In risposta al messaggio di TheDevil del 11/01/2021 alle 21:21:21buonasera The Devil, forse esaudisco in parte i tuoi quesiti allegando immagine del certificato di omologazione del mio portatutto, meglio definito dal produttore come "dispositivo portacarichi omologato". Si specifica che tale dispositivo può essere equipaggiato fin dall'origine di alcuni set di accessori che lo rendono di fatto un portamoto, un portabiciclette o un portatutto.
Ieri IZ4DJI ha scritto: Oggigiorno sono sempre portatutto e non va scritto sul libretto... Oggi Mocambo ha scritto: I portamoto con omologazione europea, con dovuta certificazione riportante la targa del veicolo,sono parte integrante dello stesso... Oggi Pascia2 ha scritto: ... al 99% avrai un portamoto ma omologato come portatutto, quindi non trascritto sulla carta di circolazione... ============================== Mi interesserebbe conoscere quale sia: - la norma di riferimento per l'omologazione; - la fonte normativa della definizione di portatutto. Con anticipato ringraziamento.
codice della strada
, il cui art. 100, comma 4, prevedeva che tutti i rimorchi, quando erano agganciati ad una motrice, dovessero essere muniti posteriormente di una targa ripetitrice con i dati d'immatricolazione del veicolo trainante.roulotte
e icarrelli appendice
, mentre lo ha mantenuto per i portabiciclette da gancio traino, i quali possono avere una targa ripetitrice con fondo giallo o bianco """"In risposta al messaggio di TheDevil del 11/01/2021 alle 20:20:20ti ringrazio degli articoli.
Ieri Massimou ha scritto: Domanda, posso rimettere la targa originale (del camper) al suo posto e nel portamoto mettere una targa ripetitrice come quella (o meglio quella) che uso sul portabici da gancio traino o sulrimorchio? ============================== Mi permetto aggiungere alla discussione la mia risposta NEGATIVA. Come Impiegatodelvolante ti ha gia' ricordato, l'utilizzo della targa ripetitrice e' regolato dalle disposizioni del CdS e del relativo Regolamento riportate in calce. La targa ripetitrice in tuo possesso dovrebbe rimanere solidamente fissata sul rimorchio che risulta l'unica collocazione legittima (fatto salvo, ovviamente, il caso del relativo traino con altra motrice oppure di reimmatricolazione). Poi ognuno è libero di fare quello che vuole, come tu stesso hai scritto recentemente in altra discussione. CdS, art. 100 Targhe di immatricolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi 4. I carrelli-appendice, quando sono agganciati ad una motrice, devono essere muniti posteriormente di una targa ripetitrice dei dati di immatricolazione della motrice stessa. [1] 7. Nel regolamento sono stabiliti i criteri di definizione delle targhe di immatricolazione, ripetitrici e di riconoscimento. Reg, art. 256 Definizione delle targhe di immatricolazione, ripetitrici e di riconoscimento 2. Si definiscono targhe ripetitrici: a) quelle contenenti i dati di immatricolazione dei veicoli trainanti, di cui devono essere muniti posteriormente i carrelli-appendice durante la circolazione, di cui all'articolo 100, comma 4, del codice; b) quelle contenenti i dati di immatricolazione dei veicoli trainanti, di cui devono essere munite posteriormente le macchine agricole trainate, quando ricorrono le condizioni previste dall'articolo 113, comma 2, del codice; c) quelle contenenti i dati di immatricolazione dei veicoli trainanti, di cui devono essere munite posteriormente le macchine operatrici trainate, di cui all'articolo 114, comma 4, del codice. [1] Alla stessa disposizione sono assoggettati i rimorchi immatricolati fino al 19 febbraio 2013 e successivamente non reimmatricolati (ex DPR 198/2012, art.8).
In risposta al messaggio di salito del 12/01/2021 alle 07:37:02quindi secondo te non è regolato da una legge/articolo?
