In risposta al messaggio di ippocampo2009 del 06/06/2021 alle 15:06:05«Questa fa il paio con quella di prima che ciò che si fa in euripa di diritto si può fare in Italia ma che si può fare se recepito...le idee sono poche ma ben confuse... »
Questa fa il paio con quella di prima che ciò che si fa in euripa di diritto si può fare in Italia ma che si può fare se recepito...le idee sono poche ma ben confuse... l'art 78 non parla di targhe ma dice che I veicolia motore ed i loro rimorchi devono essere sottoposti a visita e prova presso i competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri quando siano apportate una o più modifiche alle caratteristiche costruttive o funzionali, ovvero ai dispositivi d'equipaggiamento indicati negli articoli 71 e 72......l'art 71 non parla di targhe ma dice che Le caratteristiche generali costruttive e funzionali dei veicoli a motore e loro rimorchi che interessano sia i vari aspetti della sicurezza della circolazione sia la protezione dell'ambiente da ogni tipo di inquinamento, compresi i sistemi di frenatura, sono soggette ad accertamento e sono indicate nel regolamento....l'art.227 del regolamento non parla di targhe ma che guarda caso richiama espressamente l'art 71 cds e tratta appunto delle caratteristiche costruttive e funzionali dice che Le caratteristiche generali costruttive e funzionali dei veicoli, soggette ad accertamento, sono quelle indicate nell'appendice V al presente titolo....l'appendice V alla lettera g parla fi targhe ed espressamente del suo alloggiamento...quindi abbiamo alla fine cge il codice prescrive una visita e prova in relazione all'alloggiamento...ora, io, che dopo 34 anni di servizio non ci capisco un tubo di codice della strada con annessi e connessi, chiedo a te, che di sicuro il codice lo studierai e applicherai tutti i santi giorni, in quale caso l'alloggiamento della targa è soggetto ad accertamento ovvvero a visita e prova se non nel caso che detto alloggiamento venga modificato spostando la targa che non alloggia più la' ma qua?...e inoltre ti sei mai chiesto perché montando un portamoto la cdc viene aggiornata anche con la nuova lunghezza del veicolo?...e infine ti sei mai chiesto perché, se fosse davvero possibile installare il portamoto spostando la targa in piena autonomia, la motorizzazione non rigetta le istanze di aggiornamento della cdc essendo una procedura non obbligatoria?...
In risposta al messaggio di SergioRM del 06/06/2021 alle 15:38:07Giusto...che fa se ad esempio un veicolo di 6.60 mt lo faccio diventare 7.10 senza che ciò risulti dalla cdc...magari posso farlo pure aggiungendo un altro pezzo al camper tanto sposto fanaleria e paraurti con alloggiamento targa originale...può essere che da qualche parte in europa sia ammesso...
«Questa fa il paio con quella di prima che ciò che si fa in euripa di diritto si può fare in Italia ma che si può fare se recepito...le idee sono poche ma ben confuse... » Il problema venne posto nel gennaio del 2008alla Commissione Europea, che impose il cambio di rotta da cui è scaturita la nota circolare. Se fosse stato necessario cambiare anche il CdS non solo sarebbe stato obbligatorio farlo, ma ci sarebbe stato tutto il tempo di farlo. Pensa a quante modifiche sono state apportate al CdS dal 2008 a oggi! Così dovrebbe essere più chiaro. «nel caso che detto alloggiamento venga modificato spostando la targa» Spostare la targa da un alloggiamento omologato a un altro omologato non è modificare detto alloggiamento. L'alloggiamento è una sede fisica (che deve rispondere ai requisiti che ben conosci), non è un presunto atto dell'alloggiare in un posto (omologato) invece che in un altro (omologato). Credi davvero che quando la tua amata appendice parla di alloggiamento targa si riferisca ai gesti compiuti da chi installa una targa? Sarebbe come dire che quando mi sposto da un sedile all'altro modifico l'attacco della cintura di sicurezza. Certo che lo modifico, ma solo perché cambio sedile! Et de hoc satis.
In risposta al messaggio di SergioRM del 06/06/2021 alle 15:38:07La differenza è che l alloggiamento originale è sul camper, mentre la targa verrebbe tolta dal camper e messa su un accessorio attaccato al camper ma che non fa parte del camper, quindi il camper in se è senza targa e la targa messa altrove.
