art. 164 del Codice della strada
. In particolare, si raccomanda l'esigenza di assicurare la completa visibilità dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione visiva, e della targa.In risposta al messaggio di Pascia2 del 12/01/2021 alle 15:25:14ovviamente ognuno fa quello che crede assumendosene le responsabilità, ma se una persona non sa a cosa va in contro, è giusto metterlo a conoscenza della situazione, starà a lui decidere cosa fare.
ma perché vi state tanto ad arrovellare con questa targa? Ognuno faccia ciò che crede consapevole dei rischi a cui va incontro applicando ora una soluzione ora un' altra. Io, e parlo per me, ho il portatutto e vi ho messouna targa ripetitrice gialla che mi ha rilasciato la motorizzazione. Se un giorno qualcuno mi fermasse ad avesse voglia di multarmi che farò? proverò a convincerlo e se non ci riuscirò pagherò questa multa e stop. Ognuno, in libera scienza e coscienza, deciderà cosa fare in questo contesto che dal punto di vista legale non ha i contorni chiari.
In risposta al messaggio di chorus del 12/01/2021 alle 15:53:19Quindi nel tuo caso esiste uno stesso modello con portamoto sin dall'origine?
Ho fatto almeno 6 revisioni con un portatutto installato, con ben evidente la targhetta della conformità alla direttiva 74/483/CEE. Una sola volta mi hanno sollevato eccezioni: prontamente esibì la circolare MIT 69402/08/03, il cui contenuto non mi sembra sia stato evidenziato in questo thread. La targa era apposta sul portatutto e non sulla parete del camper.
In risposta al messaggio di ippocampo2009 del 12/01/2021 alle 15:39:09
Per quanto concerne iportamoto vorrei riportare il testo della circolare del 1998 di cui avevo già fatto cenno sopra. Circolare - 27/11/1998 - Prot. n. 2522/4332 - Strutture portabiciclette e portasci OGGETTO: Struttureportabiciclette e portasci applicate posteriormente a sbalzo sulle autovetture ed autocaravan. Circolare Ministero dei trasporti e della navigazione 27/11/1998 prot. 2522/4332 - D.C. IV n. B103 La presenza delle attrezzature in oggetto indicate, riscontrata già da tempo sui veicoli provenienti dai Paesi della CE, si è ormai rapidamente diffusa anche tra gli analoghi veicoli immatricolati con targa nazionale. Considerata, sia la vastità del fenomeno che i numerosi quesiti pervenuti da parte di Uffici provinciali, Associazioni ed Organi di controllo della circolazione stradale, è necessario procedere alla emanazione di disposizioni in materia, al fine di aggiornare le procedure da seguire per la installazione delle strutture in esame. Si premette che i portasci e i portabagagli, accessori che la Direttiva n. 79/488/CEE (sporgenze esterne) consente di omologare quali entità tecniche indipendenti destinate ai veicoli della categoria M1, possono essere applicate sugli autoveicoli, senza l'obbligo della annotazione sulla carta di circolazione. Le strutture portabici, ancorché non omologabili, sono, tuttavia, accessori leggeri ed amovibili, che non modificano in modo significativo la massa a vuoto del veicolo, e la cui applicazione, al pari del portasci, è da ritenersi ammissibile sic et simpliciter senza l'obbligo di aggiornamento della carta di circolazione. Ricade nella responsabilità del conducente del veicolo l'obbligo della corretta installazione delle suddette strutture, per quanto concerne la stabilità dei punti di ancoraggio, ovvero il rispetto del carico verticale ammesso sulla sfera, qualora venga utilizzato il gancio di traino come appoggio. Riguardo alla applicazione, in particolare, del portabici sulle autocaravan, si ricorda che non sussiste più l'obbligo, per lo sbalzo posteriore, del rispetto del limite del 65% dell'interasse, di cui alla circolare D.C. IV n. A083 del 16.9.1993, in quanto anche per le autocaravan valgono le disposizioni della Direttiva n. 95/48/CE relativa alle masse e dimensioni dei veicoli. Similmente, incombe sul conducente la corretta sistemazione del carico, ai sensi dell'art. 164 del Codice della strada. In particolare, si raccomanda l'esigenza di assicurare la completa visibilità dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione visiva, e della targa. In ogni caso, la superficie esterna delle strutture non deve presentare parti orientate verso l'esterno suscettibili di agganciare pedoni, ciclisti o motociclisti. Si comunica, infine, che per ragioni di sicurezza, non è più consentita l'applicazione di strutture posteriormente a sbalzo su autovetture ed autocaravan per il trasporto di ciclomotori, motocicli e altri oggetti, per il trasporto dei quali devono essere utilizzati i carrelli appendice ed i rimorchi per attrezzature turistiche e sportive appositamente previsti dalla normativa. È abrogata la circolare D.G. n. 201/85 ed ogni altra disposizione in contrasto con la presente circolare, che è di immediata applicazione. quindi se qualcuno è riuscito ad farlo trascrivere sulla CdC buon per lui anche per eventuali risarcimenti danni.
