quote:Originally posted by Prof. Antonio Calosci Ora si!!! Comma 1 o comma 2? Se esclude il comma 1 sono perfettamente concorde con lei!!! Se invece intendeva escludere il comma 2 ha rifatto un altro buco nell'acqua!!! >> Come al solito lei non ha capito nulla: se lei non riesce a dare una risposta giuridicamente impeccabile sul perché gli art. 172 e 138 citano specificamente le categorie internazionali ed il 142 no! Nonostante siano stati uno modificato con la stessa legge che ha mofidicato anche l'art. 142 senza però cambiare in quest'ultimo i riferimenti del terzo comma, mentre l'altro è così fin dal 1992 quando è stato redatto il codice ed anche l'art. 142 ma il 138 cita le cat. internazionali ed il 142 no! Ecco, se non riesce, lei non la spunta in giudizio con chi le fa la stessa mia osservazione perchè vale il principio che se la legge avesse voluto far riferimento alle catgorie internazionali nel 142 lo avrebbe fatto, come appunto ha fatto chiaramente e senza timore di smentita negli articoli 172 e 138. Se non le è chiaro questo concetto non so che farle, eppure è un concetto base per l'interpretazione della legge.
quote:Originally posted by Giuscot> Mi permetto di trascrivere un messaggio che ho postato su questo forum alcuni giorni fa. Effettivamente concordo con lei quando dice che il cds cita le categorie internazionali in pochissimi articoli (due o tre), mentre la parola "categorie" è richiamata in moltissimi articoli: Per TheDevil. Premetto che nel legiferare alcune materie, una tecnica legislativa che sta prendendo sempre più piede è quella di dare nel primo articolo la definizione di tutte le espressioni che poi si trovano nei restanti articoli. Altrettanto lo vedo fare dagli avvocati quando devono redigere contratti complessi, magari lunghi decine e decine di pagine. Il codice della strada, purtroppo, non ha alcun articolo in cui dà la definizione delle espressioni in esso usate. Ho fatto una ricerca e l'espressione "CATEGORIE" (al plurale) viene utilizzata nei seguenti articoli. Data la loro quantità è possibile che me ne sia scappato qualcuno. Categorie di veicoli a motore: • art. 2, co. 3, lett. a) e b) • art. 80, co. 1 categorie di veicoli • art. 3, n. 17) • art. 3, n. 54) • art. 6, co. 4, lett. c) • art. 7, co. 1, lett. b) • art. 7, co. 9 • art. 8, co. 1 art. 122, co. 1 e co. 2 • art. 142, co. 3 • art. 149, co. 2 • art. 151, lett. p) • art. 151, lett. p-bis) • art. 172, co. 1 • art. 172, co. 3 • art. 172, co. 6 • art. 172, co. 7 l'art. 172 è uno dei due o tre articoli in cui c'è un richiamo espresso alle categorie internazionali • art. 175, co. 4 • art. 175, co. 5 categorie internazionali, art. 47, co. 2 categorie previste dall’art. 54 per gli autoveicoli art. 59, ultimo co., parla di categorie succitate con riferimento ai veicoli con caratteristiche atipiche categorie di macchine agricole, art. 107, co. 1 categorie (definizione generica), art. 116, co. 3 categorie di veicoli diversi, art. 116, co. 7 art. 138, co. 10 (si riferisce alle categorie M2, M3) art. 138, 12 bis categorie di velocipedi, art. 182, co. 9 art. 55, che definisce i filoveicoli, al co. 2 rimanda alle categorie previste dall'art. 54 (I filoveicoli possono essere distinti, compatibilmente con le loro caratteristiche, nelle categorie previste dall'art. 54 per gli autoveicoli). Come vedi, The Devil, ci sono una miriade di categorie. In particolare mi ha colpito l'espressione al plurale "categorie" per i velocipedi e per i filoveicoli. Ciò detto, sono sempre più confuso nel ritenere l'autocaravan come veicolo a motore espressamente appartenente ad una delle quattro categorie internazionali L, M, N e O, ed in particolare alla M in tutto e per tutto equiparato alle autovetture. Mi sembra che il nostro legislatore, quando parla di categoria, non si riferisca soltanto a poche categorie, ma ad una miriade. Tant'è che esistono pure le categorie di velocipedi.
