quote:Originally posted by Prof. Antonio Calosci> Quindi: le autoambulanze di massa complessiva superiore a 3,5 t ma non superiore a 5t: categoria M2; le autoambulanze di massa complessiva superiore a 5 t: categoria M3 (DM 17 dicembre 1987, n.553); sono, come le autocaravan, esenti dalle limitazioni, pur essenso autoveicoli per trasporti specifici id="red"> di cui all'art. 54 c1 f. Ma come la mettiamo se prima è stato ribadito che le limitazioni interessano solo i veicoli di categoria N? [:)]
quote:Originally posted by fbomped> No. Rientrano in ALTRI USI (Categoria N3) del 142/3/h (TRASPORTO MERCI E ALTRI USI). Rientrano tra gli ALTRI USI della categoria N2/3
quote: A mio avviso, l'espressione ALTRI USI e' stata semplicemente utilizzata per abbreviare le definizioni degli autoveicoli di cui alle lettere F e G dell'art. 54 (ALTRI USI = PER TRASPORTI SPECIFICI + PER USO SPECIALE). In altri termini, il pluricitato comma 142/3/G: autoveicoli destinati al trasporto di cose o ad altri usiid="blue">, di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t e fino a 12 tid="red"> dovrebbe leggersi autoveicoli destinati al trasporto di cose o per trasporti specifici o per uso specialeid="blue">, di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t e fino a 12 tid="red">. Al riguardo non posso che rinviare al mio intervento nel 'topic' #44088 (10/12/2008 22:59:59). In ogni caso si tratta degli autoveicoli [...omissis...], di categoria N2id="red"> (art. 47, comma 2, lettera c). >> Quindi i seguenti veicoli possono circolare in autostrada a 130 Km/h come le autovetture....[:)] e) trattori stradali (quando non trainano rimorchi)
>quote: m) autocaravan >> Si perché sono Categoria M1 e non rientrano nella Categoria N2/3 (TRASPORTO MERCI ED ALTRI USI).quote: n) mezzi d'opera (quando sono scarichi) >> No. Sono sempre e comunque Categoria N2/3 ovvero TRASPORTO MERCI E ALTRI USI. Rientrano tra gli ALTRI USI della categoria N2/3 Le AUTOCARAVAN non sono né trasporto merci, né ALTRI USI, né tanto mentp Categoria N!!! Ciao
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quote:Originally posted by fbomped> Non sono M2 ma M1 perché non servono per trasportare più di 9 persone alla volta!!!
Quindi: le autoambulanze di massa complessiva superiore a 3,5 t ma non superiore a 5t: categoria M2; >
quote: le autoambulanze di massa complessiva superiore a 5 t: categoria M3 (DM 17 dicembre 1987, n.553); >> !987?? Guarda che nel mezzo sono passati parecchi anni e hanno aggiornato il CdS molte altre volte. Anche queste sono sempre M1!!!!
quote: sono, come le autocaravan, esenti dalle limitazioni, pur essenso autoveicoli per trasporti specifici id="red"> di cui all'art. 54 c1 f. >> Restano comunque inquadrate nella categoria M1 TRASPORTO PERSONE FINO A 9. E sono dotate di ATTREZZATURE per trasporto NON di cose ma di PERSONE ancorché malate!!!
quote: Ma come la mettiamo se prima è stato ribadito che le limitazioni interessano solo i veicoli di categoria N? [:)] >> Ammesso ma non concesso che davvero fossero inquadrate nella categoria M2/3 non rientrerebbero comunque nella categoria N di cui all'art. 142/3h-g- In realtà, insieme alle autofunebri e alle autocaravan le autoambulanze sono in ogni caso INDIPENDENTEMENTE DALLA MASSA inquadrate nella categoria M1, la stessa delle autovetture!!! Ritenta sarai più fortunato! P.S. Dove hai visto nell'art. 142 limitazioni di velocità a veicoli per TRASPORTI SPECIFICI? Nel 142 tale dizione non è MAI presente!!!!
