quote:Originally posted by fbomped> Le espressioni che seguono il termine destinazioneid="red"> sono semplici "definizioni". Per un veicolo a motore con almeno quattro ruote, la scelta e' tra due (e soltanto due) destinazioni: - per il trasporto di persone; - per il trasporto di merci ("cose" nella normativa nazionale). Dal 1999 (23/11) la destinazione di un veicolo a motore e' riportata nella Carta di Circolazione esclusivamente attraverso i codici comunitari normalizzati. Inoltre la voce [J.1] (destinazione ed uso) viene compilata in Italia per indicare la "vecchia" categoria di veicolo ex CdS/1992, oltre all'uso di cui all'art. 82.
Elenco degli autoveicoli distinti dall'art. 54 corredato dai riferimenti dell'art. 142 comma 3: a) autovetture = lett g)h) (1) ALTRI USI = destinazione trasporto persone b) autobus = lett f) c) autoveicoli per trasporto promiscuo = lett g) (2) ALTRI USI = destinazioneid="red"> trasporto promiscuo d) autocarri = lett g)h) e) trattori stradali = lett g)h) ALTRI USI = destinazioneid="red"> traino rimorchi o semirimorchi f) autoveicoli per trasporti specifici = lett g)h) ALTRI USI = destinazioneid="red"> trasporti specifici g) autoveicoli per uso speciale = lett g)h) - ALTRI USI = destinazioneid="red"> uso speciale h) autotreni = lett e) i) autoarticolati = lett e) l) autosnodati = lett e) m) autocaravan = lett g)h) - ALTRI USI = destinazione trasporto persone n) mezzi d'opera = lett g)h) se scarichi e isolati (1) Anche se non mi risulta che in Europa abbiano immatricolato autovetture over 35 (esempio SUV 4x4 americani da 7 posti e 38 q.), ciò non toglie l'eventuale applicazione della norma. (2) Nel caso di autoveicoli a trazione elettrica.>
quote:Originally posted by TheDevil> Estratto della tabella relativa alla DESTINAZIONE D'USO costituita da 37 definizioni: 1) A7-AUTOVEICOLO IN SERVIZIO PUBBLICO DI LINEA INTEGRATIVO 2) A8-AUTOVEICOLO USO ESCLUSIVO DI POLIZIA 3) AA-AUTOVETTURA PER TRASPORTO DI PERSONE 4) AB-AUTOBUS PER TRASPORTO DI PERSONE 5) AC-AUTOCARRO PER TRASPORTO DI COSE 6) AI-AUTOCARAVAN 7) AL-AUTOVEICOLO PER USO SPECIALE 8) AO-TRAS.SPECIFICO PERSONE PART.CONDIZIONI 9) AP-AUTOVEIC.TRASP.PROMISCUO PERSONE/COSE 10) AS-TRATTORE STRADALE PER RIMORCHIO 11) AT-TRATTORE PER SEMIRIMORCHIO 12) AV-AUTOVEICOLO PER TRASPORTO SPECIFICO Tabella relativa all'USO ECONOMICO a dui è destinato il veicolo: 0 PROPRIO 1 DI TERZI DA NOLEGGIO CON CONDUC. 2 DI TERZI DA LOCARE SENZA CONDUC. 3 DI TERZI 4 PROPRIO 5 PROPRIO 6 DI TERZI CON AUTORIZZAZIONI VINCOLATE 7 DI TERZI CON AUTORIZZAZIONE LIBERA 8 USO SPECIALE 9 PRIV.,LOCAZIONE FAC. COMPERA Come si nota il termine DESTINAZIONE o DESTINATO non compare in alcuna definizione se non nei titoli delle tabelle......[:)]
quote:Originally posted by fbomped> Le espressioni che seguono il termine destinazioneid="red"> sono semplici "definizioni". Per un veicolo a motore con almeno quattro ruote, la scelta e' tra due (e soltanto due) destinazioni: - per il trasporto di persone; - per il trasporto di merci ("cose" nella normativa nazionale). Dal 1999 (23/11) la destinazione di un veicolo a motore e' riportata nella Carta di Circolazione esclusivamente attraverso i codici comunitari normalizzati. Inoltre la voce [J.1] (destinazione ed uso) viene compilata in Italia per indicare la "vecchia" categoria di veicolo ex CdS/1992, oltre all'uso di cui all'art. 82.
