sono allora i limiti di velocità per un camper a noleggio oltre 35 quintali?
Sbagliato! Bisogna studiare! Per altri usi art. 82 cds s ed il Regolamento Comunitario 165/2014 si intende l'uso economico in ambito professionale ( da escludersi quindi l'autocaravan).Infatti all'art 142 lettera g) AUTOVEICOLIDESTINATI AL TRASPORTO DI COSE O AD ALTRI USI di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t e fino a 12 t: 80 km/h fuori dai centri abitati, 100 km/h sulle autostrade... Basta leggere le leggi e non solo interpretarle a proprio uso e consumo. p.s. OT come si fa a cambiare la mail dal profilo? paolo Art. 82. Destinazione ed uso dei veicoli.Nuovo codice della strada, decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni. TITOLO III - DEI VEICOLI Capo III - VEICOLI A MOTORE E LORO RIMORCHI Sezione II - DESTINAZIONE ED USO DEI VEICOLI Art. 82. Destinazione ed uso dei veicoli. 1. Per destinazione del veicolo s'intende la sua utilizzazione in base alle caratteristiche tecniche. 2. Per uso del veicolo s'intende la sua utilizzazione economica. 3. I veicoli possono essere adibiti a uso proprio o a uso di terzi. 4. Si ha l'uso di terzi quando un veicolo è utilizzato, dietro corrispettivo, nell'interesse di persone diverse dall'intestatario della carta di circolazione. Negli altri casi il veicolo si intende adibito a uso proprio. 5. L'uso di terzi comprende: a) locazione senza conducente; b) servizio di noleggio con conducente e servizio di piazza (taxi) per trasporto di persone; c) servizio di linea per trasporto di persone; d) servizio di trasporto di cose per conto terzi; e) servizio di linea per trasporto di cose; f) servizio di piazza per trasporto di cose per conto terzi. 6. Previa autorizzazione dell'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C., gli autocarri possono essere utilizzati, in via eccezionale e temporanea, per il trasporto di persone. L'autorizzazione è rilasciata in base al nulla osta del prefetto. Analoga autorizzazione viene rilasciata dall'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. agli autobus destinati a servizio di noleggio con conducente, i quali possono essere impiegati, in via eccezionale secondo direttive emanate dal Ministero dei trasporti con decreti ministeriali, in servizio di linea e viceversa. 7. Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche costruttive del veicolo in relazione alle destinazioni o agli usi cui può essere adibito. 8. Ferme restando le disposizioni di leggi speciali, chiunque utilizza un veicolo per una destinazione o per un uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 80 a euro 318. 9. Chiunque, senza l'autorizzazione di cui al comma 6, utilizza per il trasporto di persone un veicolo destinato al trasporto di cose è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 398 a euro 1.596. 10. Dalla violazione dei commi 8 e 9 consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione da uno a sei mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. In caso di recidiva la sospensione è da sei a dodici mesi.
In risposta al messaggio di paologu del 25/10/2017 alle 18:29:41Posto che sono contento per te, ancora una volta non siamo arrivati a capo di questo dilemma.
