quote:Originally posted by TheDevil> Grazie della correzione del mio errore!
quote:Originally posted by Prof. Antonio Calosci> Fino ad 8 tonnellate. Inoltre, se immatricolati fino al 30 settembre 2001, i mezzi M2 (tutti) ed M3 (fino ad 8t.) possono continuare ad andare a 130 km/h perche' non sono tenuti al montaggio del limitatore.
Oppure occorre una riscrittura dell'intero articolo. Direi anche dell'intero CdS che è vittima di aggiunte, modifiche e aggiornamenti fatti nel corso degli anni. Un esempio. Stando al 142/3 i pullman fino a 5 tonnellateid="red"> possono viaggiare fino a 130, ma siccome devono montare il limitatore di velocità non può superare i 100 km in autostrada, ma continua a poter viaggiare a 90 su strade normali e 100 sulle superstrade!!!>
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quote:Originally posted by chorus> Io mi permetto di far osservare che l'art. 47 comma 1 precisa che le definiziioni a base delle disposizioni del codice sono quelle del comma 1 e che le categoria internazionali citate sono richiamate con un altresì ed è loro assegnato il rango di CLASSIFICAZIONE per il CDS: 1. I veicoli si classificano, ai fini del presente codice, come segue: 2. I veicoli a motore e i loro rimorchi, di cui al comma 1, lettere e), f), g), h), i) e n) sono altresì classificati come segue in base alle categorie internazionali: Pe gli esempi citati da TheDevil circa l'art. 172 ove si richiamano espressamente le categorie internazionali, la logica giuridica direbbe che l'art. 142 non può essere interpretato avendo a riferimento le categorie internazionali ma le regole dettate dal comma 1 dell'art. 47, perché altrimenti il legislatore ove ha voluto richiamarle le cat. internazionali lo ha fatto (ha distinto art. 172) mentre nel 142 no. Questa differenza non può essere ignorata bellamente. Mi permetto anche di aggiungere, in relazione alla convenzione di Vienna, che dovrebbe anche apparire palese che la discriminante reale è il peso dei mezzi e che questo incide e fa la differenza tra i veicoli, sopra tutto. Pertanto nell'interpretazione, in caso di dubbio, si dovrebbe seguire la ratio che sott'intende alla norma. Faccio inoltre rilevare che esiste una omologazione di tipo per i veicoli destinati ad allestimento ed in questo vorrei che qualcuno mi spiegasse la differenza, ai fini della sicurezza, di uno stesso veicolo base quando destinato ad essere furgonato per merci o destinato ad esse furgonato per alloggio. E poi come si giustificherebbe la riduzione della velocità per quelli destinati a merci anche scarichi, da quelli destinati ad alloggio, pressoché costantemente sul limite di peso o comunque ben oltre i 30 quintali. E' possibile che nel termine altri usi siano ricompresi i veicoli destinati ad allestimento. Come camperista dico che se non trovo una coerenza in queste condizioni che ho appena enunciato e la certezza che tra le due situazioni (merci e alloggio) ci sia veramente una differenza di sicurezza in favore del secondo tipo di allestimento, non sono disponibile a credere né a sostenere che l'autocaravan di peso eccedente i 35 quintali possa viaggiare come un'autovettura. Lo ritengo un pensiero sconsiderato ed oggettivamente non condivisibile. Per me sarebbe un'altro esempio che la nostra "categoria" pensa solo agli affari suoi ed è poco incline a rispettare gli altri, anche in tema di sicurezza.
Per The Devil. Ciò detto, sono sempre più confuso nel ritenere l'autocaravan come veicolo a motore espressamente appartenente ad una delle quattro categorie internazionali L, M, N e O, ed in particolare alla M in tutto e per tutto equiparato alle autovetture. Mi sembra che il nostro legislatore, quando parla di categoria, non si riferisca soltanto a poche categorie, ma ad una miriade. Tant'è che esistono pure le categorie di velocipedi. >
quote:Originally posted by chorus> Mi sono letto tutti gli articoli e non mi sembra che ci siano presupposti per poter avvermare che alcuni di loro contrastino con le categorie di cui all'art. 47!!! Inoltre, e questo fa testo, nei libretti di circolazione le autocaravan hanno ben indicata la CATEGORIA DI APPARTENENZA che è la M1. Ovvero TRASPORTO PERSONE FINO AD UN MASSIMO DI ) (compreso l'autista)!!! Non sono N di nessun genere, non sono L di nessun genere e non sono neppure O!!!! Inolttre, citando il tuo riferimento all'art. 55 che rimanda alle "categorie di cui all'art. 54, occorre far notare che l'art. 54 non suddivide in CATEGORIE i veicoli, ma li DISTINGUE in.... Tanto è vero che le varie distinzioni effettuate da detto articolo confluiscono in una stessa categoria. Per esempio autovetture, veicoli uso promiscuo, autocaravan, pullman confluiscono nella categoria M e precisamente (indipendentemente dalla massa) in M1 se fino a 9 posti, M2/3 se oltre i 9 posti compreso l'autista, come tutti i trasporto merci, i veicoli speciali non adibiti a trasporto persone confluiscono nelle categorie N (suddivise per massa in N1/2/3). Quindi?
