Il 22/09
Himmer80 ha scritto:
... staremo a vedere che combinano.
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Concordo.
Su iniziativa di alcuni senatori [1], l'art. 78 del CdS risulta modificato a far tempo dal 15 settembre scorso,
come indicato in grassetto sul sito istituzionale normattiva.it.
La modifica legislativa, apportata al solo comma 1, risulta incoerente con il testo invariato del successivo comma 2.
In materia di
modifiche alle caratteristiche costruttive dei veicoli il
preesistente quadro normativo era di una linearita' esemplare, con:
- il comma 1 dell'art. 78 CdS a dettare la disposizione;
- il comma 2 dello stesso articolo a rinviare al Regolamento (DPR 495/92) sia per l'elenco completo delle modifiche soggette alla disposizione sia per il dettaglio delle modalita' operative da seguire;
- l'art. 236 del Regolamento a ricordare che
ogni modifica alle caratteristiche costruttive o funzionali, tra quelle indicate nell'appendice V al presente titolo ed individuate con decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C. o che determini la trasformazione o la sostituzione del telaio, comporta la visita e prova del veicolo interessato presso l'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. competente in relazione alla sede della ditta che ha proceduto alla modifica.
Per quanto a mia conoscenza il MIT non ha mai emanato il predetto decreto, nel dichiarato assunto che
tutte le modifiche indicate nell'appendice V del Titolo III del DPR 495/92 sono da sottoporre a visita e prova. Per esclusione le modifiche non indicate nella citata Appendice V restano ovviamente esenti da qualunque controllo.
Adesso, fermo restando l'eventuale decreto (ex art.236 Reg) per individuare le modifiche soggette a
visita e prova, il MIT e' investito dell'arduo còmpito di emanare un decreto (ex art.78 CdS) per specificare anche le modifiche NON soggette a
visita e prova.
A questo punto, per combinare le due disposizioni di opposto contenuto, immagino che il decreto MIT potra' essere del seguente tenore (con una formulazione qui estremamente semplificata, tanto per inquadrare la basilare struttura dell'atto):
Visto l'art 78 del D.Lgs 385/92 nel testo modificato...,
visto l'art. 236 del DPR 495/92,
il Ministro decreta che le modifiche alle caratteristiche costruttive dei veicoli di cui ai punti
...
dell'Appendice V al Titolo III del DPR 495/92 non sono da sottoporre a visita e prova ma vengono assoggettate alle modalita' operative di cui ai successivi articoli del presente decreto.
A mio avviso la recente modifica legislativa non doveva riguardare l'art. 78 del CdS ma piuttosto l'art. 236 del Regolamento con un rinnovato comma 1 del seguente tenore:
Ogni modifica alle caratteristiche costruttive o funzionali indicate nell'appendice V al presente titolo, o che determini la trasformazione o la sostituzione del telaio, comporta la visita e prova del veicolo interessato presso l'ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri competente in relazione alla sede della ditta che ha proceduto alla modifica.
Con propri decreti il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti individua, tra quelle indicate nel precedente periodo, le modifiche per le quali la visita e prova e' omessa secondo i criteri e le modalita' operative specificate negli stessi decreti.
In questo modo si avrebbero tre gruppi chiaramente differenziati delle
modifiche alle caratteristiche costruttive dei veicoli:
- modifiche
non indicate nell'Appendice V totalmente esenti da controlli;
- modifiche
indicate in Appendice V e in apposito Decreto MIT esenti da
visita e prova ma con le modalita' operative di controllo specificate nel Decreto;
- modifiche
indicate in Appendice V soggette a
visita e prova secondo le modalita' di cui all'art. 236 del Regolamento.
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[1] in ordine alfabetico: Anastasi, De Petris, Di Girolamo, Errani, Grasso, Laforgia, Mirabelli, Nugnes, Ruotolo, Santillo.
P.S.
Modifiche legislative auspicate
- All'articolo 78 comma 1 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, i periodi secondo e terzo sono soppressi.
- All'articolo 236 comma 1 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, il primo periodo e' sostituito dai due seguenti:
"Ogni modifica alle caratteristiche costruttive o funzionali indicate nell'appendice V al presente titolo, o che determini la trasformazione o la sostituzione del telaio, comporta la visita e prova del veicolo interessato presso l'ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri competente in relazione alla sede della ditta che ha proceduto alla modifica.
Con propri decreti il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti individua, tra quelle indicate nel precedente periodo, le modifiche per le quali la visita e prova e' omessa secondo i criteri e le modalita' operative specificate negli stessi decreti.".