In risposta al messaggio di TheDevil del 08/06/2021 alle 14:14:14Se fossi un professionista nel campo e quindi tenuto a sapere le cose esatte, e anche pagato per quello, non userei il condizionale e il "secondo me" , ma visto che non lo sono , sarei immodesto e presuntuoso se non li usassi e quindi continuerò a usarli.
Il giorno 3 scorso IZ4DJI ha scritto: I portatutto sono accessori separati e rimovibili e quindi non devono essere trascritti sul libretto... I portamoto (fissi e non rimovibili) sono altra cosa ma non è questo il caso.Anche se come forma e uso si assomigliano, sono due cose completamente diverse... Il giorno successivo ho chiesto: Mi piacerebbe sapere se [...] il dispositivo con omologazione E1*74/483*2007/15*0389*01 [...] debba considerarsi un portatutto oppure un portamoto. In risposta IZ4DJI ha scritto: Secondo me, se è scritto sul libretto dovrebbe essere un portamoto, ma uso il condizionale proprio perchè non ho conoscenza certa di nulla. Se si trattasse di un portatutto sarebbe superflua quella dicitura riportata sul libretto e [...] direi che si dovrebbe trattare con ragionevole certezza di un portamoto. Come avrai notato uso sempre il secondo me nelle frasi perchè non essendo esperto in materia mi sembra giusto. ============================== Le tue precisazioni saranno senz'altro utili agli utenti del forum nella valutazione dei tuoi interventi, quando dimenticherai di esprimere i verbi al condizionale oppure di introdurre con il secondo me l'esposizione di cio' che ti sembra di avere capito leggendo qua e la. Il citato numero di omologazione (rilasciato in Germania) fa riferimento alle Direttive 74/483/CEE e 2007/15/CE, delle quali la seconda e' soltanto una modifica della prima. Sino alla sua abrogazione (31 ottobre 2014) la Direttiva 74/483/CEE ha contenuto le prescrizioni tecniche da osservare nell'omologazione dei veicoli a motore relativamente alle cosidette sporgenze esterne. Considerando: - che i portabagagli, i portasci e le antenne radio o radiotelefoniche vengono gia' commercializzati tanto singolarmente quanto gia' montati sui veicoli; - che, nella misura in cui essi possono essere verificati anche prima del montaggio sul veicolo, la loro libera circolazione puo' risultare facilitata dall'istituzione di un'omologazione CEE di tali dispositivi, intesi come entita' tecniche ai sensi dell'articolo 9 bis della direttiva 70/156/CEE, a far tempo dall'1 gennaio 1980 le prescrizioni tecniche della citata Direttiva 74/483/CEE sono state applicate anche per l'omologazione dei dispositivi portabagagli quali entita' tecniche indipendenti. Come nel caso qui discusso, si tratta dei dispositivi che le esigenze di marketing ed il gergo dei camperisti chiamano portatutto e che, in contrasto con le tue ripetute affermazioni, vengono adesso: - annotati sulle CdC in caso di montaggio d'origine sui veicoli per i quali il costruttore ne abbia previsto la fornitura; - sottoposti a visita e prova da parte di un UMC in caso di montaggio su un veicolo gia' immatricolato. Si tratta cioe' degli stessi dispositivi portabagagli che costituiscono l'oggetto della circolare MIT n. 69402/08/03 del 02-09-2008, tante volte citata in questa discussione. Accade cosi' che lo specifico dispositivo con l'omologazione E1*74/483*2007/15*0389*01 (di cui deve essere garantita la libera commercializzazione in tutti gli Stati UE) si trova ad essere montato, se in epoca successiva all'immatricolazione di: - un generico veicolo, come portatutto e senza alcun controllo; - un veicolo per il quale il costruttore ne ha previsto la fornitura opzionale, come portamoto e soltanto previa visita e prova da parte di un UMC. E, per IZ4DJI, sono due cose completamente diverse quando di diverso hanno soltanto il nome commerciale, trattandosi comunque - ufficialmente - di un dispositivo portabagagli. Ho interessato un mio amico tedesco per ottenere la copia del Certificato d'Omologazione con quel numero, in modo da appurare il nome del costruttore di quel dispositivo. Poi vado a chiedere spiegazione al MIMS in ordine alla contraddizione tra il contenuto della circolare summenzionata e quello di alcune CdC che i suoi UMC hanno rilasciato successivamente.