Elenco degli autoveicoli distinti dall'art. 54 corredato dai riferimenti dell'art. 142 comma 3: a) autovetture = lett g)h) (1) ALTRI USI = destinazione trasporto persone b) autobus = lett f) c) autoveicoli per trasporto promiscuo = lett g) (2) ALTRI USI = destinazioneid="red"> trasporto promiscuo d) autocarri = lett g)h) e) trattori stradali = lett g)h) ALTRI USI = destinazioneid="red"> traino rimorchi o semirimorchi f) autoveicoli per trasporti specifici = lett g)h) ALTRI USI = destinazioneid="red"> trasporti specifici g) autoveicoli per uso speciale = lett g)h) - ALTRI USI = destinazioneid="red"> uso speciale h) autotreni = lett e) i) autoarticolati = lett e) l) autosnodati = lett e) m) autocaravan = lett g)h) - ALTRI USI = destinazione trasporto persone n) mezzi d'opera = lett g)h) se scarichi e isolati (1) Anche se non mi risulta che in Europa abbiano immatricolato autovetture over 35 (esempio SUV 4x4 americani da 7 posti e 38 q.), ciò non toglie l'eventuale applicazione della norma. (2) Nel caso di autoveicoli a trazione elettrica.>
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quote:Originally posted by fbomped> Dove avrai trovato queste tabelle lo sai solo tu!!! Sul libretto del mio camper è scritto: J = M1 J1 = AUTOCARAVAN USO PROPRIO J2 = SA Quei codici non saprei da dove vengono e quale attinenza possano avere con l'ATTUALE CdS. Inoltre la voce J1 è facoltativa. Ciao
quote:Originally posted by TheDevil> Estratto della tabella relativa alla DESTINAZIONE D'USO costituita da 37 definizioni: 1) A7-AUTOVEICOLO IN SERVIZIO PUBBLICO DI LINEA INTEGRATIVO 2) A8-AUTOVEICOLO USO ESCLUSIVO DI POLIZIA 3) AA-AUTOVETTURA PER TRASPORTO DI PERSONE 4) AB-AUTOBUS PER TRASPORTO DI PERSONE 5) AC-AUTOCARRO PER TRASPORTO DI COSE 6) AI-AUTOCARAVAN 7) AL-AUTOVEICOLO PER USO SPECIALE 8) AO-TRAS.SPECIFICO PERSONE PART.CONDIZIONI 9) AP-AUTOVEIC.TRASP.PROMISCUO PERSONE/COSE 10) AS-TRATTORE STRADALE PER RIMORCHIO 11) AT-TRATTORE PER SEMIRIMORCHIO 12) AV-AUTOVEICOLO PER TRASPORTO SPECIFICO Tabella relativa all'USO ECONOMICO a dui è destinato il veicolo: 0 PROPRIO 1 DI TERZI DA NOLEGGIO CON CONDUC. 2 DI TERZI DA LOCARE SENZA CONDUC. 3 DI TERZI 4 PROPRIO 5 PROPRIO 6 DI TERZI CON AUTORIZZAZIONI VINCOLATE 7 DI TERZI CON AUTORIZZAZIONE LIBERA 8 USO SPECIALE 9 PRIV.,LOCAZIONE FAC. COMPERA Come si nota il termine DESTINAZIONE o DESTINATO non compare in alcuna definizione se non nei titoli delle tabelle......[:)]
quote:Originally posted by fbomped> Le espressioni che seguono il termine destinazioneid="red"> sono semplici "definizioni". Per un veicolo a motore con almeno quattro ruote, la scelta e' tra due (e soltanto due) destinazioni: - per il trasporto di persone; - per il trasporto di merci ("cose" nella normativa nazionale). Dal 1999 (23/11) la destinazione di un veicolo a motore e' riportata nella Carta di Circolazione esclusivamente attraverso i codici comunitari normalizzati. Inoltre la voce [J.1] (destinazione ed uso) viene compilata in Italia per indicare la "vecchia" categoria di veicolo ex CdS/1992, oltre all'uso di cui all'art. 82.
Elenco degli autoveicoli distinti dall'art. 54 corredato dai riferimenti dell'art. 142 comma 3: a) autovetture = lett g)h) (1) ALTRI USI = destinazione trasporto persone b) autobus = lett f) c) autoveicoli per trasporto promiscuo = lett g) (2) ALTRI USI = destinazioneid="red"> trasporto promiscuo d) autocarri = lett g)h) e) trattori stradali = lett g)h) ALTRI USI = destinazioneid="red"> traino rimorchi o semirimorchi f) autoveicoli per trasporti specifici = lett g)h) ALTRI USI = destinazioneid="red"> trasporti specifici g) autoveicoli per uso speciale = lett g)h) - ALTRI USI = destinazioneid="red"> uso speciale h) autotreni = lett e) i) autoarticolati = lett e) l) autosnodati = lett e) m) autocaravan = lett g)h) - ALTRI USI = destinazione trasporto persone n) mezzi d'opera = lett g)h) se scarichi e isolati (1) Anche se non mi risulta che in Europa abbiano immatricolato autovetture over 35 (esempio SUV 4x4 americani da 7 posti e 38 q.), ciò non toglie l'eventuale applicazione della norma. (2) Nel caso di autoveicoli a trazione elettrica.>
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quote:Originally posted by fbomped>
