In risposta al messaggio di marinox del 30/11/2023 alle 09:11:21C'è, a mio avviso, un grosso equivoco di fondo. Il MIT nella famosa circolare 277 che parecchi chiamano indebitamente "direttiva", dice non si può vietare se non per pari massa e ingombro... e parecchi camperisti dicono AUTOCARAVAN M1, M1 autovettura, M1=M1 AUTOVETTURA = AUTOCARAVAN: dove sostano le autovetture posso sostare anche io AUTOCARAVAN.
come hai scritto NON è colpa del sindaco ma certamente di chi si comporta nel tempo in questa maniera . IN ogni caso il divieto di sosta/parcheggio camper implica una sanzione che inevitabilmente allontana , ma E' doveredel sindaco offrire spazio x mezzi fuori sagoma altrimenti i BUS e CORRIERE dove parcheggiano ? o è discriminazione oppure è NON voler capire il problema . in autostrada IO parcheggio sui posti camion o sul fianco strada dei posti camion questo x non ostacolare i camion e x non parcheggiare sui posti auto . sui posti camion normalmente trovo camionisti intenti a farsi un caffè oppure il pranzo /cena e una birra unita a il segno degli occhi ha sempre trovato comprensione e a me SICUREZZA ,invece davanti al grill troppe persone e nessuno noterebbe una forzatura di una porta QUINDI? . carlo
In risposta al messaggio di Anto1957 del 30/11/2023 alle 12:15:30M1 indica la categoria a cui appartiene, non il tipo di veicolo
C'è, a mio avviso, un grosso equivoco di fondo. Il MIT nella famosa circolare 277 che parecchi chiamano indebitamente direttiva, dice non si può vietare se non per pari massa e ingombro... e parecchi camperisti dicono AUTOCARAVANM1, M1 autovettura, M1=M1 AUTOVETTURA = AUTOCARAVAN: dove sostano le autovetture posso sostare anche io AUTOCARAVAN. Ora faccio due esempi: Come faccio a fare un parcheggio per camper e vietarlo alle auto? Se vale M1=M1 come faccio a fare un'Area di sosta art.. 7 comma 1 lettera h se non discriminando tra AUTOVETTURE e AUTOCARAVAN?? Se ho un piano parcheggi ove ho previsto sia parcheggi per autocaravan sia parcheggi per BUS di Linea e per BUS turistici, sia per autocarri, sono sicuro che qualcuno non mi faccia ricorso pretendendo di sostare per pari massa e ingombri con un AUTOCARAVAN negli stalli per BUS turistici? O con un BUS turistico negli stalli per autocarri? (Il MIT dice ... per pari massa e ingombro)... O Negli stalli previsti per AUTOVETTURE (Pannello inegrativo a lettere autovetture)?? Posso stabilire un divieto di transito a mezzi più larghi di 2mt con eccezioni per BUS di linea (hanno orari) e autocarri ma per questi solo dalle 6 fino alle 8 di mattina per carico e scarico? con l'intento di limitare la circolazione di mezzi ingombranti su determinate strade nelle quali la viabilità è più stretta? quindi ridurre i rischi? O interviene il solito ministero a bacchettare (fu usato questo termine) il comune per carenza di istruttoria? Pretendendo una disamina puntuale per l'ordinanza mentre lui è intervenuto a bacchettare senza alcuna disamina della situazione locale? Posso, come avviene per i Decreti Ministeriali riguardanti le isole, stabilire divieti di accesso alle AUTOCARAVAN e Caravan trainate (sono rimorchi) se non per il tragitto strettamente necessario a raggiungere i parcheggi e i campeggi previsti per loro? Morale. La situazione è molto più complessa e andrebbe riesaminata a livello legislativo precisando cosa si voglia dire con l'art, 185 e quali sono veramente le competenze del MIT in materia di attività turistiche come il campeggio inteso sia come sostantivo (costituzione di attendamenti) che come verbo (azione di soggiornare delle persone sotto o dentro mezzi mobili di pernoattamento). Ogni ricorso ha semrpre una storia a se e da CAMPERISTA io penso che non sia un'azione risolutiva, benché costante. Sono anni che si va avanti a ricorsi vinti e pubblicati o persi e rifiutati dai camperisti. E che la cosiddetta sosta libera fatta dormendo nell'AUTOCARAVAN sia sempre campeggiare, eccezione fatta esclusivamente per le soste tecniche nei viaggi di trasferimento. E' il caso in questione? Ma se vado in una località turistica per visitarla mi dovrei comportare da turista e usare le infrastrutture ricettive che siano AREE ex art. 7 comma 1 lettera h o parcheggi per AUTOCARAVAN. Così faccio notare la mia presenza senza passare per abusivo del turismo. Credo che molti di noi hanno il camper ma non si comportano da turisti.