Ciò detto, sono sempre più confuso nel ritenere l'autocaravan come veicolo a motore espressamente appartenente ad una delle quattro categorie internazionali L, M, N e O, ed in particolare alla M in tutto e per tutto equiparato alle autovetture. Mi sembra che il nostro legislatore, quando parla di categoria, non si riferisca soltanto a poche categorie, ma ad una miriade. Tant'è che esistono pure le categorie di velocipedi. >
quote:Originally posted by Giuscot> Sono perfettamente d'accordo con te. Tutte le volte che si è parlato di questo argomento ho sempre richiamato l'attenzione sulla presenza dell'avverbio altresì nel comma 2 dell'art. 47. Inoltre, non ho mai condiviso che l'unica linea guida, l'unico principio superiore, debba essere il riferimento alla categoria internazionale citato nel libretto di circolazione. Se le categorie internazionali sono quelle è del tutto evidente che l'autocaravan rientra nella categoria M1. Non ne esiste e non ne può esistere nessun'altra. Ma da qui a dire che l'autocaravan è in tutto e per tutto assimilato ad un'autovettura, indipendentemente dal suo peso, ce ne passa. Grazie per aver richiamato la Convenzione di Vienna: andrò a vedere cosa dice in merito al peso dei veicoli.
quote:Originally posted by chorus> Io mi permetto di far osservare che l'art. 47 comma 1 precisa che le definiziioni a base delle disposizioni del codice sono quelle del comma 1 e che le categoria internazionali citate sono richiamate con un altresì ed è loro assegnato il rango di CLASSIFICAZIONE per il CDS: 1. I veicoli si classificano, ai fini del presente codice, come segue: 2. I veicoli a motore e i loro rimorchi, di cui al comma 1, lettere e), f), g), h), i) e n) sono altresì classificati come segue in base alle categorie internazionali: Pe gli esempi citati da TheDevil circa l'art. 172 ove si richiamano espressamente le categorie internazionali, la logica giuridica direbbe che l'art. 142 non può essere interpretato avendo a riferimento le categorie internazionali ma le regole dettate dal comma 1 dell'art. 47, perché altrimenti il legislatore ove ha voluto richiamarle le cat. internazionali lo ha fatto (ha distinto art. 172) mentre nel 142 no. Questa differenza non può essere ignorata bellamente. Mi permetto anche di aggiungere, in relazione alla convenzione di Vienna, che dovrebbe anche apparire palese che la discriminante reale è il peso dei mezzi e che questo incide e fa la differenza tra i veicoli, sopra tutto. Pertanto nell'interpretazione, in caso di dubbio, si dovrebbe seguire la ratio che sott'intende alla norma. Faccio inoltre rilevare che esiste una omologazione di tipo per i veicoli destinati ad allestimento ed in questo vorrei che qualcuno mi spiegasse la differenza, ai fini della sicurezza, di uno stesso veicolo base quando destinato ad essere furgonato per merci o destinato ad esse furgonato per alloggio. E poi come si giustificherebbe la riduzione della velocità per quelli destinati a merci anche scarichi, da quelli destinati ad alloggio, pressoché costantemente sul limite di peso o comunque ben oltre i 30 quintali. E' possibile che nel termine altri usi siano ricompresi i veicoli destinati ad allestimento. Come camperista dico che se non trovo una coerenza in queste condizioni che ho appena enunciato e la certezza che tra le due situazioni (merci e alloggio) ci sia veramente una differenza di sicurezza in favore del secondo tipo di allestimento, non sono disponibile a credere né a sostenere che l'autocaravan di peso eccedente i 35 quintali possa viaggiare come un'autovettura. Lo ritengo un pensiero sconsiderato ed oggettivamente non condivisibile. Per me sarebbe un'altro esempio che la nostra "categoria" pensa solo agli affari suoi ed è poco incline a rispettare gli altri, anche in tema di sicurezza.
Per The Devil. Ciò detto, sono sempre più confuso nel ritenere l'autocaravan come veicolo a motore espressamente appartenente ad una delle quattro categorie internazionali L, M, N e O, ed in particolare alla M in tutto e per tutto equiparato alle autovetture. Mi sembra che il nostro legislatore, quando parla di categoria, non si riferisca soltanto a poche categorie, ma ad una miriade. Tant'è che esistono pure le categorie di velocipedi. >
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quote:Originally posted by chorus> Non vedo il problema! L'art. 47 comma 1 parla di CLASSIFICAZIONI che nella fattispecie vengono poi descritte e suddivise nell'art. 54. L'art. 47 comma 2 usa il termine ATRESÌ e introduce la classificazione secondo le CATEGORIE INTERNAZIONALI (usate nei nostri libretti di circolazione e che quindi fanno testo). Piaccia o non piaccia siamo in Europa e la normativa europea è prevalente su quella nazionale (se in contrasto). Altresì (da dizionario GARZANTI ON LINE): ant. altressì , avv. 1 (lett.) anche, inoltre. 2 (ant.) similmente, parimenti.
