www.iz4dji.it
qui.
(pubblicato nella G.U. n.160/1985, pagg. 4855-4858)
il MIT ha disposto un'eccezione alla "norma" anzidetta nel caso di traino di caravan e rimorchi TATS:interrogazione a risposta in Commissione,
si e' cercato di far rivedere la materia al MIT ma alla fine ... l'interrogazione e' stata ritirata.In risposta al messaggio di TheDevil del 24/11/2020 alle 22:22:22Non so nulla di rimorchi, perché non mi è mai capitato di occuparmene. Segnalo comunque che quella interrogazione sembra aver avuto una
IZ4DJI ha scritto: Approfitto di una domanda. ============================== Hai posto la stessa domanda qui. Alla conclusione di Ippocampo2009: per la mctc i rimorchi generici non possono superare lalarghezza della motrice, aggiungo un po' di documentazione. Per l'art. 61 CdS un veicolo puo' essere largo fino a 255 cm (260 cm se coibentato). Per una norma generale (che non siamo riusciti a trovare) il MIT sostiene che, in un complesso di veicoli, la larghezza del rimorchio non possa superare quella della motrice. In altri tèrmini, se e' costruito ed omologato con una larghezza di 255 cm, un generico rimorchio puo' essere trainato soltanto da una motrice che abbia la stessa larghezza massima di omologazione (oppure che sia un coibentato). Con il Decreto 28-05-1985 (pubblicato nella G.U. n.160/1985, pagg. 4855-4858) il MIT ha disposto un'eccezione alla norma anzidetta nel caso di traino di caravan e rimorchi TATS: Il valore della larghezza massima del rimorchio abbinabile e' determinato, con valore arrotondato a 5 cm superiori, dalla somma della larghezza massima della motrice piu' 0.7 m. Da questa eccezione discende l'ultima riga della dicitura riportata sul tagliando di aggiornamento della CdC. La norma e' stata ribadita in una circolare del 1990: Decreto e circolare sono antecedenti all'emanazione del vigente CdS, ma sembra proprio che conservino la loro validita', almeno per gli uffici ministeriali. Di recente, con un'interrogazione a risposta in Commissione, si e' cercato di far rivedere la materia al MIT ma alla fine ... l'interrogazione e' stata ritirata. Quindi, per tornare alla tua domanda, con quel complesso di veicoli sei in difetto per il MIT ma, probabilmente, non sei mai stato sanzionato perche' non c'e' la norma di cui contestare la violazione, salvo che Ippocampo2009 non si pronunci differentemente.
risposta scritta
:In risposta al messaggio di ippocampo2009 del 24/11/2020 alle 15:24:44Non so nulla di rimorchi, come dicevo, ma la discussione mi ha incuriosito e ho provato a googleare un po'. Ho letto di sfuggita, non ricordo nemmeno dove, una considerazione che forse può chiarire perché per la mctc i rimorchi generici non possono superare la larghezza della motrice. Forse.
Guarda, è il solito casino all'italiana....Se il legislatore ha inteso mettere un limite ai carrelli appendice e ai tats in relazione alla motrice quando questa è una autovettura e non ha fatto la stessa cosa per altririmorchi e/o motrice significherebbe che non ci sia obbligo di rispettare alcun rapporto. Gli scienziati della motorizzazione invece la vedono diversamente e partono dal presupposto che se non è consentito espressamente allora è vietato. Come fanno nel caso dei veicoli categoria N ladfove nessuna norma vieta un rimorchio più largo ma loro lo permettono solo se c'è un corrispondente modello categoria M1...in sostanza per la mctc i rimorchi generici non possono superare la larghezza della motrice.
documento
della ... Federazione Italiana Canottaggio.Qui
ho invece trovato dei grafici che potrebbero aiutare a capire l'art. 217:In risposta al messaggio di TheDevil del 24/11/2020 alle 22:22:22A me non risulta una norma che permette di sanzionare visto che nel cds il divieto non è esplicitato e quindi sanzionato.
IZ4DJI ha scritto: Approfitto di una domanda. ============================== Hai posto la stessa domanda qui. Alla conclusione di Ippocampo2009: per la mctc i rimorchi generici non possono superare lalarghezza della motrice, aggiungo un po' di documentazione. Per l'art. 61 CdS un veicolo puo' essere largo fino a 255 cm (260 cm se coibentato). Per una norma generale (che non siamo riusciti a trovare) il MIT sostiene che, in un complesso di veicoli, la larghezza del rimorchio non possa superare quella della motrice. In altri tèrmini, se e' costruito ed omologato con una larghezza di 255 cm, un generico rimorchio puo' essere trainato soltanto da una motrice che abbia la stessa larghezza massima di omologazione (oppure che sia un coibentato). Con il Decreto 28-05-1985 (pubblicato nella G.U. n.160/1985, pagg. 4855-4858) il MIT ha disposto un'eccezione alla norma anzidetta nel caso di traino di caravan e rimorchi TATS: Il valore della larghezza massima del rimorchio abbinabile e' determinato, con valore arrotondato a 5 cm superiori, dalla somma della larghezza massima della motrice piu' 0.7 m. Da questa eccezione discende l'ultima riga della dicitura riportata sul tagliando di aggiornamento della CdC. La norma e' stata ribadita in una circolare del 1990: Decreto e circolare sono antecedenti all'emanazione del vigente CdS, ma sembra proprio che conservino la loro validita', almeno per gli uffici ministeriali. Di recente, con un'interrogazione a risposta in Commissione, si e' cercato di far rivedere la materia al MIT ma alla fine ... l'interrogazione e' stata ritirata. Quindi, per tornare alla tua domanda, con quel complesso di veicoli sei in difetto per il MIT ma, probabilmente, non sei mai stato sanzionato perche' non c'e' la norma di cui contestare la violazione, salvo che Ippocampo2009 non si pronunci differentemente.
