In risposta al messaggio di TheDevil del 21/12/2023 alle 15:15:15TheDevil
Anto1957 ha scritto: Della serie... Io la penso così, e siccome la penso così, vuol dire che è cosi... ============================== Nient'affatto. Ho aperto questa discussione con la definizione di quattro termini, almeglio della mia attuale conoscenza NON-professionale della materia. Ho inoltre aggiunto la mia disponibilita' a ricevere costruttivi suggerimenti di modifica al fine di migliorare la chiarezza delle anzidette definizioni e la loro sostanziale corrispondenza ai testi normativi vigenti in materia. A fronte della definizione di CARICO SPORGENTE ho scritto che una figura recentemente portata a mia conoscenza risulterebbe un ottimo riferimento per il seguito di questa discussione con due modifiche che ho poi scelto di apportare direttamente come segue: al fine di documentare la mia attuale lettura del comma 2 nell'art. 164 CdS, relativamente alla sporgenza longitudinale ammessa. Aggiungo un esempio ed un'altra figura: p.s. per considerare cancellata l'originaria conclusione: In altri termini, il carico sporgente in lunghezza e' residuale, dopo aver utilizzato tutta la sagoma propria del veicolo per la sistemazione del carico indivisibile. e sostituita con le considerazioni esposte nell'intervento al link www.camperonline.it/forum/x/x/x/247403/3#4069037
In risposta al messaggio di Giovanni del 21/12/2023 alle 16:52:50Giovanni, l'ultima frase del tuo post è inaccettabile.
Sarà... ma per me il discorso è proprio chiaro. Un carico occasionale può sporgere solo sul posteriore, al massimo per i 3/10 dell'interasse. Poi se il carico arriva al frontale o sta appeso proprio dietro, son sempre3/10 dell'interasse. Portabici classico appeso alla parete posteriore del camper e tendalino: fino alla fine degli anni '90 anche il portabici andava trascritto sulla Carta di Circolazione; poi chi di dovere ammise la possibilità di installare questo accessorio senza la necessità della trascrizione. Del tendalino (sporgenza laterale non ammessa) abbiamo già parlato: nessuno s'era interessato fino al caso del camperista rompiglione che ha aperto il caso ed anche in questo frangente chi di dovere, sollecitato dai costruttori di portabici, ha deciso il non luogo a procedere perché poco sporgente ed in alto oltre i due metri e mezzo (misura della quale vado a memoria). Anche nell'altro argomento caldo, trascrizione del porta tutto sulla Carta di Circolazione, la situazione è chiarissima: l'oggetto va a modificare le caratteristiche del mezzo (lunghezza, fanaleria, targa) per cui va trascritto sulla Carta di Circolazione. Si continua a confondere, non so se in buona o cattiva fede, l'omologazione (adatto all'uso) dalla sua installazione su un mezzo. Ci vuole molto a capirlo? In buona fede no, in malafede si. Giovanni
In risposta al messaggio di Anto1957 del 21/12/2023 alle 17:37:37
Giovanni, l'ultima frase del tuo post è inaccettabile. Saranno contenti i produttori che hanno fatto ricorso nel sapere che secondo te stanno sostenendo una posizione in MALAFEDE anche al TAR CDS etc. etc. E quelli checome me sono stanno difendendo ciò che ritengono un diritto sancito da norme internazionali. Hai un gran bel modo di argomentare su tesi contrarie a quelle che sostieni. Proprio un bel modo.
In risposta al messaggio di TheDevil del 21/12/2023 alle 15:15:15
Anto1957 ha scritto: Della serie... Io la penso così, e siccome la penso così, vuol dire che è cosi... ============================== Nient'affatto. Ho aperto questa discussione con la definizione di quattro termini, almeglio della mia attuale conoscenza NON-professionale della materia. Ho inoltre aggiunto la mia disponibilita' a ricevere costruttivi suggerimenti di modifica al fine di migliorare la chiarezza delle anzidette definizioni e la loro sostanziale corrispondenza ai testi normativi vigenti in materia. A fronte della definizione di CARICO SPORGENTE ho scritto che una figura recentemente portata a mia conoscenza risulterebbe un ottimo riferimento per il seguito di questa discussione con due modifiche che ho poi scelto di apportare direttamente come segue: al fine di documentare la mia attuale lettura del comma 2 nell'art. 164 CdS, relativamente alla sporgenza longitudinale ammessa. Aggiungo un esempio ed un'altra figura: p.s. per considerare cancellata l'originaria conclusione: In altri termini, il carico sporgente in lunghezza e' residuale, dopo aver utilizzato tutta la sagoma propria del veicolo per la sistemazione del carico indivisibile. e sostituita con le considerazioni esposte nell'intervento al link www.camperonline.it/forum/x/x/x/247403/3#4069037
In risposta al messaggio di marob del 21/12/2023 alle 20:05:00Riterrei di no ma solo in base alle proporzioni nella foto. Dovresti domandarlo a TheDevil che ha postato in precedenza la stessa foto. E non potendo sporgere anteriormente in base all'art. 164 comma 2 ... Il carico non deve superare i limiti di sagoma stabiliti dall'art. 61 e non può sporgere longitudinalmente dalla parte anteriore del veicolo; può sporgere longitudinalmente dalla parte posteriore, se costituito da cose indivisibili fino ai 3/10 della lunghezza del veicolo stesso, purchè nei limiti stabiliti dall'art. 61.
