In risposta al messaggio di TheDevil del 02/06/2021 alle 16:16:16Appunto, è chiaramente specificato che la targa del veicolo deve essere fissata posteriormente sul veicolo e non altrove su oggetti che nulla hanno a che vedere con il veicolo.
IZ4DJI ha scritto: Ma che problema c'è a mettere la targa ripetitrice? ============================== Il problema e' soltanto nell'osservanza del comma 1 nell'art. 100 del CdS: 1. Gli autoveicoli devono esseremuniti, anteriormente e posteriormente, di una targa contenente i dati di immatricolazione. 11. Chiunque viola le disposizioni dei commi 1, 2, 3, 4 e 9, lettera b) e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 87 a € 344. 15. Alle violazioni di cui ai commi 11 e 12 consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo o, in caso di reiterazione delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo. Per l'anzidetta targa di immatricolazione il Regolamento prevede criteri di definizione differenti rispetto a quelli per la targa ripetitrice, il cui residuo utilizzo e' previsto (ex art. 100/c.4 del CdS) unicamente per l'identificazione dei carrelli-appendice nonche' dei rimorchi che, immatricolati fino al 19 febbraio 2013, non sono stati successivamente reimmatricolati.
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In risposta al messaggio di Karbon17 del 02/06/2021 alle 14:21:04Per carità no
quindi tu sostieni che per essere in regola bisogna inscrivere sulla carta di circolazione il portatutto e poi richiedere alla motorizzazione la targa ripetitrice?
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 02/06/2021 alle 15:17:21E quale norma prevede ciò?
FIno al 2023, poi tutti i rimorchi saranno dotati di targa propria e le targhe ripetitrice non saranno più ammesse.
In risposta al messaggio di ippocampo2009 del 02/06/2021 alle 16:54:13
E quale norma prevede ciò?
https://forum.camperonline.it/i...
In risposta al messaggio di salito del 02/06/2021 alle 16:51:29senza offesa ed in amicizia, ma sei un tipo strano, non ci sono e non ci faccio, e sull'argomento vedo che c'è molta confusione e nessuna regola certa. ciao
Per carità no ( scusa la franchezza ma ci fai o ci sei ?) Ho detto metti la gialla sul porta tutto ( comunque quando avrai deciso e fatto qualcosa non dire che te lo detto io ) Ti lascio agli amici che senza altro hanno più tempo di me
In risposta al messaggio di TheDevil del 02/06/2021 alle 17:17:17Appunto...quindi l'uso della targa ripetitrice, laddove previsto, sarà valido anche dopo il 2023..
Cfr.
In risposta al messaggio di Karbon17 del 02/06/2021 alle 17:24:34No...l'argomento è chiaro ma se non lo si vuole capire c'è poco da fare...
senza offesa ed in amicizia, ma sei un tipo strano, non ci sono e non ci faccio, e sull'argomento vedo che c'è molta confusione e nessuna regola certa. ciao
In risposta al messaggio di Karbon17 del 02/06/2021 alle 17:24:34Ma se non leggi o leggi sbagliato quello strano non sono io. Ho scritto semplice semplice """
senza offesa ed in amicizia, ma sei un tipo strano, non ci sono e non ci faccio, e sull'argomento vedo che c'è molta confusione e nessuna regola certa. ciao
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In risposta al messaggio di ippocampo2009 del 02/06/2021 alle 17:58:07non è che non voglio capire, ma sapere se si è in regola e la risposta è NO per un difetto normativo, monterò come tutti la targa gialla R
No...l'argomento è chiaro ma se non lo si vuole capire c'è poco da fare...
In risposta al messaggio di TheDevil del 02/06/2021 alle 18:18:18Allora, l errore è permettere di vendere, installare e utilizzare i portatutto e portabici che ovviamente coprono la targa, non vedo altra soluzione.
