quote:Originally posted by TheDevil> Ciao. grazie e complimenti per le moto.
quote:Originally posted by teista> Concordo sostanzialmente sui contenuti dei tuoi interventi e mi fa piacere trovare nel forum un altro partecipante con lo stesso taglio visuale in materia di normative sul "motorismo storico", oltre alla stessa passione per il marchio Guzzi (V7-Special 1970 e I-Convert 1978, da parte mia).
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quote:Originally posted by TheHolyWater> Sulla scorta delle informazioni che gli ha fornito un parente (così mi ha scritto che funziona, mio cugino di Cremona), TheHolyWater ha ritenuto di esprimere le succitate considerazioni nei miei confronti. [1]id="red"> Mi fa piacere che TheHolyWater, nonostante la sua rara partecipazione attiva, segua costantemente le discussioni di questo forum ed abbia preso opportuna nota di mie precedenti "cantonate". Gli saro' quindi grato se vorra' riportarne uno schematico elenco, ad uso anche dei partecipanti al forum di recente iscrizione. [2]id="red"> Di sicuro la L.R. (Lombardia) 10/2003 non e' stata letta da TheHolyWater, visto che ne ha dato incarico al proprio cugino cremonese. Forse TheHolyWater ritiene che una legge regionale possa essere letta (e compresa) soltanto dalle persone ivi residenti!!! [3]id="red"> Serenamente lascio valutare ai lettori del forum il livello di attendibilita' dei miei interventi. Di certo non accetto un giudizio di "sòlita imprecisione" da parte di TheHolyWater che, con il suo intervento, si dimostra piuttosto: - ignorante in lingua italiana (per non accennare a quella inglese, dove resta un mistero la sua firma espressa correttamente); - incapace di lèggere in proprio testi normativi, visto che ne ha preferito dare incarico ad un parente; - credulone rispetto alle informazioni ricevute dal proprio parente; - superficiale nell'utilizzo delle informazioni acquisite, senza sottoporle ad un adeguato vaglio di pertinenza prima di trinciare giudizi.
a me mi pare che dedevil ha pigliato un altra cantonata. [1]id="red"> Perchè non si legge le leggi. [2]id="red"> ..... Come al solito, dedevil, sei impreciso. [3]id="red">>
quote:Originally posted by TheDevil ... Di certo non accetto un giudizio di "sòlita imprecisione" da parte di TheHolyWater che, con il suo intervento, si dimostra piuttosto: - ignorante in lingua italiana (per non accennare a quella inglese, dove resta un mistero la sua firma espressa correttamente); - incapace di lèggere in proprio testi normativi, visto che ne ha preferito dare incarico ad un parente; - credulone rispetto alle informazioni ricevute dal proprio parente; - superficiale nell'utilizzo delle informazioni acquisite, senza sottoporle ad un adeguato vaglio di pertinenza prima di trinciare giudizi. >> E per una volta tanto, in quanto residente in Lombardia, grazie a TheDevil posso dire: "...e io non id="blue"> pago!".[:D]
http://www.youtube.com/watch?v=...
[8D]quote:Originally posted by TheDevil> Mio caro deviluccio, oltre che impreciso, sei pure permaloso. Si vede che ti ho colto in castagna e perciò adesso ti aggiti tanto. Tu hai scritto: "in Lombardia i veicoli ultraventennali sono soggetti alla "tassa di circolazione" che si paga: - in misura fissa (euro 20 per le moto); - ad anno solare; - soltanto se il veicolo viene posto in circolazione durante l'anno (in regola con la "revisione" periodica e con la verifica dei gas di scarico); - a prescindere dalla rispondenza del veicolo ai requisiti dell'art. 60 CdS (cioe', iscrizione ASI o altro Registro storico). " E dici questo senza citare la norma di legge. E' un modo di argomentare sbagliato, mi ha detto mio cugino. Perché se uno vuole affermare una certa cosa, la deve poggiare su una norma. Sennò sono tutte sciocchezze buone per i creduloni. Mi pare che tu fai un poco il galletto sulla monnezza. Dici un sacco di cose sbagliate e gli atri ti vengono addietro. Senza controllare se dici bene o dici sbagliato. Tutti a fare gli applausi. Ma tu dici bene solo se quello che dici lo si legge in una legge. Ma tu la legge non dici qual'è. Tu dici: In Lombardia i veicoli con più di venti anni sono soggetti alla tassa di circolazione. E questo non è vero, dici sbagliato, perché come mi a detto mio cuggino, l'art. 38 della Legge regionale della lombardia dice che la tassa regionle di proprietà si applica a tutti i veicoli iscritti al PRA, e pure ai veicoli di cui all'art. 48 co.1, che sono proprio i veicoli ultraventennali. Perciò, se mio cugino non è *****, io ho capito che tutti i veicoli iscritti al PRA, pure quelli che hanno più di 20 anni devono pagare lA TASSA di possesso. Secondo me, tu la cantonata l'ai presa perchè non ti sei mai letto l'articolo 38, ma solo il 48. Poi, il II comma dell'art. 38, rafforza questa affermazione perché dice che la tassa di circolazione si applica solo ai veicoli non iscritti al PRA. Solo a questi, hai capito deviluccio, o ti devo fare un disegno? Ed anche l'art. 48 della LR Lombardia nel comma 4 conferma l'interpretazione di mio cuggino perché dice: "Gli autoveicoli ed i motoveicoli di interesse storico iscritti nei registri Automotoclub Storico Italiano, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Federazione Motociclistica Italiana sono esenti dal pagamento delle tasse automobilistiche regionali di proprietà". Cioè solo i veicoli radiati dal PRA ed iscritti ai registri storici, sono esenti dalla tassa di possesso e pagano la tassa di circolazione in caso di utilizzo. Ti risulta chiaro adesso? Mio cuggino mi ha speigato che le leggi si leggono nell'insieme per capire cosa vogliono dire. Ma se tu ti limiti a leggere l'art. 48, senza tenere conto di quanto c'è scritto nell'art. 38, non capisci niente e dai informazioni sbagliate. Leggiti tutto meglio e poi mi fai sapere. Magari, se ai difficoltà ti dò l'indirizzo di mio cuggino a cremona, che tu gli scrivi e lui ti spieca meglio. Studia meglio e poi ne riparliamo.
