quote: a) ciclomotori: 45 km/h; CATEGORIA L1/2/ b) autoveicoli o motoveicoli utilizzati per il trasporto delle merci pericolose rientranti nella classe 1 figurante in allegato all'accordo di cui all'articolo 168, comma 1, quando viaggiano carichi: 50 km/h fuori dei centri abitati; 30 km/h nei centri abitati; CATEGORIA N (qualunque) vedi ari. 168. c) macchine agricole e macchine operatrici: 40 km/h se montati su pneumatici o su altri sistemi equipollenti; 15 km/h in tutti gli altri casi; CATEGORIA N (come ALTRI USI) - indipendente dalla massa!!! d) quadricicli: 80 km/h fuori dei centri abitati; CATEGORIA L (?) (indipendente dalla massa) e) treni costituiti da un autoveicolo e da un rimorchio di cui alle lettere h), i) e l) dell'art. 54, comma 1: 70 km/h fuori dei centri abitati; 80 km/h sulle autostrade; CATEGORIA ???? un TRENO non ha categoria!!! è formato da un trattore (M o N) + rimorchio (O) f) autobus e filobus di massa complessiva a pieno carico superiore a 8 t: 80 km/h fuori dei centri abitati; 100 km/h sulle autostrade; CATEGORIA M3 g) autoveicoli destinati al trasporto di cose o ad altri usi, di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t e fino a 12 t: 80 km/h fuori dei centri abitati; 100 km/h sulle autostrade; CATEGORIA N2 h) autoveicoli destinati al trasporto di cose o ad altri usi, di massa complessiva a pieno carico superiore a 12 t: 70 km/h fuori dei centri abitati; 80 km/h sulle autostrade; CATEGORIA N3 i) autocarri di massa complessiva a pieno carico superiore a 5 t se adoperati per il trasporto di persone ai sensi dell'art. 82, comma 6: 70 km/h fuori dei centri abitati; 80 km/h sulle autostrade; CATEGORIA N usata fuori categoria ovvero usati per destinazione differente da quella di omologazione. l) mezzi d'opera quando viaggiano a pieno carico: 40 km/h nei centri abitati; 60 km/h fuori dei centri abitati. CATEGORIA N (ALTRI USI) In ogni caso le AUTOCARAVAN non sono citate da nessuna parte perché non sono CATEGORIA a se stante!!! ma M1. Ciao >> Ma perchè classificarli in base alle categorie internazionali? g) autoveicoli destinati al trasporto di cose(=autocarri art. 54 c1 d) o (autoveicoli destinati)id="red"> ad altri usi (trasporto di persone=autocaravan art 54 c1 m)(traino di rimorchi o semirimorchi=trattore stradale art. 54 c1 e)(uso speciale = autoveicoli per uso speciale art. 54 c1 g) (trasporti specifici = autoveicoli per trasporti specifici art. 54 c1 e)id="red">, di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t e fino a 12 t: 80 km/h fuori dei centri abitati; 100 km/h sulle autostrade; h) autoveicoli destinati al trasporto di cose o ad altri usi (inteso come usi diversi al trasporto di cose, quindi trasporto di persone, traino di rimorchi, ecc.)id="red">, di massa complessiva a pieno carico superiore a 12 t: 70 km/h fuori dei centri abitati; 80 km/h sulle autostrade; A me pare più logica questa interpretazione che quella legata alle categorie internazionali, ma non solo perchè lo dice l'autore di un prontuario (che tra l'altro nello stesso viene indicato che gli scritti riflettono esclusivamente le opinioni dell'Autore), ma perchè la norma richiama i veicoli in base alla classificazione e non M1 N2 L1 ecc.. Inoltre sarebbe incongruente, ai fini della sicurezza, che ad esempio un Daily 65 autocaravan non sia soggetto alle limitazioni di velocità rispetto allo stesso autoveicolo come autocarro. [:)] Di certo è che il legislatore poteva uniformare la classificazione con le categorie internazionali visto che queste erano già state recepite nel 1974, evitando così diverse interpretazioni. [:)]
quote:Originally posted by TheDevil> Chiedo venia.....mi sono espresso male....[:I] intendevo esprimere il concetto che il legislatore nell'approntare il nuovo codice della strada ha utilizzato sempre la classificazione e non le categorie internazionali. Nel caso dell'art. 172 è stato frutto del recepimento della Dir. 16-12-1991 n. 91/671/CEE Direttiva del Consiglio relativa all'uso obbligatorio delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini nei veicoli. Pubblicata nella G.U.C.E. 31 dicembre 1991, n. L 373. Se il legislatore avesse utilizzato le categorie internazionali anche nella formulazione ad esempio degli artt. 116 (patenti) 80 (revisioni) 142 ecc. sarebbe stato più semplice e chiaro....[:)]
quote:Originally posted by fbomped> Evidentemente non hai maiid="red"> letto l'art. 172 del CdS nel testo vigente.