Secondo te, così ad occhio, questo bell'esempio, sporge max 3/10 di L?
In risposta al messaggio di marob del 21/12/2023 alle 20:05:00
Secondo te, così ad occhio, questo bell'esempio, sporge max 3/10 di L?
In risposta al messaggio di TheDevil del 21/12/2023 alle 22:22:22Capisco, lo specchio è piuttosto viscido.
Un solerte agente di Polizia Stradale potrebbe anche elevare sanzione ex art. 164 CdS, in assenza oltretutto dell'apposito speciale pannello quadrangolare di segnalazione.
In risposta al messaggio di TheDevil del 22/12/2023 alle 14:14:14E' la prima volta in vita mia che su un'interpretazione di una norma giuridica leggo "composizione molecolare".
Chorus ha scritto: Da utente della strada io mi limito a osservare l'art. 164 del codice della strada. ============================== Mi piacerebbe conoscere la tua opinione sulle considerazioni, espresse nel mio intervento appena precedente, riguardo al comma 2 dell'art. 164 CdS. Con anticipato ringraziamento.
In risposta al messaggio di chorus del 22/12/2023 alle 14:40:5530, 70, 28, 72 Ambo e terno sulla ruota di Pollena Trocchia. Scherzi a parte, nemmeno io ho ben compreso il 28 e 72. Sono certo che TheDevil ha i suoi buoni motivi. Tocca aspettare fiduciosi. Grazie.
E' la prima volta in vita mia che su un'interpretazione di una norma giuridica leggo composizione molecolare. E non è da ieri mattina che leggo testi giuridici, peraltro non solo nelle varie scuole che ho frequentato maanche nel mio lavoro. Per il resto il secondo comma dell'art. 164 del cds mi sembra di una chiarezza lapalissiana, che non si presta ad alcuna interpretazione. Tuttavia non capisco il rapporto 72/28 che citi nel tuo messaggio. Perché 72/28 e non 70/30? grazie, ciao
In risposta al messaggio di Anto1957 del 22/12/2023 alle 15:31:07Chi mi conosce bene dice che sono persona di una pazienza infinita.
30, 70, 28, 72 Ambo e terno sulla ruota di Pollena Trocchia. Scherzi a parte, nemmeno io ho ben compreso il 28 e 72. Sono certo che TheDevil ha i suoi buoni motivi. Tocca aspettare fiduciosi. Grazie.
In risposta al messaggio di chorus del 22/12/2023 alle 14:40:55
E' la prima volta in vita mia che su un'interpretazione di una norma giuridica leggo composizione molecolare. E non è da ieri mattina che leggo testi giuridici, peraltro non solo nelle varie scuole che ho frequentato maanche nel mio lavoro. Per il resto il secondo comma dell'art. 164 del cds mi sembra di una chiarezza lapalissiana, che non si presta ad alcuna interpretazione. Tuttavia non capisco il rapporto 72/28 che citi nel tuo messaggio. Perché 72/28 e non 70/30? grazie, ciao
In risposta al messaggio di TheDevil del 22/12/2023 alle 16:16:16Non capisco, l'art. 164 comma 2 recita: Il carico non deve superare i limiti di sagoma stabiliti dall'art.
Innanzitutto grazie ancora per la tua pronta risposta e per la conferma che il secondo comma dell'art. 164 CdS non si presta ad alcuna interpretazione. Riguardo alla composizione molecolare, non mi e' venuto in mente altrotermine per indicare la causa dello stretto legame che trattiene il carico sporgente (di seguito esemplificato in verde) a tutto il resto del carico indivisibile trasportato: Se il carico e' trasportato come in figura (ovvero a partire dalla verticale della parte anteriore del veicolo) l'eventuale parte sporgente posteriore e', al massimo, il 23% circa della sua lunghezza totale (13/10 di L). Se invece il carico e' trasportato sull'apposito piano di un autocarro, occorre considerare l'incidenza della cabina di guida sulla lunghezza totale del veicolo e, quindi, il valore massimo percentuale dell'eventuale parte sporgente aumenta al 28% circa della lunghezza totale del carico.