https://forum.camperonline.it/x...
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 12/01/2021 alle 15:51:13esatto.
ovviamente ognuno fa quello che crede assumendosene le responsabilità, ma se una persona non sa a cosa va in contro, è giusto metterlo a conoscenza della situazione, starà a lui decidere cosa fare. ma dirgli fai così anzichè colà, non è corretto, senza avvisarlo di come stanno realmente le cose
In risposta al messaggio di ippocampo2009 del 12/01/2021 alle 15:58:15No, lo feci installare in sede di acquisto come accessorio
Quindi nel tuo caso esiste uno stesso modello con portamoto sin dall'origine?
In risposta al messaggio di ippocampo2009 del 12/01/2021 alle 15:39:09questa circolare è del 1998 non è che nel frattempo (cono passati 23 anni) l' hanno aggiornata?
Per quanto concerne iportamoto vorrei riportare il testo della circolare del 1998 di cui avevo già fatto cenno sopra. Circolare - 27/11/1998 - Prot. n. 2522/4332 - Strutture portabiciclette e portasci OGGETTO: Struttureportabiciclette e portasci applicate posteriormente a sbalzo sulle autovetture ed autocaravan. Circolare Ministero dei trasporti e della navigazione 27/11/1998 prot. 2522/4332 - D.C. IV n. B103 La presenza delle attrezzature in oggetto indicate, riscontrata già da tempo sui veicoli provenienti dai Paesi della CE, si è ormai rapidamente diffusa anche tra gli analoghi veicoli immatricolati con targa nazionale. Considerata, sia la vastità del fenomeno che i numerosi quesiti pervenuti da parte di Uffici provinciali, Associazioni ed Organi di controllo della circolazione stradale, è necessario procedere alla emanazione di disposizioni in materia, al fine di aggiornare le procedure da seguire per la installazione delle strutture in esame. Si premette che i portasci e i portabagagli, accessori che la Direttiva n. 79/488/CEE (sporgenze esterne) consente di omologare quali entità tecniche indipendenti destinate ai veicoli della categoria M1, possono essere applicate sugli autoveicoli, senza l'obbligo della annotazione sulla carta di circolazione. Le strutture portabici, ancorché non omologabili, sono, tuttavia, accessori leggeri ed amovibili, che non modificano in modo significativo la massa a vuoto del veicolo, e la cui applicazione, al pari del portasci, è da ritenersi ammissibile sic et simpliciter senza l'obbligo di aggiornamento della carta di circolazione. Ricade nella responsabilità del conducente del veicolo l'obbligo della corretta installazione delle suddette strutture, per quanto concerne la stabilità dei punti di ancoraggio, ovvero il rispetto del carico verticale ammesso sulla sfera, qualora venga utilizzato il gancio di traino come appoggio. Riguardo alla applicazione, in particolare, del portabici sulle autocaravan, si ricorda che non sussiste più l'obbligo, per lo sbalzo posteriore, del rispetto del limite del 65% dell'interasse, di cui alla circolare D.C. IV n. A083 del 16.9.1993, in quanto anche per le autocaravan valgono le disposizioni della Direttiva n. 95/48/CE relativa alle masse e dimensioni dei veicoli. Similmente, incombe sul conducente la corretta sistemazione del carico, ai sensi dell'art. 164 del Codice della strada. In particolare, si raccomanda l'esigenza di assicurare la completa visibilità dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione visiva, e della targa. In ogni caso, la superficie esterna delle strutture non deve presentare parti orientate verso l'esterno suscettibili di agganciare pedoni, ciclisti o motociclisti. Si comunica, infine, che per ragioni di sicurezza, non è più consentita l'applicazione di strutture posteriormente a sbalzo su autovetture ed autocaravan per il trasporto di ciclomotori, motocicli e altri oggetti, per il trasporto dei quali devono essere utilizzati i carrelli appendice ed i rimorchi per attrezzature turistiche e sportive appositamente previsti dalla normativa. È abrogata la circolare D.G. n. 201/85 ed ogni altra disposizione in contrasto con la presente circolare, che è di immediata applicazione. quindi se qualcuno è riuscito ad farlo trascrivere sulla CdC buon per lui anche per eventuali risarcimenti danni.
