quote:Originally posted by fbomped> Infatti ALTRI USI è un "vezzo" del nostro CdS per individuare quei veicoli della CATEGORIA N non rientranti nel nostro codice nel TRASPORTO MERCI. Ciao
quote:Originally posted by Prof. Antonio Calosci Nella direttiva europea quello che per il CdS è ALTRI USI è inquadrato nella categoria "N" e ci sta tutto ciò che non è trasporto persone!!! Infatti tutti i trattori stradali, le autogrù, le autopompe sono inquadrate nella categoria "N". >> Letto il D.M. 28-4-2008 Recepimento della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 settembre 2007, relativa all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonchè dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli. Pubblicato nella Gazz. Uff. 12 luglio 2008, n. 162, S.O. Letta la Dir. 5-9-2007 n. 2007/46/CE DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che istituisce un quadro per l’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (“direttiva quadro”). Pubblicata nella G.U.U.E. 9 ottobre 2007, n. L 263. Non ho individuato alcuna definizione ALTRI USI, ma solo USO SPECIALE 5. Veicoli per uso speciale SA Autocaravan (cfr. allegato II, parte A punto 5.1.) SB Veicoli blindati (cfr. allegato II, parte A, punto 5.2.) SC Ambulanze (cfr. allegato II, parte A, punto 5.3.) SD Autofunebri (cfr. allegato II, parte A, punto 5.4.) SE Caravan (cfr. allegato II, parte A, punto 5.6.) SF Gru mobili (cfr. allegato II, parte A, punto 5.7.) SG Altri veicoli per uso speciale (cfr. allegato II, parte A. punto 5.8.) SH Veicoli con accesso per sedie a rotelle (cfr allegato II, parte A, punto 5.5.) In ogni caso, a maggior ragione, il termine ALTRI USI indicato all'art. 142, può essere compreso anche usi speciali, visto che il nesso ALTRI USI = VEICOLI N2/3 più volte da te affermato non trova riscontro nelle normative. .......[:)]
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quote:Originally posted by Giuscot> Vedo che si sta avvicinando sempre più ad uno stile ben conosciuto! A quando l'attacco ai miei avvocati e alla mia professione? Non riuscendo LEI a portare argomentazioni valide vedo, come avvenuto in passato, che comincia a scaldarsi parecchio!! OooooOhhhh, perbacco!!!
Mi pare che secondo Calosci possiamo infrangere i limiti di velocità con le autocaravan di peso superiore a 35 quintali, perché lui ha tutta la "giurisprudenza" a favore, solo che l'ha solo lui e a noi non è dato sapere; secondo Calosci il Prof. medesimo va creduto in parola. >
quote: Per parte mia non mi convince l'analisi né nel Prof. né di TheDevil. A mio avviso restano sempre i soliti scogli irrisolti che si possono trovare contro in un ricorso (ricordo a Calosci che anche la PA quando vuole si sa difendere): >> Per il momento non lo ha fatto!! e per BEN TRE volte!!! Io continuo a viaggiare a regime M1 (50/90/110/130). So bene che l'amministrazione pubblica sa difendersi e sempre a spese del cittadino usando l'avvocatura di Stato!!! Per quello che mi riguarda sia in campo automobilistico sia in campo sindacal-lavorativo la P.A. pur reagendo in I, II e anche III grado ha sempre perso!!!! Che reagisca pure! La vittoria sarà ancora più meritata!
quote: 1) L'art. 47 al comma 1 afferma che ai fini del codice valgono le sue classificazioni; >> Tra le quali ci sono anche quelle del comma 2 dello stesso art. 47!!! Usa, infatti, il termine ALTRESÌ che significa: 1 (lett.) anche, inoltre 2 (ant.) similmente, parimenti.
quote: 2) Quando nel CDS si vuole fare espressamente riferimento alle categorie internazionali lo si fa; >> Davvero?
quote: 3) L'art. 142 comma 3 nel dire "le seguenti categorie..." le definisce seduta stante, senza rinvio ad altre disposizioni se non quelle degli art. da 48 in poi per la terminologia utilizzata; >> E in particolare al comma 3 lettere g-h parla di UNA SOLA CATEGORIA: TRASPORTO MERCI ED ALTRI USI. Ovvero sempre e solo alla CATEGORIA N 1/2. Non Mischia, come lei giustamente fa notare, DIFFERENTI CATEGORIE.
quote: 4) Le lettere g ed h sono quindi residuali ed assorbono tutti i veicoli tanto se destinati al trasporto merci tanto se destintati ad altri usi diversi dal trasporto merci cosi come nell'art. 103 del vecchio codice si faceva il parallelismo opposto ma sempre per assorbire in via residuale. >> Concordo, tuttavia, con questa affermazione che le lettere g-h assorbono i veicoli per ALTRI USI non destinati al trasporto merci facenti parte della CATEGORA N2/3. Il camper continua a non essere un ALTRI USI!!!! Il vecchio codice è abrogato da quello in vigore e non i interessa neppure sapere di cosa potesse parlare in via "residuale". Nel vecchio codice non c'erano le CATEGORIE INTERNAZIONALI.