Sono perfettamente d'accordo con te. Tutte le volte che si è parlato di questo argomento ho sempre richiamato l'attenzione sulla presenza dell'avverbio altresì nel comma 2 dell'art. 47. Inoltre, non ho mai condiviso che l'unica linea guida, l'unico principio superiore, debba essere il riferimento alla categoria internazionale citato nel libretto di circolazione. Se le categorie internazionali sono quelle è del tutto evidente che l'autocaravan rientra nella categoria M1. Non ne esiste e non ne può esistere nessun'altra. Ma da qui a dire che l'autocaravan è in tutto e per tutto assimilato ad un'autovettura, indipendentemente dal suo peso, ce ne passa. >
quote: Grazie per aver richiamato la Convenzione di Vienna: andrò a vedere cosa dice in merito al peso dei veicoli. >> Che è del 1968 e quindi ormai assorbita e superata dalla normativa europea. Se ti interessa leggere la convenzione di Vienna
clicca quaid="size4">
, anche se, avendola letta, temo non troverai nessuna indicazione a supporto delle tue ipotesi! Ciaoquote:Originally posted by chorus> Anch'io sono d'accordo nel non prendere come unico riferimento le categorie internazionali. Ma soprattuto non ritengo sbagliato interpretare il termine ALTRI USI tutti gli autoveicoli diversi da quelli destinati al trasporto di cose, a prescindere dalla loro categoria internazionale.
quote:Originally posted by Giuscot> Sono perfettamente d'accordo con te. Tutte le volte che si è parlato di questo argomento ho sempre richiamato l'attenzione sulla presenza dell'avverbio altresì nel comma 2 dell'art. 47. Inoltre, non ho mai condiviso che l'unica linea guida, l'unico principio superiore, debba essere il riferimento alla categoria internazionale citato nel libretto di circolazione. Se le categorie internazionali sono quelle è del tutto evidente che l'autocaravan rientra nella categoria M1. Non ne esiste e non ne può esistere nessun'altra. Ma da qui a dire che l'autocaravan è in tutto e per tutto assimilato ad un'autovettura, indipendentemente dal suo peso, ce ne passa. Grazie per aver richiamato la Convenzione di Vienna: andrò a vedere cosa dice in merito al peso dei veicoli.
quote:Originally posted by chorus> Io mi permetto di far osservare che l'art. 47 comma 1 precisa che le definiziioni a base delle disposizioni del codice sono quelle del comma 1 e che le categoria internazionali citate sono richiamate con un altresì ed è loro assegnato il rango di CLASSIFICAZIONE per il CDS: 1. I veicoli si classificano, ai fini del presente codice, come segue: 2. I veicoli a motore e i loro rimorchi, di cui al comma 1, lettere e), f), g), h), i) e n) sono altresì classificati come segue in base alle categorie internazionali: Pe gli esempi citati da TheDevil circa l'art. 172 ove si richiamano espressamente le categorie internazionali, la logica giuridica direbbe che l'art. 142 non può essere interpretato avendo a riferimento le categorie internazionali ma le regole dettate dal comma 1 dell'art. 47, perché altrimenti il legislatore ove ha voluto richiamarle le cat. internazionali lo ha fatto (ha distinto art. 172) mentre nel 142 no. Questa differenza non può essere ignorata bellamente. Mi permetto anche di aggiungere, in relazione alla convenzione di Vienna, che dovrebbe anche apparire palese che la discriminante reale è il peso dei mezzi e che questo incide e fa la differenza tra i veicoli, sopra tutto. Pertanto nell'interpretazione, in caso di dubbio, si dovrebbe seguire la ratio che sott'intende alla norma. Faccio inoltre rilevare che esiste una omologazione di tipo per i veicoli destinati ad allestimento ed in questo vorrei che qualcuno mi spiegasse la differenza, ai fini della sicurezza, di uno stesso veicolo base quando destinato ad essere furgonato per merci o destinato ad esse furgonato per alloggio. E poi come si giustificherebbe la riduzione della velocità per quelli destinati a merci anche scarichi, da quelli destinati ad alloggio, pressoché costantemente sul limite di peso o comunque ben oltre i 30 quintali. E' possibile che nel termine altri usi siano ricompresi i veicoli destinati ad allestimento.id="red"> Come camperista dico che se non trovo una coerenza in queste condizioni che ho appena enunciato e la certezza che tra le due situazioni (merci e alloggio) ci sia veramente una differenza di sicurezza in favore del secondo tipo di allestimento, non sono disponibile a credere né a sostenere che l'autocaravan di peso eccedente i 35 quintali possa viaggiare come un'autovettura. Lo ritengo un pensiero sconsiderato ed oggettivamente non condivisibile. Per me sarebbe un'altro esempio che la nostra "categoria" pensa solo agli affari suoi ed è poco incline a rispettare gli altri, anche in tema di sicurezza.
