In risposta al messaggio di Pedro2 del 12/11/2023 alle 11:04:44Purtroppo è da un po' che son finiti i bei tempi, ormai diventati "leggendari". Ma le leggende son dure a morire, c'e' sempre chi si ostina a credere, poi magari paga salata la realta'.
Non era meglio spendere pochi euro per la sosta camper? E questo sfata la leggenda che col camper vai dove vuoi, quando vuoi e parcheggi dappertutto.
In risposta al messaggio di Anto1957 del 12/11/2023 alle 09:24:04Parlando di leggi, sai che il regolamento sconsiglia copia/incolla così lunghi, ma postare semplicemente il link?
Interessante sentenza in tema di divieti alla circolazione riguradanti anche l'AUTOCARAVAN La sentenza verte su temi che costituiscono leit motiv di noi amperisti, in particolare le cosiddette Direttive Ministeriali esulla disapplicazione dell'ordinanza istitutrice dei divieti che riteniamo discriminatori per l'AUTOCARAVAN. Scopo della discussione è unicamente condividere informazioni e scambiare opinioni giuridiche sui temi della sentenza, qualora non fosse già nota ai camperisti di questo forum. Cassazione civile sez. II, 07/10/2020, (ud. 11/02/2020, dep. 07/10/2020), n.21556 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. COSENTINO Antonello – Presidente – Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere – Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere – Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere – Dott. OLIVA Stefano – Consigliere – ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso 2768/2016 proposto da: P.P., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA SALLUSTIO 9, presso lo studio dell’avvocato LORENZO SPALLINA, che lo rappresenta e difende; – ricorrente – contro PREFETTURA – UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI SIENA, in persona del Prefetto pro tempore, MINISTERO DELL’INTERNO in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope legis; – controricorrenti – avverso la sentenza n. 2160/2015 del TRIBUNALE di FIRENZE, depositata il 17/06/2015; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/02/2020 dal Consigliere Dott. ELISA PICARONI; udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PEPE Alessandro, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Fatto FATTI DI CAUSA 1. Il Tribunale di Firenze, con sentenza pubblicata il 17 giugno 2015, ha rigettato l’appello proposto da P.P. avverso la sentenza del Giudice di pace di Siena n. 40 del 2012, e nei confronti della Prefettura UTG di Siena, così confermando il rigetto dell’opposizione all’ordinanza ingiunzione (prot. n. 8174/2011/DEP Area III), che ha irrogato al sig. P. la sanzione amministrativa del pagamento di Euro 247,00 per aver transitato e sostato l’autocaravan di sua proprietà (tg. (OMISSIS)) in area vietata nel Comune di Montalcino. 2. Secondo il Tribunale non ricorrevano le condizioni per la disapplicazione dell’atto presupposto, costituito dall’ordinanza n. 15 del 2010 del Sindaco di Montalcino, che aveva disposto il divieto di transito e sosta di autocaravan, autobus turistici e autocarri aventi massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate (nelle aree) dall’inizio di Via (OMISSIS) e (OMISSIS). 3. P.P. ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di due motivi, anche illustrati da memoria. Resiste con controricorso la Prefettura di Siena, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato. 3.1. Il ricorso, già chiamato in decisione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stato rimesso alla pubblica udienza per mancanza di evidenza decisoria. Diritto RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo è denunciata violazione dell’art. 5 C.d.S., comma 3, art. 6 C.d.S., comma 4, lett. b), art. 7 C.d.S., comma 1, lett. b) e si contesta la carenza di motivazione, il difetto di istruttoria nonchè l’irragionevolezza e illogicità della motivazione, avuto riguardo alle esigenze della circolazione, alle caratteristiche strutturali delle strade e alle esigenze di tutela (del patrimonio artistico, ambientale e naturale) poste a fondamento del divieto di transito alle autocaravan che il Comune di Montalcino aveva istituito con l’ordinanza n. 15 del 2010. 2. Con il secondo motivo è denunciata violazione dell’art. 185 C.d.S., perchè il divieto di circolazione alle autocaravan sarebbe irragionevole e perciò inidoneo a giustificare il trattamento differenziato. 3. I motivi sono infondati. 