IZ4DJI ha scritto: Appunto, è chiaramente specificato che la targa del veicolo deve essere fissata posteriormente sul veicolo e non altrove su oggetti che nulla hanno a che vedere con il veicolo. ==============================E' ALTRETTANTO chiaramente specificato che, una volta fissata posteriormente sul veicolo, la targa di immatricolazione deve risultare visibile secondo le condizioni geometriche specificate nel comma 1 (lettera f), dell'art. 259 del Regolamento, come richiamato nel comma 9 dell'art. 100 CdS. Non puoi sostenere l'osservanza del comma 1 nell'art. 100 CdS e poi violare il successivo comma 9! Tanto la sanzione e' la stessa, che venga violato il comma 1 oppure il 9 di detto articolo del CdS. Riguardo agli oggetti che nulla hanno a che vedere con il veicolo, a me pare che di questi oggetti venga diffusamente enfatizzata la caratteristica d'essere omologati quali entita' tecniche separate, in strettissima attinenza alle disposizioni che regolamentano l'omologazione dei veicoli, proprio con la finalita' dell'installazione sui veicoli.
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In risposta al messaggio di ippocampo2009 del 02/06/2021 alle 21:48:54I portatutto sono accessori separati e rimovibili e quindi non devono essere trascritti sul libretto (e non so se sia neppure possibile volendo).
Difetto normativo perché a te non conviene trascrivere il portamoto sulla cdc e spostare la targa originale (cosa prevista dalla legge) e al contrario ti conviene metterci la ripetitrice (cosa che la legge mon ammette)?...in sostanza il difetto é che non ti permette di fare come ti pare e piace...
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In risposta al messaggio di IZ4DJI del 03/06/2021 alle 02:00:08infatti!
I portatutto sono accessori separati e rimovibili e quindi non devono essere trascritti sul libretto (e non so se sia neppure possibile volendo). I portamoto (fisso e non rimovibile) sono altra cosa ma non è questo il caso.Anche se come forma e uso si assomigliano, sono due cose completamente diverse e quindi la problematica della targa è completamente diversa. Se le FFOO interpellate, dicono di mettere la targa gialla che viene tollerata anchorchè non sarebbe proprio a regola, mi sembra che lo dicano perchè anche loro sanno che non c'è altra soluzione.
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 03/06/2021 alle 02:00:08puoi chiamarlo come vuoi ma la sostanza non cambia. Se l'installazione prevede la "copertura" della targa originale i casi sono due: o lo trascrivi sulla cdc qualora possibile e il tal modo sposti la targa oppure non lo installi. Detto questo, e come FF.OO. interpellata, ti dico che se ti trovo io con la ripetitrice sul "trabiccolo" ti sanziono.
I portatutto sono accessori separati e rimovibili e quindi non devono essere trascritti sul libretto (e non so se sia neppure possibile volendo). I portamoto (fisso e non rimovibile) sono altra cosa ma non è questo il caso.Anche se come forma e uso si assomigliano, sono due cose completamente diverse e quindi la problematica della targa è completamente diversa. Se le FFOO interpellate, dicono di mettere la targa gialla che viene tollerata anchorchè non sarebbe proprio a regola, mi sembra che lo dicano perchè anche loro sanno che non c'è altra soluzione.
In risposta al messaggio di ippocampo2009 del 03/06/2021 alle 09:26:36E quale articolo del Cds applicheresti per la sanzione?
puoi chiamarlo come vuoi ma la sostanza non cambia. Se l'installazione prevede la copertura della targa originale i casi sono due: o lo trascrivi sulla cdc qualora possibile e il tal modo sposti la targa oppure non lo installi. Detto questo, e come FF.OO. interpellata, ti dico che se ti trovo io con la ripetitrice sul trabiccolo ti sanziono.
In risposta al messaggio di ippocampo2009 del 03/06/2021 alle 10:32:08quindi con portatutto montato è preferibile non apporre nessuna targa gialla e lasciare quella del veicolo al suo posto.
Art. 102 comma 7 cds per la targa originale non leggibile, art. 100 comma 10 per l'apposizione della targa ripetitrice perchè me lo fa identificare come rimorchio.