In risposta al messaggio di salito del 05/12/2023 alle 14:56:26
...i sindaci devono solo abbandonare la tesi del campeggio possono vincere a man bassa con li stalli e le loro misure e la salva guardia dell estetica dell arredo urbano
Sulla salvaguardia dell'estetica dell'arredo urbano mi permetto di avere dubbi.
Credo invece che per le dimensioni possano fare qualcosa ma non devono mai nominare l'autocaravan.
Motivare con la necessità di ridurre l'afflusso di mezzi o di mezzi sopra certe dimensioni o massa o semplicemente la quantità di flusso veicolare prevedendo che i divieti di trasito riguardino tutti i veicoli con eccezioni per Frontalieri, BUS di Linea, BUS turistici diretti a parcheggi a loro dedicati, autocarri per consegne in fasce orarie prestabilite, mezzi di servizio comunali. Suffragando con statistiche di transito, necessità di stabilità degò edifici antichi sulla strada (un valido motivo lo si trova), dati di larghezza delle strade, adottando eventualmente le ZTL ove possono.
Per la questione campeggio, per il caso in esame io percepisco che forse è fagliata la prova della situazione specifica. Ma se il PU documenta la permanenza del mezzo, diciamo per due notti fuori da strutture ricettive autorizzate, con gli occupanti intenti a vivere nel veicolo, e anziché multare il camper eleva contravvenzione ai singoli campeggiatori identificandoli con il loro documento di identità ai fini dell'infrazione al divieto di soggiorno al di fuori di strutture ricettive autorizzate dalla Legge Regionale la vedo molto più difficile da smontare.
Anche qualora intervenisse il ministero la risposta potrebbe essere... la LR o l'Ordinanza riguarda il divisto di soggiorno delle persone, dei turisti, al di fuori di strutture ricettive autorizzate, fattispecie contestata ai signori...a, b, c, (mai citare l'autocaravan). Nessuna infrazione è stata elevata ai sensi del codice della strada. Non ci risulta peraltro che codesto ministero sia competente ai sensi dell'art. 117 della Costituzione sulla materia turistica e in tema di strutture ricettive né che l'art. 185 comma 2 autorizzi il soggiorno di turisti fuori da strutture ricettive a ciò autorizzate, regolando esclusivamente la circolazione e la sosta del VEICOLO in quanto tale. Il comune ha peraltro sia aree specifche per la sosta dell'autocaravan ex art. 7 comma 1 lettera h, esclude dal divieto di soggiorno fuori da strutture ricettive, sia campeggi autorizzati.
E' ovvio che quando si fa un ricorso la prima cosa è contestare la fattispecie rilevata e spesso i verbalizzanti non possono provare che si tratti di soggiorno e non di sosta tecnica, nota a verbale furba dell'utente se è una notte e basta. Siamo a casi border line. Da qui la loro necessità di provare bene la fattispecie del soggiorno fuori da strutture autorizzate. Difficile ma non impossibile. Ma se il fatto viene rilevato fuori da una struttura definibile "strada" (art.1 comma 2 e art. 2 CDS) come ad esempio uno sterrato privato fuori dalla sede stradale, o una zona demaniale fuori dalla strada, manca allora anche la copertura dell'art. 185.
La verità non piace.