quote:Originally posted by TheHolyWater> Sulla scorta delle informazioni che gli ha fornito un parente (così mi ha scritto che funziona, mio cugino di Cremona), TheHolyWater ha ritenuto di esprimere le succitate considerazioni nei miei confronti. [1]id="red"> Mi fa piacere che TheHolyWater, nonostante la sua rara partecipazione attiva, segua costantemente le discussioni di questo forum ed abbia preso opportuna nota di mie precedenti "cantonate". Gli saro' quindi grato se vorra' riportarne uno schematico elenco, ad uso anche dei partecipanti al forum di recente iscrizione. [2]id="red"> Di sicuro la L.R. (Lombardia) 10/2003 non e' stata letta da TheHolyWater, visto che ne ha dato incarico al proprio cugino cremonese. Forse TheHolyWater ritiene che una legge regionale possa essere letta (e compresa) soltanto dalle persone ivi residenti!!! [3]id="red"> Serenamente lascio valutare ai lettori del forum il livello di attendibilita' dei miei interventi. Di certo non accetto un giudizio di "sòlita imprecisione" da parte di TheHolyWater che, con il suo intervento, si dimostra piuttosto: - ignorante in lingua italiana (per non accennare a quella inglese, dove resta un mistero la sua firma espressa correttamente); - incapace di lèggere in proprio testi normativi, visto che ne ha preferito dare incarico ad un parente; - credulone rispetto alle informazioni ricevute dal proprio parente; - superficiale nell'utilizzo delle informazioni acquisite, senza sottoporle ad un adeguato vaglio di pertinenza prima di trinciare giudizi.
a me mi pare che dedevil ha pigliato un altra cantonata. [1]id="red"> Perchè non si legge le leggi. [2]id="red"> ..... Come al solito, dedevil, sei impreciso. [3]id="red">>
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quote:Originally posted by oliver> Bravo! Così quando ti arriverà l'avviso di accertamento, la tassa e la sopratassa tela farai pagare da dedevil [:p][:p][:p][:p][:p][:p][:p][:p][:p]
quote:Originally posted by TheDevil ... Di certo non accetto un giudizio di "sòlita imprecisione" da parte di TheHolyWater che, con il suo intervento, si dimostra piuttosto: - ignorante in lingua italiana (per non accennare a quella inglese, dove resta un mistero la sua firma espressa correttamente); - incapace di lèggere in proprio testi normativi, visto che ne ha preferito dare incarico ad un parente; - credulone rispetto alle informazioni ricevute dal proprio parente; - superficiale nell'utilizzo delle informazioni acquisite, senza sottoporle ad un adeguato vaglio di pertinenza prima di trinciare giudizi. >> E per una volta tanto, in quanto residente in Lombardia, grazie a TheDevil posso dire: "...e io non id="blue"> pago!".[:D]http://www.youtube.com/watch?v=...