www.iz4dji.it
Prot. n° 0000558 del 30 dicembre 2019
vi appare il pdf del decreto con due registrazioni:sito
della Direzione Generale Territoriale Nord Ovest del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.sito
dell'Associazione Professionale Polizia Locale Regione Veneto:In risposta al messaggio di SergioRM del 09/06/2021 alle 22:55:28Che strano...se clicco sul link (peraltro scritto in maniera molto strana ovvero
Sembra che il mio giochino non abbia avuto successo perché qualcuno ha obiettato che la palla non è rotonda, cioè che quel decreto dirigenziale 558/2019 non esiste. E se invece la palla fosse rotonda? Se cliccate sullink Prot. n° 0000558 del 30 dicembre 2019 vi appare il pdf del decreto con due registrazioni: M_INF.MOT.REGISTRO_DECRETI.U.0000558.30-12-2019 M_INF.DGTNO.REGISTRO UFFICIALE.I.0281427.31-12-2019 dove DGTNO sembra proprio Direzione Generale Territoriale Nord Ovest. Sì, perché quell'immagine è il risultato di una ricerca sul sito della Direzione Generale Territoriale Nord Ovest del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. Ma il Nord Est non intende restare a guardare e il decreto si trova anche sul sito dell'Associazione Professionale Polizia Locale Regione Veneto: Il mistero si infittisce...
http://lnx.dgtnordovest.it/joomla/
) e cerco di andare alla home page mi esce "Errore HTTP 404.0 - Non trovatohttps://www.dgtno.it/"...
scritto comr si deve e che funziona senza problemi...però questo non solo è completamente diverso da quello che hai linkato ma qui dentro del decreto non trovo traccia...sarei curioso di capire che sito è quello...In risposta al messaggio di ippocampo2009 del 10/06/2021 alle 00:24:11Sì, è strano, però se vado direttamente (cioè dalla barra indirizzi) su
Che strano...se clicco sul link (peraltro scritto in maniera molto strana ovvero ) e cerco di andare alla home page mi esce Errore HTTP 404.0 - Non trovato La risorsa che stai cercando è stata rimossa, il suo nomeè stato cambiato o è temporaneamente non disponibile. insieme ad in avviso di sicurezza...se cerco su google il sito della dgtno mi esce questo ... scritto comr si deve e che funziona senza problemi...però questo non solo è completamente diverso da quello che hai linkato ma qui dentro del decreto non trovo traccia...sarei curioso di capire che sito è quello...
http://lnx.dgtnordovest.it/joomla/
arrivo regolarmente al sito. L'errore mi appare solo se clicco su "Home", perché lì l'URL è sbagliato: "www.dgtnordovest" invece di "lnx.dgtnordovest".http://lnx.dgtnordovest.it/joomla/
e si clicca su "Home" si riceve un errore perché il link associato a "Home" èhttp://www.dgtnordovest.it/
joomla/" target="_blank">http://www.dgtnordovest.it/
joomla/ , dove "jumbla/" è di troppo. Togliendo "jumbla/", se vi va ahttp://www.dgtnordovest.it/
si viene reindirizzati ahttps://www.dgtno.it/
.In risposta al messaggio di ippocampo2009 del 10/06/2021 alle 00:56:25Puoi verificare
Veramente sul nuovo ci sono circolari del 1 giugno....e cmq un sito, per di più di una pubblica amministrazione, cui si accede solo per scorciatoie e non per link diretto alla home page non esiste ...e il mio antivirus sembrava un albero di natale quando ho cliccato sul tuo link dandomi tutti gli avvisi possibili...
qui
che dgtnordovest.it (domini di primo e secondo livello) appartiene alla Direzione Generale Territoriale del Nord Ovest del MIT, come descrittaqui
.In risposta al messaggio di ippocampo2009 del 10/06/2021 alle 01:29:53«Il problema è che il sito da te linkato non ha quel dominio...ovvio che questo è regolare...cmq non ti sembra strano che un decreto a firma Dondolini (il quale era in servizio al Ministero) sul sito ministeriale, dove ci sono tutti, non ci sia?»
Il problema è che il sito da te linkato non ha quel dominio...ovvio che questo è regolare...cmq non ti sembra strano che un decreto a firma Dondolini (il quale era in servizio al Ministero) sul sito ministeriale, dove cisono tutti, non ci sia?...e che inoltre, benché la legge lo prescriva ai fini della sua entrata in vigore, non è mai stato pubblicato in gazzetta?ah...e pensa che il decreto è datato 30 dicembre 2019 e Dondolini è andato in pensione il giorno dopo...ma poi, fosse anche assolutamente valido, si riferisce ai veicoli M2 e M3 quindi solo loro sarebbero eventualmente autorizzati ad usare la targa ripetitrice per il portabici (e di sicuro non solo non puoi estendere tale autorizzazione ad altre categorie ma addirittura se è stato necessario un tale decreto per la deroga è proprio perché la ripetitrice NON può essere utilizzata se jon su carrelli e rimorchi)...
decreto direttoriale (!) n. 58 del 7/4/2021
, art. 5: «1.Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. 2.Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione di cui al comma 1.»In risposta al messaggio di SergioRM del 10/06/2021 alle 09:50:55Troppo lungo...sintetizzo la risposta perché scrivo con lo smartphone...