Per The Devil. Ciò detto, sono sempre più confuso nel ritenere l'autocaravan come veicolo a motore espressamente appartenente ad una delle quattro categorie internazionali L, M, N e O, ed in particolare alla M in tutto e per tutto equiparato alle autovetture. Mi sembra che il nostro legislatore, quando parla di categoria, non si riferisca soltanto a poche categorie, ma ad una miriade. Tant'è che esistono pure le categorie di velocipedi. >
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quote: ----------- Originally posted by TheDevil A mio avviso, l'espressione ALTRI USI e' stata semplicemente utilizzata per abbreviare le definizioni degli autoveicoli di cui alle lettere F e G dell'art. 54 (ALTRI USI = PER TRASPORTI SPECIFICI + PER USO SPECIALE). In altri termini, il pluricitato comma 142/3/G: autoveicoli destinati al trasporto di cose o ad altri usi, di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t e fino a 12 t dovrebbe leggersi autoveicoli destinati al trasporto di cose o per trasporti specifici o per uso speciale, di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t e fino a 12 t. Al riguardo non posso che rinviare al mio intervento nel 'topic' #44088 (10/12/2008 22:59:59). In ogni caso si tratta degli autoveicoli [...omissis...], di categoria N2 (art. 47, comma 2, lettera c).id="red"> >> Considerato che NONid="red"> tutti gli autoveicoli di cui alle lettere F e G dell'art. 54 sono di categoria N (per esempio, le autoambulanze rientrano nella categoria M), non vedo il motivo per il quale non si debbano considerare anche gli autocaravan, aggiungendo pertanto ALTRI USI = PER TRASPORTI SPECIFICI + PER USO SPECIALE + AUTOCARAVAN ...[:)]
quote:Originally posted by fbomped> Gli ALTRI USI sono descritti nell'art. 82 che non lascia spazi per strane interpretazioni. L'autocaravan è di per se un USO SPECIALE al pari di ambulanze, autofunebri, trattori stradali e veicoli blindati per trasporto merci o trasporto persone. Solo che autoambulanze, autofunebri e autocaravan fanno tutte parte della categoria M come le autovetture!!! Vedasi Direttiva 70/156/CEE Gli ALTRI USI sono cosa differente! Continuo a ribadire che FINO AD OGGI (ormai è trascorso più di un anno) non mi è stato respinto dai vari Prefetti alcun ricorso per eccesso di velocità rilevato con Tutor per aver viaggiato col camper sotto i 130 Km/h, ma ben oltre i 100 Km/h!!!! Ciao
Considerato che NONid="red"> tutti gli autoveicoli di cui alle lettere F e G dell'art. 54 sono di categoria N (per esempio, le autoambulanze rientrano nella categoria M), non vedo il motivo per il quale non si debbano considerare anche gli autocaravan, aggiungendo pertanto ALTRI USI = PER TRASPORTI SPECIFICI + PER USO SPECIALE + AUTOCARAVAN ...[:)] >
quote:Originally posted by Prof. Antonio Calosci> Ma non abbiamo mai saputo se sono stati accettati!
quote:Originally posted by fbomped> Gli ALTRI USI sono descritti nell'art. 82 che non lascia spazi per strane interpretazioni. L'autocaravan è di per se un USO SPECIALE al pari di ambulanze, autofunebri, trattori stradali e veicoli blindati per trasporto merci o trasporto persone. Solo che autoambulanze, autofunebri e autocaravan fanno tutte parte della categoria M come le autovetture!!! Vedasi Direttiva 70/156/CEE Gli ALTRI USI sono cosa differente! Continuo a ribadire che FINO AD OGGI (ormai è trascorso più di un anno) non mi è stato respinto dai vari Prefetti alcun ricorso per eccesso di velocità rilevato con Tutor per aver viaggiato col camper sotto i 130 Km/h, ma ben oltre i 100 Km/h!!!! Ciao
Considerato che NONid="red"> tutti gli autoveicoli di cui alle lettere F e G dell'art. 54 sono di categoria N (per esempio, le autoambulanze rientrano nella categoria M), non vedo il motivo per il quale non si debbano considerare anche gli autocaravan, aggiungendo pertanto ALTRI USI = PER TRASPORTI SPECIFICI + PER USO SPECIALE + AUTOCARAVAN ...[:)] >
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quote:Originally posted by Giuscot> Forse intendeva 35 quintali! I TRASPORTO MERCI seguono proprie regole che sono differenti dal TRASPORTO PERSONE come per esempio i divieti di sorpasso in galleria nelle autostrade o i divieti di sorpasso su alcuni tratti autostradali. I Pullman per esempio possono sorpassare come e quando credono e dove è consentito alle autovetture!!! Inoltre le MERCI possono essere estremamente varie e con caratteristiche di stabilità statica molto differenti, mentre le persone devono obbligatoriamente viaggiare sedute e allacciate (almeno sugli M1).
