accessorio irregolare
(come SergioRM ha scritto), stante l'omologazione come entita' tecnica attestata dall'apposita targhetta, e la prova ti e' stata data dal positivo superamento dei diversi controlli tecnici periodici da te evidenziati.rulli per testare il grado di frenata
su tutte e quattro le ruote. Successivamente viene effettuata anche una verifica del freno di stazionamento.In risposta al messaggio di TheDevil del 21/02/2021 alle 13:13:13«Ho fatto lavorare troppo la mia fantasia?»
Questa discussione si e' sviluppata per individuare la targa da collocare sulla barra posteriore dei dispositivi che, omologati come portabagagli ex Direttiva n.74/483/CEE oppure portapacchi ex Regolamento UN/ECE n.26, vengonocommercializzati come portamoto (od anche portatutto®) e per i quali - al momento - non e' consentita l'annotazione nella CdC. In un intervento del giorno 11 scorso ho esposto un'ipotesi di soluzione al problema di detta targatura, basata sulla mia fantasia di stretta analogia alla attuale procedura di collaudo derivante dall'installazione del gancio-traino. Due giorni dopo, a smentire lo scetticismo da me manifestato nella conclusione del suddetto intervento, la G.U. n.37 ha pubblicato il Decreto MIT 08-01-2021 con il quale e' stato disposto - tra l'altro - che l'installazione del gancio-traino non comporta piu' la visita e prova presso il competente UMC. Cosa cambierebbe, quindi, per un camperista con la mia ipotesi, rispetto all'attuale installazione di un portamoto non annotato nella CdC? Costo: euro 26,20 (contro un costo di circa euro 55 per i sostenitori della targa ripetitrice). Montaggio: nessun aggravio, perche' presumo che gia' attualmente i dispositivi in questione siano installati presso le stesse officine che si occupano dei ganci-traino. Documentazione: il certificato di omologazione e' gia' fornito usualmente, mentre mancherebbe il nulla-osta del costruttore (ossia l'allestitore del camper) per l'installazione del dispositivo ex art. 236 Reg. Ma qui, a mio avviso, dovrebbe sopperire il produttore del dispositivo in base alle seguenti considerazioni. L'art. 236 Reg. prevede che il nulla-osta puo' essere sostituito da una relazione tecnica, firmata da persona a cio' abilitata, che attesti la possibilita' d'esecuzione della modifica in questione. Non ho alcun dubbio che ogni produttore di questi dispositivi abbia affidato al proprio staff tecnico la progettazione sia dello stesso dispositivo (sottoposto a successiva omologazione quale entita' tecnica separata) sia dei necessari sottotelai, diversificati in relazione al modello di autotelaio sul quale installare il dispositivo omologato. In un catalogo di detti dispositivi leggo: I portatutto posteriori sono universali e facili da smontare senza attrezzi; solo gli elementi di attacco sono realizzati su misura per ciascun veicolo e tipo di struttura e devono essere sostituiti in caso di cambio veicolo. Alla vendita, ogni dispositivo della specie dovrebbe essere quindi corredato del generico certificato di omologazione (come adesso) e della pertinente relazione tecnica sugli elementi di attacco specifici per il modello di autotelaio sul quale il dispositivo va installato, oltre alle previste istruzioni di montaggio. Alla Motorizzazione si presenterebbe: - la domanda di aggiornamento della CdC; - il certificato di omologazione dell'entita' tecnica; - la relazione tecnica sulla progettazione del sottotelaio (elementi di attacco); - la dichiarazione dell'installatore (con qualche minimo adattamento del modulo previsto per il gancio-traino), e si otterrebbe l'emissione di un tagliando adesivo con l'indicazione del dispositivo installato (in base al suo numero di omologazione) e della nuova lunghezza del veicolo in presenza del dispositivo. Cosa manca al momento: - la redazione di una motivata richiesta alla DGM; - la disponibilita' dei produttori al rilascio dell'anzidetta relazione tecnica; - l'accoglimento della richiesta presso la DGM con conseguente inclusione di questo aggiornamento della CdC tra quelli per i quali la visita e prova non e' prevista. Ho fatto lavorare troppo la mia fantasia? Lasciamo l'argomento nell'attuale stato di incertezza (o di rassegnazione)? A me piacerebbe portare avanti la discussione dentro questo forum ma non ho alcuna remora a farmi da parte se i camperisti utenti del forum non ne ravvisano l'opportunita' per il cosidetto quieto vivere, pur se interessati al chiaro utilizzo di questo dispositivo. Non ha senso avvalersi dell'ospitalita' del forum per inserire interventi che risultano sgraditi agli altri utenti.