quote: 5) La norma (l'art. 142) ha il fine di garantire la sicurezza stradale, se interpretata come dice Calosci, la norma direbbe che a parità di meccanica, peso, sistemi frenanti etc.etc., gli allestimenti finalizzati al trasporto merci "sono piu' perciolosi" di quelli destinati ad alloggio. Ciò sarebbe una palese incongruenza in considerazione del fatto che i veicoli destinati al trasporto di persone possono far danno oltre che agli altri utenti della strada anche ai suoi occupanti. Quindi la logica dovrebbe essere esattamente inversa e includere, quantomeno, i trasporti di persona a parità di massa. Pertanto il termine altri usi, logicamente, assorbe tutti gli altri usi diversi dal trasporto merci poiché parimenti pericolosi. >> Peccato che la stessa meccanica sia anche usata per veicoli fino a 35 quintali che viaggiano sempre o quasi in sovrappeso!!! Il camper NON È destinato all'alloggio!!! È destinato (destinazione d'uso) al TRASPORTO PERSONE adibibile anche all'alloggio!!! Non è la meccanica che rende pericolosa o meno la marcia, ma la DESTINAZIONE D'USO. Una cosa è il trasporto PERSONE un'altra il trasporto MERCI.
quote: Facendo proprio un principio testé espresso da Calosci, >> Che vizio quello senese!!! Io non mai parlato di meccanica o di allestimenti!!! Ho detto che la differenza è determinata dall'oggetto da trasportare!!! PERSONE oppure MERCI. Punto e basta!!!!
quote: non può egli aggiungere e far riferimento a categorie internazionali nel terzo comma dell'art. 142 quando queste non solo non vi sono citate ma è chiaro da altri articoli, che quando il codice vi ha voluto far riferimento le ha richiamate. >> Chiaro? forse dalle parti di Siena!!!!
quote: Concludo dicendo che a tutte le citazioni di Calosci in merito agli accadimenti che lo riguardano io rispondo ricordandogli che finché non dimostra, non di averli vinti, ma di averli almeno presentatiid="brown"> quei ricorsi (che lui dice, senza alcuna prova, di aver vinto), non può ritenere nemmeno lontanamente che io gli dia credito, piovessero rane e lombrichi. >> Ma allora il mio non è un sospetto!!! È una certezza!!! Non mi dica che si è andato a rileggere 4/5 anni di interventi per ricordare la storia dei mieri ricorsi vinti che solo dalle parti di Siena non riuscite ad aprire quando le inserisco!!! Bentornato)!!! Quando tornerà a pretendere di conoscere i miei avvocati, vedere tutti i miei carteggi, ecc... Quando ricomincerà col tormentone dell'art. 185, del campeggio e tutto il resto? Tra quanti post passerà alle offese personali?
quote: Oltretutto nessuno può usare le sue risultanze perché finché non sono provate semplicemente non esistono per qualsiasi giudice ed in qualsiasi procedimento. >> Ci si spassi pure con questi frutti!!! Buona notte!
quote:Originally posted by Prof. Antonio Calosci >> Un fiume di parole senza alcuna dimostrazione.
quote:Originally posted by Giuscot> Le ho portate!!! The Devil le portò!!! Porti lei le sue se ci riesce!!!
quote:Originally posted by Prof. Antonio Calosci >> Un fiume di parole senza alcuna dimostrazione.
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quote:Originally posted by Prof. Antonio Calosci> Io le ho portate. Lei non ha portato alcunché ed ha aggiunto i suoi fantomatici ricorsi per corroborare la sua tesi: li renda pubblici se veramente li ha altrimenti chiunque, ed io lo sono, può restare convinto che non esistono e che lei usa fare false citazioni per supportare tesi non sue, infatti ritengo che "LA" posizione espressa in modo più rigoroso sia quella di TheDevil non la sua alla quale si risponde, in sede di ricorso nel seguente modo: 1) L'art. 47 al comma 1 afferma che ai fini del codice valgono le sue classificazioni (48 e successivi); 2) Quando nel CDS si vuole fare espressamente riferimento alle categorie internazionali lo si fa, ad esempio nell'art. 172 non così nel 142; 3) L'art. 142 comma 3 nel dire "le seguenti categorie..." le definisce seduta stante, senza rinvio ad altre disposizioni se non quelle degli art. da 48 in poi per la terminologia utilizzata ma mai fa riferimento alle categorie internazionali che non risultato citate dalla norma stessa, eppure altrove (sempre il 172 lo si fa); 4) Le lettere g ed h sono quindi residuali ed assorbono tutti i veicoli tanto se destinati al trasporto merci tanto se destintati ad altri usi diversi dal trasporto merci cosi come nell'art. 103 del vecchio codice si faceva il parallelismo opposto ma sempre per assorbire in via residuale. 5) La norma (l'art. 142) ha il fine di garantire la sicurezza stradale, se interpretata come dice Calosci, la norma direbbe che a parità di meccanica, peso, sistemi frenanti etc.etc., gli allestimenti finalizzati al trasporto merci "sono piu' pericolosi" di quelli destinati ad alloggio. Ciò sarebbe una palese incongruenza in considerazione del fatto che i veicoli destinati al trasporto di persone possono fare un danno maggiore oltre che agli altri utenti della strada anche ai suoi occupanti in numero medio sempre maggiore del trasporto di persone. Quindi la logica dovrebbe essere esattamente inversa e includere, quantomeno, anche i trasporti di persone a parità di massa se non addirittura questi prima di tutto. 6) La lettera della norma (in italiano) non può che rendere il terzo comma lettera g/h come segue: i veicoli destinati al trasporto merci oppure destinati ad altri usi... quindi qualsiasi altro uso non essendo definito dal CDS il termine "ALTRI USI". Le lettere g/h sono pertanto ad assorbimento residuale. Pertanto il termine altri usi, logicamente, assorbe tutti gli altri usi diversi dal trasporto merci poiché parimenti pericolosi a parità di superamento del limite dei 35 quintali. A lei ho fatto un invito preciso e le dico che non le credo circa l'effettiva presentazione dei suoi ricorsi perché, sospetto, che lei non li abbia mai presentati. Se vuole smentirmi lei ha un solo mezzo: pubblichi i ricorsi con tanto di timbro di presentazione. Finché non lo fa non ha titolo per citarli nuovamente e da nessuna parte ammetterebbero la prova di un documento solo citato ma non prodotto. Ritengo che questo lei lo dovrebbe capire anche se fosse un analfabeta.