Faccio inoltre rilevare che esiste una omologazione di tipo per i veicoli destinati ad allestimento ed in questo vorrei che qualcuno mi spiegasse la differenza, ai fini della sicurezza, di uno stesso veicolo base quando destinato ad essere furgonato per merci o destinato ad esse furgonato per alloggio. E poi come si giustificherebbe la riduzione della velocità per quelli destinati a merci anche scarichi, da quelli destinati ad alloggio, pressoché costantemente sul limite di peso o comunque ben oltre i 30 quintali. >
quote: E' possibile che nel termine altri usi siano ricompresi i veicoli destinati ad allestimento. >> No. Gli USI sono descritti con chiarezza nell'art. 82 del CdS.
quote: Come camperista dico che se non trovo una coerenza in queste condizioni che ho appena enunciato e la certezza che tra le due situazioni (merci e alloggio) ci sia veramente una differenza di sicurezza in favore del secondo tipo di allestimento, non sono disponibile a credere né a sostenere che l'autocaravan di peso eccedente i 35 quintali possa viaggiare come un'autovettura. Lo ritengo un pensiero sconsiderato ed oggettivamente non condivisibile. Per me sarebbe un'altro esempio che la nostra "categoria" pensa solo agli affari suoi ed è poco incline a rispettare gli altri, anche in tema di sicurezza. >> Mi sembra una eco di alcune vecchie conoscenze... sempre pronte a volere i camper in campeggio, a non volerli vedere equiparati alle autovetture, ecc., ecc., ecc...... Non è che anche lei abita a Siena e trascorre le ferie a Scafati.... nel caso porga i miei saluti a "o' nonno" alias sua eminenza "Franco IV". Ringrazio anticipatamente
quote:Originally posted by chorus> Parli dei ricorsi? In tal caso il mancato "respingimento" equivale alla accettazione del ricorso stesso e il "reato" cade in prescrizione. È spesso una tattica usata dai Prefetti e relativi uffici sia per non spendere soldi in raccomandate sia per non dare ragione ufficialmente al ricorrente visto che ha ragione!!! Sanno alla perfezione che se respingono il ricorso l'utente quasi certamente (io l'ho indicato nel ricorso) adirà al Giudice di Pace e, se necessario, ai successivi gradi di giudizio ove certamente l'utente otterrà ufficialmente ragione! Ciao
quote:Originally posted by Prof. Antonio Calosci> Ma non abbiamo mai saputo se sono stati accettati!
quote:Originally posted by fbomped> Gli ALTRI USI sono descritti nell'art. 82 che non lascia spazi per strane interpretazioni. L'autocaravan è di per se un USO SPECIALE al pari di ambulanze, autofunebri, trattori stradali e veicoli blindati per trasporto merci o trasporto persone. Solo che autoambulanze, autofunebri e autocaravan fanno tutte parte della categoria M come le autovetture!!! Vedasi Direttiva 70/156/CEE Gli ALTRI USI sono cosa differente! Continuo a ribadire che FINO AD OGGI (ormai è trascorso più di un anno) non mi è stato respinto dai vari Prefetti alcun ricorso per eccesso di velocità rilevato con Tutor per aver viaggiato col camper sotto i 130 Km/h, ma ben oltre i 100 Km/h!!!! Ciao
Considerato che NONid="red"> tutti gli autoveicoli di cui alle lettere F e G dell'art. 54 sono di categoria N (per esempio, le autoambulanze rientrano nella categoria M), non vedo il motivo per il quale non si debbano considerare anche gli autocaravan, aggiungendo pertanto ALTRI USI = PER TRASPORTI SPECIFICI + PER USO SPECIALE + AUTOCARAVAN ...[:)] >
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quote:Originally posted by Prof. Antonio Calosci> Appunto, l'art. 82 prevede che i veicoli possono essere adibiti ad USO PROPRIO o a USO DI TERZI. Niente a che vedere con i limiti di velocità.
quote:Originally posted by fbomped> Gli ALTRI USI sono descritti nell'art. 82 che non lascia spazi per strane interpretazioni.