Ciao,riassumo le motivazioni di rigetto del Prefetto: Esaminato il ricorso...i motivi non sono sorretti da utili elementi probatori...,ricorso infondato per inadempimento dell'onere probatorio. Considerato ...autocaravaninquadrato nella categoria internazionzionale M1 soggiace agli stessi limiti di velocità generali previsti dai commi 1 e 2 art 142 cds per autovetture sino a 3,5 t di peso complessivo, MA SUPERATO QUESTO PESO È SOGGETTO AI LIMITI DI VELOCITÀ STABILITI NEL COMMA 3 LETT.G DEL MEDESIMO ARTICOLO. Ovviamente mi riservo la pubblicazione integrale dei documenti in questione. Resta il fatto che ad oggi c'è un annullamento da parte del Prefetto di Torino e c'è l'accoglimento del ricorso da parte del GdP. Paolo
In risposta al messaggio di paologu del 25/10/2017 alle 20:13:50Se è come dici, trattasi di un eventuale evidente buco legislativo,
Sbagliato! Bisogna studiare! Per altri usi art. 82 cds s ed il Regolamento Comunitario 165/2014 si intende l'uso economico in ambito professionale ( da escludersi quindi l'autocaravan).Infatti all'art 142 lettera g) AUTOVEICOLIDESTINATI AL TRASPORTO DI COSE O AD ALTRI USI di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t e fino a 12 t: 80 km/h fuori dai centri abitati, 100 km/h sulle autostrade... Basta leggere le leggi e non solo interpretarle a proprio uso e consumo. p.s. OT come si fa a cambiare la mail dal profilo? paolo Art. 82. Destinazione ed uso dei veicoli.Nuovo codice della strada, decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni. TITOLO III - DEI VEICOLI Capo III - VEICOLI A MOTORE E LORO RIMORCHI Sezione II - DESTINAZIONE ED USO DEI VEICOLI Art. 82. Destinazione ed uso dei veicoli. 1. Per destinazione del veicolo s'intende la sua utilizzazione in base alle caratteristiche tecniche. 2. Per uso del veicolo s'intende la sua utilizzazione economica. 3. I veicoli possono essere adibiti a uso proprio o a uso di terzi. 4. Si ha l'uso di terzi quando un veicolo è utilizzato, dietro corrispettivo, nell'interesse di persone diverse dall'intestatario della carta di circolazione. Negli altri casi il veicolo si intende adibito a uso proprio. 5. L'uso di terzi comprende: a) locazione senza conducente; b) servizio di noleggio con conducente e servizio di piazza (taxi) per trasporto di persone; c) servizio di linea per trasporto di persone; d) servizio di trasporto di cose per conto terzi; e) servizio di linea per trasporto di cose; f) servizio di piazza per trasporto di cose per conto terzi. 6. Previa autorizzazione dell'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C., gli autocarri possono essere utilizzati, in via eccezionale e temporanea, per il trasporto di persone. L'autorizzazione è rilasciata in base al nulla osta del prefetto. Analoga autorizzazione viene rilasciata dall'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. agli autobus destinati a servizio di noleggio con conducente, i quali possono essere impiegati, in via eccezionale secondo direttive emanate dal Ministero dei trasporti con decreti ministeriali, in servizio di linea e viceversa. 7. Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche costruttive del veicolo in relazione alle destinazioni o agli usi cui può essere adibito. 8. Ferme restando le disposizioni di leggi speciali, chiunque utilizza un veicolo per una destinazione o per un uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 80 a euro 318. 9. Chiunque, senza l'autorizzazione di cui al comma 6, utilizza per il trasporto di persone un veicolo destinato al trasporto di cose è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 398 a euro 1.596. 10. Dalla violazione dei commi 8 e 9 consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione da uno a sei mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. In caso di recidiva la sospensione è da sei a dodici mesi.
In risposta al messaggio di latrofa124 del 26/10/2017 alle 08:59:04Io, invece, mi sto convincendo che bisogna andare cauti con le parole: per definizione non esiste una posizione intepretativa sbagliata magistratura. Sbagliata in base a che cosa, a quanto vorresti sentirti dire tu cittadino?
Se è come dici, trattasi di un eventuale evidente buco legislativo, sbaglero', ma probabilmente la posizione interpretativa sbagliata di dirigenti della polstrada e prefetto è al fine di provocare un intervento sulla materia del legislatore. Roberto
In risposta al messaggio di chorus del 26/10/2017 alle 08:54:18Ribadisco, come più volte scritto, che gli ALTRI USI non riguarda i TRASPORTI PERSONE ma riguarda trasporti COSE e usi che non rientrano nel TRASPORTO COSE.
Quali sono allora i limiti di velocità per un camper a noleggio oltre 35 quintali?
In risposta al messaggio di Prof. Antonio Calosci del 26/10/2017 alle 11:42:29Grazie Professore, se mai mi capitasse scriverò sul ricorso che il Prefetto me lo deve accogliere perché un forumista di COL ne ha proposti parecchi e il Prefetto di competenza non li ha mai esaminati, dunque chiederò che, appunto, il ricorso venga accolto per silenzio non rifiuto.