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 30/11/2023 alle 12:23:52Vero, ma il mainstream dice che:
M1 indica la categoria a cui appartiene, non il tipo di veicolo io ho un autocarro N3, uguale uguale ad una autopompa dei VVFF, ma di sicuro non posso passare dove possono loro, non posso viaggiare i corsia di emergenza, non posso fare quello che fanno loro stessa cosa vale per auto e autocaravan, sono due cose diverse, appartenenti alla stessa categoria
In risposta al messaggio di chorus del 30/11/2023 alle 12:30:07
Vero, ma il mainstream dice che: - autovettura = M1; - autocaravan = M1; dunque autocaravan = autovettura.
In risposta al messaggio di chorus del 30/11/2023 alle 12:30:07
Vero, ma il mainstream dice che: - autovettura = M1; - autocaravan = M1; dunque autocaravan = autovettura.
In risposta al messaggio di damasi del 30/11/2023 alle 13:56:55Cosa significa... ai fini della circolazione stradale... ? E qual è il soggetto? Il veicolo o l'equipaggio? Al momento ti annovero tra quelli che citano l'art. 185 cds senza averne ben compreso l'ambito e il soggetto cui si applica.
L'autocaravan» è definito quale autoveicolo avente una speciale carrozzerìa ed attrezzato permanentemente per essere adibito al trasporto e all'alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente (art. 54 c.1 lett. m) del ( Codice della Strada). * Ai Fini della circolazione stradale in genere e agli effetti dei divieti di cui agli arti. 6 c 7 del Codice gli autocaravan sono soggetti alla stessa disciplina prevista per gli altri veicoli (art 185 c.1);. * La solo sosta, ove consentita, non costituisce campeggio, attendamento e simili se essi poggiano sul suolo esclusivamente- con le ruote, non emettono deflussi propri e non occupano la sede stradale in misura eccedente il proprio ingombro (art. 185 c. 2).
In risposta al messaggio di Anto1957 del 30/11/2023 alle 14:05:15Basta leggere per intero questa circolare emanata dal ministero dell'interno...
Cosa significa... ai fini della circolazione stradale... ? E qual è il soggetto? Il veicolo o l'equipaggio? Al momento ti annovero tra quelli che citano l'art. 185 cds senza averne ben compreso l'ambito e il soggetto cui si applica.
https://www.prefettura.it/como/
In risposta al messaggio di Anto1957 del 30/11/2023 alle 14:05:15D'altra parte il solito mainstream, per altri ben più tragici eventi, dice:
Cosa significa... ai fini della circolazione stradale... ? E qual è il soggetto? Il veicolo o l'equipaggio? Al momento ti annovero tra quelli che citano l'art. 185 cds senza averne ben compreso l'ambito e il soggetto cui si applica.
In risposta al messaggio di Anto1957 del 30/11/2023 alle 14:05:15
Cosa significa... ai fini della circolazione stradale... ? E qual è il soggetto? Il veicolo o l'equipaggio? Al momento ti annovero tra quelli che citano l'art. 185 cds senza averne ben compreso l'ambito e il soggetto cui si applica.
https://www.polizialocale.com/o...
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 30/11/2023 alle 12:23:52
M1 indica la categoria a cui appartiene, non il tipo di veicolo io ho un autocarro N3, uguale uguale ad una autopompa dei VVFF, ma di sicuro non posso passare dove possono loro, non posso viaggiare i corsia di emergenza, non posso fare quello che fanno loro stessa cosa vale per auto e autocaravan, sono due cose diverse, appartenenti alla stessa categoria
In risposta al messaggio di Anto1957 del 30/11/2023 alle 14:05:15
Cosa significa... ai fini della circolazione stradale... ? E qual è il soggetto? Il veicolo o l'equipaggio? Al momento ti annovero tra quelli che citano l'art. 185 cds senza averne ben compreso l'ambito e il soggetto cui si applica.
In risposta al messaggio di damasi del 30/11/2023 alle 14:41:21Pignolo, preciso, sono questioni relative. Comunque non hai risposto. Puoi riprovare a rileggere l'art. 185 badando a soggetti, verbi, complementi a leggendo prima di tutto di cosa si occupi il CDS all'art. 1 comma 2 e se quindi la materia del soggiorno di turisti in mezzi mobili di pernottamento sia di sua competenza.
Ognuno di noi ha le proprie abitudini che ad altri non interessano, quindi per te stesso puoi annoverare quello che vuoi, ma che sia ben chiaro una cosa che non me ne fr€&@ un piffero... anche perché ho il terribiledifetto che prima di aprire la bocca oppure scrivere è quello di informarmi bene... e quello che nonostante tutto lo studio che ho fatto su questa specifica materia per questioni lavorative, se mi sfugge qualcosa oppure non riesco a capire bene mi rivolgo sempre agli uffici addetti dove ci vado di persona... purtroppo sono una persona molto pignola che ama capire!