Pertanto non si deve confondere la classificazione con le categorie internazionali, in quanto quest'ultime sonoid="red"> principalmente utilizzate nelle direttice CEE ed in ogni caso mai utilizzate nel testo del Codice della Stradaid="red">.>
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quote:Originally posted by fbomped>
Dal prontuario maggiormente utilizzato dagli operatori di Polizia Stradale. oltre i 3,5 e fino a 12 t:id="green"> oltre 12 t:id="blue">>
quote:Originally posted by TheDevil>
Mi potresti cortesemente indicare quali siano gli autoveicoli classificati in base alla massa che rientrano nelle due categorie da te citate, secondo il prontuario da te consultato?>
quote:Originally posted by fbomped> Grazie. Anche se non e' stato facile rintracciare la tua risposta in un intervento molto piu' lungo di quanto non fosse necessario.
..... - categoria N2: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 3,5 t ma non superiore a 12 t;id="green"> - categoria N3: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 12 t;id="blue"> .....>
quote:Originally posted by fbomped> Mi spiace deluderti ma l'art. 54 del CdS non CLASSIFICA e neppure "CATEGORIZZA". L'art. 54 DISTINGUE!!!! Peccato per te che le CATEGORIE sono definite dall'art. 47 e e nel libretto di circolazione Alla voce J è indicata proprio la CATEGORIA (per i camper M1). Per quanto riguarda il Daily 65 una cosa è se montato sotto un cassone TRASPORTO MERCI, altra cosa sotto una CABINA DA PULLMAN e altra ancora sotto un ABITACOLO DA CAMPER. Le tre cose si differenziano per DESTINAZIONE D'USO e diventano rispettivamente N2, M2, M1. Nel caso di N2 ed N2 devono montare il limitatore impostato a 90 per N2 e 100 per M2. Nel caso di M1 non deve montare nulla. Nel caso di M2 o N2 deve montare anche il cronotachigrafo. Nel caso di M1 non deve montare nulla. Quello che a TE sembra logico conta poco di fronte alla legge!. Al momento così è!!!
Ma perchè classificarli in base alle categorie internazionali? g) autoveicoli destinati al trasporto di cose(=autocarri art. 54 c1 d) o (autoveicoli destinati)id="red"> ad altri usi (trasporto di persone=autocaravan art 54 c1 m)(traino di rimorchi o semirimorchi=trattore stradale art. 54 c1 e)(uso speciale = autoveicoli per uso speciale art. 54 c1 g) (trasporti specifici = autoveicoli per trasporti specifici art. 54 c1 e)id="red">, di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t e fino a 12 t: 80 km/h fuori dei centri abitati; 100 km/h sulle autostrade; h) autoveicoli destinati al trasporto di cose o ad altri usi (inteso come usi diversi al trasporto di cose, quindi trasporto di persone, traino di rimorchi, ecc.)id="red">, di massa complessiva a pieno carico superiore a 12 t: 70 km/h fuori dei centri abitati; 80 km/h sulle autostrade; A me pare più logica questa interpretazione che quella legata alle categorie internazionali, ma non solo perchè lo dice l'autore di un prontuario (che tra l'altro nello stesso viene indicato che gli scritti riflettono esclusivamente le opinioni dell'Autore), ma perchè la norma richiama i veicoli in base alla classificazione e non M1 N2 L1 ecc.. Inoltre sarebbe incongruente, ai fini della sicurezza, che ad esempio un Daily 65 autocaravan non sia soggetto alle limitazioni di velocità rispetto allo stesso autoveicolo come autocarro. [:)] Di certo è che il legislatore poteva uniformare la classificazione con le categorie internazionali visto che queste erano già state recepite nel 1974, evitando così diverse interpretazioni. [:)] >
quote:Originally posted by lela59> Parzialmente giusto. La velocità massima non è determinata dalla lunghezza. La velocità massima (diversa da quella delle autovetture) è determinata dalla massa solo ed esclusivamente per i veicoli N2/3 (TRASPORTO MERCI ED ALTRI USI) e M2/3 (PULLMAN).