quote:Originally posted by Giuscot> Le ho portate!!! The Devil le portò!!! Porti lei le sue se ci riesce!!!
quote:Originally posted by Prof. Antonio Calosci >> Un fiume di parole senza alcuna dimostrazione.
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quote:Originally posted by Giuscot> Molto bene! Ha già fatto un passo avanti riconoscendo che le mie sono TESI!!! Coraggio un altro sforzo e alla fine riuscirà a capire pure il resto!
quote:Originally posted by Prof. Antonio Calosci> Io le ho portate. Lei non ha portato alcunché ed ha aggiunto i suoi fantomatici ricorsi per corroborare la sua tesi:
quote:Originally posted by Giuscot> Le ho portate!!! The Devil le portò!!! Porti lei le sue se ci riesce!!!
quote:Originally posted by Prof. Antonio Calosci >> Un fiume di parole senza alcuna dimostrazione.
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quote: li renda pubblici se veramente li ha altrimenti chiunque, ed io lo sono, può restare convinto che non esistono e che lei usa fare false citazioni per supportare tesi non sue, infatti ritengo che "LA" posizione espressa in modo più rigoroso sia quella di TheDevil non la sua alla quale si risponde, in sede di ricorso nel seguente modo: >> Non ho alcuna invidia nei confronti di The Devil e non mi interessa apparire più rigoroso ai suoi occhi!!!
quote: 1) L'art. 47 al comma 1 afferma che ai fini del codice valgono le sue classificazioni (48 e successivi); >> In sede di contro ricorso (cosa alla quale non mi spavento di certo di adire) si risponde: L'art. 47 è composto di due commi uno che parla di CLASSIFICAZIONI e uno di CATEGORIE indicate anche esse come CLASSIFICAZIONI e i due commi non sono uno più importante dell'altro in quanto collegati da un esplicito "ALTRESÌ".
quote: 2) Quando nel CDS si vuole fare espressamente riferimento alle categorie internazionali lo si fa, ad esempio nell'art. 172 non così nel 142; >> Questo è quello che dice lei ma non porta riferimenti normativi per avvalora la sua IPOTESI. Infatti, il 142 comma 3 analizza con precisione le varie CATEGORIE: lettera "a" = CATEGORIA L1 lettera "b" = trasporto MERCI PERICOLOSE su qualunque CATEGORIA (e questi veicoli non hanno neppure classificazione sul comma 1 del 47!!!!) lettera "c" = Macchine AGRICOLE (sottoclasse di una delle CATEGORIE N) le cita INDIPENDENTEMENTE DALLA MASSA!!!! lettera "d" = Particolare veicolo della categoria L2/3 lettera "e" = qualunque veicolo trainante un rimorchio che è CATEGORIA O lettera "f" = CATEGORIA M2/3 lettera "g" = CATEGORIA N2 lettera "h" = CATEGORIA N3 lettera "i" = CATEGORIA N2/3 usati ai sensi dell'art. 82 per trasportare persone (ovvero fuori della DESTINAZIONE D'USO prevista dall'omologazione) lettera "l" = CATEGORIA N2/3 a pieno carico. Rifacendo lo stesso lavoro con il comma 1 non ci sono possibilità di arrivare a conclusione perché pur combinandoli con gli articoli 48-60 resta una grande confusione!!! Infatti sotto la voce VEICOLI rientra qualunque automezzo a 4 ruote con motore!!!
quote: 3) L'art. 142 comma 3 nel dire "le seguenti categorie..." le definisce seduta stante, senza rinvio ad altre disposizioni se non quelle degli art. da 48 in poi per la terminologia utilizzata ma mai fa riferimento alle categorie internazionali che non risultato citate dalla norma stessa, eppure altrove (sempre il 172 lo si fa); >> Mi spiace deluderla ma lei ha fatto un clamoroso autogol!!! l'art. 142 NON DEFINISCE le categorie, ma dice che le SEGUENTI CATEGORIE devono viaggiare secondo precisi limiti. Le CATEGORIE sono definite nel COMMA 2 dell'art. 47. Altrimenti avrebbe dovuto parlare di CLASSIFICAZIONI!!!! Come sopra dimostrato il 142/3 segue la classificazione in CATEGORIE INTERNAZIONALI di cui al 42/2.