quote:Originally posted by fbomped> ... e come gli autobus fino ad 8000 kg, immatricolati fino al 30 settembre 2001. Chiaramente si tratta di tutti gli autocaravan, a prescindere dalla relativa
Quindi i seguenti veicoli: ... m) autocaravan ... possono circolare in autostrada a 130 Km/h come le autovetture ...>
quote: Originally posted by TheDevil A mio avviso, l'espressione ALTRI USI e' stata semplicemente utilizzata per abbreviare le definizioni degli autoveicoli di cui alle lettere F e G dell'art. 54 (ALTRI USI = PER TRASPORTI SPECIFICIid="blue"> + PER USO SPECIALE). In altri termini, il pluricitato comma 142/3/G: autoveicoli destinati al trasporto di cose o ad altri usi, di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t e fino a 12 t dovrebbe leggersi autoveicoli destinati al trasporto di cose o per trasporti specificiid="blue"> o per uso speciale, di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t e fino a 12 t. Al riguardo non posso che rinviare al mio intervento nel 'topic' #44088 (10/12/2008 22:59:59). In ogni caso si tratta degli autoveicoli [...omissis...], di categoria N2 (art. 47, comma 2, lettera c). >>
quote: P.S. Dove hai visto nell'art. 142 limitazioni di velocità a veicoli per TRASPORTI SPECIFICI? Nel 142 tale dizione non è MAI presente!!!! >> Sì, è vero non è presente nell'art. 142, ma come vedi sopra tale dizione è stata estrapolata (a mio parere giustamente) dal famoso termine, oggetto di questa discussione, ALTRI USI.....[:)] In definitiva a mio avviso, l'espressione ALTRI USI e' stata semplicemente utilizzata per abbreviare le definizioni degli autoveicoli di cui alle lettere E - F - G - M - N dell'art. 54 (ALTRI USI = TRATTORI STRADALI + PER TRASPORTI SPECIFICI + PER USO SPECIALE + AUTOCARAVAN + MEZZI D'OPERA).[:)][:)]
quote: p.s. un trattore stradale (quando non traina un rimorchio) ed un mezzo d'opera (quando e' scarico) possono andare in autostrada alla velocita' di: - 130 km/h, se sono immatricolati in categoria N1 [improbabile, ndr]; - taratura del proprio limitatore (ex art. 179 CdS), se sono immatricolati in categoria N2 oppure N3. >> L'art. 179 CdS disciplina l'impiego del cronotachigrafo e del limitatore di velocità, ma non i limiti di velocità.(c'e già l'art. 142).[:)] In definitiva a mio avviso, l'espressione ALTRI USI e' stata semplicemente utilizzata per abbreviare le definizioni degli autoveicoli di cui alle lettere E - F - G - M - N dell'art. 54 (ALTRI USI = TRATTORI STRADALI(1) + PER TRASPORTI SPECIFICI + PER USO SPECIALE + AUTOCARAVAN + MEZZI D'OPERA(2)).[:)][:)] (1) sui trattori stradali sono posti infatti i contrassegni 80 - 100, mentre al semirimorchio 70 - 80 (2) sui mezzi d'opera sono posti infatti i contrassegni 40 - 60 - 70 - 80
quote:Originally posted by fbomped> Che è esclusivo appannaggio dei veicoli N e mai per i veicoli M.
Sì, è vero non è presente nell'art. 142, ma come vedi sopra tale dizione è stata estrapolata (a mio parere giustamente) dal famoso termine, oggetto di questa discussione, ALTRI USI.....[:)] >
quote: In definitiva a mio avviso, l'espressione ALTRI USI e' stata semplicemente utilizzata per abbreviare le definizioni degli autoveicoli di cui alle lettere E - F - G - M - N dell'art. 54 (ALTRI USI = TRATTORI STRADALI + PER TRASPORTI SPECIFICI + PER USO SPECIALE + AUTOCARAVAN + MEZZI D'OPERA).[:)][:)] >> No. Non avrebbe senso giuridico una tale idea!!! Tanto è vero che nessuna ambulanza o autofunebre (PER USO SPECIALE, ma non per TRASPORTI SPECIFICI) qualunque sia la loro massa restano sempre M1. TRASPORTO SPECIFICO non è sinonimo di USO SPECIALE. Comunque sia da nessuna parte è scritto che ALTRI USI è corrispondente alla tua equazione! Ciao
quote:Originally posted by Prof. Antonio Calosci> f) autoveicoli per trasporti specifici: veicoli destinati al trasporto di determinate cose o di personeid="red"> in particolari condizioni, caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo; (es. ambulanza)id="red"> g) autoveicoli per uso speciale: veicoli caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature e destinati prevalentemente al trasporto proprio. Su tali veicoli è consentito il trasporto del personale e dei materiali connessi col ciclo operativo delle attrezzature e di persone e cose connesse alla destinazione d'uso delle attrezzature stesse; (es autogru) Come vedi ALTRI USI non è esclusivo appannaggio dei veicoli N ma anche per i veicoli M. [:)][:)]
quote:Originally posted by fbomped> Che è esclusivo appannaggio dei veicoli N e mai per i veicoli M.