[:(]mi spiace dia ver scatenato un vespaio....cmq da quel che ho capito io....i limiti di velocità nn sono dati dalla lunghezza del mezzo ( inteso come camper di 7 mt con 35 ql di portata max) ma dal peso complessivo giusto? >
quote: quindi nel mio caso in autostrada possiamo fare i 130 kmh anche se poi sono sempre i 110 max 120.... >> Assolutamente si con qualunque CAMPER e di qualunque MASSA! Ciao
quote:Originally posted by fbomped> Hai posto il quesito e ti sei anche dato la risposta.
Ma perchèid="red"> classificarli in base alle categorie internazionali? ..... Di certo è che il legislatore poteva uniformare la classificazione con le categorie internazionali visto che queste erano già state recepite nel 1974, evitando così diverse interpretazioniid="red">.>
quote: Mi spiace deluderti ma l'art. 54 del CdS non CLASSIFICA e neppure "CATEGORIZZA". L'art. 54 DISTINGUE!!!! >> Hai ragione distingue, quindi classifica. Sinonimo di classificare - (v. Suddividere, ripartire in classi), campionare, contraddistinguere, distinguereid="red">, etichettare, incasellare, ordinare.
quote: Quello che a TE sembra logico conta poco di fronte alla legge!. Al momento così è!!! >> Hai ragione, ma se quello che sembra logico a ME è ritenuto logico anche alla maggior parte di quelli che applicano la legge, allora significa che la mia opinione non è così poi tanto sbagliata.....[:)]
quote:Originally posted by TheDevil> La mia risposta è legata alla tua domanda (Mi potresti cortesemente indicare quali siano gli autoveicoliid="red"> classificati in base alla massa che rientrano nelle due categorie da te citate, secondo il prontuario da te consultato?) Quello che tu hai rintracciato è relativo ai veicoliid="red"> classificati in base alle categorie internazionali ai sensi dell'art. 47 comma 2 .....[:)] Autoveicoloid="red"> è un veicolo classificato ai sensi dell'art. 47 comma 1 lettera g)......[:)]
quote:Originally posted by fbomped>
Dal prontuario maggiormente utilizzato dagli operatori di Polizia Stradale. oltre i 3,5 e fino a 12 t:id="green"> oltre 12 t:id="blue">>quote:Originally posted by TheDevil>
Mi potresti cortesemente indicare quali siano gli autoveicoli classificati in base alla massa che rientrano nelle due categorie da te citate, secondo il prontuario da te consultato?>quote:Originally posted by fbomped> Grazie. Anche se non e' stato facile rintracciare la tua risposta in un intervento molto piu' lungo di quanto non fosse necessario.