quote: 4) Le lettere g ed h sono quindi residuali ed assorbono tutti i veicoli tanto se destinati al trasporto merci tanto se destintati ad altri usi diversi dal trasporto merci cosi come nell'art. 103 del vecchio codice si faceva il parallelismo opposto ma sempre per assorbire in via residuale. >> Il vecchio codice è abrogato dall'attuale che non ha nessun rinvio al precedente codice!!! Nel precedente codice non c'erano le CATEGORIE INTERNAZIONALI. Dopo la FERREA DIMOSTRAZIONE che le ho fornito poco più sopra il 142/3 non può avere nessun contenuto residuale!!!! In ogni caso i veicoli M1/2/3 non ricadono MAI sotto la voce ALTRI USI!!!! Vedasi art. 82.
quote: 5) La norma (l'art. 142) ha il fine di garantire la sicurezza stradale, se interpretata come dice Calosci, la norma direbbe che a parità di meccanica, peso, sistemi frenanti etc.etc., gli allestimenti finalizzati al trasporto merci "sono piu' pericolosi" di quelli destinati ad alloggio. Ciò sarebbe una palese incongruenza in considerazione del fatto che i veicoli destinati al trasporto di persone possono fare un danno maggiore oltre che agli altri utenti della strada anche ai suoi occupanti in numero medio sempre maggiore del trasporto di persone. Quindi la logica dovrebbe essere esattamente inversa e includere, quantomeno, anche i trasporti di persone a parità di massa se non addirittura questi prima di tutto. >> Certo che ormai lei è arrivato alla frutta! Non avendo argomenti ha riscritto pari pari il suo precedente post. Sull'argomento le avevo risposto già e non posso esimermi dal ripeterglielo col copia-incolla. Peccato che la stessa meccanica sia anche usata per veicoli fino a 35 quintali che viaggiano sempre o quasi in sovrappeso!!! Il camper NON È destinato all'alloggio!!! È destinato (destinazione d'uso) al TRASPORTO PERSONE adibibile anche all'alloggio!!! Non è la meccanica che rende pericolosa o meno la marcia, ma la DESTINAZIONE D'USO. Una cosa è il trasporto PERSONE un'altra il trasporto MERCI. E vai con i buchi nell'acqua in stile senese!!!!
quote: 6) La lettera della norma (in italiano) non può che rendere il terzo comma lettera g/h come segue: i veicoli destinati al trasporto merci oppure destinati ad altri usi... quindi qualsiasi altro uso non essendo definito dal CDS il termine "ALTRI USI". Le lettere g/h sono pertanto ad assorbimento residuale. >> Quando riuscirà a dimostrare che un veicolo M1 - autocaravan - è un "ALTRI USI" le daremo ragione. Altrimenti le riserve d'acqua del senese saranno piene di tentativi di buchi!!!!
quote: Pertanto il termine altri usi, logicamente, assorbe tutti gli altri usi diversi dal trasporto merci poiché parimenti pericolosi a parità di superamento del limite dei 35 quintali. >> toh!!!! la stessa logica senese di Franco IV e o nonno!!!! A Siena deve esserci una vera e propria pandemia!!! Trovi, se ci riesce la dimostrazione" altrimenti continuerà a fare buchi nell'acqua!!!
quote: A lei ho fatto un invito preciso e le dico che non le credo circa l'effettiva presentazione dei suoi ricorsi perché, sospetto, che lei non li abbia mai presentati. >> E davvero pensa che di quel che crede LEI a me possa davvero fregare qualche cosa?
quote: Se vuole smentirmi lei ha un solo mezzo: pubblichi i ricorsi con tanto di timbro di presentazione. >> Vedo che è poco avvezzo ai ricorsi!!! Al massimo potrei mostare (se davvero volessi) la cartolina di ritorno della raccomandata!!! MA da quella non evince il contenuto del ricorso!!! Per giunta uno di questi ricorsi l'ho inviato tramite il sistema posta certificata con firma digitale come prevede la legge!!!
quote: Finché non lo fa non ha titolo per citarli nuovamente e da nessuna parte ammetterebbero la prova di un documento solo citato ma non prodotto. Ritengo che questo lei lo dovrebbe capire anche se fosse un analfabeta. >> Capisco che lei fin dai tempi di "o nonno", poi attraverso l'alias "Franco IV", non riesce ancora oggi a dimostrare NULLA DI NULLA. Cominci a dimostrare che ALTRI USI vale anche per i trasporto persone M1/2/3!!!! Allora, dopo tale dimostrazione, qualunque ricorso io abbia presentato o non presentato sarà comunque perdente. Fino a quel giorno, si rassegni, i mie ricorsi non potranno che essere SEMPRE E SOLO vincenti. A quanto pare neppure in ambito prefettizio hanno dimostrato che ALTRI USI possa essere esteso ai veicoli M1. E adesso dopo questo ennesimo inutile SUO buco nell'acquedotto senese cosa intende fare? Ripresenterà ancora un copia-incolla delle sue arrampicate sugli specchi!!! Buona giornata!