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quote:Originally posted by Giuscot> Io preferisco recuperare il risultato del mio lavoro, e non per superbia, ma semplicemente perche' mi riesce piu' facile leggerlo. Ovviamente l'ho aggiornato con le ultime precisazioniid="red"> di FBomped, riguardo alle categorie di veicoli "assorbite" nel valore residuale degli AUTOVEICOLI AD ALTRI USI (in aggiunta alle mie conoscenzeid="blue"> in materia). N:B: Le categorie di veicoli dell'art. 54 CdS sono riordinate secondo la destinazione di immatricolazione. TRASPORTO DI PERSONE (per veicoli con massa massima superiore a 3500 kg.) a) autovetture; ------------------------------------------------------------------------------------->142/3/g-h = ALTRI USI c) autoveicoli per trasporto promiscuo; ------------------------------------------------------------->142/3/g-h = ALTRI USI m) autocaravan; ------------------------------------------------------------------------------------->142/3/g-h = ALTRI USI g.1) autoveicoli per uso speciale (autoambulanze ed autofunebri); ----------------------------------->142/3/g-h = ALTRI USIid="red"> b.1) autobus [comprende anche i filobus dell'art. 55, ndr] fino ad 8000 kg.;id="green"> b) autobus [comprende anche i filobus dell'art. 55, ndr] oltre 8000 kg.; ---------------------------->142/3/f l) autosnodati; ------------------------------------------------------------------------------------->142/3/e TRASPORTO DI MERCI (per veicoli con massa massima superiore a 3500 kg.) d) autocarri; --------------------------------------------------------------------------------------->142/3/g-h e) trattori stradali; ------------------------------------------------------------------------------->142/3/e f) autoveicoli per trasporti specifici (di cui all'art. 203/1 Reg.); -------------------------------->142/3/g-h =ALTRI USIid="blue"> g) autoveicoli per uso speciale (di cui all'art. 203/2 Reg. meno autoambulanze ed autofunebri); ----->142/3/g-h =ALTRI USIid="blue"> h) autotreni; --------------------------------------------------------------------------------------->142/3/e i) autoarticolati; ---------------------------------------------------------------------------------->142/3/e n) mezzi d'opera. ----------------------------------------------------------------------------------->142/3/l id="Courier New"> In verdeid="green"> i veicoli che fanno eccezione (per Fbomped) al significato di valore residuale per l'espressione ALTRI USI.
Comunque mi ha tolto la penna di mano, era il lavoro che mi accingevo a fare.>
quote:Originally posted by Prof. Antonio Calosci> (J) categoria del veicolo (J.1) destinazione ed uso (J.2) carrozzeria J1= tabella DESTINAZIONI + tabella USO J1= (AI-)AUTOCARAVAN + (0 )PROPRIO J1= AUTOCARAVAN USO PROPRIO Tabelle tratte dal sito del Ministero....[:)]
quote:Originally posted by fbomped> Dove avrai trovato queste tabelle lo sai solo tu!!! Sul libretto del mio camper è scritto: J = M1 J1 = AUTOCARAVAN USO PROPRIO J2 = SA Quei codici non saprei da dove vengono e quale attinenza possano avere con l'ATTUALE CdS. Inoltre la voce J1 è facoltativa. Ciao
Estratto della tabella relativa alla DESTINAZIONE D'USO costituita da 37 definizioni: 1) A7-AUTOVEICOLO IN SERVIZIO PUBBLICO DI LINEA INTEGRATIVO 2) A8-AUTOVEICOLO USO ESCLUSIVO DI POLIZIA 3) AA-AUTOVETTURA PER TRASPORTO DI PERSONE 4) AB-AUTOBUS PER TRASPORTO DI PERSONE 5) AC-AUTOCARRO PER TRASPORTO DI COSE 6) AI-AUTOCARAVAN 7) AL-AUTOVEICOLO PER USO SPECIALE 8) AO-TRAS.SPECIFICO PERSONE PART.CONDIZIONI 9) AP-AUTOVEIC.TRASP.PROMISCUO PERSONE/COSE 10) AS-TRATTORE STRADALE PER RIMORCHIO 11) AT-TRATTORE PER SEMIRIMORCHIO 12) AV-AUTOVEICOLO PER TRASPORTO SPECIFICO Tabella relativa all'USO ECONOMICO a dui è destinato il veicolo: 0 PROPRIO 1 DI TERZI DA NOLEGGIO CON CONDUC. 2 DI TERZI DA LOCARE SENZA CONDUC. 3 DI TERZI 4 PROPRIO 5 PROPRIO 6 DI TERZI CON AUTORIZZAZIONI VINCOLATE 7 DI TERZI CON AUTORIZZAZIONE LIBERA 8 USO SPECIALE 9 PRIV.,LOCAZIONE FAC. COMPERA Come si nota il termine DESTINAZIONE o DESTINATO non compare in alcuna definizione se non nei titoli delle tabelle......[:)] >
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quote:Originally posted by TheDevil> Per DESTINAZIONE del veicolo s'intende la sua utilizzazione in base alle caratteristiche tecniche. Alcune destinazioni del veicolo sono: - trasporto di persone - trasporto di cose - trasporto promiscuo di persone e cose - uso speciale - trasporti specifici - adibito ad alloggio esclusivamente a veicolo fermo - traino di rimorchi o semirimorchi - ecc Se il veicolo viene destinato diversamente rispetto alla destinazione indicata sulla carta circolazione (J1) scatta la sanzione. Esempio di violazioni: - caravan che trasporta persone durante la marcia - trattori stradali che trasportano merci - veicolo per uso speciale utilizzato per il trasporto di cose non relative alle attrezzature di cui è dotato - autocarro che trasporta persone - ecc. Non confondiamo con le destinazioni indicate all'art. 47 comma 2 con quelle indicate sulla carta di circolazione. Ai sensi della DM 14/11/97: 2.1.1.1. per "autocarro" si intende un veicolo a motore delle categorie N1, N2 o N3 progettato e costruito esclusivamente o principalmente per il trasporto di merciid="red">. Esso può anche trainare un rimorchio; 2.1.1.2. per "veicolo trattore" ("trattore") si intende un veicolo a motore delle categorie N1, N2 o N3 progettato e costruito esclusivamente o principalmente per trainare rimorchiid="red">; 2.1.1.2.1. per "veicolo trattore per rimorchi" ("trattore stradale") si intende un veicolo trattore progettato e costruito esclusivamente o principalmente per trainare rimorchi diversi dai semirimorchiid="red">. Esso può essere munito di una piattaforma di carico; In rosso ho indicato le DESTINAZIONI. Quindi il trattore stradale anche se è N1/2/3 è destinato al traino di rimorchi e non è destinato al trasporto merci. ............[:)]