quote:Originally posted by Prof. Antonio Calosci Ora si!!! Comma 1 o comma 2? Se esclude il comma 1 sono perfettamente concorde con lei!!! Se invece intendeva escludere il comma 2 ha rifatto un altro buco nell'acqua!!! >> Come al solito lei non ha capito nulla: se lei non riesce a dare una risposta giuridicamente impeccabile sul perché gli art. 172 e 138 citano specificamente le categorie internazionali ed il 142 no! Nonostante siano stati uno modificato con la stessa legge che ha mofidicato anche l'art. 142 senza però cambiare in quest'ultimo i riferimenti del terzo comma, mentre l'altro è così fin dal 1992 quando è stato redatto il codice ed anche l'art. 142 ma il 138 cita le cat. internazionali ed il 142 no! Ecco, se non riesce, lei non la spunta in giudizio con chi le fa la stessa mia osservazione perchè vale il principio che se la legge avesse voluto far riferimento alle catgorie internazionali nel 142 lo avrebbe fatto, come appunto ha fatto chiaramente e senza timore di smentita negli articoli 172 e 138. Se non le è chiaro questo concetto non so che farle, eppure è un concetto base per l'interpretazione della legge.
>
quote:Originally posted by fbomped m) autocaravan = lett g)h) - ALTRI USI = destinazione trasporto e alloggioid="red"> persone >> La metterei così. Comunque mi ha tolto la penna di mano, era il lavoro che mi accingevo a fare. Grazie.
quote:Originally posted by chorus Mi permetto di trascrivere un messaggio che ho postato su questo forum alcuni giorni fa. >> Infatti ho citato il suo riferimento nel mio precedente intervento. Con il mio, cui si lei riferisce, era mia intenzione esclsusiva eliminare dal terreno la questione "a quale categorie si riferisce l'art. 142 comma 3". Non a quelle internazionali, altrimenti lo avrebbe fatto come ha fatto nel 172 e 138. Su questo, io ritengo, per quanto si sbraiti, e ci scomponga nel linguaggio e nei toni, non c'è partita. Le categorie internazioni con il 142 non ci azzeccano. E' coerente invece l'interpretazione di fbomped e l'inciso che ho già dichiarato prima ove ho affermato che è lo stesso comma 3 nel riferirsi alle sue elencazioni che le chiama "seguenti categorie". Sono pertanto quelle le categorie non si deve cercare altrove. Grazie e saluti.
quote:Originally posted by fbomped> ALTRI USI = DESTINAZIONE TRASPORTO PERSONE? Ma che stai dicendo???? Art. 82: 1. Per destinazione del veicolo s'intende la sua utilizzazione in base alle caratteristiche tecniche. (ovvero un M1 non è ALTRI USI, ma è DESTINATO AL TRASPORTO PERSONE)id="red"> 2. Per uso del veicolo s'intende la sua utilizzazione economica. (ovvero non rientrano negli ALTRI USI i trasporto persone)id="red"> Le deduzioni che tu hai portato avanti sono solo nella tua fantasia e non hanno alcun sostegno da parte di nessuna norma! le lettere g-h del 142/3 sono indirizzate sole ed esclusivamente a veicoli della CATEGORIA N (Trasporto merci e ALTRI USI). Ciao