quote:Originally posted by Prof. Antonio Calosci Infatti, il 142 comma 3 analizza con precisione le varie CATEGORIE: lettera "a" = CATEGORIA L1 lettera "b" = trasporto MERCI PERICOLOSE su qualunque CATEGORIA (e questi veicoli non hanno neppure classificazione sul comma 1 del 47!!!!) lettera "c" = Macchine AGRICOLE (sottoclasse di una delle CATEGORIE N) le cita INDIPENDENTEMENTE DALLA MASSA!!!! lettera "d" = Particolare veicolo della categoria L2/3 lettera "e" = qualunque veicolo trainante un rimorchio che è CATEGORIA O lettera "f" = CATEGORIA M2/3 lettera "g" = CATEGORIA N2 lettera "h" = CATEGORIA N3 lettera "i" = CATEGORIA N2/3 usati ai sensi dell'art. 82 per trasportare persone (ovvero fuori della DESTINAZIONE D'USO prevista dall'omologazione) lettera "l" = CATEGORIA N2/3 a pieno carico. >> Alla faccia della precisione.......[:)] lettera "a" = CATEGORIA L1e – L2e lettera "b" = CATEGORIA L5e - L7e - N1 – N2 – N3 lettera "c" = le macchine agricole non sono classificate in base alle categorie internazionali lettera "d" = CATEGORIA L7e lettera "e" = CATEGORIA M1 - M2 - M3 - N1 – N2 – N3 + CATEGORIA O lettera "f" = CATEGORIA M3 lettera "g" = CATEGORIA N2 - CATEGORIA (ALTRI USI) lettera "h" = CATEGORIA N3 - CATEGORIA (ALTRI USI) lettera "i" = CATEGORIA N2 – N3 lettera "l" = CATEGORIA N3 a pieno carico. Come vedi, anche le autovetture ed i camper, in determinate condizioni, sono vincolati dai limiti di velocità. Inoltre ad ogni lettera non corrisponde una determinata categoria e pertanto non puoi sostenere che il 142 comma 3 analizza con precisione le varie CATEGORIE.......[:)] Naturalmnte mi astengo di indicare (ALTRI USI), altrimenti ricominci ad invocare L'ART. 82 - USO COMMERCIALE - DESTINAZIONE ECONOMICA - ALTRE UTILIZZAZIONI COMMERCIALI - RICORSI ACCOLTI e chi più ne ha più ne metta........[:D]
quote:Originally posted by Prof. Antonio Calosci E adesso dopo questo ennesimo inutile SUO buco nell'acquedotto senese cosa intende fare? Ripresenterà ancora un copia-incolla delle sue arrampicate sugli specchi!!! Buona giornata! >> Mammamia quante farneticazioni con "tre lauree". Mi riservo di indicare, punto per punto, perché sono farneticazioni.
quote:Originally posted by fbomped> No. Sono limitati in velocità solo quando trainano un rimorchio (che non sia un carrello appendice perché in tal caso la velocità è quella del comma 1). Ovvero è il rimorchio, qualunque esso sia, che limita la velocità!
quote:Originally posted by Prof. Antonio Calosci Infatti, il 142 comma 3 analizza con precisione le varie CATEGORIE: lettera "a" = CATEGORIA L1 lettera "b" = trasporto MERCI PERICOLOSE su qualunque CATEGORIA (e questi veicoli non hanno neppure classificazione sul comma 1 del 47!!!!) lettera "c" = Macchine AGRICOLE (sottoclasse di una delle CATEGORIE N) le cita INDIPENDENTEMENTE DALLA MASSA!!!! lettera "d" = Particolare veicolo della categoria L2/3 lettera "e" = qualunque veicolo trainante un rimorchio che è CATEGORIA O lettera "f" = CATEGORIA M2/3 lettera "g" = CATEGORIA N2 lettera "h" = CATEGORIA N3 lettera "i" = CATEGORIA N2/3 usati ai sensi dell'art. 82 per trasportare persone (ovvero fuori della DESTINAZIONE D'USO prevista dall'omologazione) lettera "l" = CATEGORIA N2/3 a pieno carico. >> Alla faccia della precisione.......[:)] lettera "a" = CATEGORIA L1e – L2e lettera "b" = CATEGORIA L5e - L7e - N1 – N2 – N3 (non saprei se qui hai ragione perché la lettera "b" indica un generico "AUTOVEICOLI" comunque la cosa non mi interessa più di tanto visto che non ho intenzione di trasportare merci pericolose con camper/auto)id="size3">id="red"> lettera "c" = le macchine agricole non sono classificate in base alle categorie internazionali (Le macchine agricole sono inquadrate nella N1/2/3)id="size3">id="red"> lettera "d" = CATEGORIA L7e lettera "e" = CATEGORIA M1 - M2 - M3 - N1 – N2 – N3 + CATEGORIA O lettera "f" = CATEGORIA M3 (giusta precisazione perché la M2 arriva fino a 5 t. mentre la lettera "f" impone limiti solo oltre le 8 t. che è già M3)id="green">id="size3"> lettera "g" = CATEGORIA N2 - CATEGORIA (ALTRI USI) (La categoria ATRI USI non esiste in nessuna legge e ALTRI USI è sempre N2/3)id="size3">id="red"> lettera "h" = CATEGORIA N3 - CATEGORIA (ALTRI USI) (La categoria ATRI USI non esiste in nessuna legge e ALTRI USI è sempre N2/3)id="size3">id="red"> lettera "i" = CATEGORIA N2 – N3 lettera "l" = CATEGORIA N3 a pieno carico. Come vedi, anche le autovetture ed i camper, in determinate condizioni, sono vincolati dai limiti di velocità. Inoltre ad ogni lettera non corrisponde una determinata categoria e pertanto non puoi sostenere che il 142 comma 3 analizza con precisione le varie CATEGORIE.......[:)]