«Il problema è che il sito da te linkato non ha quel dominio...ovvio che questo è regolare...cmq non ti sembra strano che un decreto a firma Dondolini (il quale era in servizio al Ministero) sul sito ministeriale, doveci sono tutti, non ci sia?» E a te non sembra altrettanto strano che lì non ci sia nemmeno il decreto dirigenziale del 13 marzo 1997, abrogato da quello del 2019? Se quello del 2019 non esiste e non è mai entrato in vigore, che fine ha fatto quello del 1997? Posso solo pensare che nel passaggio di consegne (Dondolini è andato in pensione il 31/12/2019) qualcosa sia andato storto. «e che inoltre, benché la legge lo prescriva ai fini della sua entrata in vigore, non è mai stato pubblicato in gazzetta?» Più che una legge è una leggenda metropolitana. Quale sarebbe questa legge? Per quanto riguarda gli atti normativi, l'entrata in vigore dopo la pubblicazione è prevista dalla Costituzione, che non si occupa proprio di decreti dirigenziali. E gli atti normativi del governo sono quelli descritti nel Capo III della legge 400 del 1988, e nemmeno lì si parla di decreti dirigenziali. A differenza di quanto accade per gli atti normativi, non esistono una classificazione e una nomenclatura ufficiali per gli atti della pubblica amministrazione (direttive, circolari ecc.), ma solo la prassi. La pubblicazione di questi ultimi atti è stata disciplinata in vario modo da varie norme, alcune delle quali mai applicate. Si tratta di una storia tormentata. In primo luogo, quella leggenda metropolitana è chiaramente smentita dalla legge 839/1984, che all'art. 3 parla espressamente de «I decreti, le delibere e gli altri atti che sono efficaci indipendentemente dalla loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale». La legge 839 parla anche di elenchi approvati dal presidente del consiglio contenenti gli atti da pubblicare integralmente in GU, ma questi elenchi non si sono mai visti (pare con qualche eccezione per il ministero degli esteri) e così alla fine veniva pubblicato solo quello che si riteneva opportuno. Esempio eclatante: non sono mai stati pubblicati decreti, direttive o circolari relativi all'istituzione nel 1996 del numero 117 della Guardia di Finanza, cosa che fece presto scalpore perché risale a quello stesso anno la prima legge sulla privacy ed era troppo evidente che nessuno era in grado di sapere come la GdF avrebbe gestito i dati personali raccolti col 117. Da ultimo, per quanto ne so, vale il d.lgs. 33/2013, che per quel gran calderone di atti vari e variamente denominati prevede la pubblicazione su Internet, non sulla GU. Tanto per fare un esempio concreto: decreto direttoriale (!) n. 58 del 7/4/2021, art. 5: «1.Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. 2.Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione di cui al comma 1.» E poi... ho scritto all'URP del MIT, dicendo che avevo letto sul sito di Quattroruote delle targhe ripetitrici per i bus, che avevo cercato un po' in rete e che non avevo capito se quel decreto dirigenziale 558/2019 esiste o no. Bene: mi hanno risposto dopo poche ore inviandomi il testo del decreto! Non ti mostro la lunga mail di risposta perché non inizia con Gentile Sig. né finisce con Distinti saluti, c'è solo il testo del decreto. «si riferisce ai veicoli M2 e M3 quindi solo loro sarebbero eventualmente autorizzati ad usare la targa ripetitrice per il portabici» E perché mai? Un decreto dirigenziale non è certo un atto normativo del governo (evidente, e comunque non se ne parla proprio nel Capo III della legge 400/1988), quindi non potrebbe mai autorizzare quello che il CdS vieta. Il fatto che quel decreto preveda l'uso delle targhe ripetitrici sui bus è la conferma che il CdS impone l'uso delle targhe ripetitrici ormai solo per i carrelli appendice, ma non vieta il loro utilizzo in altre situazioni in cui sia opportuno per mantenere la necessaria visibilità delle targhe (ovviamente vanno rispettate le norme per l'installazione della targa, ma nel caso di portatutto omologati con alloggiamento targa e fanaleria...). Negarlo vorrebbe dire affermare che un dirigente della pubblica amministrazione può modificare le leggi dello Stato: assurdo.
