In risposta al messaggio di TheDevil del 29/01/2021 alle 14:14:14se c'è scritto chiaro che puo essere amovibile e ci sono le due lunghezze, allora si che la cosa mi torna.
IZ4DJI ha scritto: Se è un portamoto e scritto sul libretto viene a fare parte integrante del camper e non puoi neppure smontarlo e quindi va spostata la targa originale, perchè è li la fine del camper. Secondo mesi puo fare solo in caso di portamoto scritto sul libretto e che in pratica è una modifica del telaio del mezzo che viene quindi allungato in maniera permanente. ============================== Se il portamoto e' scritto sul libretto, la CdC riporta nella terza sezione (a testo libero) sia la lunghezza del veicolo secondo l'originaria omologazione sia la lunghezza con portamoto. In contrasto con il tuo convincimento il portamoto puo' essere amovibile, come da circolare MIT prot. n. 01/M368 del 2 gennaio 2003: L'installazione su autocaravan della struttura portamoto, fissa o amovibile, successivamente alla prima immatricolazione, e' consentita all'unica condizione che esista una corrispondente versione omologata dal costruttore dell'autocaravan che preveda tale tipo di struttura sin dall'origine. Si tratta della terza circolare riportata al link
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In risposta al messaggio di TheDevil del 03/02/2021 alle 17:17:17ci ho capito poco tra commi e abrogazioni, ma forse ho capito che gli attuali carrelli appendice dal 2023 non potranno piu circolare se non reimmatricolati come rimorchi di categoria O.
IZ4DJI ha scritto: ... quelle targhe me le tengo e ci cambio solo le lettere... se mi dovessero servire. ============================== Modifiche agli articoli 56 e 100 del decreto legislativo 30 aprile 1992,n.285 1. Il comma 4 dell'articolo 56 e' abrogato. 2. All'articolo 100 sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. I rimorchi devono essere muniti posteriormente di una targa contenente i dati di immatricolazione.»; b) il comma 4 e' abrogato; c) al comma 5, le parole: «commi 1, 2, 3, 4» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1, 2, 3»; d) al comma 7, le parole: «ripetitrici, di prova» sono soppresse. 3. Dall'1 gennaio 2023 decade la validita' delle targhe ripetitrici per autoveicoli e si intendono depennate d'ufficio le annotazioni sulle carte di circolazione dei veicoli trattori relativamente ai carrelli-appendice dei quali e' ammesso il traino. 4. Dalla data di cui al precedente comma 3 i veicoli gia' classificati carrelli-appendice sono ammessi alla circolazione previa propria immatricolazione quali veicoli di categoria O. Modifiche agli articoli 205, 256 e 258 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n.495 1. L'articolo 205 e' abrogato. 2. Il comma 2 dell'articolo 256 e' sostituito dal seguente: «2. Si definiscono targhe ripetitrici quelle contenenti i dati di immatricolazione dei veicoli trainanti, di cui devono essere munite posteriormente: a) le macchine agricole trainate, quando ricorrono le condizioni previste dall'art. 113, comma 2, del codice; b) le macchine operatrici trainate, di cui all'art. 114, comma 4, del codice.». 3. All'articolo 258, comma 1, la lettera c) e' soppressa.
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In risposta al messaggio di Pascia2 del 04/02/2021 alle 07:36:05io ho una appendice della ditta COMARME, del 1965 che mio babbo comperò che io avevo 6 anni, non ha piu freni, targa, documenti, e lo uso in campagna come carro agricolo (e la Jimny come trattore) e brevi spostamenti sulla strada solo attorno al mio terreno, ma sono oggetti destinati a usi simili fino a che non si autodistruggono.
Per l’appendice posso dirti che ne ho uno che avevo svincolato diversi anni fa e che non ho più utilizzato. Un mio conoscente mi ha chiesto un paio di anni fa se glielo vendevo; chiesi quindi informazioni alla Ellebi conil numero di telaio e mi risposero dicendo che non era più immatricolabile né come rimorchio O né come appendice. Ora il mio carrellino era del 1997, può darsi che con i più recenti si possa fare ma in ogni caso ho capito che la tipologia appendice è destinata a scomparire
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LEGGE 29 luglio 2010, n. 120, art. 11
In risposta al messaggio di TheDevil del 03/02/2021 alle 17:17:17E quando le avrebbero approvate queste modifiche al cds?