«Questa fa il paio con quella di prima che ciò che si fa in euripa di diritto si può fare in Italia ma che si può fare se recepito...le idee sono poche ma ben confuse... » Il problema venne posto nel gennaio del 2008alla Commissione Europea, che impose il cambio di rotta da cui è scaturita la nota circolare. Se fosse stato necessario cambiare anche il CdS non solo sarebbe stato obbligatorio farlo, ma ci sarebbe stato tutto il tempo di farlo. Pensa a quante modifiche sono state apportate al CdS dal 2008 a oggi! Così dovrebbe essere più chiaro. «nel caso che detto alloggiamento venga modificato spostando la targa» Spostare la targa da un alloggiamento omologato a un altro omologato non è modificare detto alloggiamento. L'alloggiamento è una sede fisica (che deve rispondere ai requisiti che ben conosci), non è un presunto atto dell'alloggiare in un posto (omologato) invece che in un altro (omologato). Credi davvero che quando la tua amata appendice parla di alloggiamento targa si riferisca ai gesti compiuti da chi installa una targa? Sarebbe come dire che quando mi sposto da un sedile all'altro modifico l'attacco della cintura di sicurezza. Certo che lo modifico, ma solo perché cambio sedile! Et de hoc satis.
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In risposta al messaggio di ippocampo2009 del 06/06/2021 alle 11:19:42A me non piace voler avere ragione a tutti i costi e benché meno tirare i discorsi troppo per le lunghe, pertanto mi limito ad una mia considerazione.
Art 78 cds in relazione all'art 71 dello stesso in riferimento all'art 227 regolamento cds e in particolare alla lettera G appendice V al titolo III....vuoi altro?
https://www.laleggepertutti.it/...
In risposta al messaggio di dodox del 07/06/2021 alle 01:09:02"..Se fosse vero ciò che asserisci qualunque accessorio che aumenta di fatto l'ingombro di un autoveicolo o motoveicolo non potrebbe essere montato.
A me non piace voler avere ragione a tutti i costi e benché meno tirare i discorsi troppo per le lunghe, pertanto mi limito ad una mia considerazione. Ad ogni modo i citati articoli, che ben conoscevo, non soddisfano ilquesito da me posto in quanto trattano di modifiche strutturali tali da richiedere l'obbligo di trascrizione sul libretto di circolazione. Qui stiamo parlando d'altro. Se fosse vero ciò che asserisci qualunque accessorio che aumenta di fatto l'ingombro di un autoveicolo o motoveicolo non potrebbe essere montato. Rimanendo in tema di traslazione della targa originale, in modo tale da consentirne la lettura, ritengo sia consentito, anche se principalmente dal buon senso, semplicemente perché non è vietato da alcun articolo del Codice della Strada. Se fosse vera la tua interpretazione dei citati articoli non avrebbero senso, ad esempio, tutti i porta bici/pacchi/ecc. da gancio traino rendendoli di fatto illegali. Voglio anche ricordare che la mia domanda originale menzionava il concetto di prodotto OMOLOGATO. Infine porrei l'accento sul fatto che i portatutto/portamoto, almeno tutti quelli di cui ho avuto modo di leggerne le caratteristiche, sono giustamente asportabili, non andando così a modificare definitivamente la struttura del veicoli sul quale vengono temporaneamente montati. Memento: Art. 78 cds 1. I veicoli a motore ed i loro rimorchi devono essere sottoposti a visita e prova presso i competenti uffici della Direzione generale della M.C.T.C. quando siano apportate una o più modifiche alle caratteristiche costruttive o funzionali, ovvero ai dispositivi d'equipaggiamento indicati negli articoli 71 e 72, oppure sia stato sostituito o modificato il telaio. ...OMISSIS... Art. 71 cds Rimando alla lettura commentata sul seguente sito: Art. 227 - Regolamento di Attuazione - Caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli a motore e loro rimorchi 1. Le caratteristiche generali costruttive e funzionali dei veicoli, soggette ad accertamento, sono quelle indicate nell'appendice V al presente titolo. Nell'ambito di tali caratteristiche il Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C., stabilisce quali devono essere oggetto di accertamento, in relazione a ciascuna categoria di veicoli. 