Copia/incolla da Wikipedia ...esecuzione e attuazione del codice della strada, il cui art. 100, comma 4, prevedeva che tutti i rimorchi, quando erano agganciati ad una motrice, dovessero essere muniti posteriormente diuna targa ripetitrice con i dati d'immatricolazione del veicolo trainante. L'art. 11, comma 2, lettera b, della legge 29 luglio 2010, n. 120, ha eliminato tale obbligo per i rimorchi, le roulotte e i carrelli appendice, mentre lo ha mantenuto per i portabiciclette da gancio traino, i quali possono avere una targa ripetitrice con fondo giallo o bianco evidentemente non conoscevano l' esistenza dell' altro oggettodi trasporto omologato ...
In risposta al messaggio di TheDevil del 11/01/2021 alle 22:22:22Allora i portabici da gancio di traino, usato da decenni in tutta Europa, sarebbero tutti illegali ?.
Ieri Salito ha scritto: Targa Ripetitrice va usata quando un qualcosa oscura la targa effettiva posta a fine veicolo. Oggi IZ4DJI ha scritto: Anche secondo me la targa ripetitrice va usata anche quando un cariconon permetta la lettura della targa. ============================== Il legislatore internazionale/nazionale non e' stato evidentemente ancora informato delle vostre opinioni. Convenzione sulla circolazione stradale (Vienna, 8 novembre 1968), art. 30 Carico dei veicoli 2. Ogni carico di un veicolo deve essere disposto e, se necessario, fissato in modo che non possa [...] occultare le luci, comprese le luci di arresto e gli indicatori di direzione, i catadiottri, i numeri di immatricolazione ed il segno distintivo dello Stato di immatricolazione di cui il veicolo deve essere munito a termini della presente Convenzione o della legislazione nazionale... CdS, art. 164 Sistemazione del carico sui veicoli 1. Il carico dei veicoli deve essere sistemato in modo [...] da non mascherare dispositivi di illuminazione e di segnalazione visiva ne' le targhe di riconoscimento...
www.iz4dji.it
In risposta al messaggio di salito del 12/01/2021 alle 07:37:02Lasciate stare wikipedia...se leggi la norma vedi che SOLO i rimorchi possono avere una targa propria...i carrelli appendice ancora devono essere muniti di targa ripetitrice...
Copia/incolla da Wikipedia ...esecuzione e attuazione del codice della strada, il cui art. 100, comma 4, prevedeva che tutti i rimorchi, quando erano agganciati ad una motrice, dovessero essere muniti posteriormente diuna targa ripetitrice con i dati d'immatricolazione del veicolo trainante. L'art. 11, comma 2, lettera b, della legge 29 luglio 2010, n. 120, ha eliminato tale obbligo per i rimorchi, le roulotte e i carrelli appendice, mentre lo ha mantenuto per i portabiciclette da gancio traino, i quali possono avere una targa ripetitrice con fondo giallo o bianco evidentemente non conoscevano l' esistenza dell' altro oggettodi trasporto omologato ...
In risposta al messaggio di salito del 12/01/2021 alle 12:34:59Ti avevo già avvisato che wiki è del tutto inattendibile... portabici, ovunque lo metti, NON può avere la targa ripetitrice...ti consiglio una lettura ad un articolo un po più serio...
Come da abitudine prendo tutto con le pinze quel riferimento mi interessa perche riferisce che i porta bici da gancio cioè appesi al veicolo appoggiati sul gancio devono avere la targa ripetitive R , bene il mioporta bici ecc ecc appeso al telaio è meritevole di portare anche lui la targa R . Loro stanno a dormire lo sappiamo tutti anche le ffoo e usano il buon , sano senso pratico perché male non si fa usare la R Mai avuto contestazioni nemmeno quando senza il porta bici ho delle luci supplementari sul posteriore doppia luce retro doppia luce retro nebbia anche questi argomenti in sospeso per loro che hanno auto e l autista del ufficcio
https://www.google.com/url?sa=t...