3.1. In premessa si deve chiarire che le plurime violazioni di legge prospettate con i due motivi costituiscono, in tesi del ricorrente, altrettanti vizi dell’ordinanza comunale che avrebbero dovuto indurre il Tribunale a disapplicarla. Il giudizio di legittimità, pertanto, ha ad oggetto la verifica della correttezza della mancata disapplicazione del provvedimento amministrativo, nel perimetro delineato dalle censure del ricorrente e nei limiti della sindacabilità dell’accertamento svolto sul punto dal giudice di merito. 4. Le censure prospettate con il primo motivo non sussistono. 4.1. L’ordinanza del Comune di Montalcino è ampiamente motivata e il rilievo è sufficiente ad escludere la violazione dell’art. 5 C.d.S., comma 3. 4.2. Non risulta violato neppure il disposto dell’art. 6 C.d.S., comma 4, lett. b), che espressamente consente all’ente proprietario della strada – con l’ordinanza di cui all’art. 5, comma 3 – di stabilire “obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente (…) per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade”. Appurato che è la stessa legge invocata dal ricorrente ad ammettere restrizioni per categorie di utenti, la questione si sposta sul diverso piano della legittimità della restrizione disposta dall’ordinanza del Comune di Montalcino nei confronti delle autocaravan, ed è oggetto del secondo motivo di ricorso. 4.3. Non sussiste neppure la violazione dell’art. 7 C.d.S., comma 1, lett. b), che impone ai comuni, nell’ambito dell’attività di regolamentazione della circolazione nei centri abitati, di conformarsi alle direttive impartite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Non si ravvisa contrasto tra l’ordinanza comunale ed i provvedimenti ministeriali indicati dal ricorrente. 4.3.1. Quanto alla direttiva ministeriale del 28 gennaio 2011 e alla nota del 16 gennaio 2012, si tratta di atti successivi sia all’adozione dell’ordinanza in esame, che è del 3 marzo 2010, sia alla infrazione accertata a carico del ricorrente, e come tali non assumono rilevanza nel giudizio sull’operato del Comune. 4.3.2. Gli atti ministeriali precedenti all’adozione dell’ordinanza, ai quali il Comune di Montalcino era tenuto a conformarsi, sono costituiti dalle direttive del 24 ottobre 2000 e del 16 giugno 2008. La direttiva del 2000, per la parte trascritta nel ricorso per cassazione, non contiene alcuna prescrizione ma si limita ad un’osservazione generica sulla frequenza dei vizi motivazionali delle ordinanze dei proprietari delle strade contenenti divieti di circolazione. La direttiva del 2008, per la parte trascritta nel ricorso per cassazione, si limita ad affermare la necessità che dalla motivazione delle ordinanze di regolamentazione della circolazione nei centri abitati emerga la previa effettuazione di una “dettagliata analisi tecnica”, in mancanza della quale le ordinanze stesse dovrebbero ritenersi illegittime. In tale direttiva, tuttavia, non si prescrive una specifica modalità di analisi tecnica, lasciando in definitiva del tutto indeterminato il contenuto della prescrizione, con la conseguenza che la verifica di conformità dell’ordinanza alla direttiva non può che risolversi nell’apprezzamento dell’adeguatezza-sufficienza della motivazione, apprezzamento che spetta soltanto al giudice di merito. Al riguardo si richiama, per un verso, il consolidato indirizzo di questa Corte secondo cui l’interpretazione di un atto amministrativo non normativo, risolvendosi nell’accertamento della volontà della P.A., ovverosia di una realtà fenomenica ed obiettiva, è riservata al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità ove sorretta da motivazione adeguata e immune dalla violazione delle regole di ermeneusi contrattuale (cfr. in motivazione, Cass. 09/10/2017, n. 23532, che richiama Cass. 23/07/2010, n. 17367); per altro verso, il costante orientamento secondo cui il giudizio sull’adeguatezza della motivazione degli atti amministrativi di imposizione tributaria compete al giudice di merito e non è censurabile in sede di legittimità se non mediante la denuncia di specifici errori di diritto nei quali sia incorso detto giudice (principio elaborato in materia tributaria – ex plurimis, Cass. 19/04/2013, n. 9582; Cass. 07/04/2005, n. 7313 – che opera in tutti i casi in cui il giudice ordinario sia chiamato a valutare la legittimità di un atto amministrativo sotto il profilo indicato). 4.3.3. Nella fattispecie il costituisse motivazione adeguata comunale all’aumento dei flussi veicoli, e ciò alla luce delle architettoniche del luogo, definito di ridotte dimensioni all’interno medievale”. La valutazione fatta dal Tribunale, fondata sul notorio, non è stata impugnata per violazione del 115 c.p.c., sotto il profilo del cattivo esercizio del potere del giudice di porre fatti notori a fondamento la propria decisione, e pertanto non può essere oggetto di verifica in questa sede. 5. Il secondo motivo di ricorso, che denuncia la violazione dell’art. 185 C.d.S., è infondato. 