Elenco degli autoveicoli distinti dall'art. 54 corredato dai riferimenti dell'art. 142 comma 3: a) autovetture = lett g)h) (1) ALTRI USI = destinazione trasporto persone b) autobus = lett f) c) autoveicoli per trasporto promiscuo = lett g) (2) ALTRI USI = destinazione trasporto promiscuo d) autocarri = lett g)h) e) trattori stradali = lett g)h) ALTRI USI = destinazione traino rimorchi o semirimorchi f) autoveicoli per trasporti specifici = lett g)h) ALTRI USI = destinazione trasporti specifici g) autoveicoli per uso speciale = lett g)h) - ALTRI USI = destinazione uso speciale h) autotreni = lett e) i) autoarticolati = lett e) l) autosnodati = lett e) m) autocaravan = lett g)h) - ALTRI USI = destinazione trasporto persone n) mezzi d'opera = lett g)h) se scarichi e isolati (1) Anche se non mi risulta che in Europa abbiano immatricolato autovetture over 35 (esempio SUV 4x4 americani da 7 posti e 38 q.), ciò non toglie l'eventuale applicazione della norma. (2) Nel caso di autoveicoli a trazione elettrica. E' evindente che l'intepretazione del termine ALTRI USI in base alla destinazione risulta più logico, perchè alle lettere g)h) vengono richiamati gli autoveicoli: - destinati al trasporto di cose (AUTOCARRI e MEZZI D'OPERA se isolati e scarichi); - o ALTRI USI (vedi sopra) Inoltre così viene rispettata la famosa regola che M1 = autovetture = camper ecc.. Infatti in base a questa logica interpretazione un SUV over 35 q., al pari di un camper over 35, di una autoambulanza over 35, di un autoveicolo destinato al trasporto detenuti over 35 ecc. devono rispettare lo stesso limite di velocità: 80 - 100 .......[:)] Grazie per gli applausi...........[:D] >
quote:Originally posted by Giuscot> Da quale pulpito!!! (riconosco lo stile inconfondibile di sua sanità!!!)
quote:Originally posted by Prof. Antonio Calosci Ora si!!! Comma 1 o comma 2? Se esclude il comma 1 sono perfettamente concorde con lei!!! Se invece intendeva escludere il comma 2 ha rifatto un altro buco nell'acqua!!! >> Come al solito lei non ha capito nulla:
>
quote: se lei non riesce a dare una risposta giuridicamente impeccabile sul perché gli art. 172 e 138 citano specificamente le categorie internazionali ed il 142 no! Nonostante siano stati uno modificato con la stessa legge che ha mofidicato anche l'art. 142 senza però cambiare in quest'ultimo i riferimenti del terzo comma, mentre l'altro è così fin dal 1992 quando è stato redatto il codice ed anche l'art. 142 ma il 138 cita le cat. internazionali ed il 142 no! Ecco, se non riesce, lei non la spunta in giudizio con chi le fa la stessa mia osservazione perchè vale il principio che se la legge avesse voluto far riferimento alle catgorie internazionali nel 142 lo avrebbe fatto, come appunto ha fatto chiaramente e senza timore di smentita negli articoli 172 e 138. >> Chi vivrà vedrà!!! ...e glielo dice chi non ha mai perso in nessun campo una sola causa!!!
quote: Se non le è chiaro questo concetto non so che farle, eppure è un concetto base per l'interpretazione della legge. >> Sono felice per lei che ha trovato la pietra filosofale di "o nonno" e "Franco IV"!!!!
quote:Originally posted by Giuscot> A riecco il tormentone di "o nonno" e del suo alias eminenza "Franco IV"!!! La Destinazione d'uso è il TRASPORTO PERSONE. Aktra cosa se può essere adibito DA FERMO anche ad alloggio!!! Continua a non rientrare negli USI!!! Legga con attenzione l'art. 82!!!! Si rassegni!!! Se ne faccia una ragione!! Non serve fare buchi nell'acqua!!! Si rilassi!!! Faccia come le pare!!!
quote:Originally posted by fbomped m) autocaravan = lett g)h) - ALTRI USI = destinazione trasporto e alloggioid="red"> persone >> La metterei così. Comunque mi ha tolto la penna di mano, era il lavoro che mi accingevo a fare. Grazie.