Ovviamente l'ho aggiornato con le ultime precisazioniid="red"> di FBomped, riguardo alle categorie di veicoli "assorbite" nel valore residuale degli AUTOVEICOLI AD ALTRI USI (in aggiunta alle mie conoscenzeid="blue"> in materia). N:B: Le categorie di veicoli dell'art. 54 CdS sono riordinate secondo la destinazione di immatricolazione. TRASPORTO DI PERSONE (per veicoli con massa massima superiore a 3500 kg.) a) autovetture; ------------------------------------------------------------------------------------->142/3/g-h = ALTRI USI c) autoveicoli per trasporto promiscuo; ------------------------------------------------------------->142/3/g-h = ALTRI USI m) autocaravan; ------------------------------------------------------------------------------------->142/3/g-h = ALTRI USI g.1) autoveicoli per uso speciale (autoambulanze ed autofunebri); ----------------------------------->142/3/g-h = ALTRI USIid="red"> b.1) autobus [comprende anche i filobus dell'art. 55, ndr] fino ad 8000 kg.;id="green"> b) autobus [comprende anche i filobus dell'art. 55, ndr] oltre 8000 kg.; ---------------------------->142/3/f l) autosnodati; ------------------------------------------------------------------------------------->142/3/e TRASPORTO DI MERCI (per veicoli con massa massima superiore a 3500 kg.) d) autocarri; --------------------------------------------------------------------------------------->142/3/g-h e) trattori stradali; ------------------------------------------------------------------------------->142/3/e f) autoveicoli per trasporti specifici (di cui all'art. 203/1 Reg.); -------------------------------->142/3/g-h =ALTRI USIid="blue"> g) autoveicoli per uso speciale (di cui all'art. 203/2 Reg. meno autoambulanze ed autofunebri); ----->142/3/g-h =ALTRI USIid="blue"> h) autotreni; --------------------------------------------------------------------------------------->142/3/e i) autoarticolati; ---------------------------------------------------------------------------------->142/3/e n) mezzi d'opera. ----------------------------------------------------------------------------------->142/3/l id="Courier New"> In verdeid="green"> i veicoli che fanno eccezione (per Fbomped) al significato di valore residuale per l'espressione ALTRI USI. >
quote:Originally posted by fbomped> Non sono riportati quei codici sui libretti di circolazione! J1 = AUTOCARAVAN USO PROPRIO Che comunque è una voce facoltativa. Le voci importanti ed obbligatorie sono J e J2. J = M, N o quello che è J2 = SA Ciao
(J) categoria del veicolo (J.1) destinazione ed uso (J.2) carrozzeria J1= tabella DESTINAZIONI + tabella USO J1= (AI-)AUTOCARAVAN + (0 )PROPRIO J1= AUTOCARAVAN USO PROPRIO Tabelle tratte dal sito del Ministero....[:)] >
quote:Originally posted by fbomped> Finalmente ci siamo!!! Questo è un ALTRI USI facente parte della CATEGORIA N. In ALTRI USI ci stanno solo i CATEGORIA N. CIao
Quindi il trattore stradale anche se è N1/2/3 è destinato al traino di rimorchi e non è destinato al trasporto merci. ............[:)] >
quote:Originally posted by Prof. Antonio Calosci> Mi dispiace, ma per l'accertamento della violazione di cui all'art. 82 è necessario che vi sia il codice J1. Buona notte............[:)]
quote:Originally posted by fbomped> Non sono riportati quei codici sui libretti di circolazione! J1 = AUTOCARAVAN USO PROPRIO Che comunque è una voce facoltativa. Le voci importanti ed obbligatorie sono J e J2. J = M, N o quello che è J2 = SA Ciao
(J) categoria del veicolo (J.1) destinazione ed uso (J.2) carrozzeria J1= tabella DESTINAZIONI + tabella USO J1= (AI-)AUTOCARAVAN + (0 )PROPRIO J1= AUTOCARAVAN USO PROPRIO Tabelle tratte dal sito del Ministero....[:)] >