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quote:Originally posted by TheHolyWater in behalf of his cousin from Cremona> Sulla scorta delle informazioni raccolte presso un cugino di Cremona [nel sèguito CCR], TheHolyWater [nel sèguito THW] ha ritenuto di definire un'altra cantonata un mio intervento in questo 'topic'. Bene. Provo a dimostrare al forum che la cantonata non sta dalla parte mia ma piuttosto dalla parte dello stesso THW, quando ha scelto di affidarsi al proprio CCR. [1]id="red"> Presso il PRA non si cancella alcunche', ne' riferito ai veicoli iscritti ne' riferito ai relativi proprietari. Come riportata da THW, l'affermazione di CCR sembrerebbe riguardare il proprietario piuttosto che il veicolo. Ed il proprietario di un veicolo, per "cancellarsi" dal PRA, non deve far altro che firmare un passaggio di proprieta' ad altro nominativo, con successiva richiesta della formalita' di trascrizione. Qualora invece CCR abbia inteso riferirsi alla "cancellazione" del veicolo dal PRA, gli faccio presente che un veicolo, una volta iscritto, non puo' essere "cancellato" ma si puo' eventualmente chiedere che venga annotata la cessazione della circolazione. Ai sensi dell'art. 103 (comma 1) CdS, la predetta formalita' puo' essere chiesta, in qualunque momento (senza dover aspettare venti anni) unicamente per: - demolizione; - esportazione definitiva, contro restituzione della Carta di Circolazione e delle targhe. In entrambi i casi il veicolo non rimane piu' nella disponibilita' del proprietario e, comunque, non potrebbe essere piu' posto in circolazione essendo privo di immatricolazione. In ogni caso, ed almeno qui CCR ha ragione, con la cessazione della circolazione (chiesta entro la scadenza del periodo fiscale corrente) viene meno l'obbligo di pagare le tasse automobilistiche successive alla stessa scadenza. Qualora invece con il termine "cancellazione" si sia voluto intendere una formalita' PRA diversa dalla cessazione della circolazione per un veicolo, CCR non ha che da essere piu' preciso. [2]id="red"> NO, confermo a THW di aver letto tutti gli articoli della L.R. (Lombardia) 10/2003 riguardanti le tasse automobilistiche regionali, tra cui l'art. 38 del quale ho anche compreso il relativo contenuto, a differenza di CCR. [3]id="red"> Risulta evidente che CCR non abbia letto l'art. 1 della L.R. (Lombardia) 5/2004 e neanche
Mio cuggino che vive a Cremona, mi ha detto che per non pagare la tassa di possesso, dopo venti anni devi cancellarti dal PRA e percio' ti devi iscrivere all'ASI o ad un altro registro. [1]id="red"> Infatti, dedevil sbaglia dove si legge l'articolo 48 della legge regionale senza andarsi a guardare tutta la legge. [2]id="red"> Per esembio l'articolo 38. Dedevil, te lo sei letto l'articolo 38. No? [2]id="red"> Qello dice: "1. La tassa automobilistica regionale di proprietà si applica ai veicoli di proprietà, o sui quali sussista diritto reale di godimento di persone, fisiche o giuridiche, residenti nel territorio della Regione per effetto della loro iscrizione al Pubblico Registro Automobilistico (PRA). La tassa automobilistica è altresì dovuta per i veicoli di cui all’articolo 48, comma 1. [3]id="red"> 2. La tassa di circolazione regionale si applica ai veicoli non iscritti al PRA per ciascun periodo d’imposta coincidente con l’anno solare nel quale vengono utilizzati". [4]id="red"> Allora, succede che la tassa di possesso è dovuta per tutti i veicoli, pure quelli che hanno più di venti anni, se sono rimasti iscritti al PRA. [3]id="red"> La tassa di circolazione la pagano i veicoli che non sono iscritti al PRA, e percio' si sono cancellati per iscriversi ad un registro storico. [1]id="red"> E la pagano solo quando si usano. Ma se li usi una volta sola nell'anno, paghi tutto l'anno. In più devi fare le verifiche anti inquinamento (art. 48 L.R) sempre e comunque, [5]id="red"> non solo se la usi, perché, se non le fai, paghi la tassa di possesso con le sanzioni indicate da quell'articolo. Perché la Regione si va a cercare sui database se hai fatto i controlli. Così mi ha scritto che funziona, mio cugino di Cremona. [6]id="red">>
la Circolare n. 16/2004
(pubblicata sul BURL 15/2004) e neanche lapagina riassuntiva dell'ACI