Sì, è vero non è presente nell'art. 142, ma come vedi sopra tale dizione è stata estrapolata (a mio parere giustamente) dal famoso termine, oggetto di questa discussione, ALTRI USI.....[:)] >quote: In definitiva a mio avviso, l'espressione ALTRI USI e' stata semplicemente utilizzata per abbreviare le definizioni degli autoveicoli di cui alle lettere E - F - G - M - N dell'art. 54 (ALTRI USI = TRATTORI STRADALI + PER TRASPORTI SPECIFICI + PER USO SPECIALE + AUTOCARAVAN + MEZZI D'OPERA).[:)][:)] >> No. Non avrebbe senso giuridico una tale idea!!! Tanto è vero che nessuna ambulanza o autofunebre (PER USO SPECIALE, ma non per TRASPORTI SPECIFICI) qualunque sia la loro massa restano sempre M1. TRASPORTO SPECIFICO non è sinonimo di USO SPECIALE. Comunque sia da nessuna parte è scritto che ALTRI USI è corrispondente alla tua equazione! Ciao
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quote:Originally posted by fbomped> No. Non ci sei proprio! Lettera "f". Lettera "g" In nessuna della due lettere dell'art. 54 rientra l'autocaravan perché essa è prevista esplicitamente alla lettera "m". In ALTRI USI (che sono come specificato dall'art. 82 quelli economici) non rientrano i veicoli TRASPORTO PERSONE. In particolare: Tra i veicoli per USO SPECIALE di cui alla lettera "g" (pur sapendo che l'autocaravan è un "usi speciale") non rientra l'autocaravan perché proprio la seconda parte di detta lettera "g" specifica che su TALI VEICOLI è consentito il trasporto di persone connesse COL CICLO PRODUTTIVO. L'autocaravan non ha cicli produttivi!!! L'autocaravan non rientra tra i veicoli di cui alla lettera "f" perché i propri passeggeri non sono "persone IN PARTICOLARI CONDIZIONI ma semplicissimi passeggeri come su una qualunque autovettura! In ogni caso tra gli ALTRI USI potranno solo essere ricomprese gli autoveicoli della lettera "g" quindi veicoli USO SPECIALE con particolari cicli produttivi (ALTRI USI), ovvero usati commercialmente, che sono veicoli CATEGORIA N. L'autocaravan non rientra nei rigori dell 142/3/g-h. Ciao
f) autoveicoli per trasporti specifici: veicoli destinati al trasporto di determinate cose o di personeid="red"> in particolari condizioni, caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo; (es. ambulanza)id="red"> g) autoveicoli per uso speciale: veicoli caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature e destinati prevalentemente al trasporto proprio. Su tali veicoli è consentito il trasporto del personale e dei materiali connessi col ciclo operativo delle attrezzature e di persone e cose connesse alla destinazione d'uso delle attrezzature stesse; (es autogru) Come vedi ALTRI USI non è esclusivo appannaggio dei veicoli N ma anche per i veicoli M. [:)][:)] >
quote:Originally posted by Prof. Antonio Calosci No. Non ci sei proprio! Lettera "f". Lettera "g" In nessuna della due lettere dell'art. 54 rientra l'autocaravan perché essa è prevista esplicitamente alla lettera "m". >> Hai ragione, come vedrai di seguito lo avevo già indicato precedentemente.