>
quote:Originally posted by fbomped> Ti devo nuovamente ringraziare perche', con la tua partecipazione al forum, sto ottenendo le risposte ad alcuni quesiti che ho posto invano nel passato su questa stessa materia ad altri iscritti nel forum, che sostenevano la tua stessa opinione riguardo al significato di valore residuale per l'espressione ALTRI USI. Ieri, di tua iniziativa, mi hai dato l'opportunita' di esaminare la tua lettura "altresì" dell'art. 142/3 CdS, cioe' sulla base delle categorie internazionali. Infatti, fermo restando che il predetto comma debba rigorosamente leggersi ai sensi del primo comma dell'art. 47, il secondo comma dell'art. 47 prevede "altresì" che possa predisporsi un testo "parallelo" dell'art. 142/3, dove le categorie di veicoli (a motore e relativi rimorchi] sono individuate secondo la codifica internazionale. E tu hai predisposto egregiamente questo testo "parallelo" (con un piccolo dubbio residuo). Oggi, di tua iniziativa, mi dai l'opportunita' di esaminare finalmente quali sìano le categorie di veicoli (over 3,5t di cat. M1)id="green"> che confluiscono negli AUTOVEICOLI AD ALTRI USI, in applicazione del significato di valore residuale (secondo l'opinione dell'autore di un diffuso "prontuario", da te condivisa). Anche qui pero' mi resta lo stesso dubbio di ieri (cui non mi hai dato riscontro), che riguarda specificatamente gli autobus M2 (tutti) e quelli M3 fino ad 8tid="red"> (cioe' tutti gli autobus con <massa> massima compresa tra 3,5t ed 8,0t). Posto che al comma 3/f dell'art. 142 vanno soltanto gli autobus con <massa> superiore ad 8,0t, si pone interrogativo se tutti gli altri autobusid="red"> pòssano andare alla velocita' di cui al primo comma dello stesso articolo oppure se (secondo l'anzidetta opinione di valore residuale) dèbbano parimenti considerarsi inclusi negli AUTOVEICOLI AD ALTRI USI.
Elenco degli autoveicoli distinti dall'art. 54 corredato dai riferimenti dell'art. 142 comma 3: a) autovetture = lett g)h)id="green"> (1) ALTRI USI = destinazione trasporto persone b) autobus = lett f)id="red"> c) autoveicoli per trasporto promiscuo = lett g)id="green"> (2) ALTRI USI = destinazione trasporto promiscuo d) autocarri = lett g)h) e) trattori stradali = lett g)h) ALTRI USI = destinazione traino rimorchi o semirimorchi f) autoveicoli per trasporti specifici = lett g)h) ALTRI USI = destinazione trasporti specifici g) autoveicoli per uso speciale = lett g)h) - ALTRI USI = destinazione uso speciale h) autotreni = lett e) i) autoarticolati = lett e) l) autosnodati = lett e) m) autocaravan = lett g)h)id="green"> - ALTRI USI = destinazione trasporto persone n) mezzi d'opera = lett g)h) se scarichi e isolati ..... Infatti in base a questa logica interpretazione un SUV over 35 q., al pari di un camper over 35, di una autoambulanza over 35, di un autoveicolo destinato al trasporto detenuti over 35 ecc. devono rispettare lo stesso limite di velocità: 80 - 100 ...>
quote:Originally posted by TheDevil> The Devil sei un Genio!!! Con la tua domanda (che esprime delle certezze come sempre) ha scardinato un'altra volta la posizione di Chorus e del noto coretto. Tu ti chiedi se gli M2/3 (pullman) fino a otto tonnellate rientrano negli ALTRI USI. E io allora, retoricamente, chiedo che senso ha nella lettera "f" escludere i Pullman (trasporto persone) più "leggere" di 8 tonnellate dal limite previsto per gli over otto t. per farli confluire nei limiti dei camion fino a 12 t.??? Tu lo sai alla perfezione, ma agli altri voglio rammentare che il limite per i pullman over otto è 80/100 (strade/autostrade), mentre, al contrario, invece, per i TRASPORTO MERCI ED ALTRI USI compresi tra 3,5 t. e 12 t. il limite è nuovamente 80/100!!!! Che senso ha escluderli per reinserirli tra gli ALTRI USI??? Ma allora un pullman over 12 t. se fosse anche lui un ALTRI USI a quale regime dovrebbe viaggiare? 80/100 come previsto nella lettera "f" o a 70/80 come previsto nella lettera "h"??? Ovviamente la risposta è scontatissima perché un TRASPORTO PERSONE non potrà mai essere un ALTRI USI e questo vale sia per gli M2/3 sia per gli M1. THE DEVIL SEI UN GENIO!!! Anzi un diavolo!!! [:)][:)][:)] Grazie per le tue puntuali precisazioni!!!