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quote:Originally posted by TheDevil Le espressioni che seguono il termine destinazioneid="red"> sono semplici "definizioni". Per un veicolo a motore con almeno quattro ruote, la scelta e' tra due (e soltanto due) destinazioni: - per il trasporto di persone; - per il trasporto di merci ("cose" nella normativa nazionale). Dal 1999 (23/11) la destinazione di un veicolo a motore e' riportata nella Carta di Circolazione esclusivamente attraverso i codici comunitari normalizzati. >> Primo errore. Non mi risulta che si parli di DESTINAZIONE M1 o DESTINAZIONE N2. A seguito del recepimento della direttiva 98/14/CE con DM 4.8.98 esistono solo due CATEGORIE di veicoli: per trasporto di persone (M) o per trasporto di cose (N), rendendo così non più applicabile l'immatricolazione di autoveicoli di cui all'54/1c (autoveicoli per trasporto promiscuo). In ogni caso non ha apportato alcuna modifica sulle DESTINAZIONI che, fatto salvo per il trasporto promiscuo, sono rimaste sempre le stesse. Tanto è vero che le procedure previste per l'accertamento della violazione di cui all'art. 82 in merito alla DESTINAZIONE consistono nel verificare se la DESTINAZIONE indicata nella prima parte della voce [J1] corrisponde a quella constatata sulla strada al momento del controllo. Ne consegue che la verifica della medesima violazione in merito all'USO è legata al controllo della seconda parte della voce [J1].
quote: Inoltre la voce [J.1] (destinazione ed uso) viene compilata in Italia per indicare la "vecchia" categoria di veicolo ex CdS/1992, oltre all'uso di cui all'art. 82. >> Secondo errore. la voce [J1] indica nella prima parte la DESTINAZIONE, poi viene posto un trattino (-) per differenziare dalla seconda parte che contraddistingue l'USO. La CATEGORIA è indicata alla voce [J] limitamamente ai veicoli a motore e i loro rimorchi di cui all'art. 54 comma 1 lettere e),f),g),h),i) e n). .............[:)] Esempi: -
autocarro per trasporto di cose - uso proprio
-rimorchio per uso speciale - uso proprio
quote:Originally posted by Prof. Antonio Calosci> Questa tua tesi ormai è diventata una sorta di autoconvincimento, tanto da credere che un ipotetico camper da 12t possa circolare a 130 Km/h in autostrada, in barba ai camionisti ed ai conducenti di pullman......[:D][:D][:D] Non vuoi riconoscere a priori la logica che i conducenti di: - autoveicoli per i quali è necessaria la patente C devono rispettare il 142/3 g-h-i-l; - autoveicoli per i quali è necessaria la patente D devono rispettare il 142/3 f; - autoveicoli per i quali è necessaria la patente E devono rispettare il 142/3 e. ............[:)]
quote:Originally posted by fbomped> Finalmente ci siamo!!! Questo è un ALTRI USI facente parte della CATEGORIA N. In ALTRI USI ci stanno solo i CATEGORIA N. CIao
Quindi il trattore stradale anche se è N1/2/3 è destinato al traino di rimorchi e non è destinato al trasporto merci. ............[:)] >
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quote:Originally posted by fbomped> Sono d'accordo, ma limitatamente alla violazione relativa all'uso del veicolo. Come per l'espressione categoria di veicoli (con significato diverso tra CdS e normativa comunitaria concernente l'omologazione dei veicoli), anche il termine destinazione viene utilizzato nel CdS con un significato diverso da quello della normativa comunitaria riguardante la compilazione della CdC. Ritengo di conseguenza che, per lo stesso motivo, gli approfondimenti sull'art. 142 (e, piu' in generale, sul testo del CdS) dèbbano prescindere dai testi delle normative comunitarie. In ispecie quando si voglia spiegare il significato di un termine utilizzato nel CdS/1992 con il ricorso al differente significato che lo stesso termine assume in una normativa comunitaria (e nella conseguente disposizione nazionale di recepimento). A parte altri argomenti con sospensione piu' che "annosa", mi piacerebbe portare ad un prossimo completamento la mia partecipazione alle seguenti discussioni: -
... per l'accertamento della violazione di cui all'art. 82id="red"> è necessario che vi sia il codice J1.>
Categorie di veicoli
; -Carico sporgente
; -Richiesta di chiarimenti in tema di art. 185 CdS
; -Circolare 277-15/01/08 Ministero Interni:...
oltre a quella qui in corso, che vorrei temporaneamente accantonare perche' ritengo che il risultato della discussione sulle categorie di veicoli possa risultare prodromico. Mi piacerebbe poter contare sul tuo aiuto (soprattutto in termini critici) con due piccole richieste, sulla cui opportunita' di accoglimento mi affido alla tua discrezionale valutazione: - eliminare la "faccina" conclusiva dai tuoi interventi, che mi ricorda ogni volta un noto detto latino (soprattutto perche' ingiustificato nel tuo caso); - ridurre le "citazioni" alla parte effettivamente significativa per il tuo intervento. ------------------------------ P.S. A mio avviso sei il titolare di uno STA, oppure ci lavori con compiti di responsabilita' (molto probabilmente, nel NordItalia) e la tua esperienza puo' risultare risolutiva per stabilire "punti fermi" condivisi, utili per tutti i lettori del forum.quote:Originally posted by fbomped> Pronto ad ammettere il contrario quando e se verrà inserita una norma specifica per gli M1.