precedente discussione sull'argomento
...In risposta al messaggio di TheDevil del 22/02/2021 alle 13:13:13«Il contenuto della tua citazione e' completamente destituito di fondamento, con ampia facolta' di prova.»
SergioRM ha scritto: ... potrebbe essere anche un problema di memoria. ============================== Non e' un problema di memoria (mia) ma di conoscenza (altrui) della normativa riguardante l'omologazionedei veicoli, a partire dall'Accordo di Ginevra del 20 marzo 1958. Il contenuto della tua citazione e' completamente destituito di fondamento, con ampia facolta' di prova. Se vuoi, possiamo preparare a quattro mani un quesito da porre al MIT che - come noto - e' designato quale Autorita' nazionale di omologazione per l'Italia secondo la vigente normativa in materia. Un veicolo puo' essere costruito in piu' fasi (cfr. le definizioni di veicolo base, veicolo incompleto, veicolo completato dove ritieni piu' opportuno) ma il costruttore e' uno soltanto e corrisponde al soggetto che: - presenta la domanda di omologazione per il modello finale del veicolo; - rilascia il certificato di conformita' per ciascun veicolo costruito con le stesse caratteristiche del modello omologato ai fini della successiva immatricolazione. Si definisce «costruttore»: una persona fisica o giuridica che e' responsabile di tutti gli aspetti dell'omologazione di un veicolo, un sistema, un componente o un'entita' tecnica indipendente o dell'omologazione individuale o della procedura di autorizzazione di parti e accessori, della garanzia di conformita' della produzione e delle questioni di vigilanza del mercato concernenti i veicoli, i sistemi, i componenti, le entita' tecniche indipendenti, le parti e gli accessori prodotti, indipendentemente dal fatto che tale persona sia o non sia direttamente coinvolta in tutte le fasi di progettazione e costruzione del veicolo, del sistema, del componente o dell'entità tecnica indipendente in questione. Se vuole aggiungere una dimensione di pneumatici sulla CdC, un camperista non si rivolge al produttore dell'autotelaio ma al costruttore del veicolo. Idem se il camperista vuole cambiare la tecnologia delle sospensioni oppure, come in questo caso, intervenire sull'autotelaio per aggiungere gli elementi di attacco realizzati su misura per ciascun veicolo. Il Servizio Tecnico cui viene chiesta l'omologazione di un portapacchi quale entita' tecnica separata si limita a svolgere tutte le verifiche previste nel Regolamento UN/ECE n.26 sul dispositivo che viene sottoposto ai controlli ma non detta alcuna prescrizione. Al riguardo mi riservo di evidenziare, in un prossimo intervento, la rilevante differenza nel significato del participio passato omologato tra le due espressioni veicolo omologato e dispositivo omologato. Se non ritieni sufficienti queste considerazioni, ti confermo la disponibilita' a sottoporre la questione al MIT.
In risposta al messaggio di SergioRM del 22/02/2021 alle 14:27:40
«Il contenuto della tua citazione e' completamente destituito di fondamento, con ampia facolta' di prova.» Ridicolo. E mi fermo qui. Discutere con chi crede di sapere è molto peggio che discutere con chi sa di non sapere. È inutile.