Ti devo nuovamente ringraziare perche', con la tua partecipazione al forum, sto ottenendo le risposte ad alcuni quesiti che ho posto invano nel passato su questa stessa materia ad altri iscritti nel forum, che sostenevano la tua stessa opinione riguardo al significato di valore residuale per l'espressione ALTRI USI. Ieri, di tua iniziativa, mi hai dato l'opportunita' di esaminare la tua lettura "altresì" dell'art. 142/3 CdS, cioe' sulla base delle categorie internazionali. Infatti, fermo restando che il predetto comma debba rigorosamente leggersi ai sensi del primo comma dell'art. 47, il secondo comma dell'art. 47 prevede "altresì" che possa predisporsi un testo "parallelo" dell'art. 142/3, dove le categorie di veicoli (a motore e relativi rimorchi] sono individuate secondo la codifica internazionale. E tu hai predisposto egregiamente questo testo "parallelo" (con un piccolo dubbio residuo). Oggi, di tua iniziativa, mi dai l'opportunita' di esaminare finalmente quali sìano le categorie di veicoli (over 3,5t di cat. M1)id="green"> che confluiscono negli AUTOVEICOLI AD ALTRI USI, in applicazione del significato di valore residuale (secondo l'opinione dell'autore di un diffuso "prontuario", da te condivisa). Anche qui pero' mi resta lo stesso dubbio di ieri (cui non mi hai dato riscontro), che riguarda specificatamente gli autobus M2 (tutti) e quelli M3 fino ad 8tid="red"> (cioe' tutti gli autobus con <massa> massima compresa tra 3,5t ed 8,0t). Posto che al comma 3/f dell'art. 142 vanno soltanto gli autobus con <massa> superiore ad 8,0t, si pone interrogativo se tutti gli altri autobusid="red"> pòssano andare alla velocita' di cui al primo comma dello stesso articolo oppure se (secondo l'anzidetta opinione di valore residuale) dèbbano parimenti considerarsi inclusi negli AUTOVEICOLI AD ALTRI USI. >
quote:Originally posted by TheDevil> A mio parere, in relazione all'art. 142, gli AUTOVEICOLI DESTINATI AL TRASPORTO DI COSE O AD ALTRI USI raggruppa una serie di autoveicoli ad esclusione di: - autotreni - autoarticolati - autosnodati - autobus perchè sono gli unici autoveicoli che hanno delle proprie limitazioni; agli autobus è stato imposto un "paletto" in più, quello della massa a 8t (parzialmente vanificato con l'introduzione dell'obbligo di installazione dei limitatori di velocità), quindi gli autobus fino a 8t possono circolare in autostrada ad una velocità massima di 100 km/h (al pari di quelli over 8t) a causa del limitatore. E' da tener presente che non solo gli autobus hanno il "paletto" che pone l'applicazione del 142 comma 1 se di massa inferiore a Xt, infatti: AUTOCARRI under 35q - art. 142/1; AUTOVETTURE under 35q - art. 142/1; AUTOCARAVAN under 35q - art. 142/1; AUTOBUS under 80q - art. 142/1; ecc. ......[:)] ERRATA CORRIGE n) mezzi d'opera = lett