IZ4DJI ha scritto: ... quelle targhe me le tengo e ci cambio solo le lettere... se mi dovessero servire. ============================== Modifiche agli articoli 56 e 100 del decreto legislativo 30 aprile 1992,n.285 1. Il comma 4 dell'articolo 56 e' abrogato. 2. All'articolo 100 sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. I rimorchi devono essere muniti posteriormente di una targa contenente i dati di immatricolazione.»; b) il comma 4 e' abrogato; c) al comma 5, le parole: «commi 1, 2, 3, 4» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1, 2, 3»; d) al comma 7, le parole: «ripetitrici, di prova» sono soppresse. 3. Dall'1 gennaio 2023 decade la validita' delle targhe ripetitrici per autoveicoli e si intendono depennate d'ufficio le annotazioni sulle carte di circolazione dei veicoli trattori relativamente ai carrelli-appendice dei quali e' ammesso il traino. 4. Dalla data di cui al precedente comma 3 i veicoli gia' classificati carrelli-appendice sono ammessi alla circolazione previa propria immatricolazione quali veicoli di categoria O. Modifiche agli articoli 205, 256 e 258 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n.495 1. L'articolo 205 e' abrogato. 2. Il comma 2 dell'articolo 256 e' sostituito dal seguente: «2. Si definiscono targhe ripetitrici quelle contenenti i dati di immatricolazione dei veicoli trainanti, di cui devono essere munite posteriormente: a) le macchine agricole trainate, quando ricorrono le condizioni previste dall'art. 113, comma 2, del codice; b) le macchine operatrici trainate, di cui all'art. 114, comma 4, del codice.». 3. All'articolo 258, comma 1, la lettera c) e' soppressa.
In risposta al messaggio di Pascia2 del 04/02/2021 alle 15:44:37Io lo ho fatto alcuni anni fa, sono andato a una agenzia pratiche auto, e mi sembra di avere speso 120 euro a rifare libretto e targa XA....
Grazie The Devil. Non mi è chiara tuttavia una cosa: avendo un rimorchio con propria targa + targa ripetitrice gialla e desiderando anticipare i tempi, posso chiedere il rilascio della targa tipo XAxxxxx? Si tratta di una reimmatricolazione o cosa? Grazie per il chiarimento
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In risposta al messaggio di TheDevil del 04/02/2021 alle 14:14:14Quindi, tornando nel topic originale, alla luce di quanto ci hai segnalato, e ti ringrazio perchè veramente utile, chi ha portabici e portamoto, come dovrà fare se non esisteranno piu le targhe ripetitrici ministeriali?
IZ4DJI ha scritto: ... ora molti rimorchi hanno questa targa propria abbinata a targa ripetitrice: quindi dal 2023 sarà obbligatorio sostituirla con la targa di tipo attuale e unica, come questa? Venderò le mie treripetitrici originali ministeriali a possessori di portabici e portamoto... ============================== Stralcio dal comma 3 dell'articolo di modifica al CdS: Dall'1 gennaio 2023 decade la validita' delle targhe ripetitrici per autoveicoli... Ovvero, la targa ripetitrice con fondo giallo e lettera R rossa scompare: - dal CdS nel giorno in cui entra in vigore la Legge contenente l'articolo di modifica; - dalla circolazione stradale il 31-12-2022. Nel frattempo e, comunque, entro la fine del 2022, chiunque voglia continuare ad utilizzare: - rimorchi immatricolati fino al 20-02-2013 con la precedente targa RIMORCHIO (laterale o posteriore); - veicoli gia' immessi in circolazione come carrelli-appendice deve tempestivamente provvedere alla relativa immatricolazione propria con la targa della serie XA. A far tempo dal 2023 l'eventuale utilizzo della targa ripetitrice senza validita' comporta, ove accertata, la sanzione di cui al comma 11 dell'art. 100 CdS (attualmente da euro 87 a euro 344), da cui consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo o, in caso di reiterazione delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo. Potrai vendere le tue targhe per collezionismo! p.s. Ovviamente il riferimento all'anno 2023 e' basato sull'auspicio che la Legge contenente l'articolo di modifica venga promulgata nel corso del corrente anno, in modo da dare agli interessati un intero anno 2022 per provvedere alla richiesta di nuova immatricolazione.
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In risposta al messaggio di IZ4DJI del 05/02/2021 alle 00:22:56concordo, da quando ho il rimorchio nuovo con targa XA ho finito di togli metti, anche se con il porta targa a slitta era abbastanza veloce :-)
Io lo ho fatto alcuni anni fa, sono andato a una agenzia pratiche auto, e mi sembra di avere speso 120 euro a rifare libretto e targa XA.... Se lo fai per smarrimento serve una denuncia, invece per distruzione o danneggiamentonon serve denuncia, consegni alla agenzia il libretto e la targa rotta in due. Io penso che si possa anche fare da soli, e immagino che costi la metà. Alla fine è anche piu economico, perchè nel mio caso con tre mezzi trainanti, fare tre targhe ripetitrici costa di piu. Poi la comodità di agganciarsi a qualsiasi veicolo senza dovere tribolare con viti e targa, è impagabile.
modifiche al CdS
da me citate NON sono state affatto approvate e dubito che possano esserlo nel breve/medio termine.