In risposta al messaggio di chorus del 12/01/2021 alle 16:25:25quindi se non esiste una versione del tuo veicolo con portamoto già installato all'origine a che pro quando ti è stata contestata l'installazione hai "prontamente esibito la circolare MIT 69402/08/03"?....
No, lo feci installare in sede di acquisto come accessorio
In risposta al messaggio di massimou del 12/01/2021 alle 16:27:03A me non risultano modifiche. E' stata solo ammessa la possibilità di avere portamoto su veicoli già omologati all'origine.
questa circolare è del 1998 non è che nel frattempo (cono passati 23 anni) l' hanno aggiornata?
In risposta al messaggio di ippocampo2009 del 12/01/2021 alle 16:30:04di seguito copio/incollo da un messaggio di The Devil la circolare a suo tempo esibita dal sottoscritto. Sul mio portatutto (che per inciso non possiedo più) era riportata la targhetta con il riferimento alla direttiva comunitaria.
A me non risultano modifiche. E' stata solo ammessa la possibilità di avere portamoto su veicoli già omologati all'origine.
In risposta al messaggio di Pascia2 del 12/01/2021 alle 15:25:14la MCTC ti ha dato una targa gialla forse perche hai fatto richiesta per un carrello appendice o rimorchio?
ma perché vi state tanto ad arrovellare con questa targa? Ognuno faccia ciò che crede consapevole dei rischi a cui va incontro applicando ora una soluzione ora un' altra. Io, e parlo per me, ho il portatutto e vi ho messouna targa ripetitrice gialla che mi ha rilasciato la motorizzazione. Se un giorno qualcuno mi fermasse ad avesse voglia di multarmi che farò? proverò a convincerlo e se non ci riuscirò pagherò questa multa e stop. Ognuno, in libera scienza e coscienza, deciderà cosa fare in questo contesto che dal punto di vista legale non ha i contorni chiari.
In risposta al messaggio di ex camionaro del 12/01/2021 alle 18:03:53no!
la MCTC ti ha dato una targa gialla forse perche hai fatto richiesta per un carrello appendice o rimorchio?
In risposta al messaggio di Pascia2 del 12/01/2021 alle 18:01:41Ecco la targhetta a cui facevo riferimento
La circolare richiamata da Chorus parla chiaramente di strutture portabagagli commercializzate come portamoto. Di fatto sono portamoto ma omologati secondo la direttiva 74/483/CEE. Come ho fatto presente alcuni post fa,la struttura è un portabagagli che può essere dotata di accessori vari che lo rendono di fatto un portamoto, un portabiciclette, un mix di entrambi, un portatutto aperto, un portatutto chiuso etc etc. Tali strutture vengono commercializzate con una barra ripetitrice della fanaleria posteriore in quanto, ovviamente, una volta montata ostruisce le luci del veicolo e la targa. Ora non continuiamo a insistere con il Cds che dice che luci e targhe non devono essere occultati etc etc; abbiamo capito che c'è un vuoto normativo, che il legislatore si è dimenticato di dire che targa ci va applicata, se gialla ripetitrice o quella originale del mezzo. Quindi in parole semplici: i portamoto sono di libera installazione in quanto omologati come portatutto. Una targa sopra ci va messa, io ci metto la ripetitrice (che tra l'altro mi ha rilasciato la motorizzazione su mia specifica domanda), qualcuno ci sposta sopra quella originale del camper, qualcuno la scrive con il pennarello. La certezza assoluta di non incappare in contravvenzioni non esiste, molto probabilmente è più facile essere sanzionati per altri comportamenti scorretti durante la guida.
In risposta al messaggio di chorus del 12/01/2021 alle 18:47:11e questa è la vista dell'insieme (io lo ho sempre utilizzato come portabiciclette, mai come portamoto). Si vede dov'è posizionata la targa e la presenza della doppia fanaleria.
Ecco la targhetta a cui facevo riferimento