quote:Originally posted by fbomped> Ti devo nuovamente ringraziare perche', con la tua partecipazione al forum, sto ottenendo le risposte ad alcuni quesiti che ho posto invano nel passato su questa stessa materia ad altri iscritti nel forum, che sostenevano la tua stessa opinione riguardo al significato di valore residuale per l'espressione ALTRI USI. Ieri, di tua iniziativa, mi hai dato l'opportunita' di esaminare la tua lettura "altresì" dell'art. 142/3 CdS, cioe' sulla base delle categorie internazionali. Infatti, fermo restando che il predetto comma debba rigorosamente leggersi ai sensi del primo comma dell'art. 47, il secondo comma dell'art. 47 prevede "altresì" che possa predisporsi un testo "parallelo" dell'art. 142/3, dove le categorie di veicoli (a motore e relativi rimorchi] sono individuate secondo la codifica internazionale. E tu hai predisposto egregiamente questo testo "parallelo" (con un piccolo dubbio residuo). Oggi, di tua iniziativa, mi dai l'opportunita' di esaminare finalmente quali sìano le categorie di veicoli (over 3,5t di cat. M1)id="green"> che confluiscono negli AUTOVEICOLI AD ALTRI USI, in applicazione del significato di valore residuale (secondo l'opinione dell'autore di un diffuso "prontuario", da te condivisa). Anche qui pero' mi resta lo stesso dubbio di ieri (cui non mi hai dato riscontro), che riguarda specificatamente gli autobus M2 (tutti) e quelli M3 fino ad 8tid="red"> (cioe' tutti gli autobus con <massa> massima compresa tra 3,5t ed 8,0t). Posto che al comma 3/f dell'art. 142 vanno soltanto gli autobus con <massa> superiore ad 8,0t, si pone interrogativo se tutti gli altri autobusid="red"> pòssano andare alla velocita' di cui al primo comma dello stesso articolo oppure se (secondo l'anzidetta opinione di valore residuale) dèbbano parimenti considerarsi inclusi negli AUTOVEICOLI AD ALTRI USI.
Elenco degli autoveicoli distinti dall'art. 54 corredato dai riferimenti dell'art. 142 comma 3: a) autovetture = lett g)h)id="green"> (1) ALTRI USI = destinazione trasporto persone b) autobus = lett f)id="red"> c) autoveicoli per trasporto promiscuo = lett g)id="green"> (2) ALTRI USI = destinazione trasporto promiscuo d) autocarri = lett g)h) e) trattori stradali = lett g)h) ALTRI USI = destinazione traino rimorchi o semirimorchi f) autoveicoli per trasporti specifici = lett g)h) ALTRI USI = destinazione trasporti specifici g) autoveicoli per uso speciale = lett g)h) - ALTRI USI = destinazione uso speciale h) autotreni = lett e) i) autoarticolati = lett e) l) autosnodati = lett e) m) autocaravan = lett g)h)id="green"> - ALTRI USI = destinazione trasporto persone n) mezzi d'opera = lett g)h) se scarichi e isolati ..... Infatti in base a questa logica interpretazione un SUV over 35 q., al pari di un camper over 35, di una autoambulanza over 35, di un autoveicolo destinato al trasporto detenuti over 35 ecc. devono rispettare lo stesso limite di velocità: 80 - 100 ...>
>
quote:Originally posted by fbomped> Ma sulle restanti strade e superstrade viaggiano (quelli fino a 8 t.) a 90/100 e non a 80!!! E se li beccano a 130 una eventuale contravvenzione se elevata per eccesso di velocità è ricorribile con successo perché, semmai, la multa deve essere elevata per difetto di tratura del limitatore. Ciao
- autobus perchè sono gli unici autoveicoli che hanno delle proprie limitazioni; agli autobus è stato imposto un "paletto" in più, quello della massa a 8t (parzialmente vanificato con l'introduzione dell'obbligo di installazione dei limitatori di velocità), quindi gli autobus fino a 8t possono circolare in autostrada ad una velocità massima di 100 km/h (al pari di quelli over 8t) a causa del limitatore. >
quote:Originally posted by Giuscot> Allora brindiamo stasera!!!