5.1. L’art. 185 C.d.S., recante la disciplina della circolazione e sosta delle autocaravan, prevede al comma 1 che “I veicoli di cui all’art. 54, comma 1, lett. m), ai fini della circolazione stradale in genere ed agli effetti dei divieti e limitazioni previsti negli artt. 6 e 7, sono soggetti alla stessa disciplina prevista per gli altri veicoli”. Come anche precisato dal Tribunale, la norma non esclude affatto trattamenti differenziati (artt. 6 e 7 C.d.S.): se le autocaravan sono soggette alla stessa disciplina degli altri veicoli, esattamente come gli altri veicoli possono essere assoggettate a restrizioni. Il riscontro di legittimità dell’atto amministrativo implica allora la verifica della ragionevolezza della restrizione imposta alle autocaravan, che si sostanzia nell’accertamento della sussistenza o non del vizio di eccesso di potere, di cui l’irragionevolezza costituisce appunto figura sintomatica. 5.2. Richiamati i limiti del sindacato sull’eccesso di potere, che non consente al giudice di controllare l’idoneità delle scelte dell’amministrazione a realizzare gli scopi contemplati dalla legge (ex plurimis, Cass. Sez. U 12/06/1990, n. 5705; Cass. 28/06/1994, n. 396; Cass. 30/10/2007, n. 22894; Cass. 22/02/2010, n. 4242), l’accertamento del vizio di eccesso di potere implica l’interpretazione dell’atto amministrativo, e perciò spetta al giudice di merito, il cui ragionamento può essere censurato in sede di legittimità nei limiti del vizio di motivazione, nella specie non dedotto. 5.3. In ogni caso, il Tribunale ha ritenuto insussistente l’irragionevolezza della limitazione del divieto (di accesso e sosta nel centro storico) alle autocaravan con argomentazione in tutto plausibile. Come correttamente osservato dal Tribunale, la circostanza che l’ordinanza non assoggettasse al medesimo divieto altri veicoli di dimensioni ingombranti quanto o più delle autocaravan, quali la limousine o il van, non costituiva indice di irragionevole discriminazione, trattandosi di “casi limite” e non potendo la valutazione di ragionevolezza essere rapportata ai casi limite. E ancora, il differente e articolato trattamento previsto per altri veicoli di dimensioni notevoli (autocarri, autobus turistici) trovava giustificazione nella diversità di funzione dei mezzi indicati, per i quali l’accesso e la sosta nel centro storico erano strumentali allo svolgimento dell’attività di carico e scarico merci, ovvero a consentire la discesa e salita dei passeggeri. Il Tribunale ha evidenziato, infine, che a breve distanza dal centro storico il Comune aveva creato un parcheggio riservato alle autocaravan, mentre le contestazioni del ricorrente riguardo all’onerosità del parcheggio e alla sua destinazione al campeggio e non alla sosta, introducono elementi fattuali che non emergono dalla sentenza impugnata, sul punto non specificamente censurata. 6. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente alle spese, nella misura indicata in dispositivo. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato. PQM La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 710,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello richiesto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 11 febbraio 2020. Depositato in Cancelleria il 7 ottobre 2020 La verità non piace.
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 12/11/2023 alle 13:28:43SI, lo so. Chiedo venia. Intanto il link è ad una rivista giuridica on line che non so quanto tenga on line il dato. Poi la sentenza è della CASSAZIONE ed è di pubblico dominio. Poi ancora, penso sia meglio restare nel sito camperonline che vive anche di pubblicità e sarebbe controproducente per camperonline che un utente rimandi ad un link esterno quando non serve beneficiando di click che invece sarebbero propri di camperonline.
Parlando di leggi, sai che il regolamento sconsiglia copia/incolla così lunghi, ma postare semplicemente il link?
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 12/11/2023 alle 13:28:43
Parlando di leggi, sai che il regolamento sconsiglia copia/incolla così lunghi, ma postare semplicemente il link?
https://www.italgiure.giustizia...
In risposta al messaggio di Anto1957 del 12/11/2023 alle 14:42:22Grazie infinite per aver postato il testo integrale della sentenza della Cassazione.