61
e non può sporgere longitudinalmente dalla parte anteriore del veicolo; può sporgere longitudinalmente dalla parte posteriore, se costituito da cose indivisibili, fino ai 3/10 della lunghezza del veicolo stesso, purché nei limiti stabiliti dall'art.61
.se costituito da cose indivisibili, fino ai 3/10 della lunghezza del veicolo stesso, purché nei limiti stabiliti dall'art.61
.In risposta al messaggio di TheDevil del 22/12/2023 alle 19:19:19Le prescrizioni dovrebbero essere generalizzate per tutti i veicoli di cat. M, con l'indicazione di eventuali eccezioni per una o piu' delle tre sottocategorie (ad esempio, il portamoto previsto soltanto per i veicoli di cat. M1 classificati "autocaravan").
Chorus ha scritto: Non capisco la finalità di questa discussione, ma proverò a seguirvi, nonostante sia per me faticoso. ============================== Ho inteso esporre la finalita' di questa discussione nel mio interventodel 29/11 scorso al link www.camperonline.it/forum/x/x/x/247403/#4068690. Ipotizzare l'inserimento dei veicoli di cat. M1 in una vigente disposizione del CdS che riguarda il montaggio di portabagagli, portasci e portabiciclette sui veicoli di cat. M2 ed M3 e coordinare tutte le istruzioni del MIT in materia, emanate tramite decreti direttoriali o circolari, in un unico ipotetico decreto ministeriale. Dalla vigente disposizione inserita nel comma 1 dell'art. 61 CdS: Gli autobus da noleggio, da gran turismo e di linea possono essere dotati di strutture portabagagli, portasci o portabiciclette applicate a sbalzo posteriormente o, per le sole strutture portabiciclette, anche anteriormente secondo direttive stabilite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri si passerebbe ad una ipotetica disposizione del seguente tenore: Entro i limiti di sagoma di cui all'art. 61, i veicoli di cat. M possono essere muniti di portacarico esterno secondo le prescrizioni stabilite con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti inserita come comma 1-bis nell'art. 164 CdS. Il decreto dovrebbe cominciare con un lungo elenco di definizioni e suddividere la trattazione della materia in due sole sezioni, relativamente al portacarico esterno che: - lascia invariati i prescritti angoli di visibilita' delle luci posteriori e della targa posteriore; - occulta anche parzialmente le luci e la targa sulla parte posteriore del veicolo. Le prescrizioni dovrebbero essere generalizzate per tutti i veicoli di cat. M, con l'indicazione di eventuali eccezioni per una o piu' delle tre sottocategorie (ad esempio, il portamoto previsto soltanto per i veicoli di cat. M1 classificati autocaravan). Ma prima vanno opportunamente commentate le vigenti prescrizioni del Decreto Dirigenziale n. 277 del 6 luglio scorso (G.U. 183/2023). Confido di poter contare sul tuo aiuto, anche e soprattutto critico.
In risposta al messaggio di Anto1957 del 22/12/2023 alle 18:26:51Io carico spesso sull auto travi parecchio lunghe, e per sapere quanto posso caricare prendo la lunghezza dell auto, divido per 10 e moltiplico per 13 (ovviamente davanti deve essere a filo con il paraurti).
Non capisco, l'art. 164 comma 2 recita: Il carico non deve superare i limiti di sagoma stabiliti dall'art. 61 e non può sporgere longitudinalmente dalla parte anteriore del veicolo; può sporgere longitudinalmente dallaparte posteriore, se costituito da cose indivisibili, fino ai 3/10 della lunghezza del veicolo stesso, purché nei limiti stabiliti dall'art. 61.se costituito da cose indivisibili, fino ai 3/10 della lunghezza del veicolo stesso, purché nei limiti stabiliti dall'art. 61. Ora per un veicolo di 12m ritengo non sia ammesso alcun carico sporgente se non con le deroghe dell'art. 61 o delle due recenti circolari per portabici. Se il veicolo è inferiore a 12 metri il carico può sporgere fino al 30% della lunghezza del veicolo (quindi misurato dal muso alla coda) ma comunque carico sporgente più lunghezza del veicolo devoro restare nei limiti di sagoma di cui all'art. 61, quindi al massimo nei 12 metri. Se dovessi tramutare questo in formula direi: formula caricabile in una cella di un foglio Excel intestando con LV un'altra cella in cui inserire la lunghezza del veicolo. =((LV*0,3)*((12-LV)>=(LV*0,3)))+((12-LV)*((12-LV)<=(LV*0,3))) Esempio di calcolo Ritengo che il calcolo dovrebbe essere un semplice esercizio matematico con poche variabili considerato chi lo deve applicare al carico e chi deve controllare... Ma io sono un semplice utente di COL e ci sono dinamiche che per chi non è del mestiere sono difficili da comprendere.
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