Ribadisco, come più volte scritto, che gli ALTRI USI non riguarda i TRASPORTI PERSONE ma riguarda trasporti COSE e usi che non rientrano nel TRASPORTO COSE. Per esempio Camion GRU, Bisarche, Motobetoniere, Pianali trasportolegnami, pianali trasporto container, ecc... Comunque il Giudice di Pace a SMENTITO la ERRATISSIMA deduzione del Prefetto che - torno a scriverlo - non farebbe male a studiare un po' meglio le leggi dello Stato. Soprattutto quando le norme, come sostieni tu (ma non è così!), sono poco chiare si dovrebbe operare nei confronti del cittadino nel senso ESTENSIVO della norma e non in quello restrittivo! Da quello che mi risulta (eccezion fatta per qualche prefettura sempre, successivamente, risolti dal GdP) TUTTI i ricorsi presentati per velocità camper over 35 q sono sempre stati accolti! Personalmente (non rammento più quanti, ma davvero tanti) vinsi tutti i ricorsi dal Prefetto. Purtroppo non mi comunicarono mai le motivazioni, ma non avendo ricevuto mai nulla il risultato è sempre quello: VITTORIA!
In risposta al messaggio di chorus del 26/10/2017 alle 11:54:30Intanto prendi atto che TUTTI (dico TUTTI) i ricorsi presentati al Giudice di Pace - che tra l'altro sta nella scala giudiziaria sopra al prefetto potendo annullarne le decisioni - sono state accolte.
Grazie Professore, se mai mi capitasse scriverò sul ricorso che il Prefetto me lo deve accogliere perché un forumista di COL ne ha proposti parecchi e il Prefetto di competenza non li ha mai esaminati, dunque chiederò che, appunto, il ricorso venga accolto per silenzio non rifiuto.
In risposta al messaggio di Prof. Antonio Calosci del 26/10/2017 alle 12:50:04Io non mi sono mai vantato di andare piano, semplicemente viaggio alla velocità dei camion o di poco superiore se le condizioni del traffico permettono continui sorpassi. Anche in auto mi adeguo sistematicamente ai limiti di velocità (infatti uno degli accessori che utilizzo maggiormente è il cruise control).
Intanto prendi atto che TUTTI (dico TUTTI) i ricorsi presentati al Giudice di Pace - che tra l'altro sta nella scala giudiziaria sopra al prefetto potendo annullarne le decisioni - sono state accolte. Io prendo atto di questacosa che conferma che le mie deduzioni sono esatte e non opinabili da chi per lavoro fa il Giudice ed è abituato, andando molto oltre il senso comune o il comune sedicente buon senso, alla radice delle leggi scritte! Per i ricorsi senza risposta dei Prefetti ho una mia ipotesi, non suffragata da riscontri provati per cui resta ipotesi: i Prefetti (i cui uffici sono obbligati a verificare i ricorsi) probabilmente hanno scelto di far cadere la questione per non creare precedenti né in un senso né in un altro, soprattutto evitando eventuali ulteriori ricorsi al Giudice di Pace nei quali si può chiedere di non avere spese compensate, ma spese a carico della parte soccombente - come capitato a me per altre questioni relative alla sosta e al transito nelle ZTL con contrassegno per diversamente abili (quando mia moglie era viva) e dove non mi furono riconosciute le spese a carico del perdente presentai ricorso in II grado... VINCENDO! Se dovesse capitarti di avere contravvenzioni per aver viaggiato col camper over 35 a velocità automobilistiche (cosa che non credo perché ti sei sempre vantato di andare piano) scrivimi e ti fornirò il testo e tutti i riferimenti di legge per un bel ricorso VINCENTE come occorso ad alcuni lettori di COL che non mettendosi a 90° hanno combattuto e vinto!
In risposta al messaggio di chorus del 26/10/2017 alle 13:16:46Ma se mi hai sempre criticato per il mio non seguire il tachimetro del veicolo, NOTORIAMENTE "TIRCHIO", per seguire le indicazioni del navigatore che, per contro, è precisissimo e perché viaggio ho sempre sfruttato anche la tolleranza!