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quote: Naturalmnte mi astengo di indicare (ALTRI USI), altrimenti ricominci ad invocare L'ART. 82 - USO COMMERCIALE - DESTINAZIONE ECONOMICA - ALTRE UTILIZZAZIONI COMMERCIALI - RICORSI ACCOLTI e chi più ne ha più ne metta........[:D] >> In realtà lo hai fatto specificando AUTONOMAMENTE E SENZA IL SUPPORTO DELLA LEGGE "categoria (ALTRI USI).!!! Nuova invenzione!!! Nel tuo "quote" ho inserito in ROSSOid="red"> le considerazioni alle cose non sorrette da specifiche normative e leggi, mentre in VERDEid="green"> le precisazioni corrette che tu hai rilevato. Ciao
quote:Originally posted by Prof. Antonio Calosci Alla faccia della precisione.......[:)] lettera "b" = CATEGORIA L5e - L7e - N1 – N2 – N3 (non saprei se qui hai ragione perché la lettera "b" indica un generico "AUTOVEICOLI" comunque la cosa non mi interessa più di tanto visto che non ho intenzione di trasportare merci pericolose con camper/auto)id="size3">id="red"> >> b) autoveicoli o motoveicoli id="red"> utilizzati per il trasporto delle merci pericolose rientranti nella classe 1 figurante in allegato all'accordo di cui all'articolo 168, comma 1, quando viaggiano carichi: 50 km/h fuori dei centri abitati; 30 km/h nei centri abitati;
quote: lettera "c" = le macchine agricole non sono classificate in base alle categorie internazionali (Le macchine agricole sono inquadrate nella N1/2/3)id="size3">id="red"> >> Art 47 comma 2 I veicoli a motore e i loro rimorchi, di cui al comma 1, lettere e), f), g), h), i) e n) sono altresì classificati come segue in base alle categorie internazionali: Manca la lettera l) quella delle macchine agricole, quindi sono escluse dalla classificazione....
quote: lettera "g" = CATEGORIA N2 - CATEGORIA (ALTRI USI) (La categoria ATRI USI non esiste in nessuna legge e ALTRI USI è sempre N2/3)id="size3">id="red"> lettera "h" = CATEGORIA N3 - CATEGORIA (ALTRI USI) (La categoria ATRI USI non esiste in nessuna legge e ALTRI USI è sempre N2/3)id="size3">id="red"> >> Sì, hai ragione non esiste alcuna legge che equipara ATRI USI = N2/3 ........[:)]
quote:Originally posted by fbomped> lettera "a" = CATEGORIA L1e – L2e lettera "b" = CATEGORIA L5e - L7e - N1 – N2 – N3 (tutte in trasporto di merci pericolose)id="red"> lettera "c" = le macchine agricole non sono classificate in base alle categorie internazionali lettera "d" = CATEGORIA L7e lettera "e" = CATEGORIA M1 - M2 - M3 - N1 – N2 – N3 + CATEGORIA O lettera "f" = CATEGORIA M3>8tid="red"> lettera "g" = CATEGORIA N2 - CATEGORIA (ALTRI USI) [1]id="red"> lettera "h" = CATEGORIA N3 -
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quote:Originally posted by fbomped> Appunto AUTOVEICOLI e motoveicoli!!! Nessuno escluso!
quote:Originally posted by Prof. Antonio Calosci Alla faccia della precisione.......[:)] lettera "b" = CATEGORIA L5e - L7e - N1 – N2 – N3 (non saprei se qui hai ragione perché la lettera "b" indica un generico "AUTOVEICOLI" comunque la cosa non mi interessa più di tanto visto che non ho intenzione di trasportare merci pericolose con camper/auto)id="size3">id="red"> >> b) autoveicoli o motoveicoli id="red"> utilizzati per il trasporto delle merci pericolose rientranti nella classe 1 figurante in allegato all'accordo di cui all'articolo 168, comma 1, quando viaggiano carichi: 50 km/h fuori dei centri abitati; 30 km/h nei centri abitati;
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quote:> Appena mi capita l'occasione darò un'occhiata a qualche libretto di circolazione. Ti riferirò.quote: lettera "c" = le macchine agricole non sono classificate in base alle categorie internazionali (Le macchine agricole sono inquadrate nella N1/2/3)id="size3">id="red"> >> Art 47 comma 2 I veicoli a motore e i loro rimorchi, di cui al comma 1, lettere e), f), g), h), i) e n) sono altresì classificati come segue in base alle categorie internazionali: Manca la lettera l) quella delle macchine agricole, quindi sono escluse dalla classificazione....