quote:Originally posted by fbomped In definitiva a mio avviso, l'espressione ALTRI USI e' stata semplicemente utilizzata per abbreviare le definizioni degli autoveicoli di cui alle lettere E - F - G - Mid="red"> - N dell'art. 54 (ALTRI USI = TRATTORI STRADALI(1) + PER TRASPORTI SPECIFICI + PER USO SPECIALE + AUTOCARAVAN + MEZZI D'OPERA(2)). (1) sui trattori stradali sono posti infatti i contrassegni 80 - 100, mentre al semirimorchio 70 - 80 (2) sui mezzi d'opera sono posti infatti i contrassegni 40 - 60 - 70 - 80 >>
quote:Originally posted by Prof. Antonio Calosci In ALTRI USI (che sono come specificato dall'art. 82 quelli economici) non rientrano i veicoli TRASPORTO PERSONE. >> Non è vero e l'ho già ampiamente dimostrato nei miei precedenti post.
quote:Originally posted by fbomped f) autoveicoli per trasporti specifici: veicoli destinati al trasporto di determinate cose o di persone id="red"> in particolari condizioni, caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo; (es. ambulanza)id="red"> >> Visto che ormai siamo arrivati alla frutta.....[:D][:D] Se TheDevil ritiene che: l'espressione ALTRI USI e' stata semplicemente utilizzata per abbreviare le definizioni degli autoveicoli di cui alle lettere F e G dell'art. 54 (ALTRI USI = PER TRASPORTI SPECIFICI + PER USO SPECIALE). Io sostengo invece che: l'espressione ALTRI USI e' stata semplicemente utilizzata per abbreviare le definizioni degli autoveicoli di cui alle lettere E - F - G - M - N dell'art. 54 (ALTRI USI = TRATTORI STRADALI + PER TRASPORTI SPECIFICI + PER USO SPECIALE + AUTOCARAVAN + MEZZI D'OPERA). A questo punto, tanto per capire, TU che cosa metteresti al posto dei punti di domanda di seguito indicati? l'espressione ALTRI USI e' stata semplicemente utilizzata per abbreviare le definizioni degli autoveicoli di cui alle lettere ???id="red"> dell'art. 54 (ALTRI USI = ???????id="red">). [:)][:)]
quote:Originally posted by fbomped> Non la vedo proprio come una abbreviazione e non la vedo riferita all'art. 54 (anche se la posizione di The Devil è piuttosto vicina alla mia. Io l'intero articolo lo vedo riferito al comma 2 dell'art. 47 ovvero a tutti i veicoli che non sono "trasporto persone" (andiamo anche per esclusione) visto che le varie tipologie di TRASPORTO PERSONE sono state ben individuate proprio nell'art. 142.- Ciao e ben alzati
Visto che ormai siamo arrivati alla frutta.....[:D][:D] Se TheDevil ritiene che: l'espressione ALTRI USI e' stata semplicemente utilizzata per abbreviare le definizioni degli autoveicoli di cui alle lettere F e G dell'art. 54 (ALTRI USI = PER TRASPORTI SPECIFICI + PER USO SPECIALE). Io sostengo invece che: l'espressione ALTRI USI e' stata semplicemente utilizzata per abbreviare le definizioni degli autoveicoli di cui alle lettere E - F - G - M - N dell'art. 54 (ALTRI USI = TRATTORI STRADALI + PER TRASPORTI SPECIFICI + PER USO SPECIALE + AUTOCARAVAN + MEZZI D'OPERA). A questo punto, tanto per capire, TU che cosa metteresti al posto dei punti di domanda di seguito indicati? l'espressione ALTRI USI e' stata semplicemente utilizzata per abbreviare le definizioni degli autoveicoli di cui alle lettere ???id="red"> dell'art. 54 (ALTRI USI = ???????id="red">). [:)][:)] >
quote:Originally posted by fbomped> Ho l'impressione che Fbomped ed i suoi amici si sìano pure ... alzati da tavola.