(cui e' riconosciuto il servizio di riscossione e controllo come da art. 45, L.R. 10/2003). Dalla circolare citata (punto 2.9): Si coglie l'occasione per specificare gli effetti delle modifiche introdotte dall'art. 1 della l.r. 24 marzo 2004 n. 5, inerente il ripristino, con effetto retroattivo al 1° gennaio 2004, della tassa di circolazione per i veicoli ultraventennali: [omissis] * per quanti abbiano proceduto al versamento della tassa in virtu' della vigente normativa, nel caso di mancata circolazione del veicolo, potranno richiedere il rimborso dell'importo versato a titolo di tassa di proprieta'. Analoga informazione e' pubblicata nella seconda parte della pagina succitata dell'ACI. [4]id="red"> I veicoli non iscritti al PRA sono i ciclomotori, i rimorchi di massa complessiva inferiore a 3500 kg, le macchine agricole, le macchine operatrici. [5]id="red"> Spiego a THW e CCR come si àpplica la norma, con riferimento al caso specifico di Oliver: - se non usa la sua moto e non paga la tassa di circolazione, non succede assolutamente alcunche'; - se paga la tassa di circolazione ma non chiede il "bollino blu", scatta l'accertamento incrociato e gli viene chiesto il pagamento, con sanzioni, della tassa di proprieta' (per quell'anno). [6]id="red"> Ritengo che possa essere curiosita' del forum conoscere il "profilo professionale" di CCR.quote:Originally posted by TheDevil - demolizione; - esportazione definitiva, contro restituzione della Carta di Circolazione e delle targhe. In entrambi i casi il veicolo non rimane piu' nella disponibilita' del proprietario e, comunque, non potrebbe essere piu' posto in circolazione essendo privo di immatricolazione. >> Apro una parentesi che non c'entra nulla con il bollo. Una volta quando uno voleva continuare a tenere il proprio mezzo senza demolirlo faceva una radiazione con riserva di detenzione su proprio terreno privato e tutti erano contenti mentre ora se vuoi tenere il mezzo in casa tua non puoi piu' radiarlo e devi continuare a pagare il bollo. Se pero' io volessi recuperare i componenti dallo smontaggio della mia auto apparentemente non posso piu' farlo perche' hanno instaurato il monopolio degli autodemolitori che non solo chiedono soldi per il ritiro del mezzo ma speculano con la rivendita dei pezzi di recupero (addirittura mi e' stato detto che se voglio recuperare il motore della mia auto , prima devo pagare il demolitore affinche' la prenda in carico e poi devo pagare il demolitore per riavere il MIO MOTORE !!!). Per risolvere questo disgustoso problema alcuni fanno la demolizione per esportazione e si demoliscono l'auto "in casa" PREVIA GARANZIA DEL RISPETTO DELLE NORME ANTINQUINAMENTO E SMALTIMENTO DEI FLUIDI TECNICI. Mi domando quanto questa procedura sia consona fermo restando che l'auto e' un bene di MIA PROPRIETA' che se non circola piu' e non esiste piu' negli spazi pubblici del territorio italiano , puo' comunque continuare ad esistere in forma disassemblata all'interno dei miei spazi privati visto che sono proprietario delle corrispondenti parti. Quindi vorrei capire per quale motivo affermi :
quote:Originally posted by TheDevil [b]In entrambi i casi il veicolo non rimane piu' nella disponibilita' del proprietario>> dal momento che vero e' che il mezzo non puo' piu' circolare ma potrebbe continuare a stare nella disponibilita' del proprietario in forma disassemblata in casa del proprietario o all'estero nelle mani dello stesso proprietario.
quote:Originally posted by chorus> Nonostante il commento di TheHolyWater, ti confermo che non ho alcuna difficolta' a risponderti. Per "tagliare" al meglio la mia risposta, mi dovresti cortesemente confermare quale sia, a tuo avviso, il motivo dell'insorgenza dell'obbligo di pagare le "tasse automobilistiche", quando dovute nella forma di tassa di circolazione. ------------------------------ p.s. @TonyLeno: per il tuo quesito ritengo opportuno che tu apra un nuovo argomento, in modo da non allargare questa discussione relativa ai "bolli" dei veicoli ultraventennali.
come interpreti il comma 3 dell'art. 48 della più volte citata Legge Regione Lombardia n. 10/2003?>
quote:Originally posted by TheDevil ------------------------------ p.s. @TonyLeno: per il tuo quesito ritengo opportuno che tu apra un nuovo argomento, in modo da non allargare questa discussione relativa ai "bolli" dei veicoli ultraventennali. >> Ciao TheDevil , su tuo consiglio ho aperto l'apposito topic intitolato "Un assurdo monopolio agli autodemolitori"
quote:Originally posted by TheHolyWater> [1.]id="red"> NO, io sono assolutamente sereno e tranquillo. [2.]id="red"> Il riferimento normativo (L.R. Lombardia n. 10/2003, art. 48) e' indicato nello stesso intervento oggetto della parziale citazione fatta da THW. [3.]id="red"> "Colorite" espressioni, indicative dell'educazione dell'estensore. [4.]id="red"> Purtroppo per THW, io mi sono espresso correttamente ed e' CCR che gli ha fornito errate informazioni. [5.]id="red"> Un eventuale "raffreddamento" nei rapporti tra cugini non e' materia che riguarda il forum. [6.]id="red"> NO. Io mi sono aggiornato anche su ulteriori norme, trascurate invece da CCR. [7.]id="red"> Resto in attesa. [8.]id="red"> Mi piacerebbe sapere su quale numero di targa e' pagata la tassa di circolazione e come sia possibile utilizzare su strada un veicolo "radiato", le cui targhe di immatricolazione sono restituite al PRA unitamente alla CdC per definizione. [9.]id="red"> Al forum non interessano i commenti che THW ha inteso rivolgere al proprio CCR, dopo la figuraccia che quest'ultimo gli ha fatto fare.