Volevo rispondere ulteriormente, ma dopo la risposta, ancora una volta semplicemente farneticante, di Calosci penso che non ci sia null'altro da aggiungere. >
quote: Ritengo di avere sufficienti dati per considerare la posizione di Calosci totalmente infondata riguardo ai riferimenti che costui impropriamente continua a fare a USO (art. 82 al singolare commi 2,3 4) confondendolo con gli ALTRI USI (plurale) del terzo comma g/h art. 142 e commistionando anche il comma 1/82 ove invece si parla di DESTINAZIONE e di UTILIZZAZIONE. >> Il bue che dice cornuto all'asino!!! Qualche post fa lei ha detto che io "come al solito non ho capito nulla" e invece.... Possibile che lei vede solo ciò che vuol vedere? Avevo inserito sia il COMMA UNO sia il DUE. Nel COMMA 1 si parla di DESTINAZIONE. Nel COMMA 2 si parla di USI ovvero UTILIZZAZIONI ECONOMICHE!!!! Questo per farle capire, ma credo che ormai dovremo pagarle un viaggio a Lourdes,che non può confondere la DESTINAZIONE con gli USI!!!!
quote: Per contro ritengo corretta la posizione di fbombed espressa in modo tecnico rispetto all'atecnicità con cui scrive, pensa e si atteggia Calosci. Per questo motivo non interverrò più sull'argomento finché non si paleserà una qualche giurispudenza reale, non supposta, o non emergerà un elemento di analisi tecnica di vero rilievo. >> Stasera si brinda!!!
quote:Originally posted by Prof. Antonio Calosci> Quel "parzialmente vanificato" esprimeva la tua affermazione....[:)]
quote:Originally posted by fbomped> Ma sulle restanti strade e superstrade viaggiano (quelli fino a 8 t.) a 90/100 e non a 80!!!
- autobus perchè sono gli unici autoveicoli che hanno delle proprie limitazioni; agli autobus è stato imposto un "paletto" in più, quello della massa a 8t (parzialmente vanificato id="red"> con l'introduzione dell'obbligo di installazione dei limitatori di velocità), quindi gli autobus fino a 8t possono circolare in autostrada ad una velocità massima di 100 km/h (al pari di quelli over 8t) a causa del limitatore. >
>
quote: E se li beccano a 130 una eventuale contravvenzione se elevata per eccesso di velocità è ricorribile con successo perché, semmai, la multa deve essere elevata per difetto di tratura del limitatore. Ciao >> Francamente trovo poco conveniente ricorrere per una violazione all'art. 142/8 (Euro 155,00 + 5 punti) che seppur ritenuta ingiustamente applicata per errata interpretazione del C.d.S., è sempre il "male minore" rispetto ad ipotetiche violazioni all'art. 179. Infatti nel caso in cui il limitatore risultasse: - non funzionante (Euro 870,00 + 10 punti + sospensione patente) - alterato (Euro 1740,00 + 10 punti + revoca patente). ......[:)]
quote:Originally posted by Giuscot> Ringrazio per l'aggiunta che condivido.......[:)]
quote:Originally posted by fbomped m) autocaravan = lett g)h) - ALTRI USI = destinazione trasporto e alloggioid="red"> persone >> La metterei così. Comunque mi ha tolto la penna di mano, era il lavoro che mi accingevo a fare. Grazie.
>
quote:Originally posted by fbomped> Certamente tra due mali meglio il minore! Però se la contravvenzione te la elevano per violazione del 142 quando doveva essere elevata per il 179 piantando ricorso lo si vince e la multa non possono riproportela nuovamente per altro articolo! ...e quindi il male è ancora inferiore! Ciao
quote:Originally posted by Prof. Antonio Calosci> Quel "parzialmente vanificato" esprimeva la tua affermazione....[:)]
quote:Originally posted by fbomped> Ma sulle restanti strade e superstrade viaggiano (quelli fino a 8 t.) a 90/100 e non a 80!!!