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quote:> Veramente la mia frase andava letta in modo differente! Colpa mia non ho messo un virgola o un punto! Lo faccio ora. La categoria ATRI USI non esiste in nessuna legge. ALTRI USI è sempre N2/3) [:)]quote: lettera "g" = CATEGORIA N2 - CATEGORIA (ALTRI USI) (La categoria ATRI USI non esiste in nessuna legge e ALTRI USI è sempre N2/3)id="size3">id="red"> lettera "h" = CATEGORIA N3 - CATEGORIA (ALTRI USI) (La categoria ATRI USI non esiste in nessuna legge e ALTRI USI è sempre N2/3)id="size3">id="red"> >> Sì, hai ragione non esiste alcuna legge che equipara ATRI USI = N2/3 ........[:)]
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quote:Originally posted by TheDevil> Resterebbe da spiegare per quale motivo il comma 3 dell'art. 142 tratta le descrizioni che seguono dalle lettere a) fino alla i) con il rango di CATEGORIE: ... Comma 3) Le seguenti categorie di veicoli non possono superare le velocita' sottoindicate.. Ma fossero le singole lettere degli articoli da 48 a 57 le Categorie di veicoli del CDS e l'autocaravan è una categoria a parte rispetto alle autovetture?
quote:Originally posted by fbomped> lettera "a" = CATEGORIA L1e – L2e lettera "b" = CATEGORIA L5e - L7e - N1 – N2 – N3 (tutte in trasporto di merci pericolose)id="red"> lettera "c" = le macchine agricole non sono classificate in base alle categorie internazionali lettera "d" = CATEGORIA L7e lettera "e" = CATEGORIA M1 - M2 - M3 - N1 – N2 – N3 + CATEGORIA O lettera "f" = CATEGORIA M3>8tid="red"> lettera "g" = CATEGORIA N2 - CATEGORIA (ALTRI USI) [1]id="red"> lettera "h" = CATEGORIA N3 -
>CATEGORIA (ALTRI USI)[2]id="red"> lettera "i" = CATEGORIA N2>5tid="red"> – N3 (entrambe in trasporto persone)id="red"> lettera "l" = CATEGORIA N3 (mezzi d'opera)id="red"> a pieno carico. ------------------------------ [1]id="red"> Per il significato "residuale" dell'espressione ALTRI USI alla lettera g, restano disponibili per la scelta le CATEGORIE: - M1>3,5t - M2 - M3<8t - N2<5t(in trasporto persone). [2]id="red"> I veicoli oltre 12t. sono M3 oppure N3; se gli M3 sono alla lettera f e gli N3 alla lettera h, non ci sono ALTRI USI "residuali" alla lettera h.
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quote:Originally posted by TheDevil> Fin dalla mia "new entry" ho sempre sostenuto che non si può interpretare le varie lettere in base alla classificazione internazionale. Infatti la tua analisi lo dimostra. Stessa cosa se lo facessi in base alle categorie della patente.. lettera "a" = CATEGORIA L1e – L2e (patentino)id="red"> lettera "b" = CATEGORIA L5e - L7e - N1 – N2 – N3 (Abilitazione ADR)id="red"> lettera "c" = le macchine agricole non sono classificate in base alle categorie internazionali (patente B)id="red"> lettera "d" = CATEGORIA L7e (patente A)id="red"> lettera "e" = CATEGORIA M1 - M2 - M3 - N1 – N2 – N3 + CATEGORIA O (patente E)id="red"> lettera "f" = CATEGORIA M3 (patente D)id="red"> lettera "g" = CATEGORIA N2 (patente C)id="red"> lettera "h" = CATEGORIA N3 (patente C)id="red"> lettera "i" = CATEGORIA N2 – N3 (patente C)id="red"> lettera "l" = CATEGORIA N3 a pieno carico. (patente C)id="red"> In questa maniera posso affermare che il camper over 35 in base alla categoria della patente è da considerare tra i veicoli di cui alla lettera g. Ma per me non è così. Bisogna ricercare ALTRI USI i "residuali" tra gli autoveicoli (art. 54) non espressamente indicati nelle lettere specifiche. Art. 54 lett a) autovetture (NO perchè under 35) lett b) autobus (NO perchè già richiamato) lett c) promiscuo (NO perchè under 35) lett d) SI lett e) SI lett f) SI lett g) SI lett h-i-l) NO perchè già richiamati lett m) autocaravan (SI solo over 35) ecc. Buona notte....[:)]
------------------------------ [1]id="red"> Per il significato "residuale" dell'espressione ALTRI USI alla lettera g, restano disponibili per la scelta le CATEGORIE: - M1>3,5t - M2 - M3<8t - N2<5t(in trasporto persone). [2]id="red"> I veicoli oltre 12t. sono M3 oppure N3; se gli M3 sono alla lettera f e gli N3 alla lettera h, non ci sono ALTRI USI "residuali" alla lettera h. >
quote:Originally posted by Giuscot> L'avevo predetto che prima o poi sarebbe arrivato a tirar fuori il vecchio tormentone!!! (quello che le autocaravan non sono autovetture) Peccato per lei che il camper è M1 e sta scritto in ogni libretto!!!! Ora si ricomincerà anche con l'art. 185 all'insegna del tutti in campeggio!!!! P.S. Beccato in fragranza di reato prima che cancellasse il messaggio!!! [8D][8D]