Mio caro deviluccio, oltre che impreciso, sei pure permaloso. Si vede che ti ho colto in castagna e perciò adesso ti aggiti tanto. [1.]id="red"> Tu hai scritto: [omissis] E dici questo senza citare la norma di legge. [2.]id="red"> E' un modo di argomentare sbagliato, mi ha detto mio cugino. [2.]id="red"> Perché se uno vuole affermare una certa cosa, la deve poggiare su una norma. [2.]id="red"> Sennò sono tutte sciocchezze buone per i creduloni. [3.]id="red"> Mi pare che tu fai un poco il galletto sulla monnezza. [3.]id="red"> Dici un sacco di cose sbagliate e gli atri ti vengono addietro. [3.]id="red"> Senza controllare se dici bene o dici sbagliato. [3.]id="red"> Tutti a fare gli applausi. [3.]id="red"> Ma tu dici bene solo se quello che dici lo si legge in una legge. [2.]id="red"> Ma tu la legge non dici qual'è. [2.]id="red"> Tu dici: In Lombardia i veicoli con più di venti anni sono soggetti alla tassa di circolazione. E questo non è vero, dici sbagliato, perché come mi a detto mio cuggino, [4.]id="red"> l'art. 38 della Legge regionale della lombardia dice che la tassa regionle di proprietà si applica a tutti i veicoli iscritti al PRA, e pure ai veicoli di cui all'art. 48 co.1, che sono proprio i veicoli ultraventennali. Perciò, se mio cugino non è *****, io ho capito che [5.]id="red"> tutti i veicoli iscritti al PRA, pure quelli che hanno più di 20 anni devono pagare lA TASSA di possesso. Secondo me, tu la cantonata l'ai presa perchè non ti sei mai letto l'articolo 38, ma solo il 48. [6.]id="red"> Poi, il II comma dell'art. 38, rafforza questa affermazione perché dice che la tassa di circolazione si applica solo ai veicoli non iscritti al PRA. Solo a questi, hai capito deviluccio, o ti devo fare un disegno? [7.]id="red"> Ed anche l'art. 48 della LR Lombardia nel comma 4 conferma l'interpretazione di mio cuggino perché dice: "Gli autoveicoli ed i motoveicoli di interesse storico iscritti nei registri Automotoclub Storico Italiano, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Federazione Motociclistica Italiana sono esenti dal pagamento delle tasse automobilistiche regionali di proprietà". Cioè solo i veicoli radiati dal PRAid="red"> ed iscritti ai registri storici, sono esenti dalla tassa di possesso e pagano la tassa di circolazione in caso di utilizzo. [8.]id="red"> Ti risulta chiaro adesso? [9.]id="red"> ..... Ma se tu ti limiti a leggere l'art. 48, senza tenere conto di quanto c'è scritto nell'art. 38, non capisci niente e dai informazioni sbagliate. [9.]id="red"> Leggiti tutto meglio e poi mi fai sapere. [9.]id="red"> ..... Studia meglio e poi ne riparliamo. [9.]id="red">>
quote:Originally posted by TheDevil> L'art. 48 della LR Lombardia n. 10/2003 rubrica "Veicoli ultraventennali, veicoli storici e d’epoca, riduzioni ed esenzioni". Il comma 3 del citato articolo dice che in assenza delle verifiche previste al comma 1 (revisione veicoli e verifica emissioni gas di scarico) la riduzione della tassa automobilistica viene meno. Il presupposto dell'imposta è previsto dall'art. 39 della medesima legge e riguarda la proprietà o altro diritto reale di godimento di un veicolo iscritto al PRA.
quote:Originally posted by chorus> Nonostante il commento di TheHolyWater, ti confermo che non ho alcuna difficolta' a risponderti. Per "tagliare" al meglio la mia risposta, mi dovresti cortesemente confermare quale sia, a tuo avviso, il motivo dell'insorgenza dell'obbligo di pagare le "tasse automobilistiche", quando dovute nella forma di tassa di circolazione. ------------------------------ p.s. @TonyLeno: per il tuo quesito ritengo opportuno che tu apra un nuovo argomento, in modo da non allargare questa discussione relativa ai "bolli" dei veicoli ultraventennali.
come interpreti il comma 3 dell'art. 48 della più volte citata Legge Regione Lombardia n. 10/2003?>
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quote:Originally posted by chorus>
come interpreti il comma 3 dell'art. 48 della più volte citata Legge Regione Lombardia n. 10/2003?>
quote:Originally posted by TheDevil>
Per "tagliare" al meglio la mia risposta, mi dovresti cortesemente confermare quale sia, a tuo avviso, il motivo dell'insorgenza dell'obbligo di pagare le "tasse automobilistiche", quando dovute nella forma di tassa di circolazioneid="red">.>
quote:Originally posted by chorus> Ti ringrazio per il riscontro ma mi hai indicato il presupposto impositivo per il pagamento della tassa automobilistica di proprieta'. Probabilmente mi sono espresso in modo non chiaramente comprensibile ma a me tornerebbe utile conoscere quale sia, a tuo avviso, il presupposto impositivo per il pagamento della tassa automobilistica di circolazione.