2. In relazione a quanto stabilito dall'articolo 71, comma 3, del codice, i provvedimenti emanati dal Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C. riguardanti le prescrizioni tecniche, comprese quelle eventualmente dettate in via sperimentale relative alle caratteristiche di cui alla suddetta appendice individuano anche le modalità per la richiesta e l'esecuzione dei relativi accertamenti. I medesimi provvedimenti stabiliscono, altresì, le eventuali prescrizioni tecniche e le caratteristiche escluse dall'accertamento nel caso in cui, in luogo dell'omologazione del tipo, venga richiesta l'approvazione in unico esemplare. Le prescrizioni tecniche relative alle caratteristiche costruttive e funzionali attinenti alla protezione ambientale di cui al punto E della citata appendice sono stabilite sulla base dei limiti massimi d'accettabilità delle emissioni inquinanti nell'atmosfera e delle emissioni sonore da fonti veicolari, limiti fissati ai sensi dell'articolo 10 della legge 3 marzo 1987, n. 59 con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione ed il Ministro della sanità. 3. Il Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C., di concerto con gli altri Ministeri, quando interessati, può, in relazione ad esigenze di sicurezza della circolazione o di protezione dell'ambiente, stabilire ulteriori caratteristiche costruttive e funzionali in aggiunta a quelle elencate nei commi precedenti. Lettera G appendice V al titolo III che di fatto elenca sostanzialmente, come da inciso le (CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E FUNZIONALI DEI VEICOLI A MOTORE E LORO RIMORCHI) Riporto per completezza la citata lettera G G - Disposizioni fiscali a) Alloggiamento targa. b) Potenza fiscale. c) Potenza fiscale dei motori elettrici. d) Targhette e iscrizioni. e) Marcatura di identificazione del motore. f) (Omissis). Scusatemi la lungaggine e vista la tarda ora, buona notte.
In risposta al messaggio di Pascia2 del 07/06/2021 alle 11:45:45Ah...è solo una barra portafanaleria...quindi se ti tamponano passano.oltre la barra e vanno a colpire il vero paraurti?...oppure ti posso sanzionare perché la barra pur fungendo da paraurti non è a norma?...cmq sono stato io a semplificare non è che la norna ISO parla esattamente di paraurti ma mette le figure così pure a chi non vuole intendere diventa chiaro come si misura un veicolo...
Paraurti ci vuole un po' di fantasia per definirlo tale, si tratta di una barra portafanaleria ( come indicato dai costruttori) e, guardacaso, anche portatarga. Rimovibile è facilmente rimovibile, in un minuto lo tolgo e lo metto. Io chiudo qui i miei interventi, tanto ognuno rimarrà con le proprie convinzioni, giuste o sbagliate che siano.
https://drive.google.com/file/d...
Chiedo gentilmente, a chi ne sa sicuramente più di me, quale articolo del CdS impedisce di traslare la targa posteriore sul "portatutto" regolarmente omologato in tutte le sue parti qualora l'utilizzo dello stesso ne impedisca la corretta visibilità, stessa cosa dicasi per la fanaleria anch'essa omologata.
Voglio anche ricordare che la mia domanda originale menzionava il concetto di prodotto OMOLOGATO.
richiesta di preliminare chiarimento
sul tuo quesito in modo comprensibile.In risposta al messaggio di TheDevil del 07/06/2021 alle 13:13:13Ti avevo risposto, riporto qui di seguito:
Dodox ha scritto: Chiedo gentilmente, a chi ne sa sicuramente più di me, quale articolo del CdS impedisce di traslare la targa posteriore sul portatutto regolarmente omologato in tutte le sue parti qualora l'utilizzodello stesso ne impedisca la corretta visibilità, stessa cosa dicasi per la fanaleria anch'essa omologata. Voglio anche ricordare che la mia domanda originale menzionava il concetto di prodotto OMOLOGATO. ============================== Mi spiace di non essere riuscito ad esprimere la mia richiesta di preliminare chiarimento sul tuo quesito in modo comprensibile. Sin dal tuo primo intervento nella discussione ho avuto la sensazione che annetti particolare importanza al fatto che il portatutto risulta regolarmente omologato in tutte le sue parti. Ed infatti hai recentemente tenuto a ribadire questo concetto. Quando ti ho manifestato il mio interesse a conoscere il significato che tu attribuisci all'asserita omologazione del portatutto e della fanaleria, ho inteso chiedere il motivo per il quale tu ritieni che l'acquisizione dell'omologazione sia un fattore importante di cui tenere conto per valutare i diversi aspetti connessi con la traslazione della targa posteriore. La semplice definizione del termine omologazione (quando riferita a veicoli e/o relative componenti) mi e' nota da tempo.
https://www.gazz
ettaufficiale.i...In risposta al messaggio di ippocampo2009 del 07/06/2021 alle 10:30:12Perdonami ma credo tu stia facendo un po' di confusione.