Visto che ormai siamo arrivati alla frutta ..... [:D][:D]>
quote:Originally posted by fbomped>(1) Dott. Giandomenico Protospataro - note biografiche: - Istruttore di autoscuola; - Carabiniere; - Comandante della P.M. di Trieste; - Vice Questore Aggiunto della Polizia di Stato. La fugace apparizione di Fbomped "a tavola" ha comunque avuto il merito di far conoscere al forum il testo sul quale, in passato, anche FrancoIV ed Anto57 hanno fondato i rispettivi ragionamenti riguardo al significato dell'espressione ALTRI USI nel terzo comma dell'art. 142 CdS. Dal momento che Ippocampo2009 dispone di un diverso "prontuario", mi permetto chiedergli di voler valutare l'opportunita' di trascrivere nel forum le annotazioni che il relativo autore (Direttore del CAPS di Cesena, SE&O) ha formulato riguardo alla citata espressione nella sua pubblicazione. Il suo contributo potrebbe risultare significativo per l'auspicata conclusione della discussione sul citato art. 142.
L'incompetente(1) in questione, tra le varie note interpretative, ha aggiunto la seguente: sia pure nell'equivoca formulazione della norma (infatti con il termine autoveicolo si comprende la categoria di veicoli definita dall'art. 54) questi limiti riguardano solo gli autoveicoli isolati non compresi nelle altre lettere del comma 3 dell'art. 142 (cioe' autocarri, autoveicoli ad uso speciale o per trasporti specifici, trattori stradali (quando viaggiano staccati dal semirimorchio), autocaravan, mezzi d'opera (isolati e scarichi).....id="blue">>
quote:Originally posted by TheDevil> Come detto in altro post, sarà un piacere farlo allorquando rientrerò in sede dal momento che da qualche giorno sono fuori per servizio.... saluti...
quote:Originally posted by fbomped>(1) Dott. Giandomenico Protospataro - note biografiche: - Istruttore di autoscuola; - Carabiniere; - Comandante della P.M. di Trieste; - Vice Questore Aggiunto della Polizia di Stato. La fugace apparizione di Fbomped "a tavola" ha comunque avuto il merito di far conoscere al forum il testo sul quale, in passato, anche FrancoIV ed Anto57 hanno fondato i rispettivi ragionamenti riguardo al significato dell'espressione ALTRI USI nel terzo comma dell'art. 142 CdS. Dal momento che Ippocampo2009 dispone di un diverso "prontuario", mi permetto chiedergli di voler valutare l'opportunita' di trascrivere nel forum le annotazioni che il relativo autore (Direttore del CAPS di Cesena, SE&O) ha formulato riguardo alla citata espressione nella sua pubblicazione. id="red"> Il suo contributo potrebbe risultare significativo per l'auspicata conclusione della discussione sul citato art. 142.
L'incompetente(1) in questione, tra le varie note interpretative, ha aggiunto la seguente: sia pure nell'equivoca formulazione della norma (infatti con il termine autoveicolo si comprende la categoria di veicoli definita dall'art. 54) questi limiti riguardano solo gli autoveicoli isolati non compresi nelle altre lettere del comma 3 dell'art. 142 (cioe' autocarri, autoveicoli ad uso speciale o per trasporti specifici, trattori stradali (quando viaggiano staccati dal semirimorchio), autocaravan, mezzi d'opera (isolati e scarichi).....id="blue">>
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quote:Originally posted by TheDevil> Ritengo che proprio questa risposta di TheDevil sia la conferma che la lettura corretta del terzo comma dell'articolo 142 sia quella che propone il Dott. Protospataro e gli altri interlocutori citati da TheThevil che propendono per questa tesi. Infatti l'art. 47 comma 1 stabilisce che ai fini del codice della strada valgolo le definizioni del comma 1, mentre quelle liquida con un "altresì" quelle del secondo comma. C'è un principio giuridico che afferma che quando la legge ha voluto distinguere ha distinto... Quindi se per l'art. 172 il codice ha trattato le categorie internazionali e per l'art. 142 terzo comma no, una differenza sostanziale esiste. Questo, per la legge, non per me, si badi, significa che l'art. 142 non può essere interpretato con le categorie internazionali poiché se il codice avesse voluto questa interpretazione non avrebbe fatto la precisazione del comma 1 dell'art. 47 ed avrebbe trattato i limiti di cui al comma 3 art. 142 facendo espressamente riferimento alle categorie internazionli, come ha fatto espressamente all'art. 172. L'uso di (solo) un pizzico di logicagiuridica non può che condurre a questa conclusione. Pertanto se non si concorda con l'assoribemnto dell'autocaravan nelle lette g/h del terzo comma, non si può addurre a sostengo un parallelismo con le categorie internazionali. Sei deve far riferimento all'art. 47 comma 1 ed all'art. 54 per gli autoveicoli. In questo, chi propende per la portata residuale delle lettere g/h, come il Dott. Protospataro, ha un riscontro diretto nelle norme che regolano l'interpretazione del testo delle leggi. Tanti saluti.