..... - categoria N2: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 3,5 t ma non superiore a 12 t;id="green"> - categoria N3: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 12 t;id="blue"> .....>
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quote:Originally posted by fbomped> Distinguere: Definizione v. tr. [pres. io distìnguo ecc. ; pass. rem. io distinsi, tu distinguésti ecc. ; part. pass. distinto] 1 separare con la mente una cosa da un'altra rilevandone la differenza: distinguere il vero dal falso, il bene dal male 2 discernere con gli occhi o con altri sensi: non distinguere gli odori, i sapori 3 dividere, ripartire: distinguere un trattato in tre parti 4 contrassegnare per rendere riconoscibile: distinguere qualcosa con una sigla 5 rendere diverso, caratterizzare (anche iron.): la parola distingue l'uomo dagli animali; con la grazia che lo distingue, mi ha urtato violentemente ||| distinguersi v. intr. pron. 1 essere riconoscibile: l'avverbio «là» si distingue dall'articolo «la» per l'accento 2 segnalarsi, farsi notare: distinguersi per capacità organizzativa. Giuridicamente il senso di una parola usata è quello reale della stessa parola, non i suoi sinonimi. In ogni caso forse, ammesso sia cosa corretta, non di dovrebbe partire dal sinonimo, ma dalla parola "base" a cercare eventuali sinonimi! Sinonimi/Contrari v.tr. 1 Sin. individuare, riconoscere; (lett.) discernere Contr. confondere, mescolare 2 (in parti, in settori ecc.) Sin. suddividere Contr. unificare 3 (con una sigla, una marca ecc.) Sin. classificare, segnalare, differenziare 4 Sin. caratterizzare, qualificare v.intr.pron. 1 Sin. differenziarsi Contr. confondersi, mescolarsi 2 Sin. emergere, spiccare, mettersi in luce, primeggiare. Concludendo: L'art. 143/3 inizia recitando: Le seguenti categorie di veicoli non possono superare le velocità sottoindicate:... Il che significa che INTENDE proprio le categorie. Le categorie sono identificate nell'ar. 47 e, guarda il caso, ogni lettera del comma 3 coincide esattamente con una precisa categoria! Cosa che non accade se si prende in considerazione l'art. 54. Altra considerazione sui VEICOLI AD USO SPECIALE. Da nessuna parte del CdS viene prevista una limitazione di velocità in base all'essere VEICOLO USO SPECIALE.
quote: Mi spiace deluderti ma l'art. 54 del CdS non CLASSIFICA e neppure "CATEGORIZZA". L'art. 54 DISTINGUE!!!! >> Hai ragione distingue, quindi classifica. Sinonimo di classificare - (v. Suddividere, ripartire in classi), campionare, contraddistinguere, distinguereid="red">, etichettare, incasellare, ordinare.
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quote:> Sapessi quante volte opinioni ritenute "logiche" (e parlo anche di amministratori ministeriali) hanno sbattuto durissimamente il muso su sentenze dei vari gradi di tribunali cui il cittadino vessato si rivolge!!! Pensa che a mia mamma per essere entrata a Perugia nel centro storico con l'auto munita del suo contrassegno per non deambulanti e essendo "rea" di non aver comunicato telefonicamente la targa della sua autovettura ha ricevuto contravvenzioni per circa 2000 euro. Il Prefetto un anno e mezzo fa respinse i suoi ricorsi.... Poi la Cassazione, non solo per mia madre (non ha il mio cognome), ha sentenziato che il portatore di handicap non deve avere altro obbligo se non quello di porre sul barabrezza il contrassegno. Ora mia madre ha intentato una causa civile perché questi sistemi di rilevamento automatici vengano eliminati!!! Eppure alla gran parte delle persone e alle forze dell'ordine, ai Prefetti quei sistemi sembrano "logici"!!!! Stessa cosa sto facendo io per mia moglie contro il Comune di Bologna!!! Non è possibile spendere soldi propri (non importa se pochi o tanti perché è questione di principio) per una telefonata o per un successivo ricorso! Una cosa è la "logica" comune, altra cosa la "logica" della legge! Ciaoquote: Quello che a TE sembra logico conta poco di fronte alla legge!. Al momento così è!!! >> Hai ragione, ma se quello che sembra logico a ME è ritenuto logico anche alla maggior parte di quelli che applicano la legge, allora significa che la mia opinione non è così poi tanto sbagliata.....[:)]
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quote:Originally posted by fbomped> CdS, Art. 47, comma 2id="blue"> I veicoliid="red"> a motore e i loro rimorchi, di cui al comma 1, lettere ... g),id="blue"> ... sono altresì classificati come segue in base alle categorie internazionali ...