Il presupposto dell'imposta è previsto dall'art. 39 della medesima legge e riguarda la proprietà o altro diritto reale di godimento di un veicolo iscritto al PRA.>
quote:Originally posted by TheDevil>
In Liguria la materia e' regolata dall'articolo 10 della L.R. n. 3/2005, scritto gia' malamente in origine ed ulteriormente peggiorato a seguito della sentenza 455/2005 della Corte Costituzionale. Il testo vigente del primo comma recita: A decorrere dall'anno in cui si compie il ventesimo anno dalla loro costruzione, gli autoveicoli e i motoveicoli ad uso privato destinati esclusivamente al trasporto di persone che risultano iscritti nei registri Automotoclub Storico Italiano (A.S.I.) e Federazione Motociclistica Italiana (F.M.I.) sono soggetti alle tasse automobilistiche di cui al comma 2 dell'articolo 63 della legge 21 novembre 2000, n. 342 (Misure in materia fiscale).>
quote:Originally posted by teista> E' un'ottima segnalazione. Grazie. La sentenza 455/2005, citata dalla CTP di Ancona, e' proprio quella con cui la Corte Costituzionale ha costretto la Regione Liguria a modificare la propria disposizione in materia, come da me gia' riportata in risposta ad un quesito di TonyLeno. La disposizione e' similare nella Regione Marche (L.R. 19/2007, articolo 28): Sono soggetti alle tasse automobilistiche di cui all’articolo 63, comma 4, della legge 21 novembre 2000, n. 342 (Misure in materia fiscale) gli autoveicoli e i motoveicoli ad uso privato destinati esclusivamente al trasporto di persone iscritti nei registri Automotoclub storico italiano (ASI) e Federazione motociclistica italiana (FMI), a decorrere dall’anno in cui si compie il ventesimo anno dalla loro costruzione. A differenza, ad esempio, dalla Regione Lazio (dove e' richiesto soltanto il possesso dell'attestato di storicita') le disposizioni vigenti in Liguria e Marche fanno riferimento all'iscrizione del veicolo in uno dei Registri designati. Sulla base di questa sottile differenza normativa, in alcune regioni i proprietari di veicoli ultraventennali sono quindi "costretti" a rinnovare un tesseramento annuo che la norma nazionale non prevede (una volta che il veicolo venga certificato rispondente ai requisiti indicati nella stessa Legge 342/2000). Ritengo quindi essenziale recuperare l'intera sentenza della CTP di Ancona, per verificare se il ricorso sia stato incentrato proprio sulla infondata "pretesa" regionale che il veicolo risulti iscritto. Nella mia personale classifica, e con riserva di completarne l'analisi, ho trovato finora le migliori normative in Lombardia, Sicilia, Lazio nell'ordine.
Se può essere di aiuto: La Commissione Tributaria Provinciale di Ancona ha accolto il ricorso, presentato da un Contribuente, cui era stato chiesto il pagamento della Tassa Automobilistica Regionale per una motocicletta immatricolata da oltre 20 anni. Il ricorso faceva riferimento all’articolo 63 comma 3° della Legge 342/2000, che concede alla FMI di individuare, attraverso un “Elenco” aggiornato annualmente, i motoveicoli di particolare interesse storico e collezionistico. L’ “Elenco” viene inviato ogni anno al Ministero dell’Economia e delle Finanze e agli Uffici Regionali competenti, per il conseguente recepimento. I veicoli compresi nell’elenco sono esentati dal pagamento della Tassa di Possesso. Una prescrizione, peraltro, che non viene accolta da numerose Amministrazioni Regionali, che continuano invece a richiedere il pagamento della Tassa stessa. La Commissione Tributaria ha precisato nella propria sentenza (n. 180/02/08) che la Legge indicata, emessa dallo Stato Italiano, prevale sulla Legge Regione Marche n.19 del 27.12.2007, come stabilito dalla sentenza n. 455 del 23.12.2005 della Corte di Cassazione. .....>
quote:Originally posted by TheDevil> La circolazione (utilizzo)!
quote:Originally posted by chorus>
come interpreti il comma 3 dell'art. 48 della più volte citata Legge Regione Lombardia n. 10/2003?>quote:Originally posted by TheDevil>
Per "tagliare" al meglio la mia risposta, mi dovresti cortesemente confermare quale sia, a tuo avviso, il motivo dell'insorgenza dell'obbligo di pagare le "tasse automobilistiche", quando dovute nella forma di tassa di circolazioneid="red">.>quote:Originally posted by chorus> Ti ringrazio per il riscontro ma mi hai indicato il presupposto impositivo per il pagamento della tassa automobilistica di proprieta'. Probabilmente mi sono espresso in modo non chiaramente comprensibile ma a me tornerebbe utile conoscere quale sia, a tuo avviso, il presupposto impositivo per il pagamento della tassa automobilistica di circolazione.