Considerato che NONid="red"> tutti gli autoveicoli di cui alle lettere F e G dell'art. 54 sono di categoria N (per esempio, le autoambulanze rientrano nella categoria M), non vedo il motivo per il quale non si debbano considerare anche gli autocaravan, aggiungendo pertanto ALTRI USI = PER TRASPORTI SPECIFICI + PER USO SPECIALE + AUTOCARAVAN ...[:)] >
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quote: L'autocaravanid="blue"> è di per se un USO SPECIALE al pari di ambulanze, autofunebri, trattori stradali e veicoli blindati per trasporto merci o trasporto personeid="blue">. >> Non mi risulta: m) autocaravanid="blue">: veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all'alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente f) autoveicoli per trasporti specifici: veicoli destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni, caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo (AMBULANZE id="blue"> CAT Mid="red">, AUTOFUNEBRI id="blue"> CAT Mid="red">, VEICOLI BLINDATI PER TRASPORTO MERCI id="blue"> CAT Nid="red"> O TRASPORTO PERSONEid="blue"> CAT Mid="red">) e) trattori stradaliid="blue">: veicoli destinati esclusivamente al traino di rimorchi o semirimorchi g) autoveicoli per USO SPECIALE: veicoli caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature e destinati prevalentemente al trasporto proprio. Su tali veicoli è consentito il trasporto del personale e dei materiali connessi col ciclo operativo delle attrezzature e di persone e cose connesse alla destinazione d'uso delle attrezzature stesse; (NO CAMPER, NO AUTOAMBULANZE ecc.)id="red"> Credo di averti dimostrato che nessuno dei veicoli da te citati sono di per se un USO SPECIALE......[:)]
quote: Solo che autoambulanze, autofunebri e autocaravan fanno tutte parte della categoria M come le autovetture!!! Vedasi Direttiva 70/156/CEE >> Concordo
quote: Gli ALTRI USI sono cosa differente! >> Esempio?
quote: Continuo a ribadire che FINO AD OGGI (ormai è trascorso più di un anno) non mi è stato respinto dai vari Prefetti alcun ricorso per eccesso di velocità rilevato con Tutor per aver viaggiato col camper sotto i 130 Km/h, ma ben oltre i 100 Km/h!!!! Ciao >> Che cosa significa? 1) Che ti hanno sempre accolto i ricorsi, con relativa notifica del decreto di achiviazione? 2) Oppure hai beneficiato del silenzio-assenso ex art. 204/1 bis? OOOPS Hai gia risposto .. Chiedo venia........[:)]
quote:Originally posted by fbomped> Al comma 3. Al comma 2 dice che gli USI sono esclusivamente COMMERCIALI. Quindi il gli USI (commerciali) possono avvenire per USO PROPRIO O CONTO TERZI, ma commerciali restano!!!
quote:Originally posted by Prof. Antonio Calosci> Appunto, l'art. 82 prevede che i veicoli possono essere adibiti ad USO PROPRIO o a USO DI TERZI. Niente a che vedere con i limiti di velocità.
quote:Originally posted by fbomped> Gli ALTRI USI sono descritti nell'art. 82 che non lascia spazi per strane interpretazioni.
Considerato che NONid="red"> tutti gli autoveicoli di cui alle lettere F e G dell'art. 54 sono di categoria N (per esempio, le autoambulanze rientrano nella categoria M), non vedo il motivo per il quale non si debbano considerare anche gli autocaravan, aggiungendo pertanto ALTRI USI = PER TRASPORTI SPECIFICI + PER USO SPECIALE + AUTOCARAVAN ...[:)] >
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quote:> Direttiva CEE. Occorre che te ne fai una ragione. L'autocaravan stando all'art. 54 NON RIENTREREBBE tra i veicoli uso speciale perché è BEN DESCRITTO alla lettera "m" dove è specificato che è "dotato di speciale carrozzerie", ma non che è esso stesso un "uso speciale". L'uso speciale è descritto nella normativa CCE che ti avevo citato!!!!quote: L'autocaravanid="blue"> è di per se un USO SPECIALE al pari di ambulanze, autofunebri, trattori stradali e veicoli blindati per trasporto merci o trasporto personeid="blue">. >> Non mi risulta: m) autocaravanid="blue">: veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all'alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente f) autoveicoli per trasporti specifici: veicoli destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni, caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo (AMBULANZE id="blue"> CAT Mid="red">, AUTOFUNEBRI id="blue"> CAT Mid="red">, VEICOLI BLINDATI PER TRASPORTO MERCI id="blue"> CAT Nid="red"> O TRASPORTO PERSONEid="blue"> CAT Mid="red">) e) trattori stradaliid="blue">: veicoli destinati esclusivamente al traino di rimorchi o semirimorchi g) autoveicoli per USO SPECIALE: veicoli caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature e destinati prevalentemente al trasporto proprio. Su tali veicoli è consentito il trasporto del personale e dei materiali connessi col ciclo operativo delle attrezzature e di persone e cose connesse alla destinazione d'uso delle attrezzature stesse; (NO CAMPER, NO AUTOAMBULANZE ecc.)id="red"> Credo di averti dimostrato che nessuno dei veicoli da te citati sono di per se un USO SPECIALE......[:)]
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quote:> UTILIZZAZIONI COMMERCIALI (non importa se conto terzi o conto proprio)quote: Solo che autoambulanze, autofunebri e autocaravan fanno tutte parte della categoria M come le autovetture!!! Vedasi Direttiva 70/156/CEE >> Concordoquote: Gli ALTRI USI sono cosa differente! >> Esempio?
