Regolamento UN/ECE n. 26
(oppure dell'abrogata Direttiva 74/483/CEE).precedente intervento
ho provato a riassumere l'attuale situazione riguardo alla "targatura" di una struttura portamoto in Italia ed in proposito mi piacerebbe conoscere le tue osservazioni, specie se in disaccordo.In risposta al messaggio di TheDevil del 05/02/2021 alle 14:14:14Va bene, colpito e affondato, un professore mi avrebbe giustamente bocciato a un esame per mancato utilizzo di termini tecnico-giuridici appropriati.
Chorus ha scritto: Più leggo e più sono frastornato, sono rimasto al portatutto, adibito anche a portamoto, con targa staccata dalla parete del camper e applicata sulla barra del portamoto... ==============================In questo forum condividiamo strenuamente l'esigenza di utilizzare tèrmini che risultino ufficialmente definiti. Mi spiace quindi il tuo ricorrente ricorso al termine portatutto, di esclusiva gènesi commerciale, attribuito ad una struttura che lo stesso produttore identifica come portapacchi (EN:luggage-rack, FR:porte-bagages) nella domanda di omologazione per una entita' tecnica separata ai sensi del Regolamento UN/ECE n. 26 (oppure dell'abrogata Direttiva 74/483/CEE). In un precedente intervento ho provato a riassumere l'attuale situazione riguardo alla targatura di una struttura portamoto in Italia ed in proposito mi piacerebbe conoscere le tue osservazioni, specie se in disaccordo.
Sul "portatutto" si puo' portare tutto, anche la moto, mentre sul "portamoto" si puo' portare la moto, e quindi neppure una bici o altro.
Più leggo e più sono frastornato, sono rimasto al portatutto, adibito anche a portamoto...
qui
a pag. 19 il modello) rilasciato per una entita' tecnica identificata ufficialmente all'epoca [1] come portabagagli.www.iz4dji.it
https://forum.camperonline.it/x...
ritengo opportuno trascrivere, ancora una volta, le parti relative alle strutture portamoto con alcune evidenziazioni.il sottoscritto avanza la proposta di sostituire il "mucchietto di carte" con l'opportuna annotazione del serbatoio sulla CdC del veicolo;
discorsivamente portatutto
) gli "sviluppi" sono attualmente fermi al punto 2:In risposta al messaggio di TheDevil del 11/02/2021 alle 15:15:15Cioè, il fatto che la presenza del 'bombolone' vada trascritta a libretto è opera tua o l'avevi solo auspicato qui nel forum?
Adesso una breve digressione sugli sviluppi di un altro argomento che ha presentato, nella fase iniziale, una sostanziale coincidenza con quello qui discusso e cioe' il serbatoio GPL uso riscaldamento (cd bombolone):1) il MIT si dichiara estraneo a regolamentare la relativa installazione; 2) i produttori dei serbatoi e gli esperti della materia si impegnano a redigere e divulgare l'elenco dei documenti da portarsi appresso per legittimare la presenza del serbatoio sul veicolo; 2a)il sottoscritto avanza la proposta di sostituire il mucchietto di carte con l'opportuna annotazione del serbatoio sulla CdC del veicolo; 3) il Ministero dell'Interno interviene per disporre che i distributori stradali di GPL possono rifornire soltanto i serbatoi GPL annotati sulle CdC; 4) il MIT e' costretto ad annullare la scelta sub 1 ed a ricondurre l'installazione del serbatoio GPL uso riscaldamento nell'alveo delle disposizioni di cui agli artt. 78 CdS e 236 Reg. Relativamente alle strutture portabagagli utilizzate come portamoto (o discorsivamente portatutto) gli sviluppi sono attualmente fermi al punto 2: 1) il MIT si dichiara estraneo alla regolamentazione della relativa installazione con la circolare del 2008; 2) i produttori di dette strutture e gli esperti della materia forniscono/redigono l'elenco dei documenti da portarsi appresso per legittimare la presenza della struttura (e del relativo carico) sul veicolo. Da parte mia, quale successivo punto 2a, non ho alcun dubbio che la soluzione al problema della targatura per le strutture portabagagli qui discusse non possa che consistere nella relativa annotazione sulla CdC del veicolo, secondo le richiamate disposizioni di cui agli artt. 78 CdS e 236 Reg. ed in stretta analogia alla attuale procedura di collaudo derivante dall'installazione del gancio-traino. In entrambi i casi, infatti, l'installazione dei due dispositivi (gancio-traino e portamoto) presuppone lo stabile ancoraggio di un corrispondente sottotelaio al telaio oppure alla carrozzeria portante del veicolo. A loro volta i due dispositivi possono risultare fissi oppure amovibili rispetto al pertinente sottotelaio, che costituisce una integrazione alla struttura omologata dell'intero veicolo. A questo punto qualche lettore manifestera' la sua obiezione perche' e' beninformato su una prossima liberalizzazione di tutte le installazioni della specie sui veicoli immatricolati. Nell'attesa di vedere se, quando e come saranno emanati gli occorrenti decreti delegati, si tratta di valutare se far intervenire prima il Ministero dell'Interno oppure se sollecitare direttamente il MIT a riconsiderare i vari aspetti della materia (a cominciare dalla sicurezza stradale di cui all'art. 1 CdS) al fine di aggiornare opportunamente le disposizioni del 2008. parte 3/3
In risposta al messaggio di TheDevil del 11/02/2021 alle 15:15:15«Da parte mia, quale successivo punto 2a, non ho alcun dubbio che la soluzione al problema della "targatura" per le strutture portabagagli qui discusse non possa che consistere nella relativa annotazione sulla CdC del veicolo, secondo le richiamate disposizioni di cui agli artt. 78 CdS e 236 Reg. ed in stretta analogia alla attuale procedura di collaudo derivante dall'installazione del gancio-traino.»