"longheroni"
che ha trovato fissati sul telaio del suo camper).I portatutto posteriori sono universali e facili da smontare senza attrezzi; solo gli elementi di attacco sono realizzati su misura per ciascun veicolo e tipo di struttura e devono essere sostituiti in caso di cambio veicolo.
link
al documentoIn risposta al messaggio di Pascia2 del 26/02/2021 alle 16:38:38
sperando di contribuire positivamente ai fini di questa discussione, allego un documento riguardante un portabici per gancio di traino costruito in Italia ed omologato dal TUV della Repubblica Ceca. Ritengo interessante ilfatto che al dispositivo, chiamato luggage rack (portabagli), sia stata concessa l'approvazione come unità tecnica separata come luggege rack- cycle carrier. Questo il link al documento
pagina 5 di una delle tante discussioni
in materia di portabici.In risposta al messaggio di TheDevil del 27/02/2021 alle 13:13:13queste sono le
Ho avuto modo di esprimere le mie osservazioni su questo documento a pagina 5 di una delle tante discussioni in materia di portabici. Siamo comunque fuori dall'argomento della presente discussione. In propositomi piacerebbe conoscere il tuo obiettivo commento sulla soluzione che ho ipotizzato in un precedente intervento. Hai inoltre la possibilita' di farci lèggere le istruzioni di montaggio relative al tuo portatutto? Un rinnovato ringraziamento per i tuoi contributi documentali.
istruzioni di montaggio degli attacchi al telaio
(che sono poi gli stessi utilizzati per il gancio di traino)istruzioni di montaggio del portatutto
con accessori per il fissaggio di una moto- scooter.In risposta al messaggio di Pascia2 del 01/03/2021 alle 09:40:37Basterebbe fare come si fa all estero, la MCT da il numero di targa, e poi si va in ferramente che hanno una macchina che stampa le targhe omologate, e uno se ne puo fare stampare quante ne vuole (e le paga).
queste sono le istruzioni di montaggio degli attacchi al telaio (che sono poi gli stessi utilizzati per il gancio di traino) queste sono invece le istruzioni di montaggio del portatutto con accessori per il fissaggio diuna moto- scooter. Mi chiedi il mio obiettivo commento alla soluzione da te ipotizzata; ti rispondo con tutta la franchezza possibile e sempre con il massimo rispetto per le tue competenza e dedizione. Riterrei opportuno che si lavorasse per uniformare l'applicazione dei regolamenti comunitari in ogni stato membro (dove possibile semplificando al massimo); è un dato di fatto che portatutto accessoriati pe renderli di fatto portamoto, portabiciclette, portasci, portabagli etc etc siano di normale e diffuso utilizzo, non solo all'estero ma anche in Italia. Il montaggio estremamente semplice rende tale accessorio molto sicuro, qualsiasi officina in grado di farlo nonché molti privati con un minimo di competenza possono montarlo agevolmente. Si tratta di colmare il buco normativo sulla targa; facciamo sì che una targa riflettente secondo le specifiche ministeriali applicata nell'apposita sede sulla barra portafanali- portatarga completa di lettere adesive specifiche sia la soluzione approvata e corretta. In altre parole la famosa targa ripetitrice gialla usata sui rimorchi. Con questo mio commento non intendo assolutamente sminuire il minuzioso lavoro di ricerca e l'altrettanto completa proposta da te formulata quanto piuttosto consolidare legalmente una prassi di uso quotidiano.
www.iz4dji.it
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 01/03/2021 alle 12:37:10burocrazia Borbonica
Basterebbe fare come si fa all estero, la MCT da il numero di targa, e poi si va in ferramente che hanno una macchina che stampa le targhe omologate, e uno se ne puo fare stampare quante ne vuole (e le paga). Pensa che allestero attaccano una targa omologata anche sul cancello, perchè così quell auto puo sostare su quel passo carraio. Ma sono un po molto avanti rispetto alla nostra burocrazia Borbonica.