Questa tua tesi ormai è diventata una sorta di autoconvincimento, tanto da credere che un ipotetico camper da 12t possa circolare a 130 Km/h in autostrada, in barba ai camionisti ed ai conducenti di pullman......[:D][:D][:D] >
quote: Non vuoi riconoscere a priori la logica che i conducenti di: - autoveicoli per i quali è necessaria la patente C devono rispettare il 142/3 g-h-i-l; - autoveicoli per i quali è necessaria la patente D devono rispettare il 142/3 f; >> Mi spiace deluderti! ma i detti articoli non sono stati suddivisi per tipologia di patente, ma per CATEGORIA di autoveicoli!!! Tanto per citare un solo esempio i pullman immatricolati precedentemente ad una certa data, che ora non ho voglia di andare a ricercare, con massa inferiore alle OTTO tonnellate possono viaggiare tranquillamente fino a 130!!! Fattene una ragione!!!
quote: - autoveicoli per i quali è necessaria la patente E devono rispettare il 142/3 e. >> Quindi in quest'ultimo caso, secondo la tua affermazione, sarebbero esclusi i complessi di veicoli per i quali non è necessaria alcuna estensione "E". Per esempio un'automobile+roulotte, nel caso il complesso non superi i 35 q., non necessita di estensione "E". Ahi, Ahi, Ahi..... P.S. La discussione sta diventando noiosa!!! Ti prego smettila di continuare a girare intorno all'argomento senza aver trovato una qualche TESI che avvalora la tua IPOTESI. Oggi, poi, con questo intervento hai davvero toccato il fondo!!! Ciao
quote:Originally posted by TheDevil> STA???? What is this? What does this mean?
P.S. A mio avviso sei il titolare di uno STA, oppure ci lavori con compiti di responsabilita' (molto probabilmente, nel NordItalia) e la tua esperienza puo' risultare risolutiva per stabilire "punti fermi" condivisi, utili per tutti i lettori del forum. >
quote:Originally posted by Prof. Antonio Calosci> Non capisco come mai io debba farmene una ragione. Se guido un autobus: - over 8t devo rispettare i limiti di 80 fuori dai centri abitati e 100 in autostrada; - under 8t NON devo rispettare i limiti di 80 fuori dai centri abitati e 100 in autostrada e pertanto non sarò vincolato dal limitatore se il pullman e del 1995, altrimenti sarò costretto a circolare a 100 Km/h in autostrada se l'autobus è del 2008. Quindi, cosa c'è di errato nell'affermare che i conducenti di autoveicoli per i quali è necessaria la patente D devono rispettare il 142/3 f.
quote:Originally posted by fbomped> Mi spiace deluderti! ma i detti articoli non sono stati suddivisi per tipologia di patente, ma per CATEGORIA di autoveicoli!!! Tanto per citare un solo esempio i pullman immatricolati precedentemente ad una certa data, che ora non ho voglia di andare a ricercare, con massa inferiore alle OTTO tonnellate possono viaggiare tranquillamente fino a 130!!! Fattene una ragione!!!
.............. Non vuoi riconoscere a priori la logica che i conducenti di: - autoveicoli per i quali è necessaria la patente C devono rispettare il 142/3 g-h-i-l; - autoveicoli per i quali è necessaria la patente D devono rispettare il 142/3 f;id="red">>
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quote: - autoveicoli per i quali è necessaria la patente E devono rispettare il 142/3 e.> Ecco che sei cascato come un pero; immaginavo che invocavi questa eccezzione, solo per dimostrare che qualsiasi mia affermazione è lacunosa. Allora, aggiungo che per esempio un'automobile+carrello appendice è soggetto ai limiti di cui all'art. 142/1, ai sensi art. 56/4. Se poi volessi fare il tuo stesso gioco, ti potrei ricordare che un camper da 30q + rimorchio da 700 Kg., pur essendo nel complesso over 35qid="red">, non necessita di estensione "E". Ahi, Ahi, Ahi.....questo è il tuo ennesimo errore.quote: Quindi in quest'ultimo caso, secondo la tua affermazione, sarebbero esclusi i complessi di veicoli per i quali non è necessaria alcuna estensione "E". Per esempio un'automobile+roulotte, nel caso il complesso non superi i 35 q., non necessita di estensione "E"id="red">. Ahi, Ahi, Ahi..... >>
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quote: P.S. La discussione sta diventando noiosa!!! Ti prego smettila di continuare a girare intorno all'argomento senza aver trovato una qualche TESI che avvalora la tua IPOTESI. Oggi, poi, con questo intervento hai davvero toccato il fondo!!! Ciao >> Mi dispiace, ma è un problema tuo. Se tu analizzassi con calma le mie affermazioni evitando di evidenziare errori che non ci sono, costringendomi poi a controbbattere (con molta facilità) mettendo in risalto i tuoi errori, la discussione non diventerebbe noiosa. Se poi ti danno fastidio i miei interventi, basta che me lo rappresenti ed io mi comporterò di conseguenza.
quote:Originally posted by TheDevil> Non c'è problema. Mi impegnerò in tal senso.