Adesso una breve digressione sugli sviluppi di un altro argomento che ha presentato, nella fase iniziale, una sostanziale coincidenza con quello qui discusso e cioe' il serbatoio GPL uso riscaldamento (cd bombolone):1) il MIT si dichiara estraneo a regolamentare la relativa installazione; 2) i produttori dei serbatoi e gli esperti della materia si impegnano a redigere e divulgare l'elenco dei documenti da portarsi appresso per legittimare la presenza del serbatoio sul veicolo; 2a)il sottoscritto avanza la proposta di sostituire il mucchietto di carte con l'opportuna annotazione del serbatoio sulla CdC del veicolo; 3) il Ministero dell'Interno interviene per disporre che i distributori stradali di GPL possono rifornire soltanto i serbatoi GPL annotati sulle CdC; 4) il MIT e' costretto ad annullare la scelta sub 1 ed a ricondurre l'installazione del serbatoio GPL uso riscaldamento nell'alveo delle disposizioni di cui agli artt. 78 CdS e 236 Reg. Relativamente alle strutture portabagagli utilizzate come portamoto (o discorsivamente portatutto) gli sviluppi sono attualmente fermi al punto 2: 1) il MIT si dichiara estraneo alla regolamentazione della relativa installazione con la circolare del 2008; 2) i produttori di dette strutture e gli esperti della materia forniscono/redigono l'elenco dei documenti da portarsi appresso per legittimare la presenza della struttura (e del relativo carico) sul veicolo. Da parte mia, quale successivo punto 2a, non ho alcun dubbio che la soluzione al problema della targatura per le strutture portabagagli qui discusse non possa che consistere nella relativa annotazione sulla CdC del veicolo, secondo le richiamate disposizioni di cui agli artt. 78 CdS e 236 Reg. ed in stretta analogia alla attuale procedura di collaudo derivante dall'installazione del gancio-traino. In entrambi i casi, infatti, l'installazione dei due dispositivi (gancio-traino e portamoto) presuppone lo stabile ancoraggio di un corrispondente sottotelaio al telaio oppure alla carrozzeria portante del veicolo. A loro volta i due dispositivi possono risultare fissi oppure amovibili rispetto al pertinente sottotelaio, che costituisce una integrazione alla struttura omologata dell'intero veicolo. A questo punto qualche lettore manifestera' la sua obiezione perche' e' beninformato su una prossima liberalizzazione di tutte le installazioni della specie sui veicoli immatricolati. Nell'attesa di vedere se, quando e come saranno emanati gli occorrenti decreti delegati, si tratta di valutare se far intervenire prima il Ministero dell'Interno oppure se sollecitare direttamente il MIT a riconsiderare i vari aspetti della materia (a cominciare dalla sicurezza stradale di cui all'art. 1 CdS) al fine di aggiornare opportunamente le disposizioni del 2008. parte 3/3
http://www.patente.it/normativa...
https://forum.camperonline.it/i...
In risposta al messaggio di TheDevil del 13/02/2021 alle 18:18:18Sono passati 10 anni e ancora ti sfugge?
SergioRM ha scritto: La faccenda, peraltro, è estremamente semplice: se il portamoto indipendente [...] viene omologato con un portatarga illuminato e se le istruzioni di montaggio - che sono elemento essenziale dellaprocedura di omologazione - prevedono lo spostamento di luci e targa, non c'è alcun problema: si spostano luci e targa e si è perfettamente in regola. ============================== C'e' da rammaricarsi che tu abbia notato questa discussione soltanto adesso. Ci saremmo risparmiati sette pagine di interventi! Con anticipato ringraziamento mi interesserebbe, comunque, conoscere la fonte della tua risolutiva citazione.
In risposta al messaggio di TheDevil del 13/02/2021 alle 23:23:23Non ho affatto detto di aver letto che qualcuno lo ha considerato irregolare.
SergioRM ha scritto: Questa è la testimonianza di Chorus (pagina 3 di questo thread). Passare almeno 6 revisioni con un accessorio irregolare è alquanto improbabile... ============================== Sonoandato a rileggere la pagina 3 della discussione, ed anche le successive, ma non sono riuscito a trovare l'intervento dove hai letto che qualche partecipante ha considerato irregolare il portabici di Chorus.
precedente intervento
ho provato a riassumere l'attuale situazione riguardo alla "targatura" di una struttura portamoto in Italia, secondo le indicazioni espresse in questa discussione da vari partecipanti (3 per la targa del veicolo e 6 per quella ripetitrice, relativamente al caso di "portamoto" non trascritto nella CdC ai sensi della Circolare MIT n. 69402/08/03 del 02-09-2008).... posso rimettere la targa originale del camper al suo posto e nel portamoto mettere una targa ripetitrice...?
... se il porta-moto/bici/tutto non è iscritto nel libretto si mette targa ripetitrice...
Proibito spostare quella bianca di omologazione...
Se è un portatutto, quindi non scritto sul libretto, [...] ci metti la targa ripetitrice gialla...
Ritengo che invece sia grave e sanzionabile rimuovere la targa dalla sua posizione originale omologata...
... non potresti nemmeno spostare la targa originale in quanto fa parte del veicolo e non degli accessori installati.
Io, e parlo per me, ho il portatutto e vi ho messo una targa ripetitrice gialla...
... io ho la targa originale al suo posto sul paraurti del camper e la ripetitrice sul portamoto.
precedente intervento
ho provato a riassumere l'attuale situazione riguardo alla "targatura" delle strutture portamoto in Italia.