..Se fosse vero ciò che asserisci qualunque accessorio che aumenta di fatto l'ingombro di un autoveicolo o motoveicolo non potrebbe essere montato. Rimanendo in tema di traslazione della targa originale, in modo tale daconsentirne la lettura, ritengo sia consentito, anche se principalmente dal buon senso, semplicemente perché non è vietato da alcun articolo del Codice della Strada. Se fosse vera la tua interpretazione dei citati articoli non avrebbero senso, ad esempio, tutti i porta bici/pacchi/ecc. da gancio traino rendendoli di fatto illegali... e infatti sono consentiti soltanto accessori facilmente rimovibili (quali entità tecniche indipendenti), ovviamente senza passare per la motorizzazione. Se leggi il regolamento Regolamento (UE) n. 1230/2012 che tratta dei requisiti di omologazione per le masse e le dimensioni dei veicoli a motore e dei loro rimorchi vedi che è ammesso il portabici solo se amovibile (cioè che lo togli facilmente) o retraibile (ovvero che si ritrae nella sagoma propria del veicolo ( e sempre se la sporgenza totale quando è aperto non supera i 750 mm). E il trabiccolo di sicuro non è facilmente rimovibile nè retraibile (almeno per i modelli che conosco io) quindi, per come dice il regolamento, gli stessi devono essere considerati per la determinazione delle dimensioni. Al riguardo, inoltre, tutti i portamoto che ho visto sino ad ora hanno anche il paraurti (cosa ovvia visto che altrimenti in caso di tamponamento sarebbe un casino) per cui vorrei chiederti come interpreti il fatto che il regolamento sopra indicato indichi espressamente per «lunghezza»: le dimensioni di cui ai punti 6.1.1, 6.1.2 e 6.1.3 della norma ISO 612:1978 e che quest'ultima preveda che la lunghezza vada misurata da paraurti a paraurti?...Non ti sembra che sulla base di queste norme il veicolo dovrà avere ufficialmente una nuova lunghezza?
In risposta al messaggio di dodox del 08/06/2021 alle 00:37:05
Ti avevo risposto, riporto qui di seguito: Inserito il 05/06/2021 alle: 00:08:05In risposta al messaggio di TheDevil del 04/06/2021 alle 18:18:18 Dodox ha scritto: Chiedo gentilmente, a chi ne sa sicuramente piùdi me, quale articolo del CdS impedisce di traslare la targa posteriore sul portatutto regolarmente omologato in tutte le sue parti qualora l'utilizzo Grazie per aver risposto. Quando parlo di omologazione faccio riferimento alla voce omologazione di cui all'art. 2 del Decreto Ministeriale 16 gennaio 1995, n. 94 di seguito il link per la consultazione. ...
intervento dell'11 febbraio scorso
, che qui ti confermo senza alcuna modifica.In risposta al messaggio di dodox del 08/06/2021 alle 01:22:25Visto che tutto si "smonta", fosse anche saldato alla carrozzeria, allora cosa si intende per amovibile?...ti ho fatto presente che nella lista vengono indicati anche i ganci traino che pure si "smontano" tutti...non c'è nulla che si monti aftermarket che poi non si possa smontare, allora nulla influisce sulla determinazione della lunghezza no?...cmq l'hai visto il disegnino della norma iso?...è facile capire come si misura la lunghezze del veicolo... e ancora non mi hai risposto sulla "barra portafanaleria" che non è un paraurti....se ti tamponano la barra la prendono oppure no?...
Perdonami ma credo tu stia facendo un po' di confusione. Per poter asserire qualunque principio in campo giuridico è lecito farlo solamente se la norma richiamata esprime tale asserzione, pertanto nel caso di specie nonpuoi asserire; riporto citando: e infatti sono consentiti soltanto accessori facilmente rimovibili (quali entità tecniche indipendenti), ovviamente senza passare per la motorizzazione. Se leggi il regolamento Regolamento (UE) n. 1230/2012 che tratta dei requisiti di omologazione per le masse e le dimensioni dei veicoli a motore e dei loro rimorchi vedi che è ammesso il portabici solo se amovibile (cioè che lo togli facilmente) o retraibile (ovvero che si ritrae nella sagoma propria del veicolo ( e sempre se la sporgenza totale quando è aperto non supera i 750 mm). E il trabiccolo di sicuro non è facilmente rimovibile nè retraibile (almeno per i modelli che conosco io) quindi, per come dice il regolamento, gli stessi devono essere considerati per la determinazione delle dimensioni. omissis quanto evidenziato in grassetto perché non enunciato nella norma richiamata. Mi spiego, una qualunque entità è definibile come rimovibile per il semplice fatto che è possibile rimuoverla, pertanto se il legislatore avesse aggiunto l'avverbio facilmente avrebbe dovuto circoscriverne il significato. Definizione di facilmente tratta dal vocabolario Treccani: rimovibile /rimo'vibile/ (o removibile) agg. [der. di rimuovere]. - [che si può rimuovere, togliere: spalliere r.] ≈ amovibile, asportabile. ↔ fisso, inamovibile. Detto ciò, mi sottraggo da ulteriori, quanto inutili, botta e risposta in merito al citato trabiccolo.