Quello che tu hai rintracciato è relativo ai veicoliid="red"> classificati in base alle categorie internazionali ai sensi dell'art. 47 comma 2id="blue"> .....[:)] Autoveicoloid="red"> è un veicolo classificato ai sensi dell'art. 47 comma 1 lettera g)id="blue">......[:)]>
quote:Originally posted by fbomped> Appunto!!!! L'art. 47 comma 1 CLASSIFICA. L'art. 54 comma 1 DISTINGUE all'interno della specifica classificazione!!! L'art. 142, comma 3, lettere varie, specifica quali tipologie di veicoli devono rispettare determinati limiti più ristrettivi rispetto al comma 1 dello stesso articolo. Tra questi veicoli ci sono filobus e autobus, motocicli, TRASPORTO MERCI ED ALTRI USI.... da nessuna parte cita vicoli TRASPORTO PRSONE (M1) individuandoli in base a USI SPECIALI o per PESO!!! Ciao
Quello che tu hai rintracciato è relativo ai veicoliid="red"> classificati in base alle categorie internazionali ai sensi dell'art. 47 comma 2 .....[:)] Autoveicoloid="red"> è un veicolo classificato ai sensi dell'art. 47 comma 1 lettera g)......[:)] >
quote:Originally posted by fbomped> Questa mi era sfuggita. Gli ALTRI USI non sono MAI E POI MAI riferiti ai veicoli TRASPORTO PERSONE. Gli USI sono definiti nell'art. 82 del CdS ed è sempre una UTILIZZAZIONE ECONOMICA (trattori stradali - quelli che tirano i rimorchi dei TIR -, veicoli speciali inquadrati nella categoria N2/3 come le gru mobili, ecc...). I CAMPER sono DESTINATI al trasporto persone e all'alloggio fino a 7 persone compreso l'autista! L'alloggio può avvenire solo a veicolo fermo! E non è un ALTRI USI. Sorry. Una curiosità, sei nuovamente quel camperista bancario napoletano/senese o il suo amico avvocato sempre pronti a mandare i camper in campeggio obbligatoriamente che ti ripresenti sotto nuove mentite spoglie? Questa storia delle DESTINAZIONE D'USO diretta verso gli ALTRI USI per un veicolo M1 era un cavallo di battaglia delle due vecchie conoscenze! [:D][:D][:D] Ciao
Ma perchè classificarli in base alle categorie internazionali? g) autoveicoli destinati al trasporto di cose(=autocarri art. 54 c1 d) o (autoveicoli destinati)id="red"> ad altri usi (trasporto di persone=autocaravan art 54 c1 m)(traino di rimorchi o semirimorchi=trattore stradale art. 54 c1 e)(uso speciale = autoveicoli per uso speciale art. 54 c1 g) (trasporti specifici = autoveicoli per trasporti specifici art. 54 c1 e)id="red">, di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t e fino a 12 t: 80 km/h fuori dei centri abitati; 100 km/h sulle autostrade; >
quote:Originally posted by Prof. Antonio Calosci Gli USI sono definiti nell'art. 82 del CdS ed è sempre una UTILIZZAZIONE ECONOMICA (trattori stradali - quelli che tirano i rimorchi dei TIR -, veicoli speciali inquadrati nella categoria N2/3 come le gru mobili, ecc...). [:D][:D][:D] Ciao >> Ho ragionato sulla frase: "Gli USI sono definiti nell'art. 82 del Cds ed è sempre una UTILIZZAZIONE ECONOMICA". Infatti, il secondo comma dell'art. 82 del cds stabilisce che: "Per uso del veicolo s'intende la sua utilizzazione economica". I successivi commi 3, 4 e 5 del citato articolo 82 del cds prevedono: - l'uso proprio e l'uso di terzi; - l'uso di terzi riguarda l'utilizzazione del veicolo, dietro corrispettivo, nell'interesse di persone diverse dall'intestatario della carta di circolazione. Negli altri casi il veicolo si intende adibito ad uso proprio; - l'uso di terzi comprende la locazione senza conducente (lett. a, comma 5, art. 82 del codice della strada). Dunque, un autoveicolo noleggiato rientra nel concetto di sua utilizzazione economica. Il successivo art. 84, comma 4, prevede che le autocaravan possono essere destinate alla locazione senza conducente. Pertanto (naturalmente secondo il mio modestissimo parere - modestissimo perchè, beninteso, non sono un addetto ai lavori), la fattispecie dell'autocaravan a noleggio ricade senz'altro nel concetto di utilizzazione economica. Per dirla in un altro modo, è un altro uso. A questo punto, qualora noleggiassi un autocaravan con massa superiore a 3,5 tonnellate, mi chiedo se devo rispettare la previsione dell’art. 142 lettera g) (ma potrebbe essere anche la lettera h qualora il peso rientrasse in tale previsione) visto che tale lettera potrebbe essere letta nel seguente modo: “autoveicoli destinati …… ad altri usi, di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate … “. Preciso che tutto ciò è frutto del ragionamento che ruota attorno al concetto scritto da Prof. Antonio Calosci, fermo restando la mia personale convinzione che il limite di velocità in autostrada di un autocaravan di massa > a 3,5 tonnellate è di 100 kmh. Su questo argomento mi piacerebbe sentire cosa ne pensa The Devil
quote:Originally posted by chorus> No. L'utilizzazione economica è nella DESTINAZIONE D'USO DEL MEZZO STESSO. Non nell'utilizzo a fini di affitto!