quote:Originally posted by fbomped> Evidentemente non hai maiid="red"> letto l'art. 172 del CdS nel testo vigente.
Pertanto non si deve confondere la classificazione con le categorie internazionali, in quanto quest'ultime sonoid="red"> principalmente utilizzate nelle direttice CEE ed in ogni caso mai utilizzate nel testo del Codice della Stradaid="red">.>
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quote:Originally posted by ippocampo2009> Spiacente....il prontuario riporta pari pari l'articolo del C.d.S.in questione e si limita ad indicare gli importi delle sanzioni a seconda delle varie fasce di superamento del limite.....preciso che ho controllato anche il C.d.S. commentato ed annotato con la giurisprudenza del medesimo autore ed editore (un tomo di 2.193 pagine...[xx(][xx(][xx(]) e non vi è nulla in merito alla precisazione circa gli "altri usi" saluti
quote:Originally posted by TheDevil> Come detto in altro post, sarà un piacere farlo allorquando rientrerò in sede dal momento che da qualche giorno sono fuori per servizio.... saluti...
quote:Originally posted by fbomped>(1) Dott. Giandomenico Protospataro - note biografiche: - Istruttore di autoscuola; - Carabiniere; - Comandante della P.M. di Trieste; - Vice Questore Aggiunto della Polizia di Stato. La fugace apparizione di Fbomped "a tavola" ha comunque avuto il merito di far conoscere al forum il testo sul quale, in passato, anche FrancoIV ed Anto57 hanno fondato i rispettivi ragionamenti riguardo al significato dell'espressione ALTRI USI nel terzo comma dell'art. 142 CdS. Dal momento che Ippocampo2009 dispone di un diverso "prontuario", mi permetto chiedergli di voler valutare l'opportunita' di trascrivere nel forum le annotazioni che il relativo autore (Direttore del CAPS di Cesena, SE&O) ha formulato riguardo alla citata espressione nella sua pubblicazione. id="red"> Il suo contributo potrebbe risultare significativo per l'auspicata conclusione della discussione sul citato art. 142.
L'incompetente(1) in questione, tra le varie note interpretative, ha aggiunto la seguente: sia pure nell'equivoca formulazione della norma (infatti con il termine autoveicolo si comprende la categoria di veicoli definita dall'art. 54) questi limiti riguardano solo gli autoveicoli isolati non compresi nelle altre lettere del comma 3 dell'art. 142 (cioe' autocarri, autoveicoli ad uso speciale o per trasporti specifici, trattori stradali (quando viaggiano staccati dal semirimorchio), autocaravan, mezzi d'opera (isolati e scarichi).....id="blue">>
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quote:Originally posted by ippocampo2009> Peccato. Un sentito ringraziamento comunque per le tue ricerche.
Spiacente ... il prontuario riporta pari pari l'articolo del C.d.S.in questione ... e non vi è nulla in merito alla precisazione circa gli "altri usi".>
quote:Originally posted by TheDevil> E di che..... saluti....
quote:Originally posted by ippocampo2009> Peccato. Un sentito ringraziamento comunque per le tue ricerche.