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quote:> Appunto! Consenso assenso. Quindi sono stato, pur non ufficialmente, assolto! Ciaoquote: Continuo a ribadire che FINO AD OGGI (ormai è trascorso più di un anno) non mi è stato respinto dai vari Prefetti alcun ricorso per eccesso di velocità rilevato con Tutor per aver viaggiato col camper sotto i 130 Km/h, ma ben oltre i 100 Km/h!!!! Ciao >> Che cosa significa? 1) Che ti hanno sempre accolto i ricorsi, con relativa notifica del decreto di achiviazione? 2) Oppure hai beneficiato del silenzio-assenso ex art. 204/1 bis? OOOPS Hai gia risposto .. Chiedo venia........[:)]
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quote:Originally posted by Prof. Antonio Calosci Direttiva CEE. Occorre che te ne fai una ragione. L'autocaravan stando all'art. 54 NON RIENTREREBBE tra i veicoli uso speciale perché è BEN DESCRITTO alla lettera "m" dove è specificato che è "dotato di speciale carrozzerie", ma non che è esso stesso un "uso speciale". L'uso speciale è descritto nella normativa CCE che ti avevo citato!!!! ....... ....... Gli ALTRI USI sono cosa differente! ----------- UTILIZZAZIONI COMMERCIALI (non importa se conto terzi o conto proprio) >> Allora se per te ALTRI USI = ALTRE UTILIZZAZIONI COMMERCIALI, significa che si può interpretare l'art. 142 comma lett g come segue: autoveicoli destinati al trasporto di cose o ad (altri usi) ALTRE UTILIZZAZIONI COMMERCIALIid="red">, di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t e fino a 12 t: 80 km/h fuori dei centri abitati; 100 km/h sulle autostrade. Non vedo proprio alcun significato..... Se gli autocaravan è compreso tra i veicoli aventi una utilizzazione commerciale, allora anche i camper devono rispettare i limiti di cui sopra....[:)]
quote:Originally posted by fbomped> I trasoprto persone non hanno USI COMMERCIALI. Tra gli ALTRI USI rientrano tutte le autogru, i trattori stradali (quelli che tirano i semirimorchi). le motobetoniere, ecc... che di per se non sono TRASPORTO MERCI ma rientrano negli USI CMMERCIALI della categoria N. Altre categorie (M per esempio) non hanno USI COMMERCIALI. Ciao
quote:Originally posted by Prof. Antonio Calosci Direttiva CEE. Occorre che te ne fai una ragione. L'autocaravan stando all'art. 54 NON RIENTREREBBE tra i veicoli uso speciale perché è BEN DESCRITTO alla lettera "m" dove è specificato che è "dotato di speciale carrozzerie", ma non che è esso stesso un "uso speciale". L'uso speciale è descritto nella normativa CCE che ti avevo citato!!!! ....... ....... Gli ALTRI USI sono cosa differente! ----------- UTILIZZAZIONI COMMERCIALI (non importa se conto terzi o conto proprio) >> Allora se per te ALTRI USI = ALTRE UTILIZZAZIONI COMMERCIALI, significa che si può interpretare l'art. 142 comma lett g come segue: autoveicoli destinati al trasporto di cose o ad (altri usi) ALTRE UTILIZZAZIONI COMMERCIALIid="red">, di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t e fino a 12 t: 80 km/h fuori dei centri abitati; 100 km/h sulle autostrade. Non vedo proprio alcun significato..... Se gli autocaravan è compreso tra i veicoli aventi una utilizzazione commerciale, allora anche i camper devono rispettare i limiti di cui sopra....[:)]
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quote:Originally posted by Prof. Antonio Calosci varie affermazioni sui limiti di velocità del CdS >> Sono solo una tua interpretazione i limiti di velocità over 3,5t dei veicoli omologati M1 Autocaravan. Vale la pena ribadirlo ogni tanto, perchè altrimenti c'è autoconvincimento attraverso le parole scritte e si prendono assunti impropri in merito al CdS. Diciamo che moolto Italicamente traduci a proprio uso e consumo alcuni stralci di normative... e poi affermi che in italia si vive male. mah!!!! In Germania presa ad esempio da te come rifermento, (e anche Austria), non sarebbe consentito avere deroghe (dovute ad inefficenze di sistema), Diciamo che il silenzio assenso? ti ha preservato da spiacevoli situazioni pecuniarie, almeno fino ad oggi a tuo dire. Faccio un esempio: Ci sono tanti evasori di vario tipo, grandi e piccoli, questo non significa che finchè nessuno reclama a loro niente sia lecito evadere. Oppure scarcerazioni di mafiosi per decorrenza termini, non significa che sono autorizzati di ritornare a delinquere. Quindi distinguiamo per favore la furberia/inefficenza dal lecito/efficenza! Proprio in questi gg il "tal Protospataro" in aiuto a striscia ha fatto osservare filmati vari sul traffico autostradale, spero che tu li abbia visti e fatto sane considerazioni. ciao