Legge 122/1992
ed in particolare con gli articoli 1 e 6.intervento
, la targatura del dispositivo omologato e' stata risolta in modo differente da altri camperisti, ossia con il semplice spostamento della targa di immatricolazione del veicolo, che sembrerebbe inoltre la soluzione adottata largamente all'estero.In risposta al messaggio di IZ4DJI del 10/01/2021 alle 20:14:46Tutto esatto come scrive Tommaso!!- Saluti. Gianni
La differenza la fa se è scritto sul libretto come Portamoto o se non è scritto sul libretto e quindi è un Portatutto Oggigiorno sono sempre portatutto e non va scritto sul libretto, ma controlla. Se è un portamotoe scritto sul libretto viene a fare parte integrante del camper e non puoi neppure smontarlo e quindi va spostata la targa originale, perchè è li la fine del camper. Se è un portatutto, quindi non scritto sul libretto, è un accessorio che puoi mettere e togliere a piacimento, esattamente come un portabici, e quindi lasci la targa sul camper e li ci metti la targa ripetitrice gialla esattamente come fai sul portabici.
https://drive.google.com/file/d...
In risposta al messaggio di nebris del 19/03/2021 alle 18:39:44
Tutto esatto come scrive Tommaso!!- Saluti. Gianni
L'intervento
di IZ4DJI cui fai riferimento e' stato oggetto di una successivaparziale smentita.
qui.
In risposta al messaggio di TheDevil del 17/03/2021 alle 14:14:14Buonasera The Devil
Pascia2 ha scritto: Il montaggio estremamente semplice rende tale accessorio molto sicuro, qualsiasi officina in grado di farlo nonché molti privati con un minimo di competenza possono montarlo agevolmente. [1] Si trattadi colmare il buco normativo sulla targa; [2] facciamo sì che una targa riflettente secondo le specifiche ministeriali applicata nell'apposita sede sulla barra portafanali-portatarga completa di lettere adesive specifiche sia la soluzione approvata e corretta. In altre parole la famosa targa ripetitrice gialla usata sui rimorchi. [3] ... consolidare legalmente una prassi di uso quotidiano. [4] ============================== Mi spiace per il ritardo con cui posso riprendere la mia partecipazione a questa discussione. Ti ringrazio innanzitutto per l'ulteriore documentazione apportata e per la motivata opinione che hai manifestato sulla mia proposta di soluzione. Mi permetto osservare quanto segue. [1] Il camperista medio e' noto per la sua versatilita' nello svolgimento delle piu' variegate attivita' umane. In questo caso il soggetto privato deve fare i conti con la Legge 122/1992 ed in particolare con gli articoli 1 e 6. [2] L'assenza delle disposizioni ministeriali non riguarda soltanto la targatura del dispositivo omologato, ma anche l'utilizzo dei relativi gruppi ottici, previa necessaria modifica dell'impianto elettrico del veicolo. Non si puo' parlare di buco normativo perche' le norme nazionali ci sono e sono conformi alla regolamentazione internazionale in materia. [3] Il proposto ricorso alla targa ripetitrice va in contraddizione con il tuo auspicio di uniformare l'applicazione dei regolamenti comunitari in ogni stato membro, dove possibile semplificando al massimo. La targa ripetitrice, per quanto a mia conoscenza, e' prevista soltanto nella normativa italiana e ci sono iniziative parlamentari per disporne la definitiva abolizione. [4] Non c'e' ancora una prassi in materia, per l'assenza delle disposizioni ministeriali di cui al punto [2]. D'altra parte, come ho evidenziato in un precedente intervento, la targatura del dispositivo omologato e' stata risolta in modo differente da altri camperisti, ossia con il semplice spostamento della targa di immatricolazione del veicolo, che sembrerebbe inoltre la soluzione adottata largamente all'estero. Concludo con un quesito apparentemente estraneo alla materia qui discussa. In merito alla burocrazia borbonica mi piacerebbe sapere se ritieni di condividere l'esigenza di includere la presenza del gancio-traino tra le caratteristiche tecniche di un veicolo, da: - memorizzare nell'apposito Archivio Nazionale Veicoli di cui all'art. 226 CdS; - riportare nella CdC del veicolo. Oppure se ritieni che, nonostante la recente semplificazione in materia, anche il montaggio di un gancio-traino vada possibilmente lasciato alla libera iniziativa dei privati, senza alcun controllo da parte della competente autorita' nazionale di immatricolazione.