In risposta al messaggio di Anto1957 del 30/11/2023 alle 14:58:21Per non avere dubbi, l'ho anche letto con un mio carissimo amico ispettore della stradale, che da qualche mese è andato in pensione... che ha avallato la mia interpretazione, quindi mi fido più di lui che ha svolto questo mestiere per circa 40anni, che di altri che cercano di interpretare un articolo a modo proprio senza avere un minimo studio in materia... poi basterebbe leggere tutta la circolare del Ministero dell'Interno dove viene spiegato tutto... e non solo una virgola e il soggetto.
Pignolo, preciso, sono questioni relative. Comunque non hai risposto. Puoi riprovare a rileggere l'art. 185 badando a soggetti, verbi, complementi a leggendo prima di tutto di cosa si occupi il CDS all'art. 1 comma 2 e se quindi la materia del soggiorno di turisti in mezzi mobili di pernottamento sia di sua competenza.
In risposta al messaggio di Anto1957 del 30/11/2023 alle 14:58:21OT mi sembri come BONELLI che più che politico mi pare un polemico
Pignolo, preciso, sono questioni relative. Comunque non hai risposto. Puoi riprovare a rileggere l'art. 185 badando a soggetti, verbi, complementi a leggendo prima di tutto di cosa si occupi il CDS all'art. 1 comma 2 e se quindi la materia del soggiorno di turisti in mezzi mobili di pernottamento sia di sua competenza.
In risposta al messaggio di damasi del 30/11/2023 alle 14:33:20è ovvio che le autocaravan, ai fini della circolazione, sono equiparati come qualsiasi veicolo, ma ciò non vuol dire che possano fare quello che vogliono
Silvio, per togliere ogni dubbio questo è un estratto della circolare ministeriale emanata dal Ministero dell'Interno Divieto alle autocaravan di accedere ad un parcheggio consentendolo invece alle autovetture non giustificatodai criteri tecnici in contrasto con le caratteristiche tecniche e funzionali che presiedono alla realizzazione del parcheggio stesso. Al sensi dell'articolo 185 del Codice della Strada non si può escludere dalla circolazione l'autocaravan (autoveicolo ai sensi dell'articolo 54 del Codice della Strada) da una strada e/o da un parcheggio ed allo stesso tempo consentirlo alle autovetture che sono anch'esse autoveicoli
In risposta al messaggio di damasi del 30/11/2023 alle 15:14:40Comunque non hai risposto.
Per non avere dubbi, l'ho anche letto con un mio carissimo amico ispettore della stradale, che da qualche mese è andato in pensione... che ha avallato la mia interpretazione, quindi mi fido più di lui che ha svolto questomestiere per circa 40anni, che di altri che cercano di interpretare un articolo a modo proprio senza avere un minimo studio in materia... poi basterebbe leggere tutta la circolare del Ministero dell'Interno dove viene spiegato tutto... e non solo una virgola e il soggetto.
In risposta al messaggio di Anto1957 del 30/11/2023 alle 17:21:17La sentenza del 2001 ce l'avevo, leggendo il tuo messaggio ho appreso l'esistenza della sentenza dello scorso anno che ho appena recuperato.
Comunque non hai risposto. Consiglio la lettura di questa sentenza: SENTENZA CASSAZIONE CIVILE n.11278, sez. I del 28/08/2001 e di questa ... Sentenza della Corte di Cassazione n.29050 del 06/10/2022 Sez. Seconda Civilee questa: Cassazione, Seconda Sezione Civile nr. 20842/16 depositata il 14 ottobre 2016 riguardante il comune di Caorle. Basta non citare nell'ordinanza AUTOCARAVAN e non puoi accampare alcuna discriminazione.
In risposta al messaggio di Giovanni del 30/11/2023 alle 18:25:54
Hai scritto: OT mi sembri come BONELLI che più che politico mi pare un polemico A me, invece, ricorda tanto un Antonio che da parecchio non si vede sul forum... Sbaglierò... Giovanni
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 30/11/2023 alle 16:50:08La circolare emanata dal Ministero dell'Interno, specifica che tra i veicoli immatricolati M1 non devono esserci discriminazioni, quindi fino a quando qualsiasi veicolo, ripeto qualsiai veicolo, compreso gli autocaravan non eccedono al proprio ingombro ecc ecc non significa campeggiare, quindi in sintesi come del resto è scritto... "L'autocaravan» è definito quale autoveicolo avente una speciale carrozzerìa, sono soggetti alla stessa disciplina prevista per gli altri veicoli"
è ovvio che le autocaravan, ai fini della circolazione, sono equiparati come qualsiasi veicolo, ma ciò non vuol dire che possano fare quello che vogliono io con il camion, sicuramente non posso parcheggiare dove parcheggianole auto, eppure li ci sono i divieti di sosta per autocarri, che faccio, faccio ricorso? i divieti, vengono messi per molte ragioni, alcuni leciti altri illeciti la maggior parte dei camper, direi il 99%, negli stalli normali non ci stanno e questi sono i criteri tecnici sono poi i creativi camperisti che mettono il kulo sul marciapiede o sulle aiuole, ma di fatto non sono in regola