quote:Risposta al messaggio di scubidu inserito in data 17/10/2009 18:53:35 se vogliono la multa te la fanno, poi tu corri a fare ricorsi. tanto loro non hanno nulla da rimetterci.>> Come scritto piu' volte e' proprio cosi' [:(] e le amm. comunali anti-camperiste ben lo sanno e ci "marciano" alla grande ("beccati" la multa, magari ILLEGITTIMA, e poi "sono tutti razzi tuoi" ...) [:(!] Cmq , di ricorsi vinti ce ne sono (c'e' anche un apposito 3D qui in normative che li elenca), quindi (anche se nel tuo caso penso che non hai possibilita' di vincere il ricorso visto che tia hanno "beccato" con la sedia fuori, ma in generale) ... [;)] Ivanoid="blue">
quote:Originally posted by scubidu> NO sicuramente sulla costa pugliese, come da puntohere
una macchina o qualsiasi altro veicolo puo sostare in un terreno del demanio marittimo?>
qui
riportata. Per le altre regioni (con zone costiere) dipende dalle corrispondenti Ordinanze Assessoriali e/o Ordinanze delle pertinenti Capitanerie di Porto, ai sensi dell'art. 1164 (ed altri) del Codice della Navigazione.quote:Risposta al messaggio di IvanoPP inserito in data 17/10/2009 18:36:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Non vorrei entrare nella diatriba: perchè le multe solo ai camper?, ciò in quanto non è sicuro che i verbali non siano stati elevati anche agli altri veicoli. Cmq, a mio parere in quanto da te esposto prima c'è un punto che ripeti più volte ma che non è per niente aderente a quello che dispone la norma. E per farti capire qual'è ti faccio un esempio: secondo te una coppia che piantasse una tenda e all'arrivo degli operanti si facesse trovare in acqua a fare il bagno, e posto che in loco vigesse il divieto di campeggio, sarebbe sanzionabie oppure no?
quote:Risposta al messaggio di scubidu inserito in data 17/10/2009 18:53:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Lascando stare quello che hanno (o meglio, NON hanno fatto) coloro che sono intervenui in precedenza, ti assicuro che gli operanti, in caso si accertasse che abbiano mancato di sanzionare tutti, incorrerebbero nel reato di omissione di atti d'ufficio (art. 328 c.p.), che non è proprio da ridere.
quote:Risposta al messaggio di ippocampo2009 inserito in data 17/10/2009 23:06:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra) Non vorrei entrare nella diatriba: perchè le multe solo ai camper?, ciò in quanto non è sicuro che i verbali non siano stati elevati anche agli altri veicoli.>> Premetto che invece che “diatriba” io direi “discussione” (pur se in alcune occasioni “accesa”, ma direi mai “degenerata”, in quanto le diverse posizioni a volte inducono ad “esagerare” sui diversi concetti). Venendo al dunque, e’ vero che l’eventuale differenza di trattamento tra camper e autovetture nello specifico caso qui descritto da scubidu deve essere ancora accertata. Ma in altri casi invece questa differenza e’ ben nota (vedasi p.e. l’episodio di Capo Ferrato che ho ricordato). Ed inoltre , il DATO DI FATTO che in molti casi i camper risultano “svantaggiati” (in molti casi ILLEGITTIMAMENTE) nei confronti delle autovetture e’ (quasi) all’ordine del giorno (vedasi p.e. , ma NB solo p.e. , la tariffa di sosta camper maggiorata del 900% rispetto alle autovetture, episodio si cui ho informato il forum in un altro 3D sempre qui in leggi/normative). Per il resto, tutto quello che avevo da dire in questo 3D l’ho gia’ scritto (e mi spiace di non aver trovato risposte CHIARE e NETTE alla domanda da me posta, ovvero io nella situazione da me descritta continuo a non sapere come comportarmi…) quindi mi fermo qui (anche perche’ il continuare penso sia poco utile per gli altri lettori del forum) Ivanoid="blue">
quote:Risposta al messaggio di fbomped inserito in data 18/10/2009 13:27:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Urca [:0] (finalmente) una risposta (anche se "indiretta") alla domanda che avevo posto ovvero : “ma cosa si fa a determinare con CERTEZZA se un luogo e’ soggetto o meno all’applicazione del CdS ? ovvero come viene indicato e riconosciuto ? ovvero una strada/parcheggio p.e. "bianco" dove normalmente circolano/sostano auto/moto/etc e' assoggettata o meno al CdS ? oppure tutte le volte si telefona in comune o per meglio dire all’ente proprietario ?” Ovvero e p.e. : “sto percorrendo una strada asfaltata, statale/provinciale/comunale, e ad un certo punto svolto imboccando una strada bianca che conduce a un parcheggio anch’esso bianco dove ci sono delle automobili/moto in sosta; l’unico cartello che ho visto indica il “divieto di campeggio” : posso quindi in tal luogo SOSTARE e NON CAMPEGGIARE con il camper cosi’ come fanno le auto/moto ?” Ora sono un po' piu' sicuro di come dovermi comportare nel caso non dovessi avere la certezza se mi trovo in un luogo soggetto al CdS o meno ... (e soprattutto se dovessi "beccarmi" una multa) [;)] Grazie ! [:)] (questo e' veramente un GRANDE forum xche' si trova risposta a tutto !) Ivanoid="blue">
quote:Risposta al messaggio di IvanoPP inserito in data 18/10/2009 18:48:22 .......Ora sono un po' piu' sicuro di come dovermi comportare nel caso non dovessi avere la certezza se mi trovo in un luogo soggetto al CdS o meno ... (e soprattutto se dovessi "beccarmi" una multa) >> Mi sento in dovere di precisare il concetto di ERRORE SUL FATTO ex art. 3 L. 689/81, onde evitare false illusioni.... In questo post ho richiamato tale norma, perchè mi sembrava evidente che vi fossero sufficienti elementi per sostenere in un eventuale ricorso avverso al verbale di contestazione, oggetto di questa discussione, la tesi di un errore di valutazione (ERRORE SUL FATTO) da parte dei camperisti. Infatti, secondo me, i seguenti elementi fanno supporre che sia consentito l'accesso ai veicoli nell'area in questione: 1) la segnaletica orrizzontale caratterizzata da striscie lngitudinali discontinue; 2) l'assenza di segnaletica verticale (divieti) o altre segnalazioni verticali (proprietà privata - zona demaniale marittima - ecc) in corrispondenza dell'ingresso a tale area; 3) l'assenza di cancelli-"dissuasori di sosta"-catenelle (anche abbassate); 4) la presenza di 7-8 autovetture, 2-3 tende canadesi, 1 gazeebo all'interno dell'area. Il giudice o il prefetto dovrà tener conto che "sui piatti della bilancia", da una parte vi sono i 4 elementi di cui sopra (ERRORE SUL FATTO), dall'altra l'art. 8 dell'ordinanza in questione: " ..........(l'ordinanza n.d.r.) Deve essere esposta, ben visibile ed in formato di almeno 70 x 100 cm, oltre che presso i concessionari, anche presso le sedi municipali dei comuni costieri per l’intera stagione balneare."id="size1"> Pertano sarà a discrezione di chi dovrà giudicare, valutare se è premimente la prima tesi (ERRORE SUL FATTO).
quote:Risposta al messaggio di fbomped inserito in data 18/10/2009 22:02:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> ri-grazie ! [:)] Ivanoid="blue">