Spiacente ... il prontuario riporta pari pari l'articolo del C.d.S.in questione ... e non vi è nulla in merito alla precisazione circa gli "altri usi".>
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quote: Originally posted by TheDevil La fugace apparizione di Fbomped "a tavola" ha comunque avuto il merito di far conoscere al forum il testo sul quale, in passato, anche FrancoIV ed Anto57 hanno fondato i rispettivi ragionamenti riguardo al significato dell'espressione ALTRI USI nel terzo comma dell'art. 142 CdS. >> E' da giorni che ricerco un sito web "esperto" nel settore per porre il quesito in questione, possibilmente gratuito, ma..... "Per utenti non abbonati al servizio on line
www.vigilaresullastrada.it
: Abbonamento a 6 quesiti a Euro 180 + IVA al 20%" "Il visitatore del sitowww.asaps.it
che intende inviare alla redazione un quesito al Codice della Strada, né iscritto all’Asaps né abbonato alla rivista “il Centauro”, per ricevere la risposta deve effettuare un versamento di euro 30,00 (trenta)...." Oltre a questi ho trovato molti forum....[V] Ho girato il quesito ad amici-conoscenti appartenenti alle FF.OO., nella speranza che tra questi vi sia un abbonato....[:)] Se ho novità non esiterò a sedermi "a tavola"...[:)]quote:Originally posted by GIUSCOT> Questa è la tua idea! La legge non è quella pensata da Protospataro, ma quella scritta! Il CdS talvolta è un po' pasticciato, ma, come sostengono i miei avvocati, ciò che non è espressamente vietato è consentito. Di conseguenza pur nella confusione che alcuni "grandi scrittori" creano sfruttando una loro presunta autorevolezza il 142 è suddiviso proprio secondo le categorie internazionali talvolta suddivise per ulteriori sottoinsiemi appartenenti alla stessa categoria. Non mischia mai categorie differenti!. D'altronde tutte le volte che ho fatto ricorso ad un qualunque Prefetto quando avevo effettivamente torto ho perso il mio ricorso e la comunicazione è arrivata in pochissimo tempo (questione di 15-45 gg dalla scadenza del primo verbale). Tutte le volte che avevo ragione io, tranne quelle al Prefetto di Ancona di alcuni anni fa, i ricorsi non sono tornati indietro neppure dopo anni. Stessa cosa è accaduta con i tre ricorsi che ho fatto per aver superato i 100 km/h in autostrada. Il primo ormai è oltre l'anno!!!! Quando mi respingeranno i ricorsi per eccesso di velocità col camper ne riparleremo mentre i mie avvocati provvederanno ad adire ai gradi successivi di giudizio! Ciao Ciao
Ritengo che proprio questa risposta di TheDevil sia la conferma che la lettura corretta del terzo comma dell'articolo 142 sia quella che propone il Dott. Protospataro e gli altri interlocutori citati da TheThevil che propendono per questa tesi. Infatti l'art. 47 comma 1 stabilisce che ai fini del codice della strada valgolo le definizioni del comma 1, mentre quelle liquida con un "altresì" quelle del secondo comma. C'è un principio giuridico che afferma che quando la legge ha voluto distinguere ha distinto... Quindi se per l'art. 172 il codice ha trattato le categorie internazionali e per l'art. 142 terzo comma no, una differenza sostanziale esiste. Questo, per la legge, non per me, si badi, significa che l'art. 142 non può essere interpretato con le categorie internazionali poiché se il codice avesse voluto questa interpretazione non avrebbe fatto la precisazione del comma 1 dell'art. 47 ed avrebbe trattato i limiti di cui al comma 3 art. 142 facendo espressamente riferimento alle categorie internazionli, come ha fatto espressamente all'art. 172. L'uso di (solo) un pizzico di logicagiuridica non può che condurre a questa conclusione. Pertanto se non si concorda con l'assoribemnto dell'autocaravan nelle lette g/h del terzo comma, non si può addurre a sostengo un parallelismo con le categorie internazionali. Sei deve far riferimento all'art. 47 comma 1 ed all'art. 54 per gli autoveicoli. In questo, chi propende per la portata residuale delle lettere g/h, come il Dott. Protospataro, ha un riscontro diretto nelle norme che regolano l'interpretazione del testo delle leggi. >