quote:Originally posted by Prof. Antonio Calosci ----------- UTILIZZAZIONI COMMERCIALI (non importa se conto terzi o conto proprio) ------ I trasoprto persone non hanno USI COMMERCIALI. Tra gli ALTRI USI rientrano tutte le autogru, i trattori stradali (quelli che tirano i semirimorchi). le motobetoniere, ecc... che di per se non sono TRASPORTO MERCI ma rientrano negli USI CMMERCIALI della categoria N. Altre categorie (M per esempio) non hanno USI COMMERCIALI. Ciao >> Prima mi citi UTILIZZAZIONI COMMERCIALI (non importa se conto terzi o conto proprio), poi USI COMMERCIALI. In ogni caso ti riferisci all'art. 82, quindi alla UTILIZZAZIONE ECONOMICA, che disciplina l'uso di tutti i veicoli anche quelli di categoria M. .....[:)]
quote:Originally posted by fbomped> Grazie. Hai perfettamente ragione!!! Ho usato un termine NON CORRETTO e ne faccio ammenda. UTILIZZAZIONE ECONOMICA è il giusto termine! Mi spiace doverti contraddire in merito alla categoria M e i relativi USI ECONOMICI. Tanto è vero che i veicoli categoria M2/3 non sono considerati ALTRI USI visto che hanno una loro spcifica collocazione nel 142/f e che non potevano essere citati nel 142/g-h. In ogni caso un M1 non ha USI ECONOMICI e in particolare non li ha un CAMPER sempre M1. N1 ha utilizzazioni economiche, ma è un under 35 quintali. Se supera i 35 quintali è un N2/3 e ricade sotto il 142/g-h. Ciao. P.S. 1 Questa storia circa le velocità dei camper over 35 ormai mi sembra esaurita da tempo. Salvo coloro che hanno rpeso contravvenzioni e hanno deciso di pagare (peggio per loro) chi ha presentato ricorso fino ad oggi non ha dovuto pagare nulla! E questo è un dato di fatto!!! P.S. 2 C'è anche chi ritiene assurdo con un camper under 35 viaggiare oltre i 95/100!!!! A la legge consente i 130!!! P.S. 3 Non scordiamoci che i camper sono tali e quali alle autovetture di fronte alla legge e al CdS!!!
quote:Originally posted by Prof. Antonio Calosci ----------- UTILIZZAZIONI COMMERCIALI (non importa se conto terzi o conto proprio) ------ I trasoprto persone non hanno USI COMMERCIALI. Tra gli ALTRI USI rientrano tutte le autogru, i trattori stradali (quelli che tirano i semirimorchi). le motobetoniere, ecc... che di per se non sono TRASPORTO MERCI ma rientrano negli USI CMMERCIALI della categoria N. Altre categorie (M per esempio) non hanno USI COMMERCIALI. Ciao >> Prima mi citi UTILIZZAZIONI COMMERCIALI (non importa se conto terzi o conto proprio), poi USI COMMERCIALI. In ogni caso ti riferisci all'art. 82, quindi alla UTILIZZAZIONE ECONOMICA, che disciplina l'uso di tutti i veicoli anche quelli di categoria M. .....[:)]
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quote:Originally posted by Prof. Antonio Calosci Parli dei ricorsi? In tal caso il mancato "respingimento" equivale alla accettazione del ricorso stesso e il "reato" cade in prescrizione. È spesso una tattica usata dai Prefetti e relativi uffici sia per non spendere soldi in raccomandate sia per non dare ragione ufficialmente al ricorrente visto che ha ragione!!! >> Uso una tua frase...Da cosa nascono queste leggende metropolitane? Sarebbe interessante saperlo!
quote: Sanno alla perfezione che se respingono il ricorso l'utente quasi certamente (io l'ho indicato nel ricorso) adirà al Giudice di Pace e, se necessario, ai successivi gradi di giudizio ove certamente l'utente otterrà ufficialmente ragione! Ciao >> Ripeto.....Da cosa nascono queste leggende metropolitane? Sarebbe interessante saperlo! .......[:)]