In risposta al messaggio di SergioRM del 24/11/2020 alle 23:51:04Mah...non sono esperto in ingegneria dei trasporti ma per quanto ne so la fascia di ingombro dipende molto dalla lunghezza del veicolo, dal passo e dallo sbalzo anteriore e poco dalla larghezza...se così fosse la larghezza del rimorchio maggiore della motrice avrebbe poco o nulla rilievo rispetto alla fascia di ingombro di un trattore molto lungo o con passo e sbalzo esagerati...un po' come capita in curva con autocaravan sovradimensionati. Cmq è possibile che tale ipotesi sia giusta ma non vedo sulla base di quale articolo e comma cds si potrebbe sanzionare. E per finire mi piacerebbe sapere con quale atto sia stata data attuazione al 4 comma del 217 reg cds il quale prescrive che ". Al fine di stabilire condizioni generalizzate di compatibilità tra veicoli trattori e veicoli rimorchiati, il Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C. definisce le caratteristiche di normalizzazione di tali veicoli, sostitutive delle verifiche indicate al comma 1." Penso che da tale "normalizzazione" si potrebbe comprendere se effettivamente larghezza del rimorchio non può superare quella della motrice ai fini del rispetto del 1 comma dello citato articolo.
Non so nulla di rimorchi, come dicevo, ma la discussione mi ha incuriosito e ho provato a googleare un po'. Ho letto di sfuggita, non ricordo nemmeno dove, una considerazione che forse può chiarire perché per la mctc irimorchi generici non possono superare la larghezza della motrice. Forse. Il primo comma dell'art. 217 del regolamento del CdS dice: «Ogni veicolo a motore, o complesso di veicoli, compreso il relativo carico, deve potersi inscrivere in una corona circolare (fascia d'ingombro) di raggio esterno 12,50 m e raggio interno 5,30 m. Per i complessi di veicoli deve, inoltre, essere verificata la condizione di inscrizione del complesso entro la zona racchiusa dalla curva di minor raggio descritta dal veicolo trattore, nonché la possibilità di transito su curve altimetriche della superficie stradale.» La condizione di inscrizione del complesso ecc. potrebbe implicare che il rimorchio non può essere più largo della motrice. Potrebbe. Come sopra, lascio giudicare a voi. Ho solo inteso mettervi a parte di quello che ho trovato Aggiunta Quella faccenda dell'inscrizione mi sembrava troppo misteriosa e ho provato a googleare un altro po'. Sembra che in concreto la verifica si svolga così: A) si dispone il complesso in linea retta; B) si sterzano completamente le ruote direttrici del veicolo trattore; C) si determina la traccia sul terreno della proiezione dello spigolo anteriore esterno del trattore in tale situazione di sterzatura; D) si fa percorrere al veicolo trattore un arco di cerchio di almeno 90°; E) si verifica che nessuna parte del complesso, durante tale manovra fuoriesca dalla traccia innanzi determinata. Il tutto secondo una circolare del Ministero dei Trasporti che ho trovato in un documento della ... Federazione Italiana Canottaggio. Qui ho invece trovato dei grafici che potrebbero aiutare a capire l'art. 217: Al solito, solo per notizia.