In risposta al messaggio di SergioRM del 08/06/2021 alle 11:13:34Direi che quel decreto risolve la questione, basta portarsene una coia da fare vedere a qualche agente male informato, e poi se si ostinasse a volere sanzionare la targa ripetitrice, con quello si vince il ricorso.
Non ho letto gli ultimi interventi perché, come dicevo, i bizantinismi non mi interessano. Vedo che la discussione continua, che probabilmente alcuni si divertono ad arzigolorare su problemi che non esistono, e allora hopensato di proporre loro un ulteriore giochino, sperando che non sia stato già proposto da altri (nel caso chiedo scusa). Alcuni raccontano di avere portatutto con targa spostata, altri con targa ripetitrice. A quanto ho capito nessuno li ha mai castigati per questo. E allora proviamo... È vero o falso che il CdS consente di usare la targa ripetitrice solo sui carrelli appendice? Tesi: È falso. Dimostrazione La legge n. 2 del 2018 ha modificato gli articoli 61 e 164 del CdS in modo da consentire l'applicazione di portabiciclette a sbalzo posteriormente o anteriormente sugli autobus da noleggio, da gran turismo e di linea. L'art. 61 riguarda la sagoma limite, l'art. 164 riguarda la sistemazione del carico e l'innovazione consiste nella possibilità sia si montare portabiciclette oltre a portasci e portabagagli, sia di montarli anteriormente. Nessun accenno alla targa. Il Decreto Dirigenziale n. 558 del 30/12/2019, firmato da Dondolini in quanto Direttore Generale del MIT, ha stabilito tra l'altro che «in caso di ostruzione anche parziale della targa, al fine di consentire l'utilizzo della struttura portabiciclette, si dispone l'impiego della targa ripetitrice di cui all'art. 100 del Codice della Strada con le modalità previste per il carrello appendice». Ohibò! Può un direttore generale del MIT cambiare la legge? Può un direttore generale del MIT disporre un utilizzo della targa ripetitrice espressamente vietato dal CdS? Ovviamente no. Unica conclusione possibile: non è vero che l'art. 100 del CdS consente di usare la targa ripetitrice solo sui carrelli appendice. È vero invece che l'art. 100 del CdS impone di usare la targa ripetitrice solo sui carrelli appendice. E quindi, se quando andate a chiedere una targa ripetitrice l'addetto non vi chiede di dimostrare che avete un carrello appendice, questo non vuol dire che quell'addetto è sciatto o distratto, ma solo che rispetta la legge Ovviamente il mio è solo un gioco, che spero risulti gradito agli azzeccagarbugli, che offra loro materia per non annoiarsi troppo presto a ripetere sempre le stesse cose. E ora scusate ma devo andare. Ho altro da fare. Buon divertimento!
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In risposta al messaggio di IZ4DJI del 08/06/2021 alle 11:56:43
Direi che quel decreto risolve la questione, basta portarsene una coia da fare vedere a qualche agente male informato, e poi se si ostinasse a volere sanzionare la targa ripetitrice, con quello si vince il ricorso.
https://forum.camperonline.it/x...
In risposta al messaggio di TheDevil del 08/06/2021 alle 13:13:13È un volpino...non solo parla di un decreto mai pubblicato e del quale non si trova traccia neanche nel sito ministeriale dove ci sono TUTTI gli atti...
Cfr. Il Decreto non mi risulta ancora pubblicato sul sito istituzionale del MIMS e neanche sulla G.U. Ritengo che, per avere valore modificativo rispetto al CdS sull'utilizzo della targa ripetitrice, si debba aspettarne la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
https://www.mit.gov.it/normativa