quote:Originally posted by Prof. Antonio Calosci Gli USI sono definiti nell'art. 82 del CdS ed è sempre una UTILIZZAZIONE ECONOMICA (trattori stradali - quelli che tirano i rimorchi dei TIR -, veicoli speciali inquadrati nella categoria N2/3 come le gru mobili, ecc...). [:D][:D][:D] Ciao >> Ho ragionato sulla frase: "Gli USI sono definiti nell'art. 82 del Cds ed è sempre una UTILIZZAZIONE ECONOMICA". Infatti, il secondo comma dell'art. 82 del cds stabilisce che: "Per uso del veicolo s'intende la sua utilizzazione economica". I successivi commi 3, 4 e 5 del citato articolo 82 del cds prevedono: - l'uso proprio e l'uso di terzi; - l'uso di terzi riguarda l'utilizzazione del veicolo, dietro corrispettivo, nell'interesse di persone diverse dall'intestatario della carta di circolazione. Negli altri casi il veicolo si intende adibito ad uso proprio; - l'uso di terzi comprende la locazione senza conducente (lett. a, comma 5, art. 82 del codice della strada). Dunque, un autoveicolo noleggiato rientra nel concetto di sua utilizzazione economica.
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quote: Il successivo art. 84, comma 4, prevede che le autocaravan possono essere destinate alla locazione senza conducente. >> Il che non varia la DESTINAZIONE D'USO del veicolo
quote: Pertanto (naturalmente secondo il mio modestissimo parere - modestissimo perchè, beninteso, non sono un addetto ai lavori), la fattispecie dell'autocaravan a noleggio ricade senz'altro nel concetto di utilizzazione economica. Per dirla in un altro modo, è un altro uso. >> No. Perché, come sopra detto, il noleggio non varia la DESTINAZIONE D'USO. Una auto noleggiata continua ad essere un veicolo M1 ovvero DESTINATA AL TRASPORTO PERSONE. Stessa cosa per un TIR che resto un TRASPORTO MERCI) o per una autogrù che resta un N2/3 per ALTRI USI.
quote: A questo punto, qualora noleggiassi un autocaravan con massa superiore a 3,5 tonnellate, mi chiedo se devo rispettare la previsione dell’art. 142 lettera g) (ma potrebbe essere anche la lettera h qualora il peso rientrasse in tale previsione) visto che tale lettera potrebbe essere letta nel seguente modo: “autoveicoli destinati …… ad altri usi, di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate … “. >> No. La DESTINAZIONE D'USO resta quella prevista nel libretto di circolazione: TRASPORTO PERSONE.
quote: Preciso che tutto ciò è frutto del ragionamento che ruota attorno al concetto scritto da Prof. Antonio Calosci, fermo restando la mia personale convinzione che il limite di velocità in autostrada di un autocaravan di massa > a 3,5 tonnellate è di 100 kmh. >> Tua personale. SI certamente.