In risposta al messaggio di TheDevil del 23/03/2021 alle 14:14:14i miei punti di vista sono probabilmente condizionati dalle mie frequenti esperienze di viaggio all'estero. Esclusi paesi molto "semplici" in tema di regole come quelli latino americani, basta mettere il naso nell'europea e civilissima Germania per vedere trasformazioni, realizzazioni, modifiche di vario tipo che in Italia anche il solo averle pensate potrebbe essere motivo di sanzione; basti vedere anche qui su questo forum le diverse esperienze di chi effettua modifiche e trasformazioni, se le fa omologare in Germania e reimmatricola il tutto il Italia.
Pascia2 ha scritto: Il mio pensiero propende per una libera iniziativa dei privati. ... io privato monto il gancio di traino in autonomia... ... allo stesso modo di chi oggi sostituisce da sé le pastiglie o i dischidei freni... ============================== Non ho sufficiente conoscenza riguardo ai diversi aspetti della responsabilita' civile (e penale) da te accennati e connessi alla violazione della Legge 122/1992. A me la finalita' di questo provvedimento legislativo appare oltremodo chiara dalla lettura del relativo articolo 1: 1. Al fine di raggiungere un piu' elevato grado di sicurezza nella circolazione stradale e per qualificare i servizi resi dalle imprese di autoriparazione, la presente legge disciplina l'attivita' di manutenzione e di riparazione dei veicoli e dei complessi di veicoli a motore, ivi compresi ciclomotori, macchine agricole, rimorchi e carrelli, adibiti al trasporto su strada di persone e di cose, di seguito denominata attivita' di autoriparazione. 2. Rientrano nell'attivita' di autoriparazione tutti gli interventi di sostituzione, modificazione e ripristino di qualsiasi componente, anche particolare, dei veicoli e dei complessi di veicoli a motore di cui al comma 1, nonche' l'installazione, sugli stessi veicoli e complessi di veicoli a motore, di impianti e componenti fissi. A prescindere dal livello di competenza tecnica individuale, il legislatore ha disposto che il privato cittadino possa NON avvalersi di un autoriparatore, iscritto nell'apposito registro, SOLTANTO per le attivita' di: - lavaggio, - rifornimento di carburante, - sostituzione del filtro dell'aria, del filtro dell'olio, dell'olio lubrificante e di altri liquidi lubrificanti o di raffreddamento; - ordinaria e minuta manutenzione e riparazione, ed ha previsto, in caso di violazione, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire cinquecentomila. Come e' scritto nell'art. 1 del CdS, la sicurezza delle persone, nella circolazione stradale, rientra tra le finalita' primarie di ordine sociale ed economico perseguite dallo Stato. Non siamo piu' alla fine dell'800, agli albori del motorismo (quale espressione di libere iniziative individuali), quando si interveniva soltanto dopo rari eventi dannosi secondo il principio da te richiamato della responsabilita'. Va privilegiata, per quanto possibile, la prevenzione legislativa piuttosto che la repressione giudiziaria. Ecco quindi norme sempre piu' dettagliate riguardo alle attivita' di: - omologazione dei veicoli, - relativo controllo tecnico periodico, - verifica delle installazioni/modifiche successive all'immatricolazione, svolte dai competenti uffici dell'amministrazione statale. Gia' da tempo ed a determinate condizioni, il legislatore ha delegato le imprese di autoriparazione, se accreditate presso il competente Ministero, all'effettuazione del controllo tecnico periodico su alcune categorie di veicoli. Piu' di recente il legislatore ha responsabilizzato le imprese di autoriparazione, sempre previo accreditamento ministeriale, all'esecuzione di alcune installazioni/modifiche di veicoli, successive alla relativa immatricolazione, rinunciando all'attivita' statale di verifica (cd visita e prova) e richiedendo soltanto la presentazione dei documenti in base ai quali procedere sia all'aggiornamento dei dati memorizzati nell'ANV sia alla relativa trascrizione (se prevista) sulla CdC di ciascun veicolo. A me pare un ragionevole compromesso di liberalizzazione, di cui si puo' concretamente proporre l'estensione ad altre tipologie di installazione/modifica sui veicoli gia' immatricolati.