SI, lo so. Chiedo venia. Intanto il link è ad una rivista giuridica on line che non so quanto tenga on line il dato. Poi la sentenza è della CASSAZIONE ed è di pubblico dominio. Poi ancora, penso sia meglio restare nelsito camperonline che vive anche di pubblicità e sarebbe controproducente per camperonline che un utente rimandi ad un link esterno quando non serve beneficiando di click che invece sarebbero propri di camperonline. Cerco di portare acqua al mulino di camperonline trafficando qui e di fare in modo che l'argomento resti qui storicizzato a beneficio degli utenti. Se guardi link di anni precedenti vedi che non sono più attivi o per le immagini o per i documenti colà pubblicati. E' sufficiente come risposta o devo esplicitare altri tre o quattro motivi? Grazie.
In risposta al messaggio di chorus del 12/11/2023 alle 17:34:28E da li è preso. Ovviamente nulla toglie di andarsela a cercare con il semplice riferimento al nr e data sentenza. L'una cosa non esclude l'altra. Non sono in opposizione.
Grazie infinite per aver postato il testo integrale della sentenza della Cassazione. Molto, molto interessante, grazie ancora e un saluto.
In risposta al messaggio di chorus del 12/11/2023 alle 17:34:28@TheDevil (wrote:Da parte mia, rispetto ad una trascrizione (magari con plurimo passaggio), preferisco sempre la lettura del documento originale su un sito istituzionale:
Grazie infinite per aver postato il testo integrale della sentenza della Cassazione. Molto, molto interessante, grazie ancora e un saluto.
https://www.italgiure.gius
tizia...)In risposta al messaggio di Anto1957 del 13/11/2023 alle 08:31:39Ancora grazie, perché nelle banche dati a cui ho accesso questa sentenza non risulta pubblicata.
@TheDevil (wrote:Da parte mia, rispetto ad una trascrizione (magari con plurimo passaggio), preferisco sempre la lettura del documento originale su un sito istituzionale: ...) Su Italgiure occorre essere registrati e peressere registrati o si deve appartenere ... Dipendente di un Organo Costituzionale o della P. A. (es. Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero dell'Interno... diversi altri) o si deve avere un codice e un abbonamento a pagamento a costo annuo abbastanza consistente a seconda se si sceglie l'abbonamento Concessione in abbonamento o a fatturazione... di conseguenza linkare sentenze di Italgiure qui significa renderle illegibili agli utenti di Camperonline che non hanno certo un accesso costoso a Italgiure. Comunque grazie per la significativa segnalazione. Pertanto preferisco, fino ad avviso contrario della Moderazione, postare il documento intero, perché pubblico, a beneficio della raccolta di Camperonline, avendo, gli utenti comunque, come già detto, la possibilità di verificarne l'ufficialità e la completezza. Mi scuso per la lunghezza della risposta.
In risposta al messaggio di Lebowski del 13/11/2023 alle 14:37:17Il tema non è la disciminazione o no posto che la sentenza ha anche questo passaggio:
4.3.1. Quanto alla direttiva ministeriale del 28 gennaio 2011 e alla nota del 16 gennaio 2012, si tratta di atti successivi sia all’adozione dell’ordinanza in esame, che è del 3 marzo 2010, sia alla infrazione accertataa carico del ricorrente, e come tali non assumono rilevanza nel giudizio sull’operato del Comune. Dal bancone del bar chiedo: se il fatto contestato fosse successo dopo il 28 gennaio 2011/16 gennaio 2012 la sentenza potrebbe essere stata favorevole al ricorrente?
In risposta al messaggio di Anto1957 del 13/11/2023 alle 15:32:31Per rispondere dovrei leggere l'ordinanza (cosa che non ho fatto) e sapere cosa dicono tanto la direttiva ministeriale come la nota citata (che non ho trovato).