A parte altri argomenti con sospensione piu' che "annosa", mi piacerebbe portare ad un prossimo completamento la mia partecipazione alle seguenti discussioni: -Categorie di veicoli
; -Carico sporgente
; -Richiesta di chiarimenti in tema di art. 185 CdS
; -Circolare 277-15/01/08 Ministero Interni:...
oltre a quella qui in corso, che vorrei temporaneamente accantonare perche' ritengo che il risultato della discussione sulle categorie di veicoli possa risultare prodromico. Mi piacerebbe poter contare sul tuo aiuto (soprattutto in termini critici) con due piccole richieste, sulla cui opportunita' di accoglimento mi affido alla tua discrezionale valutazione: - eliminare la "faccina" conclusiva dai tuoi interventi, che mi ricorda ogni volta un noto detto latino (soprattutto perche' ingiustificato nel tuo caso); - ridurre le "citazioni" alla parte effettivamente significativa per il tuo intervento. >
quote: ------------------------------ P.S. A mio avviso sei il titolare di uno STA, oppure ci lavori con compiti di responsabilita' (molto probabilmente, nel NordItalia) e la tua esperienza puo' risultare risolutiva per stabilire "punti fermi" condivisi, utili per tutti i lettori del forum. >> Se intendi Sportello Telematico dell'Automobilista (S.T.A.), no.
quote:Originally posted by fbomped> C'è di errato che un pullman sotto le OTTO tonnellate, PUR DOTATO DI LIMITATORE, non è obbligato a rispettare il 142/3 "f" perché su strade NORMALI e SUPERSTRADE non è obbligato a viaggiare a 80 km/h, ma può arrivare a 90 su strade normali e 100 su autostrade!!! Inoltre non è il 142/3/f a dover essere rispettato ma il 179. Come già detto se l'eventuale contravvenzione è elevata ai sensi del 142/3 è un ricorso vinto in partenza!!! E la contravvenzione non può essere riscritta ad hoc per altro articolo!!! L'art. 142/3 ai pullman non vieta di andare fino a 130!!! Devono andare al massimo a 100 per la questione del limitatore!!!
Non capisco come mai io debba farmene una ragione. Se guido un autobus: - over 8t devo rispettare i limiti di 80 fuori dai centri abitati e 100 in autostrada; - under 8t NON devo rispettare i limiti di 80 fuori dai centri abitati e 100 in autostrada e pertanto non sarò vincolato dal limitatore se il pullman e del 1995, altrimenti sarò costretto a circolare a 100 Km/h in autostrada se l'autobus è del 2008. Quindi, cosa c'è di errato nell'affermare che i conducenti di autoveicoli per i quali è necessaria la patente D devono rispettare il 142/3 f. >
quote:> No, caro mio! L'errore l'hai fatto nuovamente tu. E continuo a dire io: Ahi, Ahi, Ahi.... Un autoveicolo+carrello appendice non è un TRENO costituito da un autoveicolo e da un rimorchio!!! Quindi se parliamo di TRENI che TRENI siano!!! Il 56/4 non parla di "treni". Per sottolineare ancora il tuo errore sub 143/3/e viaggiano TRENI non necessariamente guidabili con patente + estensione E!!!quote: - autoveicoli per i quali è necessaria la patente E devono rispettare il 142/3 e.> Ecco che sei cascato come un pero; immaginavo che invocavi questa eccezzione, solo per dimostrare che qualsiasi mia affermazione è lacunosa. Allora, aggiungo che per esempio un'automobile+carrello appendice è soggetto ai limiti di cui all'art. 142/1, ai sensi art. 56/4. Se poi volessi fare il tuo stesso gioco, ti potrei ricordare che un camper da 30q + rimorchio da 700 Kg., pur essendo nel complesso over 35qid="red">, non necessita di estensione "E". Ahi, Ahi, Ahi.....questo è il tuo ennesimo errore.quote: Quindi in quest'ultimo caso, secondo la tua affermazione, sarebbero esclusi i complessi di veicoli per i quali non è necessaria alcuna estensione "E". Per esempio un'automobile+roulotte, nel caso il complesso non superi i 35 q., non necessita di estensione "E"id="red">. Ahi, Ahi, Ahi..... >>
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quote:> E invece e invece fai un errore dietro l'altro!!!quote: P.S. La discussione sta diventando noiosa!!! Ti prego smettila di continuare a girare intorno all'argomento senza aver trovato una qualche TESI che avvalora la tua IPOTESI. Oggi, poi, con questo intervento hai davvero toccato il fondo!!! Ciao >> Mi dispiace, ma è un problema tuo. Se tu analizzassi con calma le mie affermazioni evitando di evidenziare errori che non ci sono, costringendomi poi a controbbattere (con molta facilità) mettendo in risalto i tuoi errori, la discussione non diventerebbe noiosa.