Resterebbe da spiegare per quale motivo il comma 3 dell'art. 142 tratta le descrizioni che seguono dalle lettere a) fino alla i) con il rango di CATEGORIE: ... Comma 3) Le seguenti categorie di veicoli non possono superare le velocita' sottoindicate.. Ma fossero le singole lettere degli articoli da 48 a 57 le Categorie di veicoli del CDS e l'autocaravan è una categoria a parte rispetto alle autovetture? >
quote: l'art. 172 è uno dei due o tre articoli in cui c'è un richiamo espresso alle categorie internazionali: >>
quote: art. 138, co. 10 (si riferisce alle categorie M2, M3) >>
quote:Originally posted by Prof. Antonio Calosci> AUTOVEICOLI per trasporti specifici di cui al'art. 203 comma 1 lettera i) del regolamento (.....per il trasporto di materie pericolose ai sensi dell'ADR....) quindi essendo cose = Categoria N Nel caso fosse la suocera (materia pericolosa) = persone allora Categoria M.......[:D]
quote:Originally posted by fbomped> Appunto AUTOVEICOLI e motoveicoli!!! Nessuno escluso!
quote:Originally posted by Prof. Antonio Calosci Alla faccia della precisione.......[:)] lettera "b" = CATEGORIA L5e - L7e - N1 – N2 – N3 (non saprei se qui hai ragione perché la lettera "b" indica un generico "AUTOVEICOLI" comunque la cosa non mi interessa più di tanto visto che non ho intenzione di trasportare merci pericolose con camper/auto)id="size3">id="red"> >> b) autoveicoli o motoveicoli id="red"> utilizzati per il trasporto delle merci pericolose rientranti nella classe 1 figurante in allegato all'accordo di cui all'articolo 168, comma 1, quando viaggiano carichi: 50 km/h fuori dei centri abitati; 30 km/h nei centri abitati;
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quote:Originally posted by Giuscot> Ipse dixt!!! In ogni caso anche second la SUA trattazione in nessuna delle lettere del 142/3 c'è un riferimento a 54 lettera "m"!!!! Lei stesso parla di autoveicoli e quando le fa comodo scrive una lettera che secondo lei dovrebbe essere per un qualche cosa, quando non le fa comodo cita l'art. 54 nel suo complesso che tratta di tutti gli autoveicoli con motore e almeno 4 ruote!!!
Inoltre, l’art. 142 nel riferirsi ai veicoli dalle lettere a/i riporta i seguenti termini rinvenibili negli articoli da 48 a 57 del codice della strada: ciclomotori (52) autoveicoli (54) motoveicoli (53) macchine agricole (57) macchine operatrici (58) treni costituiti da un autoveicolo e da un rimorchio di cui alle lettere h), i) e l) dell'art. 54 (appunto 54 h, i, l) autobus (54 b ) filobus (55) autoveicoli (54) destinati al trasporto di cose o ad altri usi autocarri (54 d) In nessuna parte è citata alcuna categoria internazionale.id="red"> Per quanto detto non è assumibile alcuna classificazione internazionale per interpretare il comma 3 dell’art. 142 semplicemente perché se il legislatore avesse voluto si sarebbe regolato come per gli articoli 138 o il 172 e ben poteva farlo nel momento in cui ha emendato l'art. 142 nel 1993id="red">. Le categorie internazionali con il comma 3 dell'art. 142 non ci "azzeccano" niente. >
quote: P.S. in modifica: l'esserci un parallelimso tra le lettere del comma 3 dell'art. 142 e altri fattori o insiemi di definizioni, non autorizzano a far riferimento a questi altri ambiti poiché la norma deve essere prima di tutto interpretata per il senso dello scritto, per il significato delle parole e l'intezione del legislatore (art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale). >> Lei faceva parte del pool di legislatori? Ha sotto mano tutto l'iter parlamentare e l'iter in commissione per arrivare sostenere che quello da lei citato è il VOLERE DEL LEGISLATORE??? Bene ci fornisca i link presso il Parlamento Italiano!!! Ho provato a cercare qualche cosa ma dei lavori non ho trovato nulla!!!!
quote: L'esempio fatto da fbomped la dice lunga su quanto può protare fuori strada l'abbandonare i criteri di base sull'interpretazione della legge con un parallelismo che la legge non indica affatto anzi espressamente esclude (art. 47 comma 1). >> Ora si!!! Comma 1 o comma 2? Se esclude il comma 1 sono perfettamente concorde con lei!!! Se invece intendeva escludere il comma 2 ha rifatto un altro buco nell'acqua!!!