quote: Su questo argomento mi piacerebbe sentire cosa ne pensa The Devil >> Attendiamo, allora, entrambi con impazienza. Ciao
quote: Questa mi era sfuggita. Gli ALTRI USI non sono MAI E POI MAI riferiti ai veicoli TRASPORTO PERSONE. Gli USI sono definiti nell'art. 82 del CdS ed è sempre una UTILIZZAZIONE ECONOMICA (trattori stradali - quelli che tirano i rimorchi dei TIR -, veicoli speciali inquadrati nella categoria N2/3 come le gru mobili, ecc...). I CAMPER sono DESTINATI al trasporto persone e all'alloggio fino a 7 persone compreso l'autista! L'alloggio può avvenire solo a veicolo fermo! E non è un ALTRI USI. Sorry. >> L'art. 82 comma 3 recita: i veicoli possono essere adibiti a USO proprioid="red"> o a USO di terziid="red">. Analizzando i seguenti passi: g) autoveicoli destinati al trasporto di cose o ad altri usiid="red">,...; h) autoveicoli destinati al trasporto di cose o ad altri usiid="red">,...; i) autocarri di massa complessiva a pieno carico superiore a 5 t se adoperati per il trasporto di persone id="red"> ai sensi dell'art. 82, comma 6.....; mi risulta evidente che: ALTRI USI non può essere riferito a quanto indicato all'art. 82 comma 3, altrimenti il legislatore avrebbe scritto: "autoveicoli destinati al trasporto di cose adibiti a uso proprio o a uso di terzi"id="red"> oppure "autoveicoli...... adibiti a qualsiasi uso"id="red"> oppure più semplicemente "autocarri"id="red"> ALTRI USI è inteso invece come autoveicoli destinati ad altri usi, diversi al trasporto di cose, quali ad esempio: - trasporto di persone; - trasporto promiscuo di persone e cose; - per trasporto specifico; - uso speciale. Tanto è vero che alle lettere gid="blue"> e hid="blue"> vengono indicati autoveicoli destinati al trasporto di coseid="blue">, mentre alla lettera iid="blue"> viene indicato autocarriid="blue"> facendo poi riferimento alla destinazione d'usoid="blue">. Andando per esclusione, se il legislatore avesse voluto intendere ALTRI USI come autoveicoli per uso speciale di cui all'art. 54 comma 1 lettera g, era sufficiente indicare "autoveicoli destinati al trasporto di cose o per uso speciale"id="blue"> La tua interpretazione Gli USI sono definiti nell'art. 82 del CdS ed è sempre una UTILIZZAZIONE ECONOMICA (trattori stradali - quelli che tirano i rimorchi dei TIR -, veicoli speciali inquadrati nella categoria N2/3 come le gru mobili, ecc...) id="red"> non coincide con quanto indicato dall'articolo che hai citato, in quanto il trattore stradale, ad esempio, è destinato al traino ....ecc.(art. 54 comma 1 lett. e) e può, in base all'UTILIZZAZIONE ECONOMICA, essere adibito ad USO proprio o di terzi. L'UTILIZZAZIONE ECONOMICA vale anche per esempio le autovetture (taxi), gli autobus ecc., perfino i camper. A tal proposito, anche se è OT, ricordo a coloro che prendono a noleggio i camper di verificare sulla carta di circolazione se il veicolo è adibito a locazione senza conducente (UTILIZZAZIONE ECONOMICA), altrimenti violazione dell'art. 84 comma 7 (389,00 Euro + fermo amministrativo per sospensione carta circolazione da 2 a 6 mesi).