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quote: Se poi ti danno fastidio i miei interventi, basta che me lo rappresenti ed io mi comporterò di conseguenza. >> Non mi danno fastidio! Assolutamente! Sono noiosi perché inutili non riuscendo a portare alcuna novità atta a rafforzare la tua IPOTESI. Tutto qua! Ciao
quote:Originally posted by Prof. Antonio Calosci> Ogni articolo del C.d.S. è costituito da un numero, da un titolo, da uno o più "precetti" (termine improprio che ho prelevato dal diritto penale) e, non sempre, dalla sanzione. L'art. 56 ha come titolo Rimorchiid="red"> ed al comma 2 distingue i rimorchi, al comma 3 definisce i semirimorchi ed infine al comma 4 i carrelli appendice. L'art. 63 prevede che un autoveicolo non può trainare un veicolo diverso da un rimorchioid="red"> ad eccezione del caso in cui questo non sia atto a circolare, per avaria........ Quindi due sono le cose o il carrello appendice è da considerare a tutti gli effetti un rimorchio, oppure un veicolo non atto a circolare per avaria. Il fatto che il carrello appendice si debba considerare "parte integrante" dell'autoveicolo, significa che ad esempio, come da disposizioni via via emanate dal DTTSIS, un carrello appendice può essere trainato solamente dal veicolo al quale è stato abbinato in sede di visita e prova. Naturalmente essendo considerato "parte integrante" è dispensato dalle limitazioni del 142/3.
No, caro mio! L'errore l'hai fatto nuovamente tu. E continuo a dire io: Ahi, Ahi, Ahi.... Un autoveicolo+carrello appendice non è un TRENO costituito da un autoveicolo e da un rimorchio!!! Quindi se parliamo di TRENI che TRENI siano!!! Il 56/4 non parla di "treni". >
quote:Originally posted by fbomped> Per una volta siamo perfettamente concordi. Mi preme anche sottolineare che: Art. 54. "4. I carrelli appendice a non più di due ruote destinati al trasporto di bagagli, attrezzi e simili, e trainabili da autoveicoli di cui all'art. 54, comma 1, esclusi quelli indicati nelle lettere h), i) ed l), si considerano parti integranti di questi purché rientranti nei limiti di sagoma e di massa previsti dagli articoli 61 e 62 e dal regolamento." Quindi essendo parte integrante del veicolo non costituisce un "treno". Infatti, il 142/3/e parla di "treni". Tutto questo per ribadire che, contrariamente alle tue affermazioni, le varie lettere del 142/3 non sono né direttamente, né implicitamente riferibili a particolari tipologie di patente. Per condurre un "treno" occorre l'estensione "E" solo se il treno supera i 35 quintali o se superando i 35 quintali il rimorchio non ecceda i 750 kg. Le velocità del 142/3/e riguardano solo i treni, ovvero se il rimorchio, anche leggero, non è un carrello appendice. Il 142/3/f riguarda solo i pullman/filoveicoli oltre le otto tonnellate. Quelli sotto le otto tonnellate viaggiano come le auto, fatto salvo l'obbligo del limitatore, ragione per cui non sono multabili per eccesso di velocità e sulle strade normali/superstrade possono andare a 90/100! Il 142/3g-h riguarda i TRASPORTO MERCI E ALTRI USI (differenti dai TRASPORTO PERSONE M1/2/3). Altra precisazione: Il 63 non c'entra proprio nulla perché il carrello appendice è un rimorchio e non un veicolo guasto. Ciao
quote:Originally posted by Prof. Antonio Calosci> Ogni articolo del C.d.S. è costituito da un numero, da un titolo, da uno o più "precetti"id="red"> (termine improprio che ho prelevato dal diritto penale) e, non sempre, dalla sanzione. L'art. 56 ha come titolo Rimorchiid="red"> ed al comma 2 distingue i rimorchi, al comma 3 definisce i semirimorchi ed infine al comma 4 i carrelli appendice. L'art. 63 prevede che un autoveicolo non può trainare un veicolo diverso da un rimorchioid="red"> ad eccezione del caso in cui questo non sia atto a circolare, per avaria........ Quindi due sono le cose o il carrello appendice è da considerare a tutti gli effetti un rimorchio, oppure un veicolo non atto a circolare per avaria. Il fatto che il carrello appendice si debba considerare "parte integrante" dell'autoveicolo, significa che ad esempio, come da disposizioni via via emanate dal DTTSIS, un carrello appendice può essere trainato solamente dal veicolo al quale è stato abbinato in sede di visita e prova. Naturalmente essendo considerato "parte integrante" è dispensato dalle limitazioni del 142/3.
No, caro mio! L'errore l'hai fatto nuovamente tu. E continuo a dire io: Ahi, Ahi, Ahi.... Un autoveicolo+carrello appendice non è un TRENO costituito da un autoveicolo e da un rimorchio!!! Quindi se parliamo di TRENI che TRENI siano!!! Il 56/4 non parla di "treni". >
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