Il tema non è la disciminazione o no posto che la sentenza ha anche questo passaggio: Appurato che è la stessa legge invocata dal ricorrente ad ammettere restrizioni per categorie di utenti, la questione si sposta suldiverso piano della legittimità della restrizione disposta dall’ordinanza del Comune di Montalcino nei confronti delle autocaravan, ed è oggetto del secondo motivo di ricorso. Ti rispondo con una domanda... a seguito delle direttive...il comune ha mantenuto l'ordinanza o ha modificato ottenendo lo stesso risultato? E continua a fare multe? Il tema è sempre com'è scritta l'ordinanza e come'è motivata. Poiché altrimenti come può fare un comune a fare un parcheggio per autovetture, uno per gli autocarri ed uno per gli autobus e un'area di sosta per autocaravan se non disciminando i veicoli secondo le specie di cui all'art. 54 CDS? Se un'ordinanza è ben motivata e il comune ha aree in cui la sosta è consentita a determinati veicoli per viabilità e necessità di garantire la fruibilità a tutti allora la discriminazione è legittima. Così come i parcheggi per residenti, il transito ai soli bus di linea e agli autocarri adibiti a consegne in determinate fasce orarie e periodi dell'anno. Tutti elementi che riducono il traffico veicolare salvaguardando residenti ed utenti della strada in base all'utilità che ha la loro circolazione per tutta la collettività.
In risposta al messaggio di Lebowski del 13/11/2023 alle 15:59:14La direttiva per certo influisce sulle ordinanze. Però anche le direttive non dicono che non è possibile discriminare. Dicono che devi avere validi motivi per discriminare per masse e devi dichiararli con un attento esame. Provo a fare un esempio... se ho strade strette ma ci sono negozi che devono essere serviti con furgoni e camion (trasportatori) posso fare un divieto di transito ad eccezione dei residenti con autovetture per recarsi ai loro spazi interni agli edifici di loro proprietà? E posso fare una deroga dalle 6 alle 8 per furgoni per consentire le consegne? Posso altresì consentire il transito ai bus di linea con fermate che servono i residenti e gli utenti che si recano nella zona? E posso fare tutto questo un attento esame delle frequenze di circolazione dei vari tipi di veicoli? Se facessi una bella ZTL con eccezioni previste solo per residenti, BUS di linea e furgoni-consegne? A sentire alcuni passi delle direttive "amiche" (chiamiamole così per amor di patria) sembra che se consento anche ad solo furgone il transito lo debba consentire a tutti. Questo non mi trova affatto d'accordo.
Per rispondere dovrei leggere l'ordinanza (cosa che non ho fatto) e sapere cosa dicono tanto la direttiva ministeriale come la nota citata (che non ho trovato). Poi, non essendo ne un avvocato e molto meno un giudice, ragionereicon la sola logica da programmatore, che a poco serve nelle diatribe legali. Il dubbio era appunto se questa direttiva dice qualcosa che potrebbe aver influito nella decisione della cassazione.
In risposta al messaggio di Lebowski del 13/11/2023 alle 15:59:14Scusa, ma la domanda mi sorge spontanea: hai bisogno di questi documenti per capire se la Cassazione ha lavorato bene?
Per rispondere dovrei leggere l'ordinanza (cosa che non ho fatto) e sapere cosa dicono tanto la direttiva ministeriale come la nota citata (che non ho trovato). Poi, non essendo ne un avvocato e molto meno un giudice, ragionereicon la sola logica da programmatore, che a poco serve nelle diatribe legali. Il dubbio era appunto se questa direttiva dice qualcosa che potrebbe aver influito nella decisione della cassazione.
In risposta al messaggio di chorus del 13/11/2023 alle 17:17:15No, non stavo mettendo in dubbio la sentenza della cassazione (anche se non la prenderei come il Vangelo per convinzione ma solo perché non si può fare altrimenti), ma un chiarimento su questa direttiva e nota, che la sentenza scarta non per il contenuto (che non conosco) ma solo perché sono posteriori al fatto contestato.
Scusa, ma la domanda mi sorge spontanea: hai bisogno di questi documenti per capire se la Cassazione ha lavorato bene? Io, che non sono un avvocato, prendo le sentenze come il Vangelo secondo tutti e quattro gli Evangelisti.
In risposta al messaggio di Lebowski del 13/11/2023 alle 17:26:26Dice, con riferimento all'ordinanza, riporto una nota trovata in rete...
No, non stavo mettendo in dubbio la sentenza della cassazione (anche se non la prenderei come il Vangelo per convinzione ma solo perché non si può fare altrimenti), ma un chiarimento su questa direttiva e nota, che la sentenzascarta non per il contenuto (che non conosco) ma solo perché sono posteriori al fatto contestato. Senza conoscere ne l'ordinanza ne la direttiva non posso sapere se l'ordinanza è in ottemperanza alla direttiva e se i fatti fossero successi dopo l'emissione della direttiva potrebbero avere influito diversamente sulle motivazioni del tribunale.