Il presupposto dell'imposta è previsto dall'art. 39 della medesima legge e riguarda la proprietà o altro diritto reale di godimento di un veicolo iscritto al PRA.>
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quote:Originally posted by chorus> Come mi hai confermato, nella lettura dell'espressione tassa di circolazione (riferita a veicoli) ogni persona che abbia conoscenza delle normative fiscali associa automaticamente due aspetti costanti, per cui il tributo va pagato: - in caso di utilizzo del veicolo; - prima della messa in circolazione. Di conseguenza, a prescindere che il legislatore lombardo abbia esplicitato i predetti "aspetti" nella propria disposizione, il primo comma dello stesso articolo 48 si legge: Sono tenuti al pagamento della tassa automobilistica regionale di circolazione, in misura fissa, i soggetti individuati all'articolo 38, comma 1, per i motoveicoli e gli autoveicoli, ad uso privato destinati esclusivamente al trasporto di persone, in caso di utilizzo e prima della messa in circolazioneid="blue">, a decorrere dall'anno in cui si compie il ventesimo anno dalla loro costruzione, purche'id="red"> sottoposti alla verifica delle emissioni dei gas di scarico di cui a ..... Nei riguardi degli intestatari dei veicoli ultraventennali in Lombardia, l'agevolazione fiscale e' primariamente rappresentata dalla sostituzione della forma tributaria da tassa di proprieta' a tassa di circolazione. Anzi, con maggior rigore formale, i veicoli ultraventennali (tutti iscritti per definizione al PRA) si devono intendere contestualmente: - esentati dalla tassa di proprieta', applicata ordinariamente per il fatto stesso dell'iscrizione al PRA; - assoggettati alla tassa di circolazione in caso di utilizzo, in analogia ai veicoli non iscritti al PRA. Trattandosi di due diversi tributi, e' del tutto improprio affermare che l'agevolazione fiscale sia costituita da una "riduzione" della tassa. Per dettato legislativo l'intestario del veicolo ultraventennale in Lombardia non e' soggetto ad alcun òbbligo se sceglie di non utilizzarlo per uno o piu' anni. Viceversa, dalla scelta di utilizzare il proprio veicolo ultraventennale discendono, per l'intestatario, i seguenti òbblighi congiuntamente: - pagamento della tassa di circolazione, prima di immettere il veicolo su strada; - regolarita' del controllo tecnico periodico; - verifica delle emissioni dei gas di scarico, secondo le richiamate disposizioni regionali. Cio' premesso, e' arrivato il momento di rispondere al tuo quesito sul comma 3 dello stesso articolo: In assenza delle verifiche previste al comma 1id="red">, i soggetti in esso indicati sono tenuti al pagamento della corrispondente tassa automobilistica regionale di proprieta' ..... Allo scopo,id="red"> oltre alla verifica d'ufficio mediante incrocio dei dati contenuti nel ruolo regionale della tassa automobilistica regionale di proprieta' [rectius, circolazione]id="blue"> con i dati dei veicoli assoggettati alla campagna del controllo dei gas di scarico, gli organi preposti al controllo della circolazione stradale redigono apposito processo verbale di constatazione da inoltrare alla Regione. L'utilizzo (presupposto impositivo della tassa di circolazione) di un veicolo ultraventennale puo' essere accertato dalla Regione sulla base di due diversi "input": 1) ricezione del pagamento della stessa tassa, che esplìcita la volonta' dell'intestatario di utilizzare il proprio veicolo; 2) effettivo controllo su strada del veicolo da parte degli operatori di cui all'art. 12 CdS. In presenza dell'avvenuto pagamento della tassa di circolazione per un veicolo ultraventennale, la Regione provvede a controllare (con un incrocio di dati probabilmente periodico) che lo stesso veicolo sia stato altresi' assoggettato alle verifiche previste al comma 1. Qualora: - dall'incrocio amministrativo dei dati (avente per "input" la ricezione del pagamento della tassa di circolazione); - da un effettivo controllo su strada, la Regione accerta che un veicolo ultraventennale non sia stato sottoposto alle verifiche previste al comma 1, scàttano i presupposti per revocare l'esenzione dal pagamento della tassa di proprieta', cui l'intestatario dovra' provvedere unitamente alle previste sanzioni. Non ho approfondito (ma e' ininfluente nella discussione) se la Regione provveda a chiedere il pagamento della tassa di proprieta' (e delle relative sanzioni) attraverso un avviso di accertamento oppure direttamente con una cartella esattoriale. ------------------------------ p.s. @Anucera: su quanto precede e, in generale, sulla mia "gestione" della discussione gradirei conoscere il tuo commento. Grazie anticipate.