In risposta al messaggio di ippocampo2009 del 10/06/2021 alle 19:40:41«al riguardo chiedi lumi al MIT»
Troppo lungo...sintetizzo la risposta perché scrivo con lo smartphone... 1) un qualsiasi atto della PA, se è erga omnes, è soggetto a pubblicità legale per avere validità altrimenti lo conosce solo chi lo ha scritto,chi lo ha firmato e chi lo ha protocollato; 2) i decreti (o determine) dei funzionari dirigenti della PA sono atti amministrativi e non normativi; 3) come tutti gli atti amministrativi indirizzati ad una pluralità indeterminata di persone che quindi sono soggetti a pubblicità legale devono sottostare all'art 32 della legge nr. 69/2009 che recita comma 1...gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicita' legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati....comma 3 Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 possono essere attuati mediante utilizzo di siti informatici di altre amministrazioni di conseguenza l'atto in questione deve essere pubblicato sul sito del MIT o, se si segue il comma 3, su quello della G.U. che è quello, per così dire, generalista per i ministeri (per gli enti locali esiste l'albo pretorio on line) 4) sul sito del MIT si trovano decreti dirigenziali a partire dal febbraio 2016 (come data di modifica o prima pubblicazione) per cui è del tutto assurdo che non ci sia quello di dicembre 2019; 5) in merito all'asserita circostanza che il CdS impone l'uso delle targhe ripetitrici ormai solo per i carrelli appendice, ma non vieta il loro utilizzo in altre situazioni in cui sia opportuno per mantenere la necessaria visibilità delle targhe fosse così non si comprenderebbe il perché Dondolini, nel parlare di targa coperta abbia testualmente scritto si dispone l'impiego della targa ripetitrice...se l'uso è consentito dal cds perché lui lo deve disporre?...casomai ne avrebbe solo ricordato la possibilità; 6) ma proprio perché lui non può disporre un bel niente che vada contro la legge ne consegue che il decreto non si trova su alcun sito ufficiale (al riguardo chiedi lumi al MIT visto che ti risponde e magari chiedi pure il perché se posso usare la ripetitrice sul portabici dell'auto sfrantumano i cosiddetti chiedendo il gancio traino per il rilascio).
https://drive.google.com/file/d...
In risposta al messaggio di ippocampo2009 del 10/06/2021 alle 23:05:55[OT]
Sei proprio un volpino...è titolato così perché in precedenza gli atti amministrativi li pubblicavano sul cartaceo (ovviamente G.U.)...e proprio per risparmiare carta hanno messo l'obbligo di pubblicare on line qui un esempio di decreti dirigenziali sul cartaceo...pag 21 o 39 ad esempio...
In risposta al messaggio di ippocampo2009 del 10/06/2021 alle 00:24:11«se cerco su google il sito della dgtno mi esce questo "
Che strano...se clicco sul link (peraltro scritto in maniera molto strana ovvero ) e cerco di andare alla home page mi esce Errore HTTP 404.0 - Non trovato La risorsa che stai cercando è stata rimossa, il suo nomeè stato cambiato o è temporaneamente non disponibile. insieme ad in avviso di sicurezza...se cerco su google il sito della dgtno mi esce questo ... scritto comr si deve e che funziona senza problemi...però questo non solo è completamente diverso da quello che hai linkato ma qui dentro del decreto non trovo traccia...sarei curioso di capire che sito è quello...
https://www.dgtno.it/"...
scritto come si deve e che funziona senza problemi...però questo non solo è completamente diverso da quello che hai linkato ma qui dentro del decreto non trovo traccia»https://www.dgtno.it/decreto-di...
In risposta al messaggio di SergioRM del 11/06/2021 alle 13:03:53con questo decreto, viene finalmente chiarito che la targa ripetitrice non è solo una targa per carrello appendice, ma che serve anche per strutture a sbalzo che coprono la targa.
«se cerco su google il sito della dgtno mi esce questo ... scritto come si deve e che funziona senza problemi...però questo non solo è completamente diverso da quello che hai linkato ma qui dentro del decreto non trovotraccia» Perché hai cercato male L'ho chiesto all'URP della DGTNO e mi hanno risposto il giorno dopo dandomi il link: Secondo te si sono impazziti anche lì? Al punto da pubblicare un decreto che non esiste? Se secondo te sono pazzi, diglielo tu: urp.dgtno@mit.gov.it
www.iz4dji.it
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 10/01/2021 alle 20:29:11.impiegatodelvolante
Che io sappia, la targa ripetitrice è destinata SOLO ED ECLUSIVAMENTE per i rimorchi Quindi se quello non è classificato rimorchio, on si può mettere la targa ripetitrice
In risposta al messaggio di TheDevil del 21/02/2021 alle 13:13:13E' già tutto nell'omolohazione EXX 26r 000-000 codsa altro si vuole? C'è un'omologazione europea concessa per tipo di veicoli, attacchi, kit di fissaggio!!
