Regolamento (UE) 2018/858
ed immesso sul mercato.Regolamento UN/ECE n. 48
(con il link ad un sito ufficiale affinche' ogni interessato ne possa prendere contezza).In risposta al messaggio di TheDevil del 14/01/2021 alle 14:01:21Saliti ha scritto "D'altra parte i presupposti normativi sono differenti."
Steu851 ha scritto: Mi riferisco al portabici da gancio traino ma può valere anche per il portatutto oggetto della discussione. ============================== Mi permetto chiederti di voler valutare l'opportunita'di trasferire il tuo intervento nell'apertura di una separata discussione sul portabici da gancio-traino. Portamoto e portabici sono argomenti ciclicamente ricorrenti in questa sezione del forum, ma non si arriva mai ad un punto fermo proprio per la commistione che se ne fa e che disperde i contributi dei camperisti interessati ad approfondirne uno soltanto. D'altra parte i presupposti normativi sono differenti.
... purtroppo è un buco legislativo...
Però le cose sono poco chiare...
... in questo contesto che dal punto di vista legale non ha i contorni chiari.
... abbiamo capito che c'è un vuoto normativo...
come gia' riportato in un precedente intervento
per i punti qui di interesse.In risposta al messaggio di TheDevil del 20/01/2021 alle 14:14:14O.T. forse ma niente di nuovo sotto il sole siamo in ITALIA e anche in E.U. ma unificare le norme?
Impiegatodelvolante ha scritto: ... purtroppo è un buco legislativo... IZ4DJI ha scritto: Però le cose sono poco chiare... Pascia2 ha scritto: ... in questo contesto che dal punto di vista legale non ha i contornichiari. ... abbiamo capito che c'è un vuoto normativo... Steu851 ha scritto: Purtroppo c'è un evidente buco normativo... ... in Italia una legge chiara non si può mai avere... ============================== Quando qualcuno vuol fare i suoi comodi davanti ad una norma che non intende osservare, le giustificazioni piu' frequentemente addotte sono tre: - c'e' un vuoto normativo; - la norma e' poco chiara; - sulla norma si e' sviluppata una duplice corrente di pensiero. Qui la norma discende da un trattato internazionale che, ratificato dalla Repubblica Italiana, ha assunto rango analogo a quello delle leggi costituzionali nella cosiddetta gerarchia delle fonti e che e' stato debitamente trasfuso nei pertinenti articoli del CdS, come gia' riportato in un precedente intervento per i punti qui di interesse. Per il modus cogitandi degli interessati il legislatore, dopo aver disposto il divieto di trasportare carichi che occultano le luci posteriori e/o il numero di immatricolazione di un veicolo, dovrebbe comunque prevedere una deroga al fine di consentire l'utilizzo di accessori prodotti da innovative aziende. Mooolto improbabile! Per un accessorio da montare all'esterno di un veicolo (ovvero un'entita' tecnica separata) l'omologazione consente la libera commercializzazione ma non implica affatto un'automatica autorizzazione alla relativa installazione/utilizzazione. Secondo il mio personale punto di vista, l'unica mancanza normativa che avverto in questo momento e' la specifica indicazione del portabici e del portamoto quali ulteriori entita' tecniche separate nel Regolamento UN/ECE n. 26. Se ha previsto di differenziare il portapacchi dal portasci, il legislatore internazionale non dovrebbe consentire l'attuale trasformazione commerciale di entita' omologate come portapacchi in portabici od in portamoto. In alternativa alla proposta per una dettagliata ed ampliata indicazione dei vari utilizzi di un rack nel citato Regolamento, il legislatore internazionale dovrebbe eliminare l'attuale previsione del portasci e considerare, a parte le antenne, un'unica entita' multifunzionale, aggiornando la definizione di portapacchi in portatutto.
In risposta al messaggio di ex camionaro del 20/01/2021 alle 15:36:56
O.T. forse ma niente di nuovo sotto il sole siamo in ITALIA e anche in E.U. ma unificare le norme?
In risposta al messaggio di TheDevil del 20/01/2021 alle 14:14:14usi un tono da burocrate, che ti rende un po' antipatico. Per quanto riguarda le targhe non c'è una normativa europea ma tante regole nazionali, In Germania si spsoa la targa sull'acessorio che la oscura senza problemi, in Francia anche la targa dell'auto te la fai fare dove vuoi purchè abbia determinati requisiti.
Impiegatodelvolante ha scritto: ... purtroppo è un buco legislativo... IZ4DJI ha scritto: Però le cose sono poco chiare... Pascia2 ha scritto: ... in questo contesto che dal punto di vista legale non ha i contornichiari. ... abbiamo capito che c'è un vuoto normativo... Steu851 ha scritto: Purtroppo c'è un evidente buco normativo... ... in Italia una legge chiara non si può mai avere... ============================== Quando qualcuno vuol fare i suoi comodi davanti ad una norma che non intende osservare, le giustificazioni piu' frequentemente addotte sono tre: - c'e' un vuoto normativo; - la norma e' poco chiara; - sulla norma si e' sviluppata una duplice corrente di pensiero. Qui la norma discende da un trattato internazionale che, ratificato dalla Repubblica Italiana, ha assunto rango analogo a quello delle leggi costituzionali nella cosiddetta gerarchia delle fonti e che e' stato debitamente trasfuso nei pertinenti articoli del CdS, come gia' riportato in un precedente intervento per i punti qui di interesse. Per il modus cogitandi degli interessati il legislatore, dopo aver disposto il divieto di trasportare carichi che occultano le luci posteriori e/o il numero di immatricolazione di un veicolo, dovrebbe comunque prevedere una deroga al fine di consentire l'utilizzo di accessori prodotti da innovative aziende. Mooolto improbabile! Per un accessorio da montare all'esterno di un veicolo (ovvero un'entita' tecnica separata) l'omologazione consente la libera commercializzazione ma non implica affatto un'automatica autorizzazione alla relativa installazione/utilizzazione. Secondo il mio personale punto di vista, l'unica mancanza normativa che avverto in questo momento e' la specifica indicazione del portabici e del portamoto quali ulteriori entita' tecniche separate nel Regolamento UN/ECE n. 26. Se ha previsto di differenziare il portapacchi dal portasci, il legislatore internazionale non dovrebbe consentire l'attuale trasformazione commerciale di entita' omologate come portapacchi in portabici od in portamoto. In alternativa alla proposta per una dettagliata ed ampliata indicazione dei vari utilizzi di un rack nel citato Regolamento, il legislatore internazionale dovrebbe eliminare l'attuale previsione del portasci e considerare, a parte le antenne, un'unica entita' multifunzionale, aggiornando la definizione di portapacchi in portatutto.
In risposta al messaggio di Pascia2 del 26/01/2021 alle 17:04:09concordo :-)
il tono sarà anche da burocrate, tuttavia ritengo doveroso riconoscere a The Devil una grandissima professionalità in tutte le tematiche di ordine legislativo; frequento anche altri forum e una risorsa come quella di The Devil è estremamente rara e pertanto molto preziosa per tutti gli argomenti che stanno a cuore a noi camperisti.
http://data.europa.eu/eli/reg/1...
http://data.europa.eu/eli/reg/2...
https://forum.camperonline.it/x...
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Se è un portamoto e scritto sul libretto viene a fare parte integrante del camper e non puoi neppure smontarlo e quindi va spostata la targa originale, perchè è li la fine del camper.
Secondo me si puo fare solo in caso di portamoto scritto sul libretto e che in pratica è una modifica del telaio del mezzo che viene quindi allungato in maniera permanente.
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