come interpreti il comma 3 dell'art. 48 della più volte citata Legge Regione Lombardia n. 10/2003?>
quote:Originally posted by TheDevil> Sintetizzando: si può utilizzare un veicolo ultraventennale (ergo circolare) se si è pagata la tassa di circolazione e se si sono adempiuti agli obblighi previsti riguardo alla revisione e al controllo dei gas di scarico. Se non si è adempiuto ai due obblighi individuati si paga la tassa di proprietà.
quote:Originally posted by chorus> Come mi hai confermato, nella lettura dell'espressione tassa di circolazione (riferita a veicoli) ogni persona che abbia conoscenza delle normative fiscali associa automaticamente due aspetti costanti, per cui il tributo va pagato: - in caso di utilizzo del veicolo; - prima della messa in circolazione. Di conseguenza, a prescindere che il legislatore lombardo abbia esplicitato i predetti "aspetti" nella propria disposizione, il primo comma dello stesso articolo 48 si legge: Sono tenuti al pagamento della tassa automobilistica regionale di circolazione, in misura fissa, i soggetti individuati all'articolo 38, comma 1, per i motoveicoli e gli autoveicoli, ad uso privato destinati esclusivamente al trasporto di persone, in caso di utilizzo e prima della messa in circolazioneid="blue">, a decorrere dall'anno in cui si compie il ventesimo anno dalla loro costruzione, purche'id="red"> sottoposti alla verifica delle emissioni dei gas di scarico di cui a ..... Nei riguardi degli intestatari dei veicoli ultraventennali in Lombardia, l'agevolazione fiscale e' primariamente rappresentata dalla sostituzione della forma tributaria da tassa di proprieta' a tassa di circolazione. Anzi, con maggior rigore formale, i veicoli ultraventennali (tutti iscritti per definizione al PRA) si devono intendere contestualmente: - esentati dalla tassa di proprieta', applicata ordinariamente per il fatto stesso dell'iscrizione al PRA; - assoggettati alla tassa di circolazione in caso di utilizzo, in analogia ai veicoli non iscritti al PRA. Trattandosi di due diversi tributi, e' del tutto improprio affermare che l'agevolazione fiscale sia costituita da una "riduzione" della tassa. Per dettato legislativo l'intestario del veicolo ultraventennale in Lombardia non e' soggetto ad alcun òbbligo se sceglie di non utilizzarlo per uno o piu' anni. Viceversa, dalla scelta di utilizzare il proprio veicolo ultraventennale discendono, per l'intestatario, i seguenti òbblighi congiuntamente: - pagamento della tassa di circolazione, prima di immettere il veicolo su strada; - regolarita' del controllo tecnico periodico; - verifica delle emissioni dei gas di scarico, secondo le richiamate disposizioni regionali. Cio' premesso, e' arrivato il momento di rispondere al tuo quesito sul comma 3 dello stesso articolo: In assenza delle verifiche previste al comma 1id="red">, i soggetti in esso indicati sono tenuti al pagamento della corrispondente tassa automobilistica regionale di proprieta' ..... Allo scopo,id="red"> oltre alla verifica d'ufficio mediante incrocio dei dati contenuti nel ruolo regionale della tassa automobilistica regionale di proprieta' [rectius, circolazione]id="blue"> con i dati dei veicoli assoggettati alla campagna del controllo dei gas di scarico, gli organi preposti al controllo della circolazione stradale redigono apposito processo verbale di constatazione da inoltrare alla Regione. L'utilizzo (presupposto impositivo della tassa di circolazione) di un veicolo ultraventennale puo' essere accertato dalla Regione sulla base di due diversi "input": 1) ricezione del pagamento della stessa tassa, che esplìcita la volonta' dell'intestatario di utilizzare il proprio veicolo; 2) effettivo controllo su strada del veicolo da parte degli operatori di cui all'art. 12 CdS. In presenza dell'avvenuto pagamento della tassa di circolazione per un veicolo ultraventennale, la Regione provvede a controllare (con un incrocio di dati probabilmente periodico) che lo stesso veicolo sia stato altresi' assoggettato alle verifiche previste al comma 1. Qualora: - dall'incrocio amministrativo dei dati (avente per "input" la ricezione del pagamento della tassa di circolazione); - da un effettivo controllo su strada, la Regione accerta che un veicolo ultraventennale non sia stato sottoposto alle verifiche previste al comma 1, scàttano i presupposti per revocare l'esenzione dal pagamento della tassa di proprieta', cui l'intestatario dovra' provvedere unitamente alle previste sanzioni. Non ho approfondito (ma e' ininfluente nella discussione) se la Regione provveda a chiedere il pagamento della tassa di proprieta' (e delle relative sanzioni) attraverso un avviso di accertamento oppure direttamente con una cartella esattoriale. ------------------------------ p.s. @Anucera: su quanto precede e, in generale, sulla mia "gestione" della discussione gradirei conoscere il tuo commento. Grazie anticipate.
come interpreti il comma 3 dell'art. 48 della più volte citata Legge Regione Lombardia n. 10/2003?>
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