Questa discussione si e' sviluppata per individuare la targa da collocare sulla barra posteriore dei dispositivi che, omologati come portabagagli ex Direttiva n.74/483/CEE oppure portapacchi ex Regolamento UN/ECE n.26, vengonocommercializzati come portamoto (od anche portatutto®) e per i quali - al momento - non e' consentita l'annotazione nella CdC. In un intervento del giorno 11 scorso ho esposto un'ipotesi di soluzione al problema di detta targatura, basata sulla mia fantasia di stretta analogia alla attuale procedura di collaudo derivante dall'installazione del gancio-traino. Due giorni dopo, a smentire lo scetticismo da me manifestato nella conclusione del suddetto intervento, la G.U. n.37 ha pubblicato il Decreto MIT 08-01-2021 con il quale e' stato disposto - tra l'altro - che l'installazione del gancio-traino non comporta piu' la visita e prova presso il competente UMC. Cosa cambierebbe, quindi, per un camperista con la mia ipotesi, rispetto all'attuale installazione di un portamoto non annotato nella CdC? Costo: euro 26,20 (contro un costo di circa euro 55 per i sostenitori della targa ripetitrice). Montaggio: nessun aggravio, perche' presumo che gia' attualmente i dispositivi in questione siano installati presso le stesse officine che si occupano dei ganci-traino. Documentazione: il certificato di omologazione e' gia' fornito usualmente, mentre mancherebbe il nulla-osta del costruttore (ossia l'allestitore del camper) per l'installazione del dispositivo ex art. 236 Reg. Ma qui, a mio avviso, dovrebbe sopperire il produttore del dispositivo in base alle seguenti considerazioni. L'art. 236 Reg. prevede che il nulla-osta puo' essere sostituito da una relazione tecnica, firmata da persona a cio' abilitata, che attesti la possibilita' d'esecuzione della modifica in questione. Non ho alcun dubbio che ogni produttore di questi dispositivi abbia affidato al proprio staff tecnico la progettazione sia dello stesso dispositivo (sottoposto a successiva omologazione quale entita' tecnica separata) sia dei necessari sottotelai, diversificati in relazione al modello di autotelaio sul quale installare il dispositivo omologato. In un catalogo di detti dispositivi leggo: I portatutto posteriori sono universali e facili da smontare senza attrezzi; solo gli elementi di attacco sono realizzati su misura per ciascun veicolo e tipo di struttura e devono essere sostituiti in caso di cambio veicolo. Alla vendita, ogni dispositivo della specie dovrebbe essere quindi corredato del generico certificato di omologazione (come adesso) e della pertinente relazione tecnica sugli elementi di attacco specifici per il modello di autotelaio sul quale il dispositivo va installato, oltre alle previste istruzioni di montaggio. Alla Motorizzazione si presenterebbe: - la domanda di aggiornamento della CdC; - il certificato di omologazione dell'entita' tecnica; - la relazione tecnica sulla progettazione del sottotelaio (elementi di attacco); - la dichiarazione dell'installatore (con qualche minimo adattamento del modulo previsto per il gancio-traino), e si otterrebbe l'emissione di un tagliando adesivo con l'indicazione del dispositivo installato (in base al suo numero di omologazione) e della nuova lunghezza del veicolo in presenza del dispositivo. Cosa manca al momento: - la redazione di una motivata richiesta alla DGM; - la disponibilita' dei produttori al rilascio dell'anzidetta relazione tecnica; - l'accoglimento della richiesta presso la DGM con conseguente inclusione di questo aggiornamento della CdC tra quelli per i quali la visita e prova non e' prevista. Ho fatto lavorare troppo la mia fantasia? Lasciamo l'argomento nell'attuale stato di incertezza (o di rassegnazione)? A me piacerebbe portare avanti la discussione dentro questo forum ma non ho alcuna remora a farmi da parte se i camperisti utenti del forum non ne ravvisano l'opportunita' per il cosidetto quieto vivere, pur se interessati al chiaro utilizzo di questo dispositivo. Non ha senso avvalersi dell'ospitalita' del forum per inserire interventi che risultano sgraditi agli altri utenti.