Ho letto solo ora il fatto, relativamente il serbatoio mancante.
Il camper per poter essere venduto essendo un bene immobile, "speciale" DEVE possedere tutti i requisiti per poter circolare, usufruire dei servizi di bordo.
Il mezzo nato con il serbatoio, era parte integrante affinchè il mezzo potesse circolare, godendo alla stessa maniera di omologazione d'origine.
Il serbatoio si doveva trovare sul mezzo aggiornato, con tanto di ricevuta quietanzata dei lavori fatti a regola d'arte da tecnico preposto, e copia dell'omologazione, (questo per poter dimostrare che l'impianto rispetta le norme).
Ho letto di serbatoi e bombolini gassificatori,... sui camper con alimentazione a gasolio devono essere installati
solo serbatoi OMOLOGATI R67/01 con prelievo a norme, del 2007, e non serbatoi stradali adattati anche se R67/01,( infatti "solo per servizi" fase gassosa) il cui prelevamento è la fase preposta e controllata a norma di legge.
Un serbatoio costa all'incirca dalle 450,00€ alle 550,00€, per il montaggio sono 2 ore di lavoro, circa 50,00€ poi qualche pezzo all'occorenza, ed è fatto il tutto.
Troppo comodo vendere in quelle condizioni, la legge è fin troppo chiara, non si possono vendere mezzi non omologati, perchè modifiche strutturali sono state attuate a renderli inservibili, quindi fuori omologazione.
La legge europea cita:
b) vietarne la vendita o la messa in circolazione.
3. A partire dal 1° gennaio 2006 , per quanto riguarda un tipo di veicolo provvisto di un sistema di riscaldamento alimentato a GPL o di un tipo di dispositivo di riscaldamento a combustione alimentato a GPL in qualità di componente che non rispetta le prescrizioni di cui agli allegati I, II e da IV a VIII della direttiva 2001/56/CE modificata dalla presente direttiva, gli Stati membri rifiutano il rilascio dell'omologazione CE e possono rifiutare il rilascio dell'omologazione nazionale.
4. A partire dal 1° gennaio 2007 , per quanto riguarda i veicoli provvisti di sistemi di riscaldamento alimentati a GPL che non rispettano le prescrizioni di cui agli allegati I, II e da IV a VIII della direttiva 2001/56/CE modificata dalla presente direttiva, gli Stati membri, per motivi riguardanti i sistemi di riscaldamento:
a) non considerano più validi i certificati di conformità che accompagnano i veicoli nuovi in conformità delle prescrizioni della direttiva 70/156/CEE ai fini dell'articolo 7, paragrafo 1, della medesima direttiva;
b) possono rifiutare l'immatricolazione, la vendita e la messa in circolazione di veicoli nuovi che non siano accompagnati da un certificato di conformità come stabilito dalla direttiva 70/156/CEE.
5. A partire dal 1° gennaio 2007 si applicano le prescrizioni degli allegati I, II e da IV a VIII della direttiva 2001/56/CE modificata dalla presente direttiva, in relazione ai dispositivi di riscaldamento a combustione alimentati a GPL in qualità di componenti, ai fini dell'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 70/156/CEE.
Modificato da giuliano49 il 01/03/2011 alle 14:10:42