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In risposta al messaggio di TheDevil del 25/11/2020 alle 02:02:02"Tu hai opportunamente proseguito la ricerca"
SergioRM ha scritto: Non mi pare che la risposta aggiunga molto... ============================== La risposta, ad interrogazione diversa da quella da me segnalata [1], evidenzia alcune contraddizioni. Il vincolosulla larghezza del rimorchio rispetto a quella della motrice viene attribuito ad imprecisate prescrizioni per l'omologazione comunitaria dei veicoli di categoria N1. Non c'era allora motivo di prevedere una deroga nazionale per i veicoli di cat. M1 (citati come MI), in quanto fuori dalle prescrizioni summenzionate. E se la deroga e' stata consentita (in vigenza del CdS/1959) per rimorchi destinati ad attivita' ludico-ricreative, non si comprende l'estensione ai veicoli di cat. N1 che non sono certamente destinati a quelle attivita' e sui quali la GdF svolge una continua attivita' di controllo. Infine, se la deroga e' nazionale, non risulta chiaro se i complessi di veicoli che se ne avvalgono possano recarsi all'estero. Il Regolamento e' stato scritto per l'attuazione del CdS. In questo caso, una volta confermata la tua ipotesi sull'art. 217 Reg,, occorrerebbe fare il percorso inverso ed inserire il comma 5-bis nell'art. 61 CdS per disporre che: In un complesso di veicoli la larghezza del rimorchio non puo' superare la larghezza della motrice [con l'aggiunta di eventuali eccezioni]. [1] Davanti allo status ritirato per l'interrogazione presentata il 18 marzo scorso, mi sono fermato. Tu hai opportunamente proseguito la ricerca, in quanto il ritiro e' stato motivato soltanto dall'esigenza di cambiare (il 26/10 scorso) la forma dell'atto da Interrogazione a risposta in Commissione ad Interrogazione a risposta scritta in Commissione. Grazie.
http://www.infoparlamento.it/
in cui c'erano sia l'interrogazione che la risposta. Ho strabuzzato gli occhi: possibile che si inventino una risposta che non c'è?!? E così, non ricordo nemmeno come, sono arrivato alla risposta scritta.In risposta al messaggio di SergioRM del 25/11/2020 alle 10:31:16Il rimorchio in origine pensavo di usarlo con il camper, usato una sola volta o forse due, menter ora lo uso per l auto, abitando in campagna, avere un mezzo capiente per portare i sacchi del pellet, lo spazzaneve dal riparatore, o piante da piantare, è quasi indispensabile. Ogni tanto faccio una carica di robaccia, vecchi materassi, televisori e roba varia e porto alla oasi ecologica.
Tu hai opportunamente proseguito la ricerca Solo fattore C. Mentre curiosavo, Google mi ha proposto una pagina del sito in cui c'erano sia l'interrogazione che la risposta. Ho strabuzzato gli occhi: possibile che si inventinouna risposta che non c'è?!? E così, non ricordo nemmeno come, sono arrivato alla risposta scritta. Infine, se la deroga e' nazionale, non risulta chiaro se i complessi di veicoli che se ne avvalgono possano recarsi all'estero. In effetti è un dubbio venuto anche a me. Mi auguro che Tommaso usi il suo rimorchio solo al di qua del confine, altrimenti ci tocca cercare ancora
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In risposta al messaggio di IZ4DJI del 25/11/2020 alle 20:23:53E allora buon viaggio, sperando che a partire dall'inverno 2021-22 saremo tutti più liberi e sbarazzini!
Il rimorchio in origine pensavo di usarlo con il camper, usato una sola volta o forse due, menter ora lo uso per l auto, abitando in campagna, avere un mezzo capiente per portare i sacchi del pellet, lo spazzaneve dal riparatore,o piante da piantare, è quasi indispensabile. Ogni tanto faccio una carica di robaccia, vecchi materassi, televisori e roba varia e porto alla oasi ecologica. All estero per ora non lo uso, ma se capitasse sarebbe con il camper e in tal caso sarei perfettamente in regola con rimorchio largo 1,80 e camper largo 2,22. Potrebbe capitare se decidessi di andare in Lapponia in inverno per portarmi 4 pneumatici chiodati per il camper e due chiodati per il rimorchio, il mio generatore da 6Kw da 100kg, e altra roba utile.
In risposta al messaggio di SergioRM del 25/11/2020 alle 20:41:20avrò ben piu tempo per prepararmi, devo prima essere libero dal lavoro per potere fare le cose con calma
E allora buon viaggio, sperando che a partire dall'inverno 2021-22 saremo tutti più liberi e sbarazzini!
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In risposta al messaggio di TheDevil del 27/11/2020 alle 14:14:14hai ragione, quel QUINDI rende la frase ambigua, e hai fatto bene a specificare, grazie.
IZ4DJI ha scritto: ... qui la mia auto del 2010, con gancio installato dopo, ma non il gancio originale e quindi fatto collaudo... ============================== Mi permetto ricordare che, in caso di installazionesuccessiva all'immatricolazione, il veicolo va sempre sottoposto a visita e prova a prescindere dal modello di gancio-traino installato. Se la Motorizzazione non ha notizia dell'installazione, nell'ANV quel veicolo resta memorizzato senza gancio-traino.
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https://www.mit.gov.it/sites/de...
In risposta al messaggio di dielle6971 del 17/02/2021 alle 17:28:19Penso che tutta la pratica la curi l installatore, come fino a oggi curava il collaudo.
Attenzione che la semplificazione non prevede più la visita e prova in sede di motorizzazione civile ma l'aggiornamento della carta di circolazione è sempre comunque richiesto. Si puo' fare da soli o con l'aiuto di unaagenzia pratiche automobilistiche. Occorre naturalmente avere tutta la documentazione necessaria e l'aggiornamento arriverà direttamente all'indirizzo di residenza del richiedente ( immagino il solito adesivo )
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