In risposta al messaggio di ippocampo2009 del 12/01/2021 alle 13:56:50se ho interpretato bene il documento che hai postato le biciclette non devono coprire le luci e la targa. E fin qui mi sembra corretto.
Ti avevo già avvisato che wiki è del tutto inattendibile... portabici, ovunque lo metti, NON può avere la targa ripetitrice...ti consiglio una lettura ad un articolo un po più serio...
In risposta al messaggio di ippocampo2009 del 12/01/2021 alle 14:36:01a posto siamo :-)
hai interpretato bene. sulla base delle norme vigenti il portabici è una struttura che deve essere apposta senza coprire la targa poichè, in caso contrario, non sarebbe possibile applicare sulla stessa la targa ripetitrice in quanto prevista solo per i carrelli appendice.
In risposta al messaggio di massimou del 12/01/2021 alle 14:43:40probabilmente ce un inghippo da quando la targa ripetitrice per rimorchi semirimorchi roulotte carrelli app. ecc viene data da MCTC gialla con una R rossa.anzi veniva in quanto quando io ho smesso di viaggiare da un po il rimorchio ecc aveva targa propria differente dalla motrice cosa da dementi nel senso che fanno foto e la multa a chi arriva?comunque il tuo (portatarga) e fisso al telaio o quasi lascia la targa originale e sei a cavallo per la polizia. rischio non remoto che se la targa non è avvitata te la portano via non te ne accorgi per un po e...
a posto siamo :-) però correggimi se sbaglio, questo è l' art. 100: CdS, art. 100 Targhe di immatricolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi 4. I carrelli-appendice, quando sono agganciati ad una motrice,devono essere muniti posteriormente di una targa ripetitrice dei dati di immatricolazione della motrice stessa. [1] 7. Nel regolamento sono stabiliti i criteri di definizione delle targhe di immatricolazione, ripetitrici e di riconoscimento. al punto 4 , se ho capito/interpretato bene trovo che la targa ripetitrice deve essere messa nei carrelli-appendice, non che può essere messa solo sui carrelli-appendici. Mi spiego meglio al punto 4 non dicono che non può essere messa su altri mezzi che siano essi portabici, tutto etc. Sbaglio?
In risposta al messaggio di ex camionaro del 12/01/2021 alle 14:55:28no, la targa originale del veicolo, non può essere spostata su installazioni mobili ( portabici portatutto portamoto ecc)
probabilmente ce un inghippo da quando la targa ripetitrice per rimorchi semirimorchi roulotte carrelli app. ecc viene data da MCTC gialla con una R rossa.anzi veniva in quanto quando io ho smesso di viaggiare da un po ilrimorchio ecc aveva targa propria differente dalla motrice cosa da dementi nel senso che fanno foto e la multa a chi arriva?comunque il tuo (portatarga) e fisso al telaio o quasi lascia la targa originale e sei a cavallo per la polizia. rischio non remoto che se la targa non è avvitata te la portano via non te ne accorgi per un po e...
In risposta al messaggio di ippocampo2009 del 12/01/2021 alle 14:55:37adesso ho capito, Grazie
Non è che soltanto perchè non è vietato è consentito. cmq l'art. 256 del reg. cds dice che: 2. Si definiscono targhe ripetitrici: a) quelle contenenti i dati di immatricolazione dei veicoli trainanti, di cui devono esseremuniti posteriormente i carrelli appendice durante la circolazione, di cui all'articolo 100, comma 4, del codice; b) quelle contenenti i dati di immatricolazione dei veicoli trainanti, di cui devono essere muniti posteriormente le macchine agricole trainate, quando ricorrono le condizioni previste dall'articolo 113, comma 2, del codice; (3) c) quelle contenenti i dati di immatricolazione dei veicoli trainanti, di cui devono essere munite posteriormente le macchine operatrici trainate, di cui all'articolo 114, comma 4, del codice. quindi è chiaro cosa sono e dove vanno applicate....