Io non mi sono mai vantato di andare piano, semplicemente viaggio alla velocità dei camion o di poco superiore se le condizioni del traffico permettono continui sorpassi. Anche in auto mi adeguo sistematicamente ai limitidi velocità (infatti uno degli accessori che utilizzo maggiormente è il cruise control). Ho memoria di aver letto su questo forum di due ricorsi presentati e accolti: se questi fossero gli unici presentati in Italia dovremmo dire che tutti, ma proprio tutti, i ricorsi hanno avuto un destino univoco, ma sarà proprio così? Hai notizie statistiche da fonti certe in merito? Il Giudice di Pace è inequivocabilmente un Giudice, ma nel nostro panorama giudiziario rappresenta il primo dei gradini e purtroppo (o per fortuna, dipende dalla prospettiva) ce ne sono molti altri. Qualche buonanima dovrebbe avere la pazienza di arrivare in Cassazione. Temo però che nessuno arriverà mai: azzardo a dire che i camper oltre 35 quintali saranno a dir tanto 20 mila, su oltre 40 milioni di veicoli a motore circolanti. Ciao!
In risposta al messaggio di chorus del 26/10/2017 alle 08:57:19Ciao, copio quanto riportato nei quotidiani locali.
Posto che sono contento per te, ancora una volta non siamo arrivati a capo di questo dilemma. Personalmente sono d'accordo con il Prefetto, che è quanto sostengo nel mio piccolo da anni. PS a scanso di equivoci ho studiatopoco, per non dire pochissimo! Ma non ho nessuna intenzione di farlo, mi basta conoscere quelle quattro nozioni che il mio intelletto, la mia formazione, nonché il mio livello di comprensione delle norme giuridiche mi hanno permesso di comprendere.
In risposta al messaggio di paologu del 26/10/2017 alle 17:05:05Grazie della preziosa testimonianza!
Ciao, copio quanto riportato nei quotidiani locali. VENEZIA. L’ultimo caso, raccontato dai quotidiani locali, riguarda una persona disabile che è passata in una zona a traffico limitato di Mestre con il pass rilasciatodal Comune di Spinea ma senza avvertire la polizia locale della terraferma. Multata, ha fatto ricorso al Prefetto di Venezia che ha bocciato la contestazione e raddoppiato la multa (portandola a 700 euro!), mentre il Giudice di Pace a cui si è rivolta successivamente gli ha annullato la sanzione. Ma i casi sono tantissimi come già “denunciato” più volte da Adico. Insomma, è l’accusa di Carlo Garofolini, presidente dell’Adico, “pare proprio che la Prefettura di Venezia, al contrario di altre Prefetture, non accolga mai i ricorsi degli automobilisti, anzi. Li boccia e raddoppia la sanzione, mettendo in seria difficoltà economica il ricorrente. Ma perché si comporta così?”. Da tempo, Adico, sconsiglia in modo assoluto di rivolgersi al Prefetto di Venezia per contestare sanzioni stradali. “A noi non è mai giunta notizia di un ricorso accolto – continua Garofolini -. Mentre spesso dopo la bocciatura da parte del Prefetto arriva l’accoglimento da parte del Giudice di Pace. Nel caso della disabile di Spinea in possesso del pass, la cosa è al limite dello scandalo. Ma, come detto, abbiamo molti casi simili, e quando qualcuno ci dice di aver presentato ricorso alla Prefettura di Venezia, ci mettiamo le mani nei capelli e annunciamo già il risultato: ricorso bocciato e sanzione raddoppiata”. Non è la prima volta che Adico rileva questa situazione. Tanto che, continua Garofolini, “ci viene il dubbio che davvero il ricorso venga letto in Prefettura, perché le sentenze sono talmente arzigogolate e colme di riferimenti normativi che, anche volendo, non si riesce a entrare nel merito della risposta. Altre Prefetture, invece, come quella di Treviso, quando respingono un ricorso spiegano in modo preciso il motivo della loro decisione. Non capiamo perché a Venezia non si seguano le stesse modalità. In ogni caso, in attesa che le cose cambino, diciamo agli automobilisti di non fare mai ricorso al Prefetto di Venezia, anche se è gratuito. Le speranze di un accoglimento sono praticamente nulle e in caso di bocciatura la sanzione viene raddoppiata”.