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al fine di sostenere una precedente affermazione (infondata), impiegatodelvolante ha presentato uno "strano" veicolo attraverso un'immagine di formato francobollo con le seguenti parole rivolte a Salito:questo
; non ce ne sono molti in giro [1],http://camionforum.forumativo.c...
In risposta al messaggio di salito del 28/01/2017 alle 15:53:42riporto a gala l argomento ""targa gialla con la R " da molti erroneamente considerata come targa per
Ingrandire cosi da poter vedere la targa Targa con la R ...erroneamente interpmretata come R di Rimorchio ...ma un rimorchio viaggia sulle sue ruote quindi... La R sta come continuo a dire per R ipetrice ...targa RipetitriceBon per oggi basta cosi cosi come un qualsiasi lavoratore ha le pause sigaretta, pausa caffè,pausa WC e le esaurisce...io per oggi ho esaurito le mie pause ...collegamento internet.... .
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In risposta al messaggio di salito del 29/11/2018 alle 23:02:08
riporto a gala l argomento targa gialla con la R da molti erroneamente considerata come targa per i R- imorchi e non come R-ipetitrice di quella originale del veicolo la soluzione è sotto il naso di tutti i rimorchihanno sempre avutola loro targa questa poi dovevano avere anche la famosa gialla R-ipetitrice della originale applicata sul veicolo visto che nessuno ne parla più... contenti ? soddisfatti ? delusi ? se da questo momento l argomento è chiuso ?
In risposta al messaggio di TheDevil del 30/11/2018 alle 14:14:14Dove hai trovato la norma che vieta la ripetitrice se il carico copre la targa? Di fatto metterebbe fuori legge tutti i portabici da gancio traino
Hai ragione! La lettera R (di colore rosso in campo giallo, come da art. 260 Reg.) sta ad identificare la targa ripetitrice, il cui utilizzo e' disciplinato dal comma 4 nell'art. 100 del CdS:4. I rimorchi [1] e i carrelli-appendice,quando sono agganciati ad una motrice, devono essere muniti posteriormente di una targa ripetitrice dei dati di immatricolazione della motrice stessa. L'utilizzo della targa ripetitrice NON e' previsto qualora la targa posteriore di un veicolo risulti mascherata dalla sistemazione del carico e non sia quindi correttamente visibile secondo le indicazioni specificate nell'art. 259 Reg. In quest'ultimo caso e' invece prevista l'applicazione della sanzione di cui al comma 8 nell'art. 164 del CdS. [1] Limitatamente a quelli immatricolati fino al 19-02-2013 e successivamente non reimmatricolati.
In risposta al messaggio di TheDevil del 30/11/2018 alle 14:14:14Confermo. Anche se io ho il portabici che copre parzialmente la targa ed ho preso la barra con le luci e la possibilità di mettere la targa.
Hai ragione! La lettera R (di colore rosso in campo giallo, come da art. 260 Reg.) sta ad identificare la targa ripetitrice, il cui utilizzo e' disciplinato dal comma 4 nell'art. 100 del CdS:4. I rimorchi [1] e i carrelli-appendice,quando sono agganciati ad una motrice, devono essere muniti posteriormente di una targa ripetitrice dei dati di immatricolazione della motrice stessa. L'utilizzo della targa ripetitrice NON e' previsto qualora la targa posteriore di un veicolo risulti mascherata dalla sistemazione del carico e non sia quindi correttamente visibile secondo le indicazioni specificate nell'art. 259 Reg. In quest'ultimo caso e' invece prevista l'applicazione della sanzione di cui al comma 8 nell'art. 164 del CdS. [1] Limitatamente a quelli immatricolati fino al 19-02-2013 e successivamente non reimmatricolati.