quote: Una curiosità, sei nuovamente quel camperista bancario napoletano/senese o il suo amico avvocato sempre pronti a mandare i camper in campeggio obbligatoriamente che ti ripresenti sotto nuove mentite spoglie? Questa storia delle DESTINAZIONE D'USO diretta verso gli ALTRI USI per un veicolo M1 era un cavallo di battaglia delle due vecchie conoscenze! [:D][:D][:D] Ciao >> No, sono solo un "new entry"....[:D], non sono nè avvocato, nè bancario......[:)]
quote:Originally posted by chorus>
Su questo argomento mi piacerebbe sentire cosa ne pensa TheDevil.>
quote:Originally posted by Prof. Antonio Calosci> Dalle lunghe dissertazioni di FrancoIV (prima) ed Anto57 (poi) sull'art. 82 mi sono tenuto sostanzialmente estraneo e, d'altra parte, e' stato lo stesso FrancoIV a rinunciarvi quando e' passato all'art. 47 per spiegare - a suo modo - il significato dell'espressione ALTRI USI, utilizzata dal legislatore nel terzo comma dell'art. 142. E mi sono tenuto estraneo perche', per me, non c'e' alcuna relazione tra il termine USO espresso nell'art. 82 ed il termine USI espresso nell'art. 142. A mio avviso, l'espressione ALTRI USI e' stata semplicemente utilizzata per abbreviare le definizioni degli autoveicoli di cui alle lettere F e G dell'art. 54 (ALTRI USI = PER TRASPORTI SPECIFICI + PER USO SPECIALE). In altri termini, il pluricitato comma 142/3/G: autoveicoli destinati al trasporto di cose o ad altri usiid="blue">, di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t e fino a 12 tid="red"> dovrebbe leggersi autoveicoli destinati al trasporto di cose o per trasporti specifici o per uso specialeid="blue">, di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t e fino a 12 tid="red">. Al riguardo non posso che rinviare al mio intervento nel 'topic' #44088 (10/12/2008 22:59:59). In ogni caso si tratta degli autoveicoli [...omissis...], di categoria N2id="red"> (art. 47, comma 2, lettera c).
Attendiamo, allora, entrambi con impazienza.>
quote: A mio avviso, l'espressione ALTRI USI e' stata semplicemente utilizzata per abbreviare le definizioni degli autoveicoli di cui alle lettere F e G dell'art. 54 (ALTRI USI = PER TRASPORTI SPECIFICI + PER USO SPECIALE). In altri termini, il pluricitato comma 142/3/G: autoveicoli destinati al trasporto di cose o ad altri usiid="blue">, di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t e fino a 12 tid="red"> dovrebbe leggersi autoveicoli destinati al trasporto di cose o per trasporti specifici o per uso specialeid="blue">, di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t e fino a 12 tid="red">. Al riguardo non posso che rinviare al mio intervento nel 'topic' #44088 (10/12/2008 22:59:59). In ogni caso si tratta degli autoveicoli [...omissis...], di categoria N2id="red"> (art. 47, comma 2, lettera c). >> Quindi i seguenti veicoli: e) trattori stradali (quando non trainano rimorchi) m) autocaravan n) mezzi d'opera (quando sono scarichi) possono circolare in autostrada a 130 Km/h come le autovetture....[:)]
quote:Originally posted by fbomped> No. Rientrano in ALTRI USI (Categoria N3) del 142/3/h (TRASPORTO MERCI E ALTRI USI). Rientrano tra gli ALTRI USI della categoria N2/3
quote: A mio avviso, l'espressione ALTRI USI e' stata semplicemente utilizzata per abbreviare le definizioni degli autoveicoli di cui alle lettere F e G dell'art. 54 (ALTRI USI = PER TRASPORTI SPECIFICI + PER USO SPECIALE). In altri termini, il pluricitato comma 142/3/G: autoveicoli destinati al trasporto di cose o ad altri usiid="blue">, di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t e fino a 12 tid="red"> dovrebbe leggersi autoveicoli destinati al trasporto di cose o per trasporti specifici o per uso specialeid="blue">, di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t e fino a 12 tid="red">. Al riguardo non posso che rinviare al mio intervento nel 'topic' #44088 (10/12/2008 22:59:59). In ogni caso si tratta degli autoveicoli [...omissis...], di categoria N2id="red"> (art. 47, comma 2, lettera c). >> Quindi i seguenti veicoli possono circolare in autostrada a 130 Km/h come le autovetture....[:)] e) trattori stradali (quando non trainano rimorchi)
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quote: m) autocaravan >> Si perché sono Categoria M1 e non rientrano nella Categoria N2/3 (TRASPORTO MERCI ED ALTRI USI).
quote: n) mezzi d'opera (quando sono scarichi) >> No. Sono sempre e comunque Categoria N2/3 ovvero TRASPORTO MERCI E ALTRI USI. Rientrano tra gli ALTRI USI della categoria N2/3 Le AUTOCARAVAN non sono né trasporto merci, né ALTRI USI, né tanto mentp Categoria N!!! Ciao