- autobus perchè sono gli unici autoveicoli che hanno delle proprie limitazioni; agli autobus è stato imposto un "paletto" in più, quello della massa a 8t (parzialmente vanificato id="red"> con l'introduzione dell'obbligo di installazione dei limitatori di velocità), quindi gli autobus fino a 8t possono circolare in autostrada ad una velocità massima di 100 km/h (al pari di quelli over 8t) a causa del limitatore. >
>quote: E se li beccano a 130 una eventuale contravvenzione se elevata per eccesso di velocità è ricorribile con successo perché, semmai, la multa deve essere elevata per difetto di tratura del limitatore. Ciao >> Francamente trovo poco conveniente ricorrere per una violazione all'art. 142/8 (Euro 155,00 + 5 punti) che seppur ritenuta ingiustamente applicata per errata interpretazione del C.d.S., è sempre il "male minore" rispetto ad ipotetiche violazioni all'art. 179. Infatti nel caso in cui il limitatore risultasse: - non funzionante (Euro 870,00 + 10 punti + sospensione patente) - alterato (Euro 1740,00 + 10 punti + revoca patente). ......[:)]
>
quote:Originally posted by Prof. Antonio Calosci> Ti ringrazio per l'apprezzamento ma, con il tuo intervento, hai fatto saltare l'effetto sorpresa. Sarebbe stato meglio aspettare la rèplica di Fbomped (al netto di qualunque altra indicazione come quelle che, indirettamente, gli hai dato).
Con la tua domanda (che esprime delle certezze come sempre) ...>
quote:Originally posted by fbomped> Sei incoerente con quanto mi hai scritto il 10 maggio scorso (OO:10) in questo stesso 'topic'. Comunque, dal momento che gli autobus fino ad 8,0t non sono da ricomprendere nel valore residuale dell'espressione AUTOVEICOLI AD ALTRI USI secondo il tuo parere sopra riportato, tutti gli autobus fino ad 8,0t immatricolati fino al 30 settembre 2001 possono continuare ad andare in autostrada a 130 km/h, anzi rilevata di 136 km/h.
A mio parere, in relazione all'art. 142, gli AUTOVEICOLI DESTINATI AL TRASPORTO DI COSE O AD ALTRI USI raggruppa una serie di autoveicoli ad esclusione di: - autotreni - autoarticolati - autosnodati - autobus perchè sono gli unici autoveicoli che hanno delle proprie limitazioni; agli autobus è stato imposto un "paletto" in più, quello della massa a 8t (parzialmente vanificato con l'introduzione dell'obbligo di installazione dei limitatori di velocità), quindi gli autobus fino a 8t possono circolare in autostrada ad una velocità massima di 100 km/h (al pari di quelli over 8t) a causa del limitatore.id="red">>
quote:Originally posted by fbomped> Mi permetto farti presente che i miei dubbi non sono in valore assoluto ma riferibili soltanto al testo dei tuoi interventi. Ti ringrazio inoltre per il tuo avvertimento, ma ti posso confermare che e' una mia abituale prassi.
Spero di averti, anche questa volta, fornito una risposta esaustiva ai tuoi dubbi, ricordandoti però che in ogni caso le mie considerazioni sono sempre da prendere con le pinze.........[:)] [:)]>
quote:Originally posted by TheDevil> Mannaggia alla mia rapidità!! Chiedo scusa!
quote:Originally posted by Prof. Antonio Calosci> Ti ringrazio per l'apprezzamento ma, con il tuo intervento, hai fatto saltare l'effetto sorpresa. Sarebbe stato meglio aspettare la rèplica di Fbomped (al netto di qualunque altra indicazione come quelle che, indirettamente, gli hai dato).
Con la tua